Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982R0606

    Regolamento (CEE) n. 606/82 del Consiglio, del 16 marzo 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

    GU L 74 del 18.3.1982, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/09/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/606/oj

    31982R0606

    Regolamento (CEE) n. 606/82 del Consiglio, del 16 marzo 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

    Gazzetta ufficiale n. L 074 del 18/03/1982 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 24 pag. 0233
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 24 pag. 0233
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 14 pag. 0234
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 14 pag. 0234


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 606/82 DEL CONSIGLIO

    del 16 marzo 1982

    che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 192/82 (4), prevede un regime di compensazione delle spese di magazzinaggio che implica un rimborso forfettario e la sua copertura finanziaria tramite un contributo; che tale regime si applica segnatamente, con modalità particolari, allo zucchero preferenziale importato e/o raffinato nella Comunità ai sensi del protocollo n. 7 sullo zucchero ACP allegato alla seconda convenzione di Lomé (5) e dell'accordo con l'India (6), nonché della decisione 80/1186/CEE (7);

    considerando che uno degli obiettivi del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio è di contribuire alla stabilità del mercato comunitario dello zucchero, ripartendo lo smercio su tale mercato per tutta la campagna di commercializzazione in funzione della domanda; che, per quanto riguarda lo zucchero preferenziale, è risultato dall'esperienza acquisita che le consegne si ripartiscono regolarmente sull'insieme della campagna; che ciò si rispecchia in una durata media di magazzinaggio del suddetto zucchero molto limitata; che, pertanto, il mantenimento dell'applicazione del suddetto regime allo zucchero preferenziale non è più giustificato, tenuto conto in particolare degli oneri di gestione che ormai costituisce per gli Stati membri interessati; che occorre pertanto prevedere la sospensione di detto regime per un certo periodo e prevedere altresì che prima del termine di tale periodo la situazione sia riesaminata al fine di valutare le conseguenze di questa misura;

    considerando che tale regime è essenzialmente basato sul principio della compensazione tra rimborso e contributo per ciascuna campagna di commercializzazione; che, quando per una campagna di commercializzazione la somma dei contributi riscossi non è uguale alla somma dei rimborsi effettuati, la differenza deve essere riportata ad una successiva campagna di commercializzazione; che dall'analisi dei dati relativi al regime oggetto della sospensione appare probabile che una differenza del genere esista all'inizio della sospensione; che occorre pertanto prevedere, a talune condizioni, la non applicazione del principio in questione allo zucchero preferenziale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è inserito il paragrafo seguente:

    « 2 bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 12 allo zucchero preferenziale, il paragrafo 2 non si applica a tale zucchero per le campagne di commercializzazione 1982/1983, 1983/1984 e 1984/1985.

    In deroga al principio del finanziamento di cui al paragrafo 1, per il calcolo dell'importo del contributo applicabile a detto zucchero si detrae dalla somma dei rimborsi prevedibili per la campagna di commercializzazione 1985/1986 il saldo negativo risultante, al 30 giugno 1982, dall'applicazione allo zucchero preferenziale del paragrafo 2, entro i limiti di un importo di 2,045 milioni di ECU ».

    Articolo 2

    All'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è aggiunto il testo seguente:

    « c) procede anteriormente al 1o maggio 1985, in base a una relazione della Commissione, ad un esame delle conseguenze dell'applicazione del paragrafo 2 bis e, se del caso, adotta le misure necessarie ».

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1982.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. de KEERSMAEKER

    (1) GU n. C 346 del 31. 12. 1981, pag. 5.

    (2) Parere reso il 19. 2. 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

    (4) GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 1.

    (5) GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 144.

    (6) GU n. L 190 del 23. 7. 1975, pag. 36.

    (7) GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.

    Top