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Document 31981R3204

Regolamento (CEE) n. 3204/81 della Commissione, del 10 novembre 1981, che autorizza l' acidificazione supplementare di taluni prodotti della vendemmia 1981 nella zona con denominazione controllata Châteauneuf-du-Pape e nel dipartimento dell' Aude

GU L 322 del 11.11.1981, p. 14–15 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3204/oj

31981R3204

Regolamento (CEE) n. 3204/81 della Commissione, del 10 novembre 1981, che autorizza l' acidificazione supplementare di taluni prodotti della vendemmia 1981 nella zona con denominazione controllata Châteauneuf-du-Pape e nel dipartimento dell' Aude

Gazzetta ufficiale n. L 322 del 11/11/1981 pag. 0014


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3204/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1981

che autorizza l ' acedificazione supplementare di taluni prodotti della vendemmia 1981 nella zona con determinazione controllata Châteauneuf-du-pape e nel dipartimento dell ' Aude

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3456/80 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 34 , paragrafo 4 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 358/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità , definiti al punto 13 dell ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3456/80 , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 5 ,

considerando che l ' articolo 34 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 stabilisce che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali l ' acidificazione supplementare può essere autorizzata entro il limite massimo , espresso in acido tartarico , di 1,50 g/l , ossia di 20 millequivalenti , per dei prodotti raccolti nella zona C II ;

considerando che nella zona con denominazione controllata Châteauneuf-du-pape , si sono constatate condizioni climatiche eccezionali , che hanno avuto per effetto un ' acità totale inferiore al normale ;

considerando che l ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 338/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3456/80 , dispone che le condizioni ed i limiti in cui si può procedere all ' acidificazione di taluni prodotti , nonchù la procedura secondo cui possono essere concesse autorizzazioni , sono quelli previsti dall ' articolo 34 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ;

considerando che le condizioni climatiche eccezionali che si sono avute nell ' Aude hanno impedito i prodotti ottenuti dalla varietà Moscato di Amburgo , destinati all ' elaborazione di vini spumanti , di raggiungere un livello normale di acidità totale ; che tali condizioni climatiche hanno inciso solamente sulla varietà in questione , segnatamente a causa delle sue caratteristiche botaniche particolari ; che è pertanto opportuno autorizzare l ' acidificazione supplementare di tali prodotti , in conformità dell ' articolo 5 , paragrafo 4 , quarto comma , del regolamento ( CEE ) n . 358/79 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . L ' acidificazione supplementare di cui all ' articolo 34 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 è autorizzata per le uve fresche , i mosti di uva , i mosti di uve parzialmente fermentati e il vino nuovo ancora in fermentazione prodotti nella zona con denominazione controllata Châteauneuf-du-pape e provenienti dalla vendemmia 1981 .

2 . L ' acidificazione supplementare prevista dall ' articolo 5 , paragrafo 4 , quarto comma , del regolamento ( CEE ) n . 358/79 è autorizzata per le uve fresche , i mosti di uve , i mosti di uve parzialmente fermentati , il vino nuovo ancora in fermentazione , nonchù l partite ( cuvùes ) ottenute dalle uve della varietà Moscato di Amburgo che sono state raccolte nel dipartimento dell ' Aude .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 10 novembre 1981 .

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 360 del 31 . 12 . 1980 , pag . 18 .

( 3 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 130 .

( 4 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 48 .

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