This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31981R1028
Council Regulation (EEC) No 1028/81 of 9 April 1981 concerning the application of Decision No 1/81 of the ACP-EEC Customs Cooperation Committee derogating from the definition of the concept of 'originating products' to take into account the special situation of Malawi and Kenya with regard to certain items of fishing tackle (fishing flies)
Regolamento (CEE) n. 1028/81 del Consiglio, del 9 aprile 1981, concernente l' applicazione della decisione n. 1/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, che deroga alla definizione della nozione di "prodotti originari" per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto riguarda taluni articoli da pesca (mosche per la pesca)
Regolamento (CEE) n. 1028/81 del Consiglio, del 9 aprile 1981, concernente l' applicazione della decisione n. 1/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, che deroga alla definizione della nozione di "prodotti originari" per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto riguarda taluni articoli da pesca (mosche per la pesca)
GU L 105 del 16.4.1981, p. 3–3
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981
Regolamento (CEE) n. 1028/81 del Consiglio, del 9 aprile 1981, concernente l' applicazione della decisione n. 1/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, che deroga alla definizione della nozione di "prodotti originari" per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto riguarda taluni articoli da pesca (mosche per la pesca)
Gazzetta ufficiale n. L 105 del 16/04/1981 pag. 0003
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1028/81 DEL CONSIGLIO del 9 aprile 1981 concernente l ' applicazione della decisione n . 1/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE , che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto riguarda taluni articolo da pesca ( mosche per la pesca ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che il comitato di cooperazione doganale ACP-CEE istituito dalla seconda convenzione ACP-CEE , firmata a Lomù il 31 ottobre 1979 , ha adottato , in applicazione degli articolo 28 , paragrafo 3 , e 30 , paragrafo 1 del protocollo n . 1 della convenzione , la decisione n . 1/81 che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia , per quanto concerne taluni articolo da pesca ( mosche per le pesca ) ; considerando che , conformemente all ' articolo 33 del protocollo n . 1 della convenzione , occore adottate le misure necessarie per l ' esecuzione di tale decisione , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 La decisione n . 1/81 del comitato di cooperazione doganale ACP/CEE allegata al presente regolamento è applicabile nella Comunità . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1981 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 9 aprile 1981 . Per il consiglio Il Presidente D . F . van der MEI