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Document 31981R2793

Regolamento (CEE) n. 2793/81 del Consiglio, del 17 settembre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

GU L 275 del 29.9.1981, p. 1–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1982; abrog. impl. da 31983R2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2793/oj

31981R2793

Regolamento (CEE) n. 2793/81 del Consiglio, del 17 settembre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

Gazzetta ufficiale n. L 275 del 29/09/1981 pag. 0001 - 0014


G . HOWE

( 1 ) GU n . L 149 del 5 . 7 . 1971 , pag . 2 .

( 2 ) GU n . L 24 del 28 . 1 . 1981 , pag . 3 .

( 3 ) GU n . L 74 del 27 . 3 . 1972 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 193 del 16 . 7 . 1981 , pag . 16 .

( 5 ) GU n . C 303 del 20 . 11 . 1980 , pag . 7 .

( 6 ) GU n . C 144 del 15 . 6 . 1981 , pag . 112 .

( 7 ) GU n . C 138 del 9 . 6 . 1981 , pag . 45 .

( 8 ) GU n . L 185 del 21 . 7 . 1979 , pag . 1 .*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2793/81 DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1981

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 51,

visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 196/81 (2), in particolare l'articolo 97,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1981/81 (4),

vista la proposta della Commissione (5), elaborata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo (6),

visto il parere del Comitato economico e sociale (7),

considerando che l'esperienza acquisita nell'attuazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, ha mostrato la necessità di apportare alcuni miglioramenti ai regolamenti stessi; che è di conseguenza opportuno estendere il potere di apprezzamento di cui l'istituzione di uno Stato membro è investita per accordare o rifiutare ad un lavoratore l'autorizzazione di recarsi in un altro Stato membro per ricevervi le cure appropriate al suo stato di salute;

considerando che occorre precisare le regole per la concessione delle prestazioni di invalidità a favore dei disoccupati che, durante il loro ultimo impiego, risiedevano nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente;

considerando che l'istituzione del luogo di dimora o di residenza in uno Stato membro che ha erogato prestazioni in natura per conto di una istituzione competente in un altro Stato membro, in seguito a danno avvenuto nel suo territorio dovrebbe vedersi riconoscere il diritto di surrogazione o di azione diretta contemplato dalla propria legislazione, nei confronti del terzo responsabile del danno, a prescindere dall'esistenza di un accordo di rinuncia al rimborso tra i due Stati;

considerando che non esiste più una concordanza tra le condizioni relative allo stato di invalidità tra le legislazioni italiana e belga, da un lato, e quelle italiana e lussemburghese, dall'altra;

considerando che i cambiamenti intervenuti nella legislazione belga richiedono una modifica dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 1408/71, per facilitare la concessione degli assegni familiari da parte del Belgio;

considerando che l'estensione del campo d'applicazione personale del regime di pensione complementare dei lavoratori salariati in Danimarca permette di adottare questo regime come regime di riferimento per identificare i beneficiari del regolamento sottoposti a regimi applicabili a tutti i residenti;

considerando che devono essere precisate le modalità di calcolo dell'importo teorico e del prorata della pensione danese, per tener conto del fatto che questa può essere calcolata in base a periodi diversi da quelli presi in conto dagli altri Stati membri;

considerando che occorre introdurre nel citato allegato V una disposizione che permetta alle istituzioni tedesche di prendere in considerazione i periodi coperti dall'assicurazione malattia compiuti in altri Stati membri, in modo da garantire ai pensionati il diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia nella Repubblica federale di Germania;

considerando che conviene far beneficiare i lavoratori frontalieri residenti in certuni dipartimenti francesi delle prestazioni in natura del regime locale dell'Alsazia-Lorena;

considerando che occorre modificare le regole per il calcolo dell'importo della contribuzione dovuta dagli

assicurati volontari all'assicurazione malattia olandese che non risiedono nei Paesi Bassi;

considerando che occorre tener conto delle modifiche introdotte nella legislazione olandese in materia di acquisizione del diritto alle prestazioni familiari per facilitare la concessione di dette prestazioni;

considerando che occorre adeguare il citato allegato V alle modifiche intervenute nella legislazione del Regno Unito concernenti la soppressione delle condizioni di cittadinanza e di luogo di nascita;

considerando che occorre semplificare la procedura di concessione delle prestazioni in natura di grande importanza qualora il lavoratore risieda in uno Stato membro diverso dallo Stato competente;

considerando che occorre introdurre una serie di modifiche che conseguono al regolamento (CEE) n. 1517/79 (1);

considerando che l'occasione va colta per rettificare anche alcuni riferimenti nei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72;

considerando che occorre effettuare una serie di modifiche degli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72, in particolare a seguito dei cambiamenti di struttura dell'assicurazione malattia risultanti dall'introduzione di un servizio sanitario nazionale in Italia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1. il testo dell'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« L'autorizzazione richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel territorio del quale l'interessato risiede, se le cure stesse, tenuto conto dello stato di salute dello stesso nel periodo in questione e della probabile evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione nello Stato membro di residenza. »;

2. all'articolo 39 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 5. Il lavoratore in disoccupazione completa, al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), o lettera b), punto ii), prima frase, beneficia delle prestazioni d'invalidità erogate dall'istituzione competente dello Stato membro sul territorio del quale egli risiede, secondo la legislazione che tale istituzione applica, come se egli fosse stato soggetto alla legislazione medesima durante la sua ultima occupazione, tenendo conto, all'occorrenza, delle disposizioni dell'articolo 38 e/o dell'articolo 25, paragrafo 2. Queste prestazioni sono a carico dell'istituzione del paese di residenza. »;

3. all'articolo 93 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Qualora, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, e/o dell'articolo 63, paragrafo 3, due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra le istituzioni che rientrano nell'ambito della loro competenza, gli eventuali diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente:

a) qualora l'istituzione dello Stato membro di dimora o di residenza eroghi ad una persona delle prestazioni per un danno occorso nel proprio territorio, detta istituzione potrà valersi del diritto di surrogazione o dell'azione diretta, nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, conformemente alla legislazione che essa applica;

b) per l'applicazione della lettera a):

i) il beneficiario delle prestazioni sarà considerato essere assicurato presso l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, e

ii) la suddetta istituzione sarà considerata essere l'istituzione debitrice;

c) si continuano ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall'accordo di rinuncia al quale si fa riferimento nel presente paragrafo. »;

4. il testo dell'allegato III, punto F, è sostituito dal testo seguente:

« F. IRLANDA

La parte II, capitolo 10, della legge codificata del 1981 sulla sicurezza sociale e sui servizi sociali (Social Welfare [Consolidation] Act, 1981). »;

5. nell'allegato IV:

a) nel titolo le parole « (articolo 40, paragrafo 3, del regolamento) » sono sostituite dalle parole « (articolo 40, paragrafo 4, del regolamento) »;

b) nella tabella « Belgio », sotto « Italia », al punto 1, terza colonna, la parola « Concordanza » è sostituita dalle parole « Non concordanza »;

c) nella tabella « Italia »:

- sotto « Belgio », al punto 1, terza e quarta colonna, la parola « Concordanza » è sostituita dalle parole « Non concordanza »;

- la parte « Lussemburgo » è soppressa;

d) nella tabella « Lussemburgo », la parte « Italia » è soppressa;

6. nell'allegato V:

a) alla parte A è aggiunto il punto seguente:

« 5. Per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 72 e 79, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, si tiene conto dei periodi di occupazione e/o di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, nel caso in cui la legislazione belga subordini il diritto alla prestazione alla condizione che siano stati soddisfatti, per un determinato periodo anteriore, i requisiti di ammissibilità agli assegni familiari nel regime dei lavoratori salariati. »;

b) la parte B è modificata come segue:

- il testo del punto 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. È considerato lavoratore, nel senso dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, qualsiasi persona che, per il fatto di esercitare un'attività salariata, è soggetta:

a) alla legislazione relativa agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali, per un periodo anteriore al 1o settembre 1977, oppure

b) alla legge relativa al regime di pensione complementare dei lavoratori salariati (arbejdsmarkedets tillaegspension, ATP), per un periodo successivo al 1o settembre 1977. »;

- il testo dei punti 4 e 5 è sostituito dal testo seguente:

« 4. In caso di residenza o di dimora in Danimarca, i lavoratori, i richiedenti ed i titolari di pensioni o rendite, nonché i loro familiari, di cui all'articolo 19, all'articolo 22, paragrafi 1 e 3, all'articolo 25, paragrafi 1 e 3, all'articolo 26, paragrafo 1, e agli articoli 28 bis, 29 e 31 del regolamento, beneficiano delle prestazioni in natura alle stesse condizioni previste dalla legislazione danese per le persone che, ai sensi della legge sul servizio pubblico di sanità (lov om offentlig sygesikring), sono assicurati nella categoria 1.

5. Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, n. 2, della legge sulle pensioni nazionali di vecchiaia, dell'articolo 1, paragrafo 1, n. 2, della legge sulle pensioni nazionali di invalidità, e dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 2, della legge sulle pensioni nazionali delle vedove non sono applicabili ai lavoratori o ai loro superstiti che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca. »; - è aggiunto il punto seguente:

« 12. Quando la pensione danese, ai sensi della legislazione danese, è calcolata in base ai periodi di residenza maturati da una persona diversa da quella che ha compiuto i periodi di residenza presi in considerazione da uno o più Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo III, capitolo 3, del regolamento, per il calcolo dell'importo teorico e del prorata danese, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento, sono presi in considerazione i periodi di residenza e di assicurazione compiuti da quest'ultima persona. »;

c) nella parte C:

- nel punto 5, le parole « compresi i pensionati » sono sostituite dalle parole « esclusi i pensionati »;

- è aggiunto il punto seguente:

« 11. Per l'applicazione della legislazione tedesca sull'assicurazione obbligatoria malattia dei pensionati di cui all'articolo 165, paragrafo 1, punto 3, lettera a), del Codice tedesco sulle assicurazioni sociali (Reichsversicherungsordnung, RVO), i periodi di assicurazioni o di residenza compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro o durante i quali l'interessato aveva diritto a prestazioni in natura dell'assicurazione malattia devono essere presi in considerazione, nella misura necessaria, quali periodi assicurativi, compiuti ai sensi della legislazione tedesca, sempreché non si cumulino con periodi assicurativi compiuti sotto questa legislazione. »;

d) alla parte D è aggiunto il punto seguente:

« 5. a) I lavoratori frontalieri che esercitano la loro attività salariata sul territorio di uno Stato membro diverso dalla Francia e risiedono nei dipartimenti francesi dell'Alto Reno, del Basso Reno e della Mosella beneficiano, in applicazione dell'articolo 19 del regolamento, sul territorio di tali dipartimenti delle prestazioni in natura previste dal regime locale di Alsazia-Lorena, istituito con i decreti n. 46-1428 del 12 giugno 1946 e n. 67-814 del 25 settembre 1967.

b) Tali disposizioni sono applicabili, per analogia, ai beneficiari dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 28 e 29 del regolamento. »;

e) nella parte F, punto 1, le parole « sezione 4 della legge del 1952 sulla sicurezza sociale ed i servizi sociali (Social Welfare Act 1952) » sono sostituite dalle parole « sezioni 5 e 37 della legge codificata del 1981 sulla sicurezza sociale e sui servizi sociali (Social Welfare [Consolidation] Act, 1981). »;

f) alla parte H è aggiunto il punto seguente:

« 3. L'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, non pregiudica le disposizioni legislative lussemburghesi secondo le quali l'autorizzazione della cassa di malattia per un trattamento all'estero non può essere rifiutata se le cure necessarie non possono essere praticate nel Granducato. »;

g) nella parte I:

- nel punto 1 il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal testo seguente:

« b) Un titolare di pensione di vecchiaia, ai sensi della legislazione olandese, che risiede in un altro Stato membro, se è assoggettato all'assicurazione malattia delle persone anziane o a quella volontaria previste dalla legge che disciplina l'assicurazione cassa di malattia, è tenuto a pagare un contributo per sé stesso ed eventualmente per i membri della propria famiglia. L'importo di tale contributo e, se necessario, norme più precise relative a questa assicurazione sono fissati dal ministro della sanità e dell'ambiente.

(1) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

(2) GU n. L 24 del 28. 1. 1981, pag. 3.

(3) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

(4) GU n. L 193 del 16. 7. 1981, pag. 16.

(5) GU n. C 303 del 20. 11. 1980, pag. 7.

(6) GU n. C 144 del 15. 6. 1981, pag. 112.

(7) GU n. C 138 del 9. 6. 1981, pag. 45.

(1) GU n. L 185 del 21. 7. 1979, pag. 1.

c) Una persona non titolare di una pensione di vecchiaia ai sensi della legislazione olandese e, se coniugata, il cui congiunto non sia titolare di una pensione di vecchiaia per coniugi ai sensi della stessa legislazione, se risiede in un altro Stato membro ed è assoggettata all'assicurazione volontaria prevista dalla legge che disciplina l'assicurazione cassa di malattia, è tenuta a pagare un contributo per sé stessa ed eventualmente per ogni membro della famiglia che abbia raggiunto l'età di sedici anni. L'importo di tale contributo e, se necessario, norme più precise relative a questa assicurazione, sono fissati dal ministro della sanità e dell'ambiente. »;

- il punto 6 diventa punto 7 ed è inserito il punto seguente:

« 6. Applicazione della legislazione olandese sugli assegni familiari

a) Un lavoratore cui la legislazione olandese sugli assegni familiari diventi applicabile durante un dato trimestre civile e che, nel primo giorno di tale trimestre, era assoggettato alla legislazione corrispondente d'un altro Stato membro è considerato come assicurato da tale primo giorno secondo la legislazione olandese.

b) L'importo d'assegni familiari cui ha diritto il lavoratore che, in base alla lettera a), è considerato come assicurato secondo la legislazione olandese sugli assegni familiari è determinato secondo le modalità del regolamento d'applicazione previsto dall'articolo 97 del regolamento. »;

h) nella parte J:

- il testo del punto 5 è sostituito dal testo seguente:

« 5. Se, conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento, la legislazione del Regno Unito è applicabile ad un lavoratore, ai fini del diritto al sussidio (attendance allowance), egli è trattato come se avesse abitualmente risieduto nel Regno Unito e vi fosse stato presente per ogni periodo di assicurazione o di lavoro prestato nel territorio o sotto la legislazione di un altro Stato membro. »;

- il punto 8 è soppresso e la numerazione dei successivi punti cambia in conseguenza;

- nel punto divenuto il punto 11, la parola « domiciliata » è sostituita dalle parole « abitualmente residente ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1. a) nell'articolo 17, paragrafo 2, nei due casi in cui ricorre, la parola « tre » è sostituita dalla parola « sei »;

b) il testo dell'articolo 17, paragrafo 7, prima frase, è sostituito dal testo seguente:

« L'istituzione del luogo di residenza avverte preliminarmente l'istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione di prestazioni in natura, i cui costi di previsione o effettivi superino un importo forfettario stabilito e periodicamente aggiornato dalla commissione amministrativa. »;

2. nell'articolo 40 le parole « articolo 40, paragrafo 3, del regolamento » sono sostituite dalle parole « articolo 40, paragrafo 4, del regolamento »;

3. nell'articolo 44, paragrafo 1, le parole « articolo 40, paragrafo 3, del regolamento » sono sostituite dalle parole « articolo 40, paragrafo 4, del regolamento »;

4. a) nell'articolo 60, paragrafo 2, nei due casi in cui ricorre, la parola « tre » è sostituita dalla parola « sei »;

b) il testo dell'articolo 60, pararagro 6, prima frase, è sostituito dal testo seguente:

« L'istituzione del luogo di residenza avverte preliminarmente l'istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione di prestazioni in natura, i cui costi di previsione o effettivi superino un importo forfettario stabilito e periodicamente aggiornato dalla commissione amministrativa. »; 5. l'allegato 2 è modificato come segue:

a) nella parte B, sezione I:

- nel punto 2, lettera b), colonna a destra, le parole: « Centro di riabilitazione competente » sono sostituite dalle parole « La commissione sociale del comune nel quale risiede il beneficiario. Nei comuni di Koebenhavn, Odense, AAlborg e AArhus: Magistraten (amministrazione comunale) »;

- il testo del punto 5 è sostituito dal testo seguente:

1.2 // « 5. Assegni in caso di morte: // La commissione sociale del comune nel quale risiede il beneficiario. Nei comuni di Koebenhavn, Odense, AAlborg e AArhus: Magistraten (amministrazione comunale) »;

b) nella parte B, sezione II:

- nel punto 1, colonna a destra, le parole « Landslaegen (Ufficio regionale di sanità pubblica) in Groenlandia, Godthaab » sono sostituite dalle parole « Bestyrelsen for sundhedsvaesenet i Groenland (Commissione sanitaria in Groenlandia), Godthaab;

- al punto 4, colonna a destra, le parole « Il koemner (amministratore dei fondi comunali competente) » sono sostituite dalle parole « Arbejds-og socialdirektoratet (Ufficio regionale del lavoro e degli affari sociali), Godthaab »;

c) nella parte C, punto 1, lettera c), colonna a sinistra, dopo le parole « alle armi » sono aggiunte le parole « o al servizio civile »;

d) nella parte E, punto 4, sezione I:

- il testo della lettera a), punto vi), secondo trattino, colonna a destra, e della lettera b), punto iv), secondo trattino, colonna a destra, è sostituito dal testo seguente:

« Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP) 90, rue Baudin, 92537 Levallois-Perret »;

- il testo della lettera d), punto iv), è sostituito dal testo :

« iv) disoccupazione:

1.2 // - per l'iscrizione aspirante all'occupazione: // Agenzia locale dell'occupazione del luogo di residenza dell'interessato o del porto abituale d'imbarco o Bureau central de la main-d'oeuvre maritime (Ufficio centrale della manodopera marittima) // - per il rilascio dei moduli E 301, E 302, E 303: // Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP) 90, rue Baudin, 92537 Levallois-Perret ».

e) nella parte F, punto 1, colonna a destra, le parole « The Midland Health Board (Ufficio di sanità della regione centrale), Courthouse, Tullamore, Offaly » sono sostituite con le parole « The Midland Health Board (Ufficio di sanità della regione centrale), Arden Road, Tullamore, Co. Offaly », le parole « The Mid-Western Health Board (Ufficio di sanità della regione centro-occidentale), 1 Pery St., Limerick » con « The Mid-Western Health Board (Ufficio di sanità della regione centro-occidentale), 31/33 Catherine St., Limerick » e le parole « The Southern Health Board (Ufficio di sanità della regione meridionale), County Hall, Cork » con « The Southern Health Board (Ufficio di sanità della regione meridionale), Cork Farm Center, Dennehy's Cross, Cork »;

f) il testo della parte G è sostituito dal testo seguente:

« G. ITALIA

1.2 // 1. Malattia (inclusa la tubercolosi), maternità: // // a) prestazioni in natura: // // i) in generale: // Unità sanitaria locale cui è iscritto l'interessato // ii) per talune categorie di pubblici dipendenti: // Ministero della sanità, Roma // iii) per il personale marittimo e dell'aviazione civile in navigazione: // Ministero della sanità, Ufficio di sanità marittima o aerea competente per territorio // b) Prestazioni in denaro: // // i) in generale: // Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali // ii) per il personale marittimo e dell'aviazione civile in navigazione: // Cassa marittima cui è iscritto l'interessato // c) certificazioni relative ai periodi di assicurazione: // // i) in generale: // Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali // ii) per il personale marittimo e dell'aviazione civile: // Cassa marittima cui è iscritto l'interessato // 2. Infortuni sul lavoro e malattie professionali: // // a) prestazioni in natura: // // i) in generale: // Unità sanitaria locale cui è iscritto l'interessato // ii) per il personale marittimo e dell'aviazione civile in navigazione: // Ministero della sanità, Ufficio di sanità marittima o aerea competente per territorio // b) protesi e grandi apparecchi, prestazioni medico-legali e relativi accertamenti e certificazioni: // // i) in generale: // Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali // ii) per il personale marittimo e dell'aviazione civile in navigazione: // Cassa marittima cui è iscritto l'interessato // c) prestazioni in denaro: // // i) in generale: // Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali // ii) per il personale marittimo e dell'aviazione civile in navigazione: // Cassa marittima cui è iscritto l'interessato // iii) eventualmente anche per i lavoratori agricoli e forestali aventi qualifica impiegatizia: // Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli // 3. Invalidità vecchiaia, superstiti (pensioni): // // a) in generale: // Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali // b) per i lavoratori dello spettacolo: // Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Roma // c) per il personale dirigente delle aziende industriali: // Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, Roma // d) per i giornalisti: // Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola", Roma // 4. Assegni in caso di morte: // Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali // // Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali // // Cassa marittima cui è iscritto l'interessato // 5. Disoccupazione: // // a) in generale: // Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali // b) per i giornalisti: // Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola", Roma // 6. Assegni familiari: // // a) in generale: generale: // Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali // b) per i giornalisti: // Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola", Roma »;

g) nella parte H, punto 4, colonna a destra, la parole « Office national du travail (Ufficio nazionale del lavoro), Luxembourg » sono sostituite con le parole « Administration de l'emploi, (Amministrazione dell'occupazione), Luxembourg »;

6. L'allegato 3 è modificato come segue:

a) nella parte B, sezione B:

- nella sezione I, punto 1, colonna a destra, le parole « L'amministrazione comunale competente (koemmer - amministratore dei fondi comunali) » sono sostituite dalle parole « Bestyrelsen for sundhedsvaesenet i Groenland, (Commissione sanitaria in Groenlandia),Godthaab »;

- nella sezione II, punto 1, colonna a destra, le parole « L'amministrazione comunale competente (koemmer - amministratore dei fondi comunali) » sono sostituite dalle parole « Bestyrelsen for sundhedsvaesenet i Groenland, (Commissione sanitaria in Groenlandia), Godthaab »;

b) nella parte F, punto 1, colonna a destra, le parole « The Midland Health Board (Ufficio di sanità della regione centrale), Courthouse, Tullamore, Offaly » sono sostituite con le parole « The Midland Health Board (Ufficio di sanità della regione centrale), Arden Road, Tullamore, Co. Offaly », le parole « The Mid-Western Health Board (Ufficio di sanità della regione centro-occidentale), 1 Pery Street, Limerick », con « The Mid-Western Health Board (Ufficio di sanità della regione centro-occidentale), 31/33 Catherine Street, Limerick » e le parole « The Southern Health Board (Ufficio di sanità della regione meridionale), County Hall, Cork » con « The Southern Health Board (Ufficio di sanità della regione meridionale), Cork Farm Centre, Dennehy's Cross, Cork »;

c) la parte G è sostituita dal testo seguente:

« G. ITALIA

1.2 // 1. Malattia (inclusa la tubercolosi), maternità: // // a) prestazione in natura: // // i) in generale: // Unità sanitaria locale competente per territorio // ii) per il personale marittimo e dell'aviazione civile in navigazione: // Ministero della sanità, Ufficio di sanità marittima o aerea competente per territorio // b) prestazioni in denaro: // // i) in generale: // Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali // ii) per per il personale marittimo e dell'aviazione civile in navigazione: // Cassa marittima competente per territorio // 2. Infortuni sul lavoro e malattie professionali: // // a) prestazioni in natura: // // i) in generale: // Unità sanitaria locale competente per territorio // ii) per il personale marittimo e dell'aviazione civile in navigazione: // Ministero della sanità, Ufficio di sanità marittima o aerea competente per territorio // b) protesi e grandi apparecchi, prestazioni medico-legali, relativi accertamenti e certificazioni, nonché prestazioni in denaro: // Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali // 3. Invalidità, vecchiaia, superstiti (pensioni): // // a) in generale: // Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali // b) per i lavoratori dello spettacolo: // Ente nazionale di previdenza e assitenza per i lavoratori dello spettacolo, Roma // c) per il personale dirigente delle aziende industriali: // Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, Roma // d) per i giornalisti: // Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola", Roma // 4. Assegni in caso di morte: // Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali // // Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali // // Cassa marittima competente per territorio // 5. Disoccupazione: // // a) in generale: // Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali // b) per i giornalisti: // Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola", Roma // 6. Assegni familiari: // // a) in generale: // Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali // b) per i giornalisti: // Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "G. Amendola", Roma »;

d) nella parte H, punto 4, colonna di destra, le parole « Office nationale du travail (Ufficio nazionale del lavoro), Luxembourg », sono sostituite con le parole « Administration de l'emploi (Amministrazione dell'occupazione), Luxembourg »;

e) nella parte J, punto 2, a fronte di « Gran Bretagna » le parole « Overseas Group » sono sostituite dalle parole « Overseas Branch »;

7. l'allegato 9 è modificato come segue:

a) il testo della parte B è sostituito dal testo seguente:

« B. DANIMARCA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione i regimi istituiti dalla legge sul servizio sanitario pubblico, dalla legge sul servizio ospedaliero e, per quanto riguarda il costo delle prestazioni di riabilitazione, dalla legge sull'assistenza sociale. »;

b) il testo del punto G è sostituito dal testo seguente: « G. ITALIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni concesse dal servizio sanitario nazionale in Italia. »;

8. l'allegato 10 è modificato come segue:

a) nella parte A:

- il testo del punto 1, colonna a sinistra, è sostituito dal testo seguente:

« 1. Per l'applicazione dell'articolo 14 del regolamento e dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 e degli articoli 12 bis, 13 e 14 del regolamento di applicazione: »;

- i punti 3, 4 e 5 diventano rispettivamente i punti 4, 5 e 6 ed è inserito il punto seguente:

1.2 // « 3. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento e dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di applicazione: // Ministère de la prévoyance sociale, Secrétariat général, Service des relations internationales / Ministerie van Sociale voorzorg, Secretariaat-Generaal, Dienst Internationale Betrekkingen (Ministero della previdenza sociale, Segretariato generale, Servizio delle relazioni internazionali) Bruxelles/Brussel »;

b) nella parte B:

- sezione I, punto 1, colonna a sinistra, dopo « articolo 11, paragrafo 1 », sono inserite le parole « dell'articolo 12 bis »;

- sezione II, punto 2, colonna a destra, le parole « Il koemner (amministratore dei fondi comunali) competente » sono sostituite dalle parole « la competente amministrazione comunale »;

c) nella parte C:

- nel punto 2, colonna a sinistra, le parole « Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento in relazione all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento d'applicazione: » sono sostituite dalle parole « Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 17 del regolamento, in relazione all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, e per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, in relazione all'articolo 12, lettera a), del regolamento d'applicazione: »;

- il testo del punto 4 è sostituito dal testo seguente:

1.2 // « 4. Per l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento: // « Bundesverband der Ortskrankenkassen (Federazione nazionale delle casse di malattia locali), Bonn-Bad Godesberg »;

d) nella parte F:

- nel punto 1, colonna a sinistra, dopo le parole « dell'articolo 11, paragrafo 1 » sono inserite le parole « dell'articolo 12 bis »;

- nel punto 4, lettera b), colonna a destra le parole « The Midland Health Board (Ufficio di sanità della regione centrale), Courthouse, Tullamore, Offaly » sono sostituite con le parole « The Midland Health Board (Ufficio di sanità della regione centrale), Arden Road, Tullamore, Co. Offaly », le parole « The Mid-Western Health Board (Ufficio di sanità della regione centro-occidentale), 1 Pery Street, Limerick » con « The Mid-Western Health Board (Ufficio di sanità della regione centro-occidentale), 31/33 Catherine Street, Limerick », e le parole « The Southern Health Board (Ufficio di sanità della regione meridionale), County Hall, Cork » con « The Southern Health Board (Ufficio di sanità della regione meridionale), Cork Farm Centre, Dennehy's Cross, Cork »;

e) il testo della parte G è sostituito dal testo seguente: « G. ITALIA

1.2 // 1. Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di applicazione: // Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Roma // 2. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di applicazione: // Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali // 3. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di applicazione: // Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali // 4. Per l'applicazione dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento di applicazione: // Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali // 5. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 85, paragrafo 2, dell'articolo 88 e dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento di applicazione: // Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali // 6. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di applicazione: // // a) rimborsi ai sensi dell'articolo 36 del regolamento: // Ministero della sanità, Roma // b) rimborsi ai sensi dell'articolo 63 del regolamento: // // i) prestazioni in natura: // Ministero della sanità, Roma // ii) protesi e grandi apparecchi: // Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Roma // c) rimborsi ai sensi degli articoli 70 e 75 del regolamento: // Istituto nazionale della previdenza sociale, Roma // 7. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento di applicazione: // // a) malattie (inclusa tubercolosi): // Ministero della sanità, Roma // b) infortuni sul lavoro e malattie professionali: // // i) prestazioni in natura: // Ministero della sanità, Roma // ii) protesi e grandi apparecchi : // Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Roma »;

f) nella parte H:

- i punti da 4 a 8 diventano rispettivamente i punti da 5 a 9 ed è inserito il punto seguente:

1.2 // « 4. Per l'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento di applicazione: // Centre informatique d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale (Centro meccanografico di ammissione e di riscossione dei contributi comune alle istituzioni di sicurezza sociale), Luxembourg »;

- nei punti 5 e 8, lettera c), colonna a destra, le parole « Office nationale du travail (Ufficio nazionale del lavoro), Luxembourg » sono sostituite dalle parole « Administration de l'emploi (Amministrazione dell'occupazione), Luxembourg »;

g) nella parte I, punto 1, colonna a sinistra, dopo le parole « dell'articolo 11, paragrafo 1 » sono inserite le parole « dell'articolo 12 bis »;

h) nella parte J:

- nella frase introduttiva, dopo le parole « dell'articolo 11, paragrafo 1 », sono inserite le parole « dell'articolo 12 bis »;

- a fronte di « Gran Bretagna », le parole « Overseas Group » sono sostituite dalle parole « Overseas Branch ».

Articolo 3

1. Il presente regolamento entro in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. - L'articolo 1, punto 5, lettera a), è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1976.

- L'articolo 1, punto 6, lettera c), primo trattino, è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1979.

- L'articolo 1, punto 6, lettera c), secondo trattino, è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1978.

- L'articolo 1, punto 6, lettere d) e g), secondo trattino, è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1980.

- L'articolo 1, punto 6, lettera h), primo e secondo trattino, è applicabile a decorrere dal 14 gennaio 1980.

- L'articolo 1, punto 6, lettera h), terzo trattino, è applicabile a decorrere dal 2 luglio 1973.

- L'articolo 2, punti 2 e 3, è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1976.

- L'articolo 2, punto 5, lettere a), b) e c), è applicabile a decorrere dal 21 luglio 1979.

- L'articolo 2, punto 5, lettera g), è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1976.

- L'articolo 2, punto 6, lettera d), è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1976.

- L'articolo 2, punto 8, lettera c), primo trattino, è applicabile a decorrere dal 1o ottobre 1979.

- L'articolo 2, punto 8, lettera c), secondo trattino, è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1981.

- L'articolo 2, punto 8, lettera d), lettera f), primo trattino, lettera g) e lettera h), primo trattino, è applicabile a decorrere dal 21 luglio 1979.

- L'articolo 2, punto 8, lettera f), secondo trattino, è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1976. - L'articolo 2, punto 6, lettere a) ed e) e punto 8, lettera h), secondo trattino è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1976. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE

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