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Document 31981R3815

    Regolamento (CEE) n. 3815/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia

    GU L 383 del 31.12.1981, p. 34–36 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3815/oj

    31981R3815

    Regolamento (CEE) n. 3815/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie della Tunisia

    Gazzetta ufficiale n. L 383 del 31/12/1981 pag. 0034


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3815/81 DEL CONSIGLIO

    del 21 dicembre 1981

    recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine , della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune , originarie della Tunisia

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che l ' accordo di cooperazione tra la Comunità e la Tunisia ( 1 ) prevede che le preparazioni e conserve di sardine , della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune , originarie della Tunisia , possano essere importate nella Comunità in esenzione da dazio doganale ; che le modalità di tale regime devono essere fissate mediante scambio di lettere tra la Comunità e la Tunisia ; che , poichù questo scambio non ha ancora avuto luogo , occorre prorogare sino al 31 marzo 1982 il regime comunitario applicato nel 1981 ; che è pertanto opportuno aprire un contingente tariffario comunitario per un volume di 25 tonnellate in esenzione da dazio ; che tale contingente tariffario è valido dal 1° gennaio 1982 fino alla conclusione dello scambio di lettere di cui all ' articolo 18 dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità e la Tunisia o all ' applicazione di un regime comunitario d ' importazione per i prodotti in questione , e comunque non oltre il 31 marzo 1982 ;

    considerando che , in mancanza di un protocollo previsto dall ' articolo 118 dell ' atto di adesione del 1979 , la Comunità deve prendere le misure di cui all ' articolo 119 di detto atto ; che la misura tariffaria in questione si applicherà quindi alla Comunità a nove ;

    considerando che è necessario garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l ' applicazione , senza interruzione , delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all ' esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario fondato sulla ripartizione fra Stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri , calcolato , da un lato , in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Tunisia , durante un periodo di riferimento rappresentativo e , dall ' altro , in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

    considerando che , negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici , le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono , rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza dalla Tunisia , alle percentuali indicate in appresso :

    Stati membri * 1978 * 1979 * 1980 *

    Benelux * - * - * - *

    Danimarca * - * - * - *

    Germania * - * - * - *

    Francia * - 100 ( = 50 t ) * 100 ( = 3 t ) *

    Irlanda * - * - * - *

    Italia * - * - * - *

    Regno Unito * - * - * - *

    considerando che tali dati non possono essere considerati rappresentativi per servire di base ad una ripartizione del volume contingentale tra gli Stati membri ; che la stima delle importazioni degli Stati membri per l ' anno 1982 si rivela difficile a causa del loro carattere irregolare negli anni precedenti ; che , per ripartire equamente il volume contingentale , le percentuali di partecipazione iniziale a tale volume possono approssimativamente determinarsi come segue :

    Benelux * 10,5 *

    Danimarca * 5,2 *

    Germania * 15,8 *

    Francia * 42,3 *

    Irlanda * 5,2 *

    Italia * 5,2 *

    Regno Unito * 15,8 *

    considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri , occorre dividere il volume contingentale in due parti , ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere al 75 % del volume contingentale ;

    considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità , ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta ; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri ;

    considerando che , se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali , è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva , al fine di evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

    considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    A decorrere dal 1° gennaio 1982 e fino alla conclusione dello scambio di lettere di cui all ' articolo 18 dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità e la Tunisia o all ' applicazione di un regime comunitario di importazione , e comunque non oltre il 31 marzo 1982 , un contingente tariffario comunitario di 25 tonnellate in esenzione da dazi è aperto nella Comunità a nove per le preparazioni e conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune , originarie della Tunisia .

    Articolo 2

    1 . Il contingente tariffario di cui all ' articolo 1 è diviso in due parti .

    2 . Una prima parte di 19 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all ' articolo 1 viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote , che fatto salvo il disposto dell ' articolo 5 sono valide sino alla fine del periodo precisato all ' articolo 1 , ammontano ai quantitativi indicati in appresso :

    ( in tonnellate )

    Benelux * 2 *

    Danimarca * 1 *

    Germania * 3 *

    Francia * 8 *

    Irlanda * 1 *

    Italia * 1 *

    Regno Unito * 3 *

    3 . La seconda parte , rappresentata da una quantità di 6 tonnellate , costituisce la riserva .

    Articolo 3

    1 . Se l ' aliquota iniziale di uno Stato membro , fissata all ' articolo 2 , paragrafo 2 , o la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva , qualora sia stato applicato l ' articolo 5 , è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la riserva lo permetta .

    2 . Se , dopo aver esaurito l ' aliquota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota , esso procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale .

    3 . Se , dopo aver esaurito la seconda aliquota , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza .

    Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva .

    4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .

    Articolo 4

    Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide fino alla fine del periodo precisato all ' articolo 1 .

    Articolo 5

    Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° marzo 1982 , la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che , alla data del 15 febbraio 1982 , ecceda il 20 % del volume iniziale . Essi possono versare una quantità rischi di non essere utilizzata .

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° marzo 1982 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 febbraio 1982 incluso e imputate sul contingente comunitario , nonchù eventualmente la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva .

    Articolo 6

    La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte degli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati , non appena le pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della riserva .

    Essa informa gli Stati membri , entro il 5 marzo 1982 , della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell ' articolo 5 .

    Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e , a tal fine , ne precisa l ' entità allo Stato membro che effettua quest ' ultimo prelievo .

    Articolo 7

    1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulle loro parti cumulate del contingente comunitario .

    2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , stabiliti nel loro territorio , la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate .

    3 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione , originari della Tunisia , presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .

    Articolo 8

    A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote .

    Articolo 9

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù il presente regolamento sia rispettato .

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1981 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    N . RIDLEY

    ( 1 ) GU n . L 265 del 27 . 9 . 1978 , pag . 5 .

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