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Document 31981R1110
Commission Regulation (EEC) No 1110/81 of 28 April 1981 reintroducing the levying of the customs duties applicable to watch cases and parts of watch cases falling under heading No 91.09, originating in Hong Kong and benefiting from the tariff preferences provided for by Council Regulation (EEC) No 3322/80
Regolamento (CEE) n. 1110/81 della Commissione, del 28 aprile 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti, della voce 91.09 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 1110/81 della Commissione, del 28 aprile 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti, della voce 91.09 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio
GU L 117 del 29.4.1981, p. 6–6
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Re-establishment | 31980R3000 | ristabilimento | DD | 02/05/1981 |
Regolamento (CEE) n. 1110/81 della Commissione, del 28 aprile 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti, della voce 91.09 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 117 del 29/04/1981 pag. 0006 - 0006
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1110/81 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 1981 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle casse per orologi della voce n . 91.01 e loro parti , della voce 91.09 della tariffa doganale comune , originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione , per il 1981 , a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 10 , visto il regolamento ( CEE , Euratom ) n . 3308/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla sostituzione dell ' ECU all ' unità di conto europea negli atti comunitari ( 2 ) , considerando che , ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento , è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano all ' allegato C , diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell ' allegato A , nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che , ai sensi dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , del suddetto regolamento , non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario , la Commissione , di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro , ripristina la riscossione dei dazi doganali all ' importazione dei prodotti in questione ; considerando che per le casse per orologi della voce n . 91.01 e loro parti , della voce 91.09 della tariffa doganale comune , il massimale individuale è fissato a 1 000 000 di ECU ; che in data 22 aprile 1981 l ' importazione nella Comunità dei suddetti prodotti , originari di Hong Kong , ha raggiunto per imputazione il massimale in questione ; che la Francia ha chiesto il ripristino della riscossione dei dazi doganali ; che è necessario , pertanto , ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti di Hong Kong , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 A decorrere dal 2 maggio 1981 , la riscossione dei dazi doganali , sospesa ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio , è ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti , originari di Hong Kong : N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 91.09 * Casse per orologi della voce n . 91.01 e loro parti * Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 28 aprile 1981 . Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 354 del 29 . 12 . 1980 , pag . 114 . ( 2 ) GU n . L 345 del 20 . 12 . 1980 , pag . 1 .