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Document 31981R0387
Council Regulation (EEC) No 387/81 of 10 February 1981 amending Regulation (EEC) No 1111/77 laying down common provisions for isoglucose
Regolamento (CEE) n. 387/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1111/77 che stabilisce disposizioni comuni per l' isoglucosio
Regolamento (CEE) n. 387/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1111/77 che stabilisce disposizioni comuni per l' isoglucosio
GU L 44 del 17.2.1981, p. 1–3
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1981
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31977R1111 | aggiunta | titolo 2 | 01/07/1979 | |
Modifies | 31977R1111 | aggiunta | allegato 2 | 01/07/1979 | |
Modifies | 31977R1111 | abrogazione | titolo 2 | 01/07/1977 | |
Modifies | 31977R1111 | sostituzione | articolo 4.1 | 01/07/1979 |
Regolamento (CEE) n. 387/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1111/77 che stabilisce disposizioni comuni per l' isoglucosio
Gazzetta ufficiale n. L 044 del 17/02/1981 pag. 0001 - 0003
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 387/81 DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 1981 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1111/77 che stabilisce disposizioni comuni per l ' isoglucosio IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1111/77 del Consiglio , del 17 maggio 1977 , che stabilisce disposizioni comuni per l ' isoglucosio ( 2 ) , prevedeva , nella sua versione stabilita dal regolamento ( CEE ) n . 1293/79 ( 3 ) , l ' applicazione di un regime di quote di produzione per il periodo 1° luglio 1979 - 30 giugno 1980 ; considerando che nelle cause n . 138/79 e n . 139/79 , la Corte di giustizia delle Comunità europee ha il 29 ottobre 1980 annullato il regolamento ( CEE ) n . 1293/79 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1111/77 in ragione di una violazione delle forme sostanziali ; che inoltre la Corte ha constatato , per quanto riguarda il fondo , la conformità del regolamento ( CEE ) n . 1293/79 con il diritto comunitario , respingendo tutte le pretese istanze di violazione dei principi del diritto di concorrenza , della proporzionalità e della non discriminazione , invocati contro il regime di quote di produzione instaurato dal regolamento ( CEE ) n . 1293/79 ; che pertanto occorre ripristinare retroattivamente , in particolare , il regime di quote in questione . HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CEE ) n . 1111/77 è modificato nel modo seguente : 1 . Il testo dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente : « 1 . Può essere prevista una restituzione all ' esportazione per i prodotti di cui all ' articolo 1 , esportati come tali , nonchù per l ' esportazione di isoglucosio della sottovoce 17.02 D I , esportato sotto forma di merci elencate nell ' allegato I . L ' importo della restituzione è stabilito per 100 chilogrammi di materia secca tenendo conto , in particolare : a ) della restituzione fissata a norma dell ' articolo 19 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 per l ' esportazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera d ) , dello stesso regolamento ; b ) degli aspetti economici delle esportazioni previste . Nel fissare la restituzione si può inoltre tener conto della necessità di stabilire un equilibrio tra l ' impiego dei prodotti di base d ' origine comunitaria ai fini dell ' esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l ' impiego dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico dei perfezionamento attivo » . 2 . Il titolo II nella sua versione stabilita dal regolamento ( CEE ) n . 1298/78 ( 4 ) è abrogato con effetto al 1° luglio 1977 . 3 . Dopo l ' articolo 7 è inserito il titolo seguente : « TITOLO II Regime delle quote Articolo 8 L ' articolo 9 si applica al periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980 . Articolo 9 1 . Una quota di base è assegnata ad ogni impresa stabilita nella Comunità che produce isoglucosio , per il periodo di cui all ' articolo 8 . Fatta salva l ' applicazione del paragrafo 3 , la quota di base di ogni impresa in causa è pari al doppio della sua produzione constatata a norma del presente regolamento durante il periodo dal 1° novembre 1978 al 30 aprile 1979 . 2 . Ad ogni impresa che dispone di una quota di base viene assegnata ugualmente una quota massima pari alla sua quota massima pari alla sua quota di base , previa applicazione di un coefficiente . Tale coefficiente è quello fissato ai sensi dell ' articolo 25 , paragrafo 2 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980 . 3 . La quota di base di cui al paragrafo 1 è eventualmente corretta in modo che la quota massima determinata conformemente al paragrafo 2 - non sia superiore all ' 85 % , - non sia inferiore al 65 % della capacità tecnica annua di produzione dell ' impresa in questione . 4 . Le quote di base definite in applicazione dei paragrafi 1 e 3 sono fissate per ciascuna impresa come indicato nell ' allegato II . 5 . Alle imprese produttrici di isoglucosio che , per il periodo di cui al paragrafo 1 , secondo comma , non ne hanno prodotto ma che , durante il periodo di cui all ' articolo 8 , riprendono la produzione in maniera continua e constatata , viene assegnata una quota di base pari al volume più elevato della loro produzione registrato in uno dei seguenti periodi : - 1° agosto 1976 - 31 luglio 1977 , - 1° luglio 1977 - 30 giugno 1978 . A queste stesse imprese viene attribuita una quota massima determinata conformemente al paragrafo 2 . 6 . Alle imprese che iniziano a produrre isoglucosio in maniera continua durante il periodo di cui all ' articolo 8 viene assegnata una quota di base entro i limiti di un quantitativo di riserva comunitario pari al 5 % della somma delle quote di base fissate in applicazione del paragrafo 1 . 7 . Il quantitativo di isoglucosio prodotto nel periodo di cui all ' articolo 8 , che : - superi la quota massima dell ' impresa o - sia stato fabbricato da un ' impresa cui non è stata assegnata una quota di base , non può essere smerciato sul mercato interno della Comunità e deve essere esportato come tale verso i paesi terzi senza l ' applicazione dell ' articolo 4 . 8 . Per il quantitativo di isoglucosio prodotto che supera la quota di base senza eccedere al quota massima , gli Stati membri riscuotono dal fabbricante di isoglucosio interessato un contributo sulla produzione . Per il periodo di cui all ' articolo 8 , l ' importo del contributo sulla produzione di isoglucosio è pari a quella parte del contributo sulla produzione di zucchero fissato , per la campagna saccarifera 1979/1980 , a norma dell ' articolo 28 del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 , che resta a carico dei fabbricanti di zucchero . 9 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , assegna le quote di cui ai paragrafi 5 e 6 , se è necessario , adotta le norme generali per l ' applicazione del presente articolo . 10 . Le modalità di applicazione del presente articolo , che prevedono in particolare la riscossione di un importo sui quantitativi di isoglucosio menzionati al paragrafo 7 e non esportati come tali durante il periodo di cui all ' articolo 8 , nonchù la riscossione del contributo sulla produzione citato al paragrafo 8 , sono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 12 » . 4 . L ' allegato diventa l ' allegato I e l ' allegato seguente è aggiunto : « ALLEGATO II Impresa * Indirizzo della sede sociale * Quota di base in tonnellate espresse in materia secca * Maizena GmbH * Postfach 1000 D - 2000 , Hamburg 1 * 28 882 * Amylum SA * rue de l ' Intendant 49 , B - 1020 Bruxelles * 56 667 * Roquettes Frères SA * 17 , Boulevard Vauban F - 59000 Lille * 15 887 * SPAD * 1 5063 Cassano Spinola , casella postale 1 , I - Alessandria * 5 863 * Fabbriche riunite amido glucosio destrina , SpA * Piazza Erculea 9 , I - Milano * 10 706 * Tunnel Refineries Ltd * Thames Bank House , Greenwich , London GB SE10 OPA * 21 696 » * Articolo 2 1 . Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . 2 . Esso è applicabile dal 1° luglio 1979 , salvo l ' articolo 1 , punto 2 , che è applicabile dal 1° luglio 1977 . 3 . I riferimenti al regolamento ( CEE ) n . 1293/79 che figurano in taluni atti presi in esecuzione del regolamento ( CEE ) n . 1111/77 devono intendersi come riferentisi al presente regolamento . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 10 febbraio 1981 . Per il Consiglio Il Presidente G . BRAKS ( 1 ) Parere reso il 9 febbraio 1981 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 2 ) GU n . L 134 del 28 . 5 . 1977 , pag . 4 . ( 3 ) GU n . L 162 del 30 . 6 . 1979 , pag . 10 . ( 4 ) GU n . L 160 del 17 . 6 . 1978 , pag . 9 .