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Document 31981R1597

    Regolamento (CEE) n. 1597/81 del Consiglio, dell' 11 giugno 1981, relativo all' apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, e relativo all' estensione del beneficio di tale contingente a talune importazioni di ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbonio compresa fra il 3 e il 4 %

    GU L 159 del 17.6.1981, p. 3–5 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1597/oj

    31981R1597

    Regolamento (CEE) n. 1597/81 del Consiglio, dell' 11 giugno 1981, relativo all' apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, e relativo all' estensione del beneficio di tale contingente a talune importazioni di ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbonio compresa fra il 3 e il 4 %

    Gazzetta ufficiale n. L 159 del 17/06/1981 pag. 0003 - 0005


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1597/81 DEL CONSIGLIO

    dell ' 11 giugno 1981

    relativo all ' apertura , alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente , in peso , il 4 % o pi$ù di carbonio , della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune , e relativo all ' estensione del beneficio di tale contingente a talune importazioni di ferro-cromo contenente , in peso , una quantità di carbonio compresa fra il 3 e il 4 %

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 28 ,

    visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione ,

    considerando che , per il ferro-cromo contenente in peso 4 % o più di carbonio , la produzione è , in misura variabile , insufficiente nella Comunità e che i produttori non possono soddisfare alla totalità del fabbisogno delle industrie utilizzatrici ; che quindi è nell ' interesse della Comunità sospendere totalmente , per detto metallo , l ' applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1981 , entro un nuovo contingente tariffario di volume adeguato ; che per non compromettere l ' equilibrio del mercato di questa ferro-lega e assicurare un ' evoluzione parallela dello smercio della produzione comunitaria e del soddisfacente approvvigionamento delle industrie utilizzatrici , conviene fissare il volume contingentale al livello provvisorio di 60 000 tonnellate per coprire il fabbisogno immediato di importazione dai paesi terzi ; che la fissazione di tale volume , basata su stime caute , non esclude successivi adeguamenti in funzione dell ' evolversi della situazione ; che , peraltro , conviene lasciare agli Stati membri la possibilità di autorizzare le imputazioni su detto volume soltanto a certe condizioni di destinazione ;

    considerando che per tale periodo contingentale si prevedono alcune importazioni relativamente limitate di ferro-cromo contenente , in peso , una quantità di carbonio compresa tra il 3 e il 4 % ; che è opportuno prevedere , a titolo temporaneo , l ' estensione del beneficio del suddetto contingente tariffario a tali importazioni , limitandolo tuttavia al 20 % del volume contingentale , vista l ' esistenza di una produzione comunitaria ;

    considerando che occorre garantire , in particolare , l ' uguaglianza e la continuità d ' accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente , nonchù l ' applicazione , senza interruzione , dell ' aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest ' ultimo ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che , per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione , tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato , secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi , durante un periodo di riferimento rappresentativo e secondo le prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

    considerando che , trattandosi di un contingente tariffario comunitario autonomo destinato a coprire il fabbisogno di importazione che si manifesta nella Comunità , si può ammettere a titolo sperimentale che la ripartizione del volume contingentale si effettui in funzione del fabbisogno provvisorio di importazioni in provenienza da paesi terzi stimato per ciascuno degli Stati membri ; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l ' uniformità d ' applicazione della tariffa doganale comune ;

    considerando che , per tener conto dell ' eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto , occorre suddividere in due parti il volume contingentale , ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che , per garantire una certa sicurezza agli importatori degli Stati membri , è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto che , nella fattispecie , potrebbe essere fissato a 54 000 tonnellate ;

    considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria aliquota iniziale effettui il prelievo di un ' aliquota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finchù la consistenza della riserva lo permetta ; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest ' ultima deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri ;

    considerando che , se ad una data determinata del periodo contingentale in uno degli Stati membri si rendesse disponibile una forte rimanenza dell ' aliquota iniziale , tale Stato deve trasferirne una percentuale considerevole alla riserva , per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

    considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Dal 1° luglio al 31 dicembre 1981 , è aperto nella Comunità un contingente tariffario di 60 000 tonnellate di ferro-cromo contenente , in peso , il 4 % o più di carbonio , della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune .

    2 . In questo periodo gli Stati membri sono autorizzati ad imputare su detto contingente tariffario , entro un limite del 20 % delle aliquote ad essi attribuite o che prelevano dalla riserva in conformità degli articoli 2 e 3 , le importazioni di ferro-cromo contenente , in peso , una quantità di carbonio compresa tra il 3 e il 4 % .

    3 . Importazioni dei prodotti in questione che beneficiano già dell ' esenzione dal dazio doganale a titolo di un altro regime tariffario preferenziale non sono imputabili su questo contingente tariffario .

    4 . Nei limiti di questo contingente tariffario , il dazio della tariffa doganale è totalmente sospeso . Nell ' ambito del suddetto contingente la Grecia applica dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni fissate in materia nell ' atto di adesione del 1979 .

    Articolo 2

    1 . Una prima parte di 54 000 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario è suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che , fatto salvo l ' articolo 5 , sono valide sino al 31 dicembre 1981 , ammontano per questi Stati membri a :

    Benelux : * 3 430 tonnellate , *

    Danimarca : * 10 tonnellate , *

    Francia : * 13 138 tonnellate , *

    Grecia : * 5 tonnellate , *

    Germania : * 21 487 tonnellate , *

    Irlanda : * 5 tonnellate , *

    Italia : * 9 121 tonnellate , *

    Regno Unito : * 6 804 tonnellate . *

    2 . La seconda parte , di 6 000 tonnellate , costituisce la riserva .

    Articolo 3

    1 . Se l ' aliquota iniziale di uno degli Stati membri menzionati all ' articolo 2 , quale è fissata al paragrafo 1 dello stesso articolo , ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva , qualora sia stato applicato l ' articolo 5 , è utilizzata in ragione del 90 % o più , lo Stato membro in questione procede immediatamente , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù l ' entità della riserva lo permetta .

    2 . Se , dopo aver esaurito l ' aliquota iniziale , uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota , esso procede , alle condizioni di cui al paragrafo 1 , al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale .

    3 . Se , dopo aver esaurito la seconda aliquota , uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota , esso procede immediatamente , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza .

    Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva .

    4 . in deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .

    Articolo 4

    Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell ' articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1981 .

    Articolo 5

    Gli Stati membri trasferiscono alla riserva , entro il 1° novembre 1981 , la parte non utilizzata della loro aliquota iniziale che eccede il 20 % del quantitativo iniziale alla data del 15 ottobre 1981 . Essi possono trasferire una parte superiore se si hanno motivi di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata .

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° novembre 1981 il totale delle importazioni del prodotto in questione effettuate fino al 15 ottobre 1981 incluso e imputate al contingente comunitario , nonchù , se del caso , la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva .

    Articolo 6

    Gli Stati possono limitare a determinate destinazioni la possibilità di effettuare imputazioni sulle loro aliquote del prodotto in questione .

    Articolo 7

    La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa , appena le pervengono le notifiche , del grado di esaurimento della riserva .

    Entro il 5 novembre 1981 , essa informa gli Stati membri dell ' entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell ' articolo 5 .

    Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e , a tal fine , ne precisa l ' entità allo Stato membro che procede all ' ultimo prelievo .

    Articolo 8

    1 . Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinchù l ' apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell ' articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , alla propria parte cumulata del contingente tariffario .

    2 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione , stabiliti sul loro territorio , il libero accesso alle aliquote loro assegnate .

    3 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è constatato sulla base delle importazioni del prodotto in questione presentato in dogana , accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica .

    Articolo 9

    Gli Stati membri informano la Commissione dietro sua domanda delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote .

    Articolo 10

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù sia osservato il presente regolamento .

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1981 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addì 11 giugno 1981 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L . GINJAAR

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