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Document 31981R0182
Commission Regulation (EEC) No 182/81 of 23 January 1981 amending, for the second time, Regulation (EEC) No 2726/80 on the granting of aid for concentrated grape must and rectified concentrated grape must used in wine-making during the 1980/81 wine year
Regolamento (CEE) n. 182/81 della Commissione, del 23 gennio 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2726/80, recante concessione di un aiuto ai mosti di uve concentrati e ai mosti di uve concentrati rettificati utilizzati nella vinificazione durante la campagna viticola 1980/1981
Regolamento (CEE) n. 182/81 della Commissione, del 23 gennio 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2726/80, recante concessione di un aiuto ai mosti di uve concentrati e ai mosti di uve concentrati rettificati utilizzati nella vinificazione durante la campagna viticola 1980/1981
GU L 21 del 24.1.1981, p. 11–11
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 15/12/1981
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31980R2726 | sostituzione | articolo 1.1.3 | 16/01/1981 | |
Modifies | 31980R2726 | DATE articolo 3.1 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31988R0486 | sostituzione | articolo 1.1 | 01/01/1988 |
Regolamento (CEE) n. 182/81 della Commissione, del 23 gennio 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2726/80, recante concessione di un aiuto ai mosti di uve concentrati e ai mosti di uve concentrati rettificati utilizzati nella vinificazione durante la campagna viticola 1980/1981
Gazzetta ufficiale n. L 021 del 24/01/1981 pag. 0011 - 0011
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 182/81 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 1981 recante seconda modifica del regolamento ( CEE ) n . 2726/80 , recante concessione di un aiuto ai mosti di uve concentrati e ai mosti di uve concentrati rettificati utilizzati nella vinificazione durante la campagna viticola 1980/1981 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3456/80 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 14 , paragrafo 2 , e l ' articolo 65 , visto il regolamento ( CEE ) n . 338/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3456/80 , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 2 , terzo comma , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2726/80 della Commissione ( 4 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 3348/80 ( 5 ) , ha previsto la concessione di un aiuto ai produttori di uve che utilizzano mosti concentrati per l ' arricchimento della loro vendemmia ; che , per beneficiare dell ' aiuto , i produttori devono presentare apposita domanda all ' organismo d ' intervento competente entro il 15 gennaio 1981 ; che il regolamento summenzionato prevede che gli Stati membri possono adottare certe misure concernenti i produttori associati ; che uno Stato membro difficoltà amministrative continuano a ritardare l ' adozione di tali misure e che pertanto non tutti i produttori sono in grado di rispettare i termini previsti per la presentazione delle domanda ; che , per dare a tutti i produttori la possibilità di beneficiare delle misure previste dal regolamento ( CEE ) n . 2726/80 , è necessario prorogare certi termini , in particolare quello previsto per la presentazione delle domande ; considerando che le misure previste dal regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CEE ) n . 2726/80 è modificato come segue : 1 . Il testo del terzo comma del paragrafo 1 dell ' articolo 1 è sostituito dal seguente testo : « In tal caso , ne informano la Commissione entro e non oltre il 15 febbraio » . 2 . La data del 15 gennaio 1981 , che figura all ' articolo 3 , paragrafo 1 , primo comma , è sostituita dalla data del 15 febbraio 1981 . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica a decorrere dal 16 gennaio 1981 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 23 gennaio 1981 . Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 360 del 31 . 12 . 1980 , pag . 18 . ( 3 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 48 . ( 4 ) GU n . L 281 del 25 . 10 . 1980 , pag . 18 . ( 5 ) GU n . L 351 del 24 . 12 . 1980 , pag . 16 .