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Document 31981R1681

    Regolamento (CEE) n. 1681/81 del Consiglio, dell' 11 giugno 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 616/78 relativo agli attestati d' origine di taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune, importati nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l' accettazione degli attestati medesimi

    GU L 169 del 26.6.1981, p. 5–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/12/1983; abrog. impl. da 31983R3626

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1681/oj

    31981R1681

    Regolamento (CEE) n. 1681/81 del Consiglio, dell' 11 giugno 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 616/78 relativo agli attestati d' origine di taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune, importati nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l' accettazione degli attestati medesimi

    Gazzetta ufficiale n. L 169 del 26/06/1981 pag. 0005 - 0006
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0089
    edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 8 pag. 0274
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0089
    edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 8 pag. 0274


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1681/81 DEL CONSIGLIO

    dell ' 11 giugno 1981

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 616/78 relativo agli attestati d ' origine di taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune , importati nella Comunità , nonchù alle condizioni cui è subordinata l ' accettazione degli attestati medesimi

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che il regime applicabile dal 1° gennaio 1978 a taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune , importati nella Comunità , prevede limiti quantitativi stabiliti o convenuti nei confronti di alcuni paesi terzi fornitori ; che inoltre l ' insieme delle importazioni dei suddetti prodotti tessili è soggetto ad un regime di sorveglianza ;

    considerando che , per prevenire le deviazioni di traffico e gli abusi che potrebbero danneggiare l ' applicazione di questo regime , la Comunità ha adottato con il regolamento ( CEE ) n . 616/78 ( 1 ) un sistema di controllo dell ' origine di taluni prodotti tessili importati nella Comunità , fondato sulla necessità di un certificato d ' origine o , per i prodotti meno sensibili , su una dichiarazione d ' origine ;

    considerando che , nonostante che il controllo dell ' origine così istituito si sia rivelato in generale soddisfacente , non si è potuto evitare che si siano verificati certi casi di frode , in particolare mediante falsificazione di certificati d ' origine ; che di conseguenza è opportuno rinforzare i mezzi della Comunità nell ' ambito della lotta contro la frode sull ' origine dei prodotti tessili ;

    considerando che la lotta contro la frode non può essere attuata efficacemente se non nell ' ambito d ' una ben strutturata cooperazione ammininstrativa ; che è opportuno istituire una procedura adeguata di scambio di informazioni , sui casi di frode , tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione ;

    considerando che questi scambi di informazioni devono permettere agli Stati membri di coordinare le loro attività , in particolare nei casi in cui i traffici fraudolenti abbiano delle ramificazioni in diversi Stati membri , e alla Commissione di garantire la buona applicazione delle misure di politica commerciale previste nel settore tessile ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il testo del regolamento ( CEE ) n . 616/78 è modificato nel modo seguente :

    1 . Il testo dell ' articolo 4 è sostituito dal testo seguente :

    « Articolo 4

    1 . Per permettere alla Commissione di garantire la buona applicazione delle misure di politica commerciale previste nel settore tessile , ogni Stato membro collabora con la Commissione nel quadro del regolamento ( CEE ) n . 1468/81 del Consiglio , del 19 maggio 1981 , relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola ( 2 ) . A tal fine ogni Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni utili di cui dispone relative ai casi di abuso o di irregolarità importanti che costata o che ha motivi validi di presumere in materia di origine , se necessario con una copia di tutta la documentazione , eventualmente in forma di estratto , necessaria alla conoscenza completa dei fatti ed alla fornitura delle prove degli abusi o delle irregolarità nei confronti dei paesi terzi interessati . La Commissione ne informa gli altri Stati membri .

    2 . Su richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione , il comitato dell ' origine esamina quanto prima , conformemente alla procedura di cui all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 , ogni problema relativo all ' applicazione del paragrafo 1 e procede agli scambi di idee necessari per permettere agli Stati membri e alla Commissione di completare le loro informazioni e presentare le loro eventuali osservazioni sui casi di applicazione del paragrafo 1 .

    3 . Quando si ricorre all ' applicazione del paragrafo 1 per i prodotti di cui all ' articolo 3 , il comitato dell ' origine esamina , secondo la procedura di cui al paragrafo 2 , l ' opportunità di esigere , per i prodotti in questione e nei confronti del paese terzo in causa , la presentazione di un certificato d ' origine conforme all ' articolo 2 .

    La decisione è adottata conformemente alla procedura di cui all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 . » .

    2 . È inserito l ' articolo seguente :

    « Articolo 4 bis

    1 . Le informazioni comunicate sotto qualsiasi forma in applicazione dell ' articolo 4 hanno carattere riservato . Sono coperte dal segreto professionale e commerciale e beneficiano della protezione accordata per le informazioni di ugual natura sia dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute , sia dalle disposizioni corrispondenti che si applicano alle istanze comunitarie .

    2 . Le informazioni ottenute in applicazione dell ' articolo 4 possono , dopo concertazione con lo Stato membro che le ha fornite , essere comunicate ai paesi terzi al fine di garantire la buona applicazione delle misure di politica commerciale previste nel settore tessile . In tale caso viene garantita , con mezzi adeguati , una protezione equivalente a quella prevista nel paragrafo 1 .

    3 . In particolare le informazioni di cui al paragrafo 1 non possono essere trasmesse a persone diverse da quelle che per le loro funzioni sono competenti per prenderne conoscenza . Non possono inoltre essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti nel presente regolamento .

    4 . Il presente regolamento non obbliga le autorità amministrative degli Stati membri a comunicare informazioni qualora tali informazioni possano arrecare pregiudizio all ' ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato in cui hanno la propia sede .

    5 . Il presente regolamento non obbliga le autorità amministrative degli Stati membri a comunicare informazioni coperte dal segreto istruttorio senza il preventivo consenso dell ' autorità giudiziaria interessata .

    6 . Qualsiasi rifiuto di comunicare informazioni deve essere motivato . » .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1981 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addì 11 giugno 1981 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L . GINJAAR

    ( 1 ) GU n . L 84 del 31 . 3 . 1978 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 144 del 2 . 6 . 1981 , pag . 1 .

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