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Document 31981R2229

Regolamento (CEE) n. 2229/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 849/81 che stabilisce per il 1981 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese

GU L 218 del 4.8.1981, p. 6–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2229/oj

31981R2229

Regolamento (CEE) n. 2229/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 849/81 che stabilisce per il 1981 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese

Gazzetta ufficiale n. L 218 del 04/08/1981 pag. 0006


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2229/81 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1981

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 849/81 che stabilisce per il 1981 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto l ' accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia ( 1 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 1 .

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il 27 marzo 1981 , il Consiglio ha adottato il regolamento ( CEE ) n . 849/81 che stabilisce per il 1981 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese ( 2 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1418/81 ( 3 ) ;

considerando che nel luglio 1981 il Consiglio internazionale per l ' esplorazione del mare ( CIEM ) ha rivisto le sue raccomandazioni relative al livello delle catture ammesse per talune popolazioni di pesci nel Mare del Nord ;

considerando che la Comunità e la Norvegia si sono consultate secondo la procedura prevista in particolare all ' articolo 2 del suddetto accordo in merito alla revisione delle raccomandazioni del CIEM ;

considerando che , al termine di tali consultazioni , le due parti hanno siglato uno scambio di lettere che modifica l ' accordo che istituisce per il 1981 una convenzione in materia di pesca ( 4 ) ;

considerando che le due delegazioni hanno convenuto di raccomandare alle rispettive autorità , nell ' attesa dell ' entrata in vigore di questo scambio di lettere , di metterlo in applicazione a partire dal 28 luglio 1981 al più tardi ;

considerando che occore quindi adottare le misure provvisorie necessarie all ' attuazione di questo scambio di lettere , con la riserva di includerle in seguito nel regime definito da stabilire in base all ' articolo 43 del trattato ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 849/81 è sostituito dal testo dell ' allegato del presente regolamento .

Articolo 2

Il testo della frase introduttiva del punto 1.4 dell ' allegato IV è sostituito dal testo seguente :

« Ogni tre giorni con inizio il terzo giorno successivo al primo ingresso delle navi nella zona di cui al punto 1.1.1 per la pesca dell ' aringa ed ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 per la pesca di tutte le specie diverse dall ' aringa » .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . WALKER

( 1 ) GU n . L 226 del 29 . 8 . 1980 , pag . 48 .

( 2 ) GU n . L 87 dell ' 1 . 4 . 1981 , pag . 17 .

( 3 ) GU n . L 142 del 28 . 5 . 1981 , pag . 7 .

( 4 ) GU n . L 87 dell ' 1 . 4 . 1981 , pag . 18 .

ALLEGATO

ALLEGATO I

Contingenti di pesca

( in t )

Specie * Zona in cui e autorizzata la pesca * Quantitativi *

Sgombro * CIEM IV Skagerrak ( 1 ) * 6 000 *

* CIEM VI a ) ( 2 ) + d ) , e ) , f ) , h ) * 20 000 *

Aringa * CIEM VI a ) ( 2 ) * 10 000 *

Spratto * CIEM IV * 71 000 *

Merluzzo * CIEM IV * 8 000 *

Eglefino * CIEM IV * 6 000 *

Merluzzo carbonaro * CIEM IV e Skagerrak ( 1 ) * 20 000 *

Merlano * CIEM IV * 7 000 *

Passera * CIEM IV * 500 *

Cicerello , merluzzo norvegese e melù * CIEM IV * 50 000 ( 3 ) *

Melù * CIEM II , V a ) , VI a ) ( 2 ) , VI b ) , VII ( 4 ) , XIV * 120 000 *

Molva blu * CIEM IV , V b ) , VI , VII * 1 000 ( 5 ) *

Molva e brosmio * CIEM IV , b ) , VI , VII * 20 000 ( 3 ) ( 6 ) *

Palombo * CIEM IV , VI , VII * 6 000 ( 7 ) *

Squalo elefante ( 6 ) * CIEM IV , VI , VII * 800 ( 7 ) *

Smeriglio * CIEM IV , VI , VII * 1 000 *

Gambero boreale * NAFO 1 ( 9 ) * 1 000 *

( Pandalus borealis ) * CIEM XIV + V a ) * 3 000 ( 10 ) *

Ippoglosso nero * NAFO 1 * 600 ( 11 ) *

* CIEM XIV + V a ) * 600 ( 11 ) *

Altre specie ( ad eccezione delle catture accessorie di sugarello ) * CIEM IV * 5 000 *

( 1 ) Limitata ad occidente della linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes ed a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese .

( 2 ) A nord del 56° 30 ' N .

( 3 ) Di cui il solo cicerello per non più di 50 000 tonnellate , o il merluzzo norvegese e il merlano blu insieme per non più di 40 000 tonnellate .

( 4 ) Ad ovest del 12° O .

( 5 ) Di cui delle catture accessorie di 20 % di merluzzo per nave , per viaggio , sono autorizzate nelle divisioni CIEM VI e VII . La totalità di queste catture accessorie non può superare 1 000 tonnellate di cui al massimo 300 tonnellate di merluzzo .

( 6 ) Di cui 17 000 tonnellate al massimo di molva o 7 000 tonnellate al massimo di brosmio .

( 7 ) Questo contingente non include le catture effettuate nelle zone di cui all ' allegato II .

( 8 ) Fegato di squalo elefante .

( 9 ) A sud del 68 N .

( 10 ) Unicamente pesca sperimentale .

( 11 ) Le catture accessorie d ' ippoglosso non possono superare 10 % ./

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