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Document 31981R0228

    Regolamento (CEE) n. 228/81 della Commissione, del 29 gennaio 1981, che determina, per taluni Stati membri, le perdite di reddito stimate nonché l' importo stimato del premio pagabile per pecora per la campagna 1980/1981

    GU L 26 del 30.1.1981, p. 37–39 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/1982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/228/oj

    31981R0228

    Regolamento (CEE) n. 228/81 della Commissione, del 29 gennaio 1981, che determina, per taluni Stati membri, le perdite di reddito stimate nonché l' importo stimato del premio pagabile per pecora per la campagna 1980/1981

    Gazzetta ufficiale n. L 026 del 30/01/1981 pag. 0037 - 0039


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 228/81 DELLA COMMISSIONE

    del 29 gennaio 1981

    che determina , per taluni Stati membri , le perdite di reddito stimate nonchù l ' importo del premio pagabile per pecora per la campagna 1980/1981

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 1837/80 del Consiglio , del 27 giugno 1980 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3446/80 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 2 e 8 ,

    considerando che l ' articolo 5 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1837/80 stabilisce che un premio è concesso ai produttori di carni ovine ; che l ' importo prevedibile del premio deve essere calcolato in funzione della perdita di reddito stimata all ' inizio della campagna di commercializzazione ;

    considerando che , a norma del regolamento ( CEE ) n . 2643/80 del Consiglio ( 3 ) , per il calcolo dell ' importo totale del premio è presa in considerazione come elemento di riferimento in ciascuna regione interessata la produzione indigena lorda di carni ovine ;

    considerando tuttavia che il regolamento ( CEE ) n . 2662/80 della Commissione ( 4 ) ha stabilito che , per la campagna di commercializzazione 1980/1981 , il confronto tra il prezzo di mercato ed il prezzo di riferimento deve essere effettuato , ai fini del calcolo del premio , tenuto conto della produzione di carni ovine nelle regioni da 1 a 5 nel corso del periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1979 ; che da tale confronto risulta una perdita di reddito per talune di queste regioni ; che pertanto l ' importo prevedibile del premio per tali regioni deve essere fissato ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini » ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    I dati relativi alla produzione indigena lorda di carni ovine , per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1979 , determinata in conformità delle disposizioni dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2643/80 e dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 2662/80 , figurano all ' allegato I .

    Articolo 2

    1 . Viene constatata una differenza tra il prezzo di riferimento ed il prezzo di mercato prevedibile durante la campagna 1980/1981 per le seguenti regioni :

    Regione * Differenza in ECU/100 kg *

    4 * 16,5 *

    5 * 79,4 *

    2 . Il totale della partita di reddito di cui all ' articolo 5 , paragrafo 2 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1837/80 , ottenuto in conformità delle disposizioni dell ' articolo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 2662/80 , è determinato nel modo seguente :

    Regione * Totale in ECU *

    4 * 2 888 000 *

    5 * 15 350 000 *

    Articolo 3

    L ' importo stimato del premio pagabile per pecora e per Stato membro , ottenuto in conformità delle disposizioni dell ' articolo 1 , lettere b ) e c ) , del regolamento ( CEE ) n . 2662/80 , è il seguente sulla base del numero di pecore di cui all ' allegato II :

    Stato membro * Importo stimato del premio pagabile per pecora ECU/pecora *

    Irlanda * 1,866 *

    Regno Unito * 1,125 *

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1981 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 29 gennaio 1981 .

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 183 del 16 . 7 . 1980 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 359 del 31 . 12 . 1980 , pag . 16 .

    ( 3 ) GU n . L 275 del 18 . 10 . 1980 , pag . 6 .

    ( 4 ) GU n . L 276 del 20 .10 . 1980 , pag . 22 .

    ALLEGATO I

    Produzione di carni ovine degli Stati membri che compongono le regioni da 1 a 5 , nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1979

    Regione * Stato membro * Produzione indigena lorda ( in tonnellate ) *

    1 * Italia * 23 500 *

    2 * Francia * 80 700 *

    3 * * 26 492 *

    * di cui : Danimarca * 515 *

    * Paesi Bassi * 13 060 *

    * Lussemburgo * 84 *

    * Belgio * 2 220 *

    * Germania * 10 613 *

    4 * Irlanda * 17 500 *

    5 * Regno Unito * 141 500 *

    ALLEGATO II

    Numero di pecore censite negli Stati membri che compongono le regioni da 1 a 5

    Regione * Stato membro * Numero di pecore censite ( in tonnellate ) *

    1 * Italia * 6 674 000 *

    2 * Francia * 7 109 000 *

    3 * * 1 260 000 *

    * di cui : Danimarca * 46 000 *

    * Paesi Bassi * 390 000 *

    * Lussemburgo * 4 000 *

    * Belgio * 55 000 *

    * Germania * 765 000 *

    4 * Irlanda * 1 548 000 *

    5 * Regno Unito * 13 646 000

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