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Document 31982R1457

    Regolamento (CEE) n. 1457/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, i prezzi applicabili nel settore del riso

    GU L 164 del 14.6.1982, p. 20–20 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/1457/oj

    31982R1457

    Regolamento (CEE) n. 1457/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, i prezzi applicabili nel settore del riso

    Gazzetta ufficiale n. L 164 del 14/06/1982 pag. 0020 - 0020


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1457/82 DEL CONSIGLIO

    del 18 maggio 1982

    che fissa , per la campagna di commercializzazione 1982/1983 , i prezzi applicabili nel settore del riso

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 1418/76 del Consiglio , del 21 giugno 1976 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione del 1979 , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 3 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

    considerando che la politica dei mercati e dei prezzi , imperniata su aziende moderne , è lo strumento principale della politica dei redditi in agricoltura ; che tale politica acquista pieno valore soltanto se è integrata nel complesso della politica agricola comune comprendente una politica socio-strutturale dinamica e l ' applicazione delle regole di concorrenza del trattato ;

    considerando che il prezzo d ' intervento del risone deve essere fissato ad un livello che tenga conto dell ' orientamento da dare alla produzione del riso , dell ' utilizzazione del prodotto e del miglioramento dei redditi agricoli ;

    considerando che il prezzo indicativo del riso semigreggio deve essere derivato dal prezzo d ' intervento del risone , conformemente ai criteri di cui all ' articolo 4 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 ;

    considerando che , per i prodotti di cui al presente regolamento , l ' applicazione dei criteri di fissazione dei diversi prezzi e delle misure previste per il tasso di cambio da applicare nel settore agricolo induce a fissare tali prezzi ai livelli qui di seguito indicati ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Per la campagna di commercializzazione 1982/1983 , i prezzi applicabili nel settore del riso sono fissati come segue :

    a ) prezzo d ' intervento risone : 290,55 ECU per tonnellata ;

    b ) prezzo indicativo riso semigreggio : 496,69 ECU per tonnellata .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1982 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 18 maggio 1982 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P . de KEERSMAEKER

    ( 1 ) GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . C 104 del 26 . 4 . 1982 , pag . 25

    ( 3 ) GU n . C 114 del 6 . 5 . 1982 , pag . 1 .

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