EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981R2051

Regolamento (CEE) n. 2051/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativo all' apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeenas, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1981/1982)

GU L 202 del 22.7.1981, p. 7–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2051/oj

31981R2051

Regolamento (CEE) n. 2051/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativo all' apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeenas, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1981/1982)

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 22/07/1981 pag. 0007 - 0012


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2051/81 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1981

relativo all ' apertura , alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Jumilla , Priorato , Rioja e Valdepeñas , della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune , originari della Spagna ( 1981/1982 )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che , all ' atto della firma , il 29 giugno 1970 , dell ' accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna ( 1 ) , la Comunità si è impegnata a concedere un regime tariffario preferenziale all ' importazione nella Comunità dei vini di Jumilla , Priorato , Rioja e Valdepeñas originari della Spagna ; che attualmente questo impegno , completato dal regolamento ( CEE ) n . 3559/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Spagna ( 2 ) , ha per oggetto l ' apertura , ogni anno , di un contingente tariffario di 22 008 hl , a dazi pari al 70 % dei dazi della tariffa doganale comune , per i vini di jumilla , Priorato , Rioja e Valdepeñas in recipienti di contenuto non superiore a due litri , delle sottovoci ex 22.05 C I a ) , ex 22.05 C II a ) e ex 22.05 C III a ) 2 , originari della Spagna ;

considerando che l ' ammissione al beneficio del suddetto contingente tariffario comunitario deve essere subordinata alla presentazione del certificato di circolazione delle merci A.E . 1 e del certificato di denominazione di origine , previsto dal regolamento ( CEE ) n . 1120/75 ( 3 ) ;

considerando che la Spagna ha dato l ' assicurazione che il prezzo per i vini originari del suo territorio non sarà inferiore al prezzo di riferimento , diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi ; che ne consegue che i vini cui si applica questo contingente tariffario devono avere lo stesso trattamento dei vini che beneficiano di concessioni tariffarie preferenziali purchù sia osservato il prezzo di riferimento franco frontiera ; che tali vini beneficiano di concessioni tariffarie soltanto se sono rispettate le disposizioni dell 'articolo 18 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3456/80 ( 5 ) ; che tali disposizioni si applicano alle importazioni incluse in tale contingente ;

considerando che occorre garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità d ' accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente , nonchù l ' applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri , fino ad esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario , basato sulla ripartizione tra gli Stati membri , è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente , tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che , per rispecchiare il più possibile l ' effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione , tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti dalla Spagna , durante un periodo di riferimento rappresentativo , e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini di Jumilla , Priorato , Rioja e Valdepeñas sui mercati ; che , tuttavia , i dati statistici spagnoli relativi agli ultimi anni , in materia di esportazione dei suddetti prodotti nella Comunità , possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie ; che , su questa base , le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano , rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dalla Spagna , le percentuali indicate di seguito :

Stati membri * 1978 * 1979 * 1980 *

Benelux * 27,17 * 22,36 * 26,9 *

Danimarca * 8,54 * 10,91 * 14,4 *

Germania * 15,84 * 12,22 * 19,2 *

Grecia * - * - * - *

Francia * 12,04 * 15,02 * 13,8 *

Irlanda * 0,70 * 0,94 * 1,3 *

Italia * 2,97 * 1,11 * 0,6 *

Regno Unito * 32,74 * 37,44 * 23,8 *

considerando che , tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri , le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue :

Benelux : * 25,05 *

Danimarca : * 11,52 *

Germania : * 20,77 *

Grecia : * 0,06 *

Francia : * 8,52 *

Irlanda * 0,97 *

Italia : * 1,42 *

Regno Unito : * 31,69 *

considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri , è opportuno dividere il contingente in due parti , ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro , occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere all ' 80 % circa del volume contingentale ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità , ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari è quasi totalmente esaurita , e se la riserva lo consenta ; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che , se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante , è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Dal 1° luglio 1981 e fino al 30 giugno 1982 , i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti sottoindicati , originari della Spagna , sono parzialmente sospesi ai livelli indicati in appresso ed entro i limiti di un contingente tariffario comunitario totale di 22 008 ettolitri :

( in ECU/hl )

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota del dazio *

ex 22.05 C I a ) * Vini di Jumilla , Priorato , Rioja , Valdepeñas * 10,1 *

ex 22.05 C II a ) * Vini di Jumilla , Priorato , Rioja , Valdepeñas * 11,8 *

ex 22.05 C III a ) 2 * Vini di Jumilla , Priorato , Valdepeñas * 14,4 *

Entro i limiti di questo contingente tariffario , la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall ' atto di adesione del 1979 e dal regolamento ( CEE ) n . 3559/80 .

2 . Al riguardo si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa allegato all ' accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna .

3 . L ' ammissione di tali vini al beneficio di questo contingente tariffario è subordinata al rispetto del prezzo di riferimento che si applica loro e alla presentazione di un certificato di denominazione di origine conforme al modello di cui all ' allegato , vistato dalle autorità doganali spagnole . Questo certificato deve rispondere alle disposizioni dell ' articolo 2 , paragrafi da 2 a 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1120/75 .

4 . Al fine di far beneficiare questi vini dei suddetti contingenti tariffari , deve rispettato l ' articolo 18 , paragrafi 3 e 4 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 .

Articolo 2

1 . Il contingente tariffario di cui all ' articolo 1 è diviso in due parti .

2 . La prima parte di 17 608 ettolitri viene suddivisa tra gli Stati membri ; le quote che , salvo l ' articolo 5 , sono valide fino al 30 giugno 1982 , ammontano a :

( in ettolitri )

Benelux : * 4 410 *

Danimarca : * 2 030 *

Germania : * 3 658 *

Grecia : * 10 *

Francia : * 1 500 *

Irlanda : * 170 *

Italia : * 250 *

Regno Unito : * 5 580 *

3 . La seconda parte , pari a 4 400 ettolitri , costituisce la riserva .

Articolo 3

1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro - quale è fissata dall ' articolo 2 , paragrafo 2 , ovvero la stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora sia stato applicato l ' articolo 5 - è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota par al 15 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù l ' entità della riserva lo permetta .

2 . Se , dopo aver esaurito la quota iniziale , uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota , esso procede , alle condizioni indicate al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .

3 . Se , dopo aver esaurito la seconda quota , uno Stato membro ha utilizzato un ragione del 90 % o più anche la terza quota , esso procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota pari alla terza .

Questo procedimento si applica fino all ' esaurimento della riserva .

4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi , se vi è ragione di ritenere che esse rischino di non essere esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate a norma dell ' articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1982 .

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva , entro il 1° aprile 1982 , la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che , alla data del 15 marzo 1982 , ecceda il 20 % del volume iniziale . Essi possono trasferire una quantità superiore se hanno motivi di ritenere che non verrà utilizzata .

Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° aprile 1982 , il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 15 marzo 1982 incluso e imputate sul contingente comunitario , nonchù , se del caso , la frazione della quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva .

Articolo 6

La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articolo 2 e 3 e li informa , appena le pervengono le notifiche , del grado di utilizzazione della riserva .

Essa informa gli Stati membri , entro il 5 aprile 1982 , dell ' entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell ' articolo 5 .

Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tale fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest ' ultimo prelievo .

Articolo 7

1 . Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinchù l ' apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibile le imputazioni , senza discontinuità , sulla propria parte cumulata del contingente comunitario .

2 . Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , stabiliti nel loro territorio , la facoltà di attingere liberamente alla quote ad essi assegnate .

3 . Il grado di utilizzazione delle quote degli stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione in libera pratica .

Articolo 8

A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote .

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù il presente regolamento sia rispettato .

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 13 luglio 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Lord CARRINGTON

( 1 ) GU n . L 182 del 16 . 8 . 1970 , pag . 2 .

( 2 ) GU n . L 382 del 31 . 12 . 1980 , pag . 71 .

( 3 ) GU n . L 111 del 30 . 4 . 1975 , pag . 19 .

( 4 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 360 del 22 . 12 . 1980 , pag . 18 .

ALLEGATO : vedi G.U .

Top