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Document 31982R0762

    Regolamento (CEE) n. 762/82 del Consiglio, del 31 marzo 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3814/81 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie del Marocco

    GU L 87 del 1.4.1982, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/762/oj

    31982R0762

    Regolamento (CEE) n. 762/82 del Consiglio, del 31 marzo 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3814/81 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie del Marocco

    Gazzetta ufficiale n. L 087 del 01/04/1982 pag. 0001 - 0002


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 762/82 DEL CONSIGLIO

    del 31 marzo 1982

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 3814/81 recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserv di sardine , della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune , originarie del Marocco

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che con regolamento ( CEE ) n . 3814/81 ( 1 ) la Comunità ha aperto dei contingenti tariffari comunitari per preparazioni e conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune , originarie del Marocco ; che tale provvedimento tariffario , valido fino al 31 marzo 1982 , è stato preso in attesa delle conclusioni dello scambio di lettere previsto dall ' articolo 19 dell ' accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco ( 2 ) ; che attualmente si può ritenere che i negoziati intesi a concludere tale scambio di lettere non potranno essere condotti a termine entro un certo lasso di tempo ; che è pertanto opportuno prorogare la durata della validità di detti contingenti tariffari , adeguandone di conseguenza i volumi e le varie date ,

    HA ADOTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il regolamento ( CEE ) n . 3814/81 è modificato come segue :

    1 . nel primo considerando la data del 31 marzo 1982 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1982 e i volumi di 3 500 e 1 500 tonnellate sono sostituiti da 14 000 e 6 000 tonnellate ;

    2 . nel quinto considerando la percentuale del 70 % è sostituita da 80 %

    3 . nell ' articolo 1 , paragrafo 1 , la data del 31 marzo 1982 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1982 e il volume di 3 500 tonnellate è sostituito da 14 000 tonnellate ;

    4 . nell ' articolo 1 , paragrafo 2 , la data del 31 marzo 1982 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1982 e il volume di 1 500 tonnellate è sostituito da 6 000 tonnellate ;

    5 . l ' articolo 2 , paragrafi 2 e 3 , è sostituito dal seguente testo :

    « 2 . Una prima parte di ogni contingente è suddivisa fra gli Stati membri ; le quote che , fatto salvo l ' articolo 5 , sono valide fino alla fine del periodo precisato all ' articolo 1 , ammontano ai quantitativi indicati in appresso :

    ( in tonnellate )

    Stati membri * Articolo 1 , paragrafo 1 * Articolo 1 , paragrafo 2 *

    Benelux * 1 092 * 468 *

    Danimarca * 30 * 14 *

    Germania * 1 420 * 608 *

    Grecia * 220 * 94 *

    Francia * 6 190 * 2 653 *

    Irlanda * 13 * 5 *

    Italia * 45 * 20 *

    Regno Unito * 2 190 * 938 *

    * 11 200 * 4 800 *

    3 . La seconda parte di ogni contingente , costituita da un quantitativo di rispettivamente 2 800 e 1 200 tonnellate , costituisce la riserva corrispondente » ;

    6 . nell ' articolo 5 , primo e secondo comma , le date del 1° marzo 1982 e del 15 febbraio 1982 sono sostituite dalle date del 1° ottobre 1982 e del 15 settembre 1982 ;

    7 . nell ' articolo 6 , secondo comma , la data del 5 marzo 1982 è sostituita dalla data del 5 ottobre 1982 .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 31 marzo 1982 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P . de KEERSMAEKER

    ( 1 ) GU n . L 383 del 31 . 12 . 1981 , pag . 31 .

    ( 2 ) GU n . L 264 del 27 . 9 . 1978 , pag . 2 .

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