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Document 31981R1596

Regolamento (CEE) n. 1596/81 del Consiglio, del 10 giugno 1981, relativo all' organizzazione di un' inchiesta sul costo della manodopera nell' industria, nel commercio all' ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni

GU L 159 del 17.6.1981, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1596/oj

31981R1596

Regolamento (CEE) n. 1596/81 del Consiglio, del 10 giugno 1981, relativo all' organizzazione di un' inchiesta sul costo della manodopera nell' industria, nel commercio all' ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 17/06/1981 pag. 0001 - 0002


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1596/81 DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1981

relativo all ' organizzazione di un ' inchiesta sul costo della manodopera nell ' industria , nel commercio all ' ingrosso e al minuto , nelle banche e nelle assicurazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 213 ,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione ,

considerando che per assolvere i compiti affidatile dal trattato , in particolare dagli articoli 2 , 3 , 117 , 118 , 120 e 122 , la Commissione deve essere a conoscenza della situazione e dell ' evoluzione , negli Stati membri , sia del costo della manodopera , sia del reddito dei lavoratori dipendenti ;

considerando che le informazioni statistiche disponibili in ciascuno degli Stati membri non consentono di effettuare validi raffronti , a causa soprattutto delle divergenze che esistono tra le legislazioni , le regolamentazioni e le pratiche amministrative degli Stati membri , e che occorre pertanto effettuare inchieste sulla base di definizioni uniformi e secondo metodi comuni ;

considerando che il miglior metodo per conoscere il livello , la composizione e l ' evoluzione sia del costo della manodopera che del reddito dei lavoratori dipendenti consiste nell ' effettuare inchieste comunitarie specifiche , come è stato fatto dal 1959 nell ' industria , in applicazione dei regolamenti del Consiglio n . 10 ( 1 ) , n . 14 ( 2 ) , n . 28 ( 3 ) , n . 151 ( 4 ) , n . 101/66/CEE ( 5 ) , ( CEE ) n . 1899/68 ( 6 ) , ( CEE ) n . 2259/71 ( 7 ) , ( CEE ) n . 328/75 ( 8 ) e ( CEE ) n . 494/78 ( 9 ) e con riferimento alle informazioni contabili relative agli anni 1959-1964 , 1966 , 169 , 1972 , 1975 e 1978 ; nel settore dei trasporti su strada , a norma del regolamento n . 100/66/CEE ( 10 ) e sulla base dei dati relativi all ' anno 1967 ; nel commercio , nelle banche e nelle assicurazioni , a norma dei regolamenti ( CEE ) n . 2053/69 ( 11 ) , ( CEE ) n . 3192/73 ( 12 ) e ( CEE ) n . 494/78 e sulla base dei dati contabili relativi agli anni 1970 , 1974 e 1978 ;

considerando che , in seguito alle variazioni sensibili che si verificano nelle spese sostenute dalle imprese per i salari e i relativi oneri sociali a carico dei datori di lavoro , è opportuno procedere ad una nuova inchiesta con riferimento ai dati contabili per l ' anno 1981 , al fine di aggiornare i risultati delle inchieste precedenti che vertevano sui dati contabili del 1978 nell ' industria , nel commercio , nelle banche e nelle assicurazioni ;

considerando che , tenuto conto dell ' ampiezza del campo dell ' indagine e onde alleggerire l ' onere per le imprese e per i bilanci delle Comunità europee e degli Stati membri , occorre procedere secondo il metodo del sondaggio ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro delle sue inchieste periodiche , relative al costo della manodopera e al reddito dei lavoratori , la Commissione procede nel 1982 , sulla base dei dati contabili relativi al 1981 , ad un ' inchiesta sul costo della manodopera ( operai e impiegati ) e sui redditi dei lavoratori dipendenti nell ' industria , nel commercio all ' ingrosso e al minuto , nelle banche e nelle assicurazioni .

Articolo 2

L ' inchiesta riguarda le imprese e gli stabilimenti che hanno alle proprie dipendenze almeno 10 lavoratori ed esercitano le attività delimitate e definite dalle divisioni 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e dalle classi 61 , 64/65 , 81 , 82 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee ( NACE ) , ad eccezione dei gruppi 651 , 652 e 811 e , per l ' Irlanda , della classe 50 , nonchù , per la Grecia , delle classi 50 , 61 , 64/65 , 81 e 82 . Tuttavia nelle banche e nelle assicurazioni con sede a Lussemburgo , l ' inchiesta verrà effettuata senza considerazione di un numero limite di lavoratori dipendenti .

L ' inchiesta viene effettuata con il metodo del sondaggio .

Articolo 3

I datori di lavoro sono tenuti a fornire , per le imprese o gli stabilimenti compresi nel campione , le informazioni necessarie per determinare il costo della manodopera ( operai e impiegati ) ed il reddito dei lavoratori dipendenti , sulla base dei dati contabili relativi a tutto l ' anno 1981 e secondo le modalità in appresso indicate .

Articolo 4

L ' inchiesta riguarda :

a ) le spese per i salari , compresi i premi e le gratifiche , e tutti gli oneri inerenti , in particolare , le spese dei datori di lavoro a titolo di contributi alla previdenza sociale e ai regimi complementari e le altre prestazioni sociali , compresi gli oneri relativi alla formazione professionale dei lavoratori e l ' importo dei eventuali tasse e sovvenzioni direttamente connesse con il costo della manodopera ;

b ) il numero dei lavoratori dipendenti occupati presso le imprese o gli stabilimenti ;

c ) la durata del lavoro .

Articolo 5

Le informazioni sono raccolte dai servizi statistici degli Stati membri mediante questionari elaborati dalla Commissione in collaborazione con detti servizi .

La Commissione , in collaborazione con tali servizi , determina le modalità tecniche dell ' inchiesta . Essa fissa inoltre , alle stesse condizioni , le date d ' inizio e di chiusura dell ' inchiesta e i termini per presentare le risposte ai questionari .

La persone tenute a fornire le informazioni risponderanno ai questionari in maniera veridica e completa ed entro i termini stabiliti .

Articolo 6

I servizi statistici degli Stati membri procedono allo spoglio delle risposte ai questionari e trasmettono alla Commissione i risultati dell ' inchiesta esclusa qualsiasi informazione di carattere individuale , conformemente al programma di elaborazione definito dalla Commissione . I risultati sono ripartiti per settore d ' attività e , se del caso , per regione e per classe di grandezza delle imprese o degli stabilimenti .

Articolo 7

Le informazioni individuali raccolte nel quadro dell ' inchiesta possono essere utilizzate soltanto a fini statistici . È vietato utilizzarle ad altri fini , in particolare a fini fiscali , e comunicarle a terzi .

Gli Stati membri prendono le misure idonee alla repressione di qualsiasi infrazione :

a ) all ' obbligo di fornire le informazioni di cui all ' articolo 3 ;

b ) all ' obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni conformemente al primo comma .

Articolo 8

Gli Stati membri ricevono , per l ' esecuzione dell ' inchiesta , una somma forfettaria proporzionale al numero delle imprese o degli stabilimenti intervistati . Detta somma è imputata ai relativi stanziamenti iscritti nel bilancio delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 10 giugno 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

W . ALBEDA

( 1 ) GU n . 56 del 31 . 8 . 1960 , pag . 1199/60 .

( 2 ) GU n . 55 del 16 . 8 . 1961 , pag . 1054/61 .

( 3 ) GU n . 41 del 28 . 5 . 1962 , pag . 1277/62 .

( 4 ) GU n . 133 del 13 . 12 . 1962 , pag . 2841/62 .

( 5 ) GU n . 134 del 22 . 7 . 1966 , pag . 2540/66 .

( 6 ) GU n . L 289 del 29 . 11 . 1968 , pag . 4 .

( 7 ) GU n . L 238 del 23 . 10 . 1971 , pag . 1 .

( 8 ) GU n . L 37 del 12 . 2 . 1975 , pag . 1 .

( 9 ) GU n . L 68 del 10 . 3 . 1978 , pag . 1 .

( 10 ) GU n . L 134 del 22 . 7 . 1966 , pag . 2538/66 .

( 11 ) GU n . L 263 del 21 . 10 . 1969 , pag . 8 .

( 12 ) GU n . L 326 del 27 . 11 . 1973 , pag . 1 .

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