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Document 31981R1028

Regolamento (CEE) n. 1028/81 del Consiglio, del 9 aprile 1981, concernente l' applicazione della decisione n. 1/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, che deroga alla definizione della nozione di "prodotti originari" per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto riguarda taluni articoli da pesca (mosche per la pesca)

GU L 105 del 16.4.1981, p. 3–3 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1028/oj

31981R1028

Regolamento (CEE) n. 1028/81 del Consiglio, del 9 aprile 1981, concernente l' applicazione della decisione n. 1/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, che deroga alla definizione della nozione di "prodotti originari" per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto riguarda taluni articoli da pesca (mosche per la pesca)

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 16/04/1981 pag. 0003


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1028/81 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 1981

concernente l ' applicazione della decisione n . 1/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE , che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto riguarda taluni articolo da pesca ( mosche per la pesca )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il comitato di cooperazione doganale ACP-CEE istituito dalla seconda convenzione ACP-CEE , firmata a Lomù il 31 ottobre 1979 , ha adottato , in applicazione degli articolo 28 , paragrafo 3 , e 30 , paragrafo 1 del protocollo n . 1 della convenzione , la decisione n . 1/81 che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia , per quanto concerne taluni articolo da pesca ( mosche per le pesca ) ;

considerando che , conformemente all ' articolo 33 del protocollo n . 1 della convenzione , occore adottate le misure necessarie per l ' esecuzione di tale decisione ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La decisione n . 1/81 del comitato di cooperazione doganale ACP/CEE allegata al presente regolamento è applicabile nella Comunità .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 9 aprile 1981 .

Per il consiglio

Il Presidente

D . F . van der MEI

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