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Document 31981R0013

Regolamento (CEE) n. 13/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo

GU L 1 del 1.1.1981, p. 24–25 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/13/oj

31981R0013

Regolamento (CEE) n. 13/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 001 del 01/01/1981 pag. 0024 - 0025


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 13/81 DEL CONSIGLIO

del 1° gennaio 1981

che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto l ' atto di adesione del 1979 , in particolare l ' articolo 72 , paragrafo 1 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che gli articoli 58 e 59 dell ' atto di adesione prevedono , per la Grecia , la fissazione dei prezzi ad un livello diverso da quello dei prezzi comuni , che , a norma dell ' articolo 61 dello stesso atto , tali differenze nel livello dei prezzi vengono compensate da un regime di importi compensativi ;

considerando che , nel settore vitivinicolo , gli articoli 58 , 59 e 61 dell ' atto di adesione si applicano al prezzo d ' orientamento dei vini da tavola ; che i soli vini da tavola per i quali sia stata constatata una differenza nel livello dei prezzi sono quelli dei tipi R I e R II ;

considerando che l ' articolo 107 dell ' atto prevede la possibilità di fissare importi compensativi per gli altri prodotti per i quali è fissato un prezzo di riferimento , nonchù i criteri per la loro determinazione ; che lo stesso articolo fissa direttamente il livello dell ' importo compensativo per i vini liquorosi ;

considerando che gli importi compensativi sono destinati ad evitare perturbazioni negli scambi risultanti dalle differenze di prezzo ; che , conseguentemente , non occorre fissare importi compensativi nei casi in cui non esistono rischi di perturbazioni ;

considerando che se , in applicazione dell ' articolo 67 dell ' atto di adesione , viene deciso , per la fissazione della restituzione applicabile negli scambi tra la Grecia e i paesi terzi , di non tener conto dell ' importo compensativo adesione , tale vantaggio non va soppresso con l ' applicazione della norma secondo cui in tali scambi la restituzione all ' esportazione è diminuita dell ' importo compensativo adesione ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intende per :

- Comunità a nove , la Comunità nella sua composizione anteriore all ' adesione della Grecia ;

- importi compensativi adesione , gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità a nove e la Grecia e tra quest ' ultima e i paesi terzi .

Articolo 2

$Per i vini da tavola dei tipi R I e R II , nonchù per i vini in stretta relazione economica con questi , gli importi compensativi adesione sono uguali , per ciascuna campagna di commercializzazione , alla differenza tra il prezzo d ' orientamento e il prezzo d ' orientamento fissato per la Grecia .

Articolo 3

L ' importo compensativo adesione per il vino nuovo , rosso , ancora in fermentazione è uguale a quello fissato per i vini da tavola del tipo R I .

2 . L ' importo compensativo adesione per il vino alcolizzato rosso , ai sensi della nota complementare 4 b ) del capitolo 22 della tariffa doganale comune , è pari al 60 % dell ' importo per i vini da tavola rossi del tipo R I .

3 . L ' importo compensativo adesione per

- il mosto di uve fresche mutizzati con alcole , rosso , ai sensi della nota complementare 4 a ) del capitolo 22 della tariffa doganale comune ,

- i succhi ( compresi i mosti ) di uva concentrati o no , rossi , aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % , delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune ,

- i succhi ( compresi i mosti ) di uva concentrati o non , rossi , aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % , delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune ,

è pari al 90 % dell ' importo fissato per il vino da tavola del tipo R I .

4 . Per i vini liquorosi , l ' importo compensativo adesione è pari all ' importo della tassa di compensazione applicabile ai paesi terzi dal 1° gennaio 1981 .

Articolo 4

Negli scambi intracomunitari , gli importi compensativi adesione sono riscossi o concessi da quello di due Stati membri interessati in cui il livello dei prezzi utilizzati per la fissazione degli importi compensativi adesione è più elevato .

Articolo 5

Quando nella fissazione della restituzione all ' esportazione applicabile negli scambi tra la Grecia e i paesi terzi non si tiene conto , ai sensi dell ' articolo 67 dell ' atto di adesione , dell ' importo compensativo , quest ' ultimo non è detratto dalla restituzione all ' esportazione concessa nel quadro di tali scambi .

Articolo 6

L ' importo compensativo adesione applicabile è quello in vigore il giorno dell ' importazione o dell ' esportazione .

Articolo 7

Se , per un prodotto , è fissato un importo compensativo adesione che deve essere detratto dalla restituzione all ' esportazione verso i paesi terzi e se la restituzione è inferiore a detto importo compensativo adesione o non è fissata alcuna restituzione , può essere prevista , all ' atto dell ' esportazione del prodotto in causa dalla Grecia verso un paese terzo , la riscossione di un importo uguale al massimo alla differenza tra l ' importo compensativo adesione e la restituzione o , secondo il caso , all ' importo compensativo adesione .

Inoltre , se per le esportazioni verso uno o più paesi terzi la restituzione è inferiore all ' importo compensativo adesione o non è fissata alcuna restituzione , all ' atto dell ' esportazione dalla Grecia possono essere adottate misure atte a garantire l ' eventuale riscossione dell ' importo di cui al primo comma .

Articolo 8

Secondo la procedura di cui all ' articolo 67 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 ( 1 ) sono adottate :

a ) le modalità per la concessione e la riscossione degli importi compensativi adesione , soprattutto al fine di prevenire eventuali deviazioni di traffico e distorsioni di concorrenza ;

b ) le modalità di applicazione del presente regolamento , in particolare :

- la fissazione degli importi compensativi adesione ,

- i casi d ' applicazione dell ' articolo 7 .

Le misure atte a prevenire eventuali deviazioni di traffico e distorsioni di concorrenza possono applicarsi , durante il periodo ritenuto , posteriormente all ' abolizione degli importi compensativi adesione .

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 1° gennaio 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

D.F . VAN DER MEI

( 1 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 14979 , pag . 1 .

AVVISO AL LETTORE

L ' aumento dei costi di produzione ha reso necessaria per l ' anno civile 1981 la revisione del prezzo d ' abbonamento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed al suo supplemento .

I prezzi sono stati fissati come segue :

Gazzetta ufficiale L + C : FB 5 000 / Lit 147 500

Supplemento S : FB 2 100 / Lit 63 200

Si prega rinnovare l ' abbonamento tramite l ' ufficio vendite competente ( vedi elenco in ultima pagina di copertina )

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