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Document 31981R3545
Council Regulation (EEC) No 3545/81 of 3 December 1981 on the conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and the People' s Democratic Republic of Algeria fixing the additional amount to be deducted from the levy on imports into the Community of untreated olive oil, originating in Algeria, for the period 1 November 1981 to 31 October 1982
Regolamento (CEE) n. 3545/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo alla conclusione dell' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d' Algeria, che fissa, per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982, l' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all' importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario dell' Algeria
Regolamento (CEE) n. 3545/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo alla conclusione dell' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d' Algeria, che fissa, per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982, l' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all' importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario dell' Algeria
GU L 356 del 11.12.1981, p. 1–1
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1982
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3545/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implementation | 21981A1216(01) | attuazione | 12/12/1981 |
Regolamento (CEE) n. 3545/81 del Consiglio, del 3 dicembre 1981, relativo alla conclusione dell' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d' Algeria, che fissa, per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982, l' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all' importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario dell' Algeria
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 11/12/1981 pag. 0001
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3545/81 DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1981 relativo alla conclusione dell ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d ' Algeria , che fissa , per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982 , l ' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato originario dell ' Algeria IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , visto l ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d ' Algeria , firmato in data 26 aprile 1976 ( 1 ) , entrato in vigore in data 1° novembre 1978 , in particolare l ' allegato B di questo accordo , vista la raccomandazione della Commissione , considerando che occore approvare l ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d ' Algeria , che fissa , per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982 , l ' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di olio d ' oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e originario dell ' Algeria , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d ' Algeria che fissa , per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982 , l ' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di olio d ' oliva non trattato della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e originario dell ' Algeria , è approvato a nome della Comunità . Il testo dell ' accordo è allegato al presente regolamento . Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l ' accordo al fine d ' impegnare la Comunità . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1981 . Per il Consiglio Il Presidente T . KING ( 1 ) GU n . L 263 del 27 . 9 . 1978 , pag . 2 . ACCORDO sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d ' Algeria , che fissa , per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982 , l ' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all ' importazione nella Comunità di olio d ' oliva non trattato originario dell ' Algeria Lettera n . 1 Signor ... , l ' allegato B dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d ' Algeria dispone , per quanto concerne l ' olio d ' oliva non trattato di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune , che , per tener conto di determinati fattori e considerate le condizioni del mercato dell ' olio d ' oliva , l ' importo da detrarre dall ' ammontare del prelievo , ai sensi dell ' articolo 16 , paragrafo 1 , lettera b ) , dell ' accordo di cooperazione , è maggiorato di un importo aggiuntivo alle stesse condizioni e modalità previste per l ' applicazione di detti articoli . Ho l ' onore di comunicare che per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982 la Comunità , basandosi sui criteri definiti nel summenzionato allegato , prenderà i provvedimenti necessari affinchù l ' importo aggiuntivo resti fissato a 12,09 ECU per 100 chilogrammi . Le sarei grato se Ella volesse accusare ricevuta della presente e confermare l ' accordo del Suo governo su quanto precede . Voglia gradire , Signor ... , i sensi della mia più alta considerazione . A nome del Consiglio delle Comunità europee . Lettera n . 2 Signor ... , ho l ' onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna , redatta come segue : « L ' allegato B dell ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d ' Algeria dispone , per quanto concerne l ' olio d ' oliva non trattato di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune , che , per tener conto di determinati fattori e considerate le condizioni del mercato dell ' olio d ' oliva , l ' importo da detrarre dall ' ammontare del prelievo , ai sensi dell ' articolo 16 , paragrafo 1 , lettera b ) , dell ' accordo di cooperazione , è maggiorato di un importo aggiuntivo alle stesse condizioni e modalità previste per l ' applicazione di detti articoli . Ho l ' onore di comunicare che per il periodo 1° novembre 1981 - 31 ottobre 1982 la Comunità , basandosi sui criteri definiti nel summenzionato allegato , prenderà i provvedimenti necessari affinchù l ' importo aggiuntivo resti fissato a 12,09 ECU per 100 chilogrammi . Le sarei grato se Ella volesse accusare ricevuta della presente e confermare l ' accordo del Suo governo su quanto precede » . Le confermo l ' accordo del mio governo su quanto precede . Voglia gradire , Signor ... , i sensi della mia più alta considerazione . Per il governo della Repubblica democratica popolare d ' Algeria