This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31982R1245
Commission Regulation (EEC) No 1245/82 of 19 May 1982 laying down detailed rules for the application of the slaughtering premium for adult bovine animals in the United Kingdom for the 1982/83 marketing year
Regolamento (CEE) n. 1245/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio per la macellazione dei bovini adulti durante la campagna di commercializzazione 1982/1983
Regolamento (CEE) n. 1245/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio per la macellazione dei bovini adulti durante la campagna di commercializzazione 1982/1983
GU L 143 del 20.5.1982, p. 23–24
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 23/05/1983; abrogato da 31983R1263
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31981R1380 | abrogazione | 20/05/1982 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 31983R1263 | 23/05/1983 |
Regolamento (CEE) n. 1245/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio per la macellazione dei bovini adulti durante la campagna di commercializzazione 1982/1983
Gazzetta ufficiale n. L 143 del 20/05/1982 pag. 0023 - 0024
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1245/82 DELLA COMMISSIONE del 19 maggio 1982 che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio per la macellazione dei bovini adulti durante la campagna di commercializzazione 1982/1983 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1200/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che autorizza il Regno Unito a concedere un premio in caso di macellazione di determinati bovini adulti da macello nella campagna 1982/1983 (1), in particolare l'articolo 4, visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1207/82 (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 1200/82 ha autorizzato il Regno Unito a concedere, durante la campagna di commercializzazione 1982/1983 un premio a beneficio dei produttori in caso di macellazione di taluni bovini adulti da macello di origine comunitaria, diversi dalle vacche; che è opportuno adottarne le modalità d'applicazione; considerando che è opportuno precisare che l'importo del premio di macellazione deve essere identico in tutte le regioni del Regno Unito; considerando che occorre limitare il beneficio del premio agli animali nati e allevati nella Comunità e macellati nel Regno Unito; che è tuttavia opportuno ammettere, a determinate condizioni, che beneficino del premio anche animali nati e allevati nel Regno Unito e macellati in Irlanda; considerando che devono essere adottate disposizioni atte a garantire che le carni di animali per i quali è stato concesso un premio non possa formare oggetto di acquisti all'intervento in altri Stati membri; considerando che occorre stabilire le regole per il calcolo dell'importo massimo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1200/82; considerando che occorre determinare il peso medio degli animali che hanno formato oggetto del premio nel Regno Unito durante le campagne precedenti; considerando che è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1380/81 (4); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'importo del premio di macellazione previsto dal regolamento (CEE) n. 1200/82 è identico in tutte le regioni del Regno Unito. Articolo 2 1. Le autorità del Regno Unito determinano le categorie, le qualità e i limiti di peso dei bovini adulti ai quali riservano il diritto al premio. 2. Il peso di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1200/82 è fissato a 460 kg. 3. Le autorità competenti del Regno Unito stabiliscono i termini di equivalenza tra il peso macellato e il peso vivo, tenuto conto della presentazione della carcassa. Articolo 3 1. Il Regno Unito può disporre che il premio di cui all'articolo 1 venga concesso all'atto della prima immissione sul mercato ai fini della macellazione. Le autorità competenti comunicano alla Commissione il ricorso a tale facoltà. 2. Gli animali per i quali è stato concesso il premio devono essere macellati entro 28 giorni dalla data della loro prima immissione sul mercato. Le autorità competenti provvedono a che tali animali vengano marcati in modo indelebile, onde evitare che formino nuovamente oggetto del premio. Articolo 4 1. Possono formare oggetto del premio di cui all'articolo 1 soltanto i bovini adulti nati e allevati nella Comunità e macellati nel Regno Unito. 2. Il Regno Unito può tuttavia concedere il premio per i bovini adulti nati e allevati nel suo territorio e macellati in Irlanda allorché viene fornita la prova che gli animali sono stati macellati nel corso del periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Articolo 5 1. Le carni bovine delle categorie di animali che possono formare oggetto del premio nel Regno Unito non possono essere acquistate dagli organismi d'intervento degli Stati membri. Inoltre, le carni bovine provenienti dalle macellazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, non possono essere acquistate all'intervento nel Regno Unito né beneficiare dei vantaggi finanziari di cui all'articolo 6. 2. Se le carni di cui al paragrafo 1, primo comma, sono offerte all'intervento nel Regno Unito, un importo uguale al premio valido il giorno della macellazione viene detratto dal prezzo d'acquisto all'intervento. Qualora gli acquisti all'intervento abbiano come oggetto prodotti diversi dalle carcasse, dalle mezzene e dai quarti compensati, l'importo da detrarre è uguale a quello fissato per le carcasse, cui viene applicato il coefficiente preso in considerazione per il calcolo del prezzo d'acquisto delle presentazioni diverse dalle carcasse. Articolo 6 L'Irlanda e il Regno Unito prendono tutte le misure atte a garantire che le carni delle categorie di bovini che possono formare oggetto del premio, originarie dell'Irlanda e destinate al consumo nel Regno Unito, beneficino di vantaggi finanziari equivalenti al premio di macellazione. Articolo 7 Le autorità competenti nel Regno Unito adottano le misure necessarie per l'osservanza del presente regolamento. Se del caso, esse garantiscono il recupero di un importo uguale al premio versato. Articolo 8 1. Le autorità competenti del Regno Unito comunicano alla Commissione, entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data della loro applicazione, le misure adottate per l'attuazione del presente regolamento. 2. Esse comunicano inoltre alla Commissione: a) ogni settimana, l'importo prevedibile del premio per la settimana in corso; b) al più tardi 15 giorni dopo la fine della settimana alla quale si riferiscono le comunicazioni di cui alla lettera a), il numero e le categorie degli animali per i quali il diritto al premio è stato acquisito, nonché l'importo dei premi effettivamente versati. Articolo 9 I premi recuperati dal Regno Unito nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 7, sono ammessi in deduzione dalle spese del FEAOG, per un importo equivalente a quello imputato per tali premi al finanziamento comunitario. Articolo 10 Il tasso di conversione da applicare all'importo del premio è il tasso rappresentativo valido il giorno della macellazione dell'animale che forma oggetto del premio o, in caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, il giorno della sua prima immissione sul mercato ai fini della macellazione. Articolo 11 Il regolamento (CEE) n. 1380/81 è abrogato. Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 20 maggio 1982. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 32. (2) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27. (3) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 51. (4) GU n. L 136 del 23. 5. 1981, pag. 13.