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Document 31981R1110

    Regolamento (CEE) n. 1110/81 della Commissione, del 28 aprile 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti, della voce 91.09 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio

    GU L 117 del 29.4.1981, p. 6–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1110/oj

    31981R1110

    Regolamento (CEE) n. 1110/81 della Commissione, del 28 aprile 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti, della voce 91.09 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 117 del 29/04/1981 pag. 0006 - 0006


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1110/81 DELLA COMMISSIONE

    del 28 aprile 1981

    che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle casse per orologi della voce n . 91.01 e loro parti , della voce 91.09 della tariffa doganale comune , originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione , per il 1981 , a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 10 ,

    visto il regolamento ( CEE , Euratom ) n . 3308/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla sostituzione dell ' ECU all ' unità di conto europea negli atti comunitari ( 2 ) ,

    considerando che , ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento , è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano all ' allegato C , diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell ' allegato A , nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che , ai sensi dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , del suddetto regolamento , non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario , la Commissione , di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro , ripristina la riscossione dei dazi doganali all ' importazione dei prodotti in questione ;

    considerando che per le casse per orologi della voce n . 91.01 e loro parti , della voce 91.09 della tariffa doganale comune , il massimale individuale è fissato a 1 000 000 di ECU ; che in data 22 aprile 1981 l ' importazione nella Comunità dei suddetti prodotti , originari di Hong Kong , ha raggiunto per imputazione il massimale in questione ; che la Francia ha chiesto il ripristino della riscossione dei dazi doganali ; che è necessario , pertanto , ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti di Hong Kong ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    A decorrere dal 2 maggio 1981 , la riscossione dei dazi doganali , sospesa ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio , è ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti , originari di Hong Kong :

    N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

    91.09 * Casse per orologi della voce n . 91.01 e loro parti *

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 28 aprile 1981 .

    Per la Commissione

    Karl-Heinz NARJES

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 354 del 29 . 12 . 1980 , pag . 114 .

    ( 2 ) GU n . L 345 del 20 . 12 . 1980 , pag . 1 .

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