Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981R3736

    Regolamento (CEE) n. 3736/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Finlandia (1982)

    GU L 376 del 30.12.1981, p. 6–10 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3736/oj

    31981R3736

    Regolamento (CEE) n. 3736/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Finlandia (1982)

    Gazzetta ufficiale n. L 376 del 30/12/1981 pag. 0006


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3736/81 DEL CONSIGLIO

    del 7 dicembre 1981

    che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Finlandia ( 1982 )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia ( 1 ) è stato firmato il 5 ottobre 1973 ; che un protocollo aggiuntivo ( 2 ) è stato firmato il 6 novembre 1980 a seguito dell ' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità ;

    considerando che gli articoli 1 , 2 e 3 del protocollo n . 1 allegato all ' accordo prevedono per i prodotti elencati un ritmo particolare di soppressione progressiva dei dazi doganali e che le importazioni dei prodotti in questione sono sottoposte a dei massimali indicativi annuali oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti ; che , tuttavia , la Comunità deve sospendere l ' applicazione di alcuni massimali ; che di conseguenza è necessario stabilire i massimali che si debbono applicare per il 1982 ; che in questa situazione è ugualmente necessario che la Commissione sia regolarmente informata dell ' evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione ; che pertanto è opportuno sottoporre l ' importazione di detti prodotti a un sistema di sorveglianza ;

    considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basata sull ' imputazione , su scala comunitaria , delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali indicativi , man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica ; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi della tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario ;

    considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali indicativi ed informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto ;

    considerando che per alcuni prodotti nei confronti dei quali la Comunità sospende l ' applicazione dei massimali indicativi conformemente all ' articolo 3 del protocollo n . 1 bisogna seguire l ' evoluzione delle importazioni e che è quindi opportuno sottoporre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982 , le importazioni dei prodotti originari della Finlandia elencati nell ' allegato I sono sottoposte a dei massimali indicativi ed a sorveglianza comunitaria .

    La designazione dei prodotti di cui al primo comma , le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali indicativi figurano nell ' allegato I .

    2 . Le imputazioni sui massimali indicativi vengono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d ' immissione in libera pratica e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n . 3 dell ' accordo .

    Una merce può essere imputata sul massimale indicativo soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali .

    Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato , a livello della Comunità , sulla base delle importazioni imputate nelle condizioni stabilite ai commi precedenti .

    Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite ; dette informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 4 .

    3 . Dal momento in cui i massimali sono raggiunti la Commissione può ristabilire , mediante regolamento e sino alla fine dell ' anno civile , la riscossione dei dazi doganali di cui all ' articolo 3 , lettera f ) , del protocollo n . 1 dell ' accordo .

    Nel caso di tale ristabilimento , la Grecia ristabilisce la riscossione dei dazi doganali che essa applica nei confronti dei paesi terzi alla data considerata .

    Dal momento in cui sul suo territorio le imputazioni sui massimali hanno raggiunto gli importi figuranti nell ' allegato I , la Grecia può ristabilire , fino alla fine dell ' anno civile , la riscossione dei dazi doganali che essa applica nei confronti dei paesi terzi alla data considerata . Essa notifica tale fatto alla Commissione , che lo comunica agli altri Stati membri . Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis .

    4 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il giorno 15 di ogni mese , gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente . A richiesta della Commissione , essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade .

    Articolo 2

    Al fine di assicurare l ' applicazione del presente regolamento , la Commissione prende tutte le misure utili , in stretta collaborazione con gli Stati membri .

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 7 dicembre 1981 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    CARRINGTON

    ( 1 ) GU n . L 328 del 28 . 11 . 1973 , pag . 2 .

    ( 2 ) GU N . L 357 del 30 . 12 . 1980 , pag . 27 .

    ALLEGATO I

    ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SOGGETTA A DEI MASSIMALI INDICATIVI NEL 1982

    N . d ' ordine * Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Codice Nimexe * Livello a ) del massimale comunitario b ) dell ' importo relativo alla Grecia ( in tonnellate ) *

    1 * 2 * 3 * 4 * 5 *

    * 48.01 * Carta e cartoni compresa l ' ovatta di cellulosa , in rotoli o in fogli : * * *

    * * C . Carta e cartoni kraft : * * *

    * * II . altri : * * *

    I SF 1 * * - Carta e cartoni kraft per copertine , cosiddetti « kraftliner » ( a ) * 48.01-20 ; 22 ; 24 ; 30 ; 32 ; 34 ; 36 ; 38 ; 39 * massimale sospeso *

    I SF 2 * * - Carta kraft per sacchi di grande capacità ( a ) * 48.01-07 ; 10 * massimale sospeso *

    I SF 3 * - non nominati * 48.01-40 ; 42 ; 44 ; 46 ; 48 ; 50 ; 51 * massimale sospeso *

    * * ex F . altri : * * *

    I SF 4 * * - Carta bibbia , carta seta ; carte per la stampa e la scrittura non contenenti paste di legno meccaniche o aventi tenore di paste di legno meccaniche inferiore o uguale a 5 % ( a ) * 48.01-76 ; 78 ; 80 * a ) 42 762 *

    * * * * b ) 239 *

    I SF 5 * * - Carta per la stampa e la scrittura contenente paste di legno meccaniche ( a ) * 48.01-79 ; 81 * massimale sospeso *

    I SF 6 * * - Carta di pasta semichimica da ondulare , cosiddetta « fluting » ( a ) * 48.01-87 * massimale sospeso *

    I SF 7 * * - Carta da imballaggio al solfito ( a ) * 48.01-83 ; 85 * massimale sospeso *

    I SF 8 * * - non nominati , esclusa l ' ovatta di cellulosa e delle falde di fibre di cellulosa , cosiddette « tissue » * 48.01-60 ; 63 ; 68 ; 70 ; 71 ; 72 ; 74 ; 89 ; 90 ; 92 ; 94 ; 96 ; 98 ; 99 * massimale sospeso *

    I SF 9 * 48.03 * Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni , compresa la carta detta « cristallo » , in rotoli o in fogli * 48.03-tutti i numeri * massimale sospeso *

    * 48.05 * Carta e cartoni semplicemente ondulati ( anche con copertura incollata ) , increspati , pieghettati , goffrati , impressi a secco o perforati , in rotoli o in fogli : * * *

    I SF 10 * * B . altri * 48.05-21 ; 29 ; 30 ; 50 ; 80 * massimale sospeso *

    * 48.07 * Carta e cartoni , patinati , intonacati , impregnati o coloriti in superficie ( marmorizzati , fantasia o « indiennùs » e simili ) o stampati ( diversi da quelli del capitolo 49 ) , in rotoli o in fogli : * * *

    I SF 11 * * ex C . di pasta imbianchita , patinati od intonacati di caolino oppure intonacati od impregnati di materie plastiche artificiali , pesanti 160 g o più per m2 : * * *

    * * - Carta patinata per la stampa o la scrittura * 48.07 - ex 41 ; ex 45 * a ) 61 245 *

    * * ex D . altri : * * b ) 2 852 *

    * * - Carta patinata per la stampa o la scrittura * 48.07-57 ; 58 ; 59 * *

    I SF 12 * * ex C . di pasta imbianchita , patinati od intonacati di caolino oppure intonacati od impregnati di materie plastiche artificiali , pesanti 160 g o più per m2 : * * *

    * * - non nominati , esclusa la carta patinata per la stampa o la scrittura * 48.07-ex 41 ; ex 45 * a ) 233 672 *

    * * ex D . altri : * * b ) 1 870 *

    * * - non nominati , esclusa la carta patinata per la stampa o la scrittura * 48.07-55 ; 56 ; 64 ; 67 ; 71 ; 73 ; 75 ; 77 ; 85 ; 91 ; 97 ; 99 * *

    * 48.15 * Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato : * * *

    I SF 13 * * B . altri * 48.15-10 ; 21 ; 29 ; 30 ; 40 ; 50 ; 61 ; 65 ; 95 ; 99 * massimale sospeso *

    ( a ) A condizione che siano conformi alle definizioni figuranti nell ' allegato II .

    ALLEGATO II

    DEFINIZIONI

    ex 48.01 C II Carta e cartone kraft per copertine , cosiddetti « kraftliner » ,

    Sono considerati carta e cartone kraft per copertine , cosiddetti « kraftliner » , la carta o cartone apparecchiati o monolucidi , presentati in rotoli , con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale con peso al m2 superiore a 115 g e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 35 .

    ex 48.01 C II Carta kraft per sacchi di grande capacità

    È considerata carta kraft per sacchi di grande capacità la carta apparecchiata , presentata in rotoli , con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale , con peso al m2 uguale o superiore a 60 g e inferiore o uguale a 115 g , con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 38 e il cui allungamento in senso trasversale è superiore a 4,5 % e l ' allungamento in senso di macchina superiore a 2 % .

    ex 48.01 F Carta per la stampa e carta per la scrittura , non contenente paste di legno meccaniche o con un tenore di paste di legno meccaniche o uguale a 5 %

    È considerata altra carta per la stampa o altra carta per la scrittura senza pasta di legno meccanica , o con un tenore di pasta di legno meccanica inferiore o uguale a 5 % , la carta che non sia monolucida , per la stampa o la scrittura , con un tenore di pasta di legno meccanica non superiore a 5 % della composizione fibrosa totale .

    ex 48.01 F Carta per la stampa e per la scrittura con pasta di legno meccanica

    È considerata carta per la stampa o per la scrittura con pasta di legno meccanica la carta che non sia monolucida , per la stampa o per la scrittura , con un tenore di pasta di legno meccanica superiore a 5 % della composizione fibrosa totale .

    ex 48.01 F Carta di pasta semichimica da ondulare , cosiddetta « fluting »

    È considerata carta di pasta semichimica da ondulare , detta « fluting » , la carta presentata in rotoli , il cui tenore di pasta grezza semichimica ( pasta ottenuta con trattamento chimico moderato seguito da trattamento meccanico ) , di legno di latifoglio , è uguale o superiore a 65 % della composizione fibrosa totale e la cui resistenza alla compressione misurata con il metodo CMT ( Concora Medium Test ) è superiore a 20 kgf .

    ex 48.01 F Carta da imballaggio al solfito

    È considerata carta da imballaggio al solfito la carta con un tenore di pasta chimica di legno al bisolfito superiore a 40 % della composizione fibrosa totale , con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 15 .

    Top