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Document 31981D1063

81/1063/CEE: Decisione del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativa alla conclusione dell' accordo di concertazione Comunità-COST relativo ad un' azione concertata nel settore del trattamento e dell' impiego dei fanghi delle acque di fogna (azione COST 68 ter)

GU L 388 del 31.12.1981, p. 37–37 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/1063/oj

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31981D1063

81/1063/CEE: Decisione del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativa alla conclusione dell' accordo di concertazione Comunità-COST relativo ad un' azione concertata nel settore del trattamento e dell' impiego dei fanghi delle acque di fogna (azione COST 68 ter)

Gazzetta ufficiale n. L 388 del 31/12/1981 pag. 0037


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CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1981

relativa alla conclusione dell ' accordo di concertazione Comunità relativo ad un ' azione concertata nel settore del trattamento e dell ' impiego dei fanghi delle acque di fogna ( azione COST 68 ter )

( 81/1063/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la decisione 81/213/CEE del Consiglio , del 3 marzo 1981 , che adotta un programma settoriale di ricerca e sviluppo nel settore dell ' ambiente ( Protezione ambientale e climatologia ) - azioni indirette e concertate - ( 1981-1985 ) ( 1 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 1 ,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione ,

considerando che , ai sensi dell ' articolo 8 , paragrafo 2 , della decisione 81/213/CEE , la Commissione ha negoziato un accordo con taluni Stati non membri partecipanti alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica ( COST ) nell ' intento di associarli completamente o parzialmente a detto programma ;

considerando che occorre approvare tale accordo ,

DECIDE :

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l ' accordo di concertazione Comunità-Cost relativo ad un ' azione concertata nel settore del trattamento e dell ' impiego dei fanghi delle acque di fogna ( azione COST 68 ter ) .

Il testo dell ' accordo è allegato alla presente decisione .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l ' accordo al fine di impegnare la Comunità ;

Fatto a Bruxelles , addì 15 dicembre 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

D . HOWELL

( 1 ) GU n . L 101 dell ' 11 . 4 . 1981 , pag . 1 .

ACCORDO DI CONCERTAZIONE COMUNITÀ-COST

relativo ad un 'azione concertata nel settore del trattamento ed impiego dei fanghi delle acque di fogna

( Azione COST 68 ter )

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,

qui di seguito denominata « Comunità » ,

I PAESI FIRMATARI DEL PRESENTE ACCORDO ,

qui di seguito denominati « Stati non membri partecipanti » ,

considerando che un ' azione concertata europea per la ricerca nel settore del trattamento e dell ' impiego dei fanghi delle acque di fogna può contribuire in modo efficace a ridurre l ' inquinamento dell ' ambiente e ad utilizzare in modo più economico le risorse naturali ;

considerando che l ' accordo di concertazione Comunità-COST relativo ad un ' azione concertata nel settore del trattamento e dell ' impiego dei fanghi delle acque di fogna ( azione COST 68 bis ) , concluso il 26 luglio 1979 tra la Comunità e alcuni Stati non membri partecipanti alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica ( COST ) , è scaduto il 18 ottobre 1980 ;

considerando che la succitata azione concertata ha fornito risultati particolarmente incoraggianti ;

considerando che con decisione del 3 marzo 1981 il Consiglio delle Comunità europee ha adottato un programma settoriale di ricerca e sviluppo nel settore dell ' ambiente ( protezione dell ' ambiente e climatologia ) - azioni indirette e concertate - ( 1981/1985 ) comprendente una nuova azione concertata sul trattamento e sull ' impiego dei fanghi delle acque di fogna da attuare nel periodo 1° gennaio 1981 - 31 dicembre 1983 ;

considerando che gli Stati membri della Comunità e gli Stati membri partecipanti , qui appresso denominato « Stati » , intendono svolgere , nel rispetto delle norme e delle procedure applicabili ai loro programmi nazionali , la ricerca descritta nell ' allegato A e sono pronti a inserirla in un processo di concertazione da essi considerato di reciproca utilità ;

considerando che la realizzazione della ricerca prevista dall ' azione concertata richiederà un contributo finanziario degli Stati di circa 10 milioni di ECU ,

CONVENGONO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI :

Articolo 1

£La Comunità e gli Stati membri partecipanti , qui appresso denominati « parti contraenti » , partecipano nel periodo 1° gennaio 1981 - 31 dicembre 1983 ad un ' azione concertata nel settore del trattamento e impiego dei fanghi delle acque di fogna .

Tale azione consiste nella concertazione tra il programma dell ' azione concertata della Comunità ed i corrispondenti programmi degli Stati non membri partecipanti . I settori di ricerca di cui al presente accordo sono enumerati nell ' allegato A .

Gli Stati sono interamente responsabili delle ricerche svolte presso i loro istituti o organismi nazionali .

Articolo 2

La concertazione tra le parti contraenti avviene in seno ad un comitato di concertazione Comunità-COST , qui di seguito denominato « comitato » .

Il comitato adotta il proprio regolamento interno . I compiti di segretaria sono svolti dalla Commissione delle Comunità europee , qui di seguito denominata « Commissione » .

Il mandato e la composizione del comitato sono definiti nell ' allegato B .

Articolo 3

Per garantire la massima efficacia nell ' esecuzione dell ' azione concertata , la Commissione , di comune accordo con il comitato , può nominare un capo progetto .

Articolo 4

Il contributo finanziario massimo delle parti contraenti ai costi di coordinamento è fissato come segue :

- 200 000 ECU per la Comunità ;

- 20 000 ECU per ogni Stato non membro partecipante , per il periodo di cui all ' articolo 1 , primo comma .

L ' ECU è quella definita nel regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e nelle disposizioni finanziarie adottate in conformità .

Le modalità di finanziamento dell ' accordo sono definite nell ' allegato C .

Articolo 5

1 . Per il tramite del comitato gli Stati si scambiano regolarmente tutte le informazioni utili risultanti dall ' esecuzione delle richerche oggetto dell ' azione concertata . Essi si adoperano inoltre per fornire informazioni relative a richerche analoghe progettate o svolte da altri organismi . Le informazioni sono considerate riservate se così lo esige lo Stato che le comunica .

2 . D ' intesa con il comitato , la Commissione redige relazioni annuali di attività in base alle informazioni fornite e le trasmette agli Stati .

3 . Alla fine del periodo di concertazione la Commissione , d ' intesa con il comitato , trasmette agli Stati una relazione di sintesi sull ' esecuzione e sui risultati dell ' azione . Essa pubblica tale relazione entro sei mesi dalla sua trasmissione salvo obiezione di uno Stato . In questo caso la relazione è considerata riservata e distribuita , su richiesta e con l ' accordo del comitato , soltanto alle istituzioni e alle imprese le cui attività di ricerca o di produzione giustificano l ' accesso ai risultati delle ricerche eseguite per l ' azione concertata .

Articolo 6

1 . Il presente accordo è aperto firma della Comunità e degli Stati non membri che hanno partecipato alla conferenza dei ministri tenutasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 . 2 . Come condizione pregiudiziale alla partecipazione all ' azione concertata di cui all ' articolo 1 , ogni parte contraente deve , dopo la firma dell ' accordo , notificare al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee entro il 30 giugno 1982 l ' avvenuto espletamento delle procedure necessarie , a norma delle proprie disposizioni interne , per la messa in vigore del presente accordo .

3 . Per le parti contraenti che hanno proceduto alla notifica di cui al paragrafo 2 , il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale la Comunità e almeno uno Stato non membro partecipante hanno proceduto a tale notifica .

Per le parti contraenti che procedonno alla notifica dopo l ' entrata in vigore del presente accordo , quest ' ultimo il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui hanno proceduto alla notifica .

Le parti contraenti che non abbiano proceduto alla notifica all ' atto dell ' entrata in vigore del presente accordo possono partecipare ai lavori del comitato senza diritto di voto fino al 30 giugno 1982 .

4 . Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica a ciascuna delle parti contraenti il deposito delle notifiche di cui al paragrafo 2 e la data di entrata in vigore del presente accordo .

Articolo 7

Il presente accordo , redatto in esemplare unico in lingua danese , francese , greca , inglese , italiana , olandese e tedesca , tutti i testi facenti ugualmente fede , è depositato negli archivi del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee che ne rimette una copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti .

ALLEGATO A

SETTORI DI RICERCA DI CUI ALL ' ACCORDO

1 . Stabilizzazione dei fanghi e trattamento degli odori :

- definizione e determinazione del « grado di stabilità » e relazione con gli inconvenienti provocati dagli odori ;

- valutazione comparativa dei vari metodi di stabilizzazione .

2 . Problemi connessi con la disidratazione dei fanghi :

- ricerca sulle forze di legame dell ' acqua ;

- sviluppo e unificazione dei metodi per la valutazione delle proprietà di disidratazione ;

- problemi connessi con l ' impiego di flocculanti

- valutazione comparativa delle apparecchiature di densificazione e disidratazione .

3 . Problemi analitici connessi al trattamento e all ' impiego di fanghi :

- caratterizzazione degli agenti patogeni e valutazione dei metodi di sterilizzazione ;

- caratterizzazione e determinazione degli inquinanti ( metalli pesanti , composti organici persistenti ) nei fanghi e sviluppo di metodi analitici di standardizzazione .

4 . Problemi ambientali connessi all ' impiego dei fanghi :

- trattamenti speciali dei fanghi per uso agricolo ( per esempio , formazione di composti ) inclusi il miglioramento dei procedimenti di sterilizzazione e di eliminazione degli agenti inquinanti ;

- trasferimento degli agenti inquinanti alle piante ed effetti nocivi sulla vegetazione ;

- effetti dello spargimento ripetuto dei fanghi sulla qualità del suolo e sulle acque sotterranee ;

- impiego ottimale dei fanghi nei campi , inclusi i fanghi provenienti da impianti di defosfatizzazione .

ALLEGATO B

MANDATO E COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI CONCERTAZIONE COMUNITÀ-COST « TRATTAMENTO E IMPIEGO DEI FANGHI DELLE ACQUE DI FOGNA »

1 . Il comitato :

1.1 . contribuisce alla migliore esecuzione possibile dell ' azione esprimendo il suo parere su tutti gli aspetti della medesima ;

1.2 . valuta i risultati dell ' azione e trae le conclusioni circa la loro applicazione ;

1.3 . provvede allo scambio di informazioni di cui all ' articolo 5 , paragrafo 1 , dell ' accordo ;

1.4 . propone gli orientamenti al capo progetto .

2 . Le relazioni e i pareri del comitato sono trasmessi agli Stati .

3 . Il comitato è composto di un delegato della Commissione , in veste di coordinatore dell ' azione concertata della Comunità , di un delegato di ciascuno Stato membro partecipante , di un delegato di ciascuno Stato membro , come rappresentante del programma nazionale e del capo progetto . Ciascun delegato può farsi accompagnare da esperti .

ALLEGATO C

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Articolo 1

Le presenti disposizioni definiscono le modalità di finanziamento di cui all ' articolo 4 dell ' accordo di concertazione Comunità-COST relativo ad un ' azione concertata nel settore del trattamento e dell ' impiego dei fanghi delle acque di fogna ( azione COST 68 ter ) .

Articolo 2

All ' inizio di ogni esercizio la Commissione invia ad ogni Stato non membro partecipante una richiesta di fondi corrispondente alla sua quota di partecipazione alle spese di coordinamento annuali previste dall ' accordo , calcolata in proporzione agli importi massimi fissati dall ' articolo 4 dell ' accordo stesso .

Tale contributo è espresso in ECU e nella moneta dello Stato non membro partecipante in questione ; il valore dell ' ECU è quello definito nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e determinato alla data della richiesta di fondi .

L ' insieme dei contributi è destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno dei delegati del comitato oltrechù le spese di coordinamento .

Ogni Stato non membro partecipante versa il suo contributo annuo alle spese di coordinamento previste dall ' accordo all ' inizio di ogni anno ed entro il 31 marzo . Eventuali ritardi nel versamento di tale contributo implicano per lo Stato non membro interessato il pagamento di interessi ad un tasso pari al più alto tasso di sconto praticato negli Stati a detta data . Tale tasso è aumentato dello 0,25 % per ogni mese di mora . Tale tasso aumentato è applicabile per l ' intera durata del ritardo . Tuttavia tali interessi sono esigibili soltanto se il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a tre mesi dall ' invio della richiesta di fondi da parte della Commissione .

Articolo 3

Gli importi versati dagli Stati non membri partecipanti sono accreditati al progetto di azione concertata ed iscritti fra le « entrate » sotto una voce del bilancio della Commissione .

Articolo 4

Un programma provvisorio delle spese di coordinamento di cui all ' articolo 4 dell ' accordo è riportato in allegato .

Articolo 5

Per la gestione dei fondi si applica il regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee .

Articolo 6

Al termine di ogni esercizio è redatta una distinta dei fondi stanziati per l ' azione concertata , che sarà trasmessa per informazione agli Stati non membri partecipanti .

Allegato dell ' allegato C

PROGRAMMA PROVVISORIO DELL ' AZIONE CONCERTATA « TRATTAMENTO E IMPIEGO DEI FANGHI DELLE ACQUE DI FOGNA » ( AZIONE COST 68 ter )

( in ECU )

1981 * 1982 * 1983 * TOTALE * AC * AP * AC * AP * AC * AP * AC * AP *

1 . Prima valutazione dei costi globali * * * * * * * * *

- Personale * - * - * - * - * - * - * - * - *

- Spese di gestione * 70 000 * 70 000 * 70 000 * 70 000 * 60 000 * 60 000 * 200 000 * 200 000 *

- Contratti * - * - * - * - * - * - * - * - *

TOTALE * 70 000 * 70 000 * 70 000 * 70 000 * 60 000 * 60 000 * 200 000 * 200 000 *

2 . Valutazione riveduta delle spese tenuto conto dei costi supplementari derivanti della partecipazione di Stati non membri * * * * * * * * *

- Personale * - * - * - * - * - * - * - * - *

- Spese di gestione * 70 000 ( 1 + n/10 ) * 70 000 ( 1 + n/10 ) * 70 000 ( 1 + n/10 ) * 70 000 ( 1 + n/10 ) * 60 000 ( 1 + n/10 ) * 60 000 ( 1 + n/10 ) * 200 000 ( 1 + n/10 ) * 200 000 ( 1 + n/10 ) *

- Contratti * - * - * - * - * - * - * - * - *

NUOVO TOTALE * 70 000 ( 1 + n/10 ) * 70 000 ( 1 + n/10 ) * 70 000 ( 1 + n/10 ) * 70 000 ( 1 + n/10 ) * 60 000 ( 1 + n/10 ) * 60 000 ( 1 + n/10 ) * 200 000 ( 1 + n/10 ) * 200 000 ( 1 + n/10 ) *

3 . Differenze tra 1 e 2 da coprire col contributo degli Stati non membri partecipanti * n/10 70 000 * n/10 70 000 * n/10 70 000 * n/10 70 000 * n/10 70 000 * n/10 60 000 * n/10 60 000 * n/10 200 000 * n/10 200 000 *

n = Numero di Stati non membri partecipanti .

AC = Importo accredito .

AP = Importo versato .

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