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Document 31981R2066

Regolamento (CEE) n. 2066/81 del Consiglio, del 20 luglio 1981, che stabilisce le norme generali di applicazione del contributo differenziale allo zucchero greggio preferenziale

GU L 203 del 23.7.1981, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2066/oj

31981R2066

Regolamento (CEE) n. 2066/81 del Consiglio, del 20 luglio 1981, che stabilisce le norme generali di applicazione del contributo differenziale allo zucchero greggio preferenziale

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 23/07/1981 pag. 0001


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2066/81 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1981

che stabilisce le norme generali di applicazione del contributo differenziale allo zucchero greggio preferenziale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1785/81 del Consiglio , del 30 giugno 1981 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 1 ) , in particolare l ' articolo 37 , paragrafo 1 ,

Vista la proposta della Commissione ,

considerando che l ' articolo 36 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1785/81 dispone che per le campagne di commercializzazione 1981/1982 , 1982/1983 e 1983/1984 viene riscosso un contributo differenziale all ' atto dell ' immissione in libera pratica nella Comunità dello zucchero preferenziale greggio ;

considerando che l ' articolo 36 , paragrafo 2 , lettera b ) , del regolamento sopramenzionato prevede la possibilità che il contributo differenziale non venga riscosso , in tutto o in parte , per lo zucchero preferenziale greggio importato in regioni della Comunità da determinare , allororquando esso viene raffinato in una unità tecnica diversa da una raffineria quale definita all ' articolo 36 , paragrafo 3 , dello stesso regolamento ;

considerando che con riguardo alle correnti tradizioni di consegna di tale zucchero verso l ' Irlanda , è stato esonerato dal contributo differenziale un quantitativo massimo di 30 000 tonnellate espresse in zucchero bianco raffinato in tale zona durante la campagna saccarifera 1980/1981 ; che per le stesse ragioni è auspicabile per quanto riguarda l ' Irlanda continuare ad operare tale esonero ;

considerando che con riguarda al probabile rapporto tra produzione e consumo in Italia occorre prevedere un analogo esonero dal contributo differenziale di un quantitativo massimo di 50 000 tonnellate espresso in zucchero bianco che sarà raffinato in Italia ;

considerando che occorre applicare tali esoneri per la campagne di commercializzazione 1981/1982 , 1982/1983 e 1983/1984 nel corso delle quali viene applicato il contributo differenziale ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per l ' applicazione del contributo differenziale di cui all ' articolo 36 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1785/81 la resa dello zucchero greggio preferenziale in causa è calcolata dimuendo di 100 il doppio del grado polarimetrico di tale zucchero .

Articolo 2 Per le campagne di commercializzazione 1981/1982 , 1982/1983 e 1983/1984 , il contributo differenziale di cui all ' articolo 1 non si applica allo zucchero preferenziale raffinato in Irlanda su un quantitativo massimo annuale di 30 000 tonnellate di zucchero espresso in zucchero bianco e allo zucchero preferenziale raffinato in Italia su un quantitativo annuale di 50 000 tonnellate di zucchero espresso in zucchero bianco .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 20 luglio 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . WALKER

( 1 ) GU n . L 177 dell ' 1 . 7 . 1981 , pag . 4 .

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