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Document 31982R0369

Regolamento (CEE) n. 369/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque canadesi

GU L 47 del 19.2.1982, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981; abrogato da 31983R0174

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/369/oj

31982R0369

Regolamento (CEE) n. 369/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque canadesi

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 19/02/1982 pag. 0001 - 0002


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 369/82 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 1982

che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque canadesi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il governo del Canada (1), firmato il 30 dicembre 1981, in particolare l'articolo III,

visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il governo del Canada riguardante le loro relazioni in materia di pesca (2), firmato il 30 dicembre 1981,

vista la proposta della Commissione,

considerando che spetta alla Comunità ripartire i contingenti di cattura nella zona di pesca canadese tra i pescatori della Comunità;

considerando che, per garantire un'equa ripartizione delle risorse di pesca disponibili, è opportuno ripartire questi contingenti tra gli Stati membri della Comunità;

considerando che la ripartizione dei contingenti di merluzzo bianco tra gli Stati membri è basata, da una parte, sulle considerazioni presentate nella dichiarazione del Consiglio « Pesca » del 30 maggio 1980 e, dall'altra parte, sulle dichiarazioni con le quali il Consiglio ha corredato l'adozione delle direttive di negoziato per la negoziazione di un accordo con il Canada;

considerando che, per garantire l'osservanza di questa ripartizione, è necessario comunicare informazioni relative alle catture effettive;

considerando che il presente regolamento deve essere adottato a titolo transitorio per una sua successiva inclusione in un regime definitivo da adottare sulla base dell'articolo 43 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1982 le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque soggette alla giurisdizione del Canada in materia di pesca nei limiti dei quantitativi fissati in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri, nonché i capitani delle navi battenti bandiera degli Stati membri che pescano nelle acque di cui all'articolo 1, devono osservare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 753/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, che prevede le modalità di registrazione e di trasmissione delle informazioni relative alle catture effettuate dai pescherecci degli Stati membri (3).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 54.

(2) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 59.

(3) GU n. L 84 del 28. 3. 1980, pag. 33.

ALLEGATO

Quantitativi di cui all'articolo 1

(in tonnellate)

1.2.3.4 // // // // // Specie // Zona NAFO // Contingenti // Assegnazioni // // // // // Merluzzo bianco // 2GH // 6 500 // Germania 6 000 Francia 200 Regno Unito 300 // // 2J3KL // 8 000 // Germania 6 000 Francia 1 300 Regno Unito 700 // // // //

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