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Document 31982R1557

    Regolamento (CEE) n. 1557/82 della Commissione, del 17 giugno 1982, relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti

    GU L 172 del 18.6.1982, p. 19–20 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/11/1986; abrogato da 31986R3310

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/1557/oj

    31982R1557

    Regolamento (CEE) n. 1557/82 della Commissione, del 17 giugno 1982, relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti

    Gazzetta ufficiale n. L 172 del 18/06/1982 pag. 0019 - 0020
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 25 pag. 0196
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 25 pag. 0196


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1557/82 DELLA COMMISSIONE

    del 17 giugno 1982

    relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1202/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo all'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti ai fini della rilevazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 2,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1202/82 ha stabilito che la rilevazione dei prezzi si effettua, a decorrere dal 28 giugno 1982, sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti istituita dal regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio (2); che il regolamento (CEE) n. 563/82 della Commissione (3) ha fissato le modalità di applicazione del regolamento suddetto ai fini della rilevazione dei prezzi di mercato; che occorre quindi stabilire le modalità di rilevazione dei prezzi di mercato e della loro trasmissione;

    considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. La rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua sulla base delle classi di conformazione e di stato d'ingrassamento seguenti, ripartite secondo le cinque categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1208/81:

    a) carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni:

    U 2, U 3, R 2, R 3, R 4, O 2, O 3;

    b) carcasse di altri animali maschi non castrati: R 3;

    c) carcasse di animali maschi castrati: U 3, U 4, R 3, R 4, O 3, O 4;

    d) carcasse di animali femmine che hanno già figliato:

    R 2, R 3, R 4, O 2, O 3, O 4, P 2, P 3;

    e) carcasse di altri animali femmine: U 2, U 3, R 2, R 3, R 4, O 2, O 3, O 4.

    2. La rilevazione dei prezzi di mercato a livello nazionale avviene secondo le modalità seguenti:

    a) i prezzi sono rilevati in centri di quotazione stabiliti per ciascuno Stato membro;

    b) la rilevazione dei prezzi si effettua ogni settimana e verte sui prezzi rilevati nel corso della settimana precedente;

    c) i prezzi sono comunicati classe per classe, in moneta nazionale, dopo le eventuali correzioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 563/82.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi entro il mezzogiorno del giovedì di ogni settimana, i prezzi rilevati conformemente al presente articolo.

    Articolo 2

    1. Il prezzo medio comunitario di ciascuna delle classi di conformazione e di stato di ingrassamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, corrisponde alla media dei prezzi di mercato nazionali rilevati, ponderata per ciascuna delle classi secondo la loro importanza relativa in funzione dei quantitativi macellati. Gli elementi di ponderazione sono determinati progressivamente per tener conto delle evoluzioni constatate negli Stati membri.

    2. Il prezzo medio comunitario di ciascuna categoria corrisponde alla media aritmetica dei prezzi medi ponderati, stabilita secondo le classi di cui al para- grafo 1.

    3. Il prezzo medio comunitario di tutte le categorie corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi di cui al paragrafo 2. Tale ponderazione è fondata sull'importanza relativa di ciascuna categoria nelle macellazioni totali di bovini adulti della Comunità.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica dal 28 giugno 1982.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1982.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 35.

    (2) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

    (3) GU n. L 67 dell'11. 3. 1982, pag. 23.

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