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Document 31981R0610

Regolamento (CEE) n. 610/81 della Commissione, del 9 marzo 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 332/80 recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

GU L 63 del 10.3.1981, p. 8–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/610/oj

31981R0610

Regolamento (CEE) n. 610/81 della Commissione, del 9 marzo 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 332/80 recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 10/03/1981 pag. 0008 - 0008
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 21 pag. 0048
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 21 pag. 0048


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 610/80 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 1981

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 332/80 recante ottava modifica del regolamento ( CEE ) n . 1528/78 recante modalità d ' applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1117/78 del Consiglio , del 22 maggio 1978 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 6 , paragrafo 3 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1528/78 della Commissione ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 26/81 ( 3 ) , ha stabilito le modalità di versamento degli aiuti per i foraggi essiccati ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 332/80 della Commissione ( 4 ) ha previsto che gli aiuti in causa possono formare oggetto di anticipi , fatta salva la costituzione di una cauzione da svincolare all ' atto del riconoscimento del diritto all ' aiuto ; che , tuttavia , tale misura è limitata alle domanda presentate sino al 28 febbraio 1981 ;

considerando che , tenuto conto dell ' esperienza acquisita , è opportuno che gli anticipi dell ' aiuto possano essere accordati oltre il 28 febbraio 1981 ; che pertanto il secondo comma dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 332/80 deve essere soppresso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' articolo 2 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 332/80 è soppresso .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso si applica a partire dal 1° marzo 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 9 marzo 1981 .

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 142 del 30 . 5 . 1978 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 179 dell ' 1 . 7 . 1978 , pag . 10 .

( 3 ) GU n . L 2 dell ' 1 . 1 . 1981 , pag . 19 .

( 4 ) GU n . L 37 del 14 . 2 . 1980 , pag . 11 .

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