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Document 31981D1061

81/1061/Euratom, CECA, CEE: Decisione del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità

GU L 386 del 31.12.1981, p. 6–10 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/1061/oj

31981D1061

81/1061/Euratom, CECA, CEE: Decisione del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 386 del 31/12/1981 pag. 0006 - 0010
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 3 pag. 0119
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 3 pag. 0119


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CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1981

che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità

( 81/1061/Euratom , CECA , CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti , in particolare gli articoli 64 e 65 dello statuto e gli articoli 20 , 63 e 64 del regime applicabile agli altri agenti ,

vista la proposta della Commissione ,

preso atto della relazione della commissione di concertazione istituita con decisione del Consiglio del 23 giugno 1981 ,

considerando che , per mantenere delle relazioni armoniose tra le istituzioni europee ed i loro funzionari e altri agenti , è opportuno precisare le modalità secondo le quali il Consiglio applica , su proposta della Commissione , l ' articolo 65 dello statuto ;

considerando che , per tener conto del principio del parallelismo , è opportuno adeguare le retribuzioni sulla base , da un lato , dei risultati espressi dall ' indice comune e , dall ' altro , degli indicatori specifici che riflettono l ' evoluzione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici nazionali ;

considerando che è opportuno precisare altresì la procedura secondo la quale il Consiglio tiene conto della variazione sensibile del costo della vita onde adeguare i coefficienti correttori conformemente all ' articolo 65 , paragrafo 2 ,

considerando che , nel caso in cui per il periodo di riferimento si preveda un ' evoluzione negativa del potere d ' acquisto , è opportuno defalcare un importo appropriato dagli adeguamenti intermedi di cui sopra ;

considerando che le particolari difficoltà dell ' attuale situazione economica e sociale rendono opportuna l ' istituzione di un prelievo eccezionale da applicare alle retribuzioni , pensioni e indennità di cessazione dal servizio in concomitanza con l ' adeguamento delle retribuzioni quale risulta dal presente metodo , restando inteso che , in caso di grave deterioramento della situazione economica e sociale , la Commissione presenterà proposte appropriate sulle quali il Consiglio si pronuncerà ,

DECIDE :

Articolo 1

Il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee , adottato il 26 giugno 1976 , è sostituito dal testo qui allegato .

Tale metodo si applica dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1991 ed assume come periodo di riferimento , alla data del 1° luglio 1981 , il periodo che s ' inizia il 1° luglio 1980 .

Articolo 2

La presente decisione avrà effetto dal 15 dicembre 1981 .

Essa sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Fatto a Bruxelles , addì 15 dicembre 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

D . HOWELL

ALLEGATO

1 . PRINCIPO DI BASE

L ' adeguamento delle retribuzioni , fondato sull ' articolo 65 dello statuto , si inserisce nel quadro di una politica intesa a garantire un ' evoluzione delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità parallela a quella rilevata in media negli Stati membri per le retribuzioni delle varie categorie di funzionari pubblici nazionali .

Per l ' esame annuo del livello delle retribuzioni sono presi in considerazione per un periodo di dieci anni i fattori seguenti :

- gli indici comuni del costo della vita .

- l ' indicatore specifico ( l 'evoluzione del potere d ' acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali ) ,

- la situazione economica e sociale valutata alla luce di dati obiettivi forniti dalla Commissione ,

- le necessità delle assunzioni ;

sono parimenti fornite le statistiche necessarie agli adeguamenti intermedi ( articolo 65 , paragrafo 2 ) .

II . MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1 . Esame annuo del livello delle retribuzioni

( articolo 65 , paragrafo 1 , dello statuto )

La Commissione presenta nel settembre di ogni anno una relazione sui seguenti elementi d ' informazione :

1.1 . Evoluzione del costo della vita

L ' Istituto statistico delle Comunità europee , d ' intesa con i servizi nazionali di statistica degli Stati membri , stabilisce gli indici comuni che consentono di misurare l ' evoluzione dell ' aumento dei prezzi per i funzionari europei nelle diverse sedi di servizio e permettono così di aggiornare i coefficienti correttori geografici dell ' articolo 64 dello statuto .

Ogni cinque anni , l ' Istituto statistico delle Comunità europee , d ' intesa con i servizi statistici degli Stati membri , verifica se i rapporti tra coefficienti correttori riflettono in modo adeguato le equivalente di potere d ' acquisto tra le retribuzioni versate al personale in servizio nelle capitali degli Stati membri .

L ' Istituto statistico procede a questa verifica per le altre sedi di servizio quando elementi obiettivi indicano l ' esistenza di un rischio di distorsioni rilevanti rispetto ai dati rilevati nella capitale del paese interessato .

1.2 . Evoluzione del reddito reale dei funzionari nazionali - Indicatori specifici

L ' obiettivo perseguito è quello di misurare in percentuale l ' evoluzione in senso ascendente o discendente del potere d ' acquisto delle retribuzioni nei pubblici impieghi nazionali .

A tal fine :

a ) L ' Istituto statistico delle Comunità europee stabilisce , sulla base di informazioni fornite dai servizi nazionali , indicatori specifici dell ' evoluzione delle retribuzioni reali dei funzionari delle amministrazione centrali durante il periodo trascorso . Il periodo di riferimento è costituito dai dodici mesi che precedono il 1° luglio dell ' anno nel quale viene effettuato l ' esame .

I vari indicatori specifici sono stabiliti in duplice forma :

- un indicatore per ciascuna delle quattro categorie A , B , C e D ;

- un indicatore medio ponderato in base all ' organico dei funzionari pubblici nazionali di queste quattro categorie .

Ciascuno di questi indicatori è espresso in cifre lorde e nette reali . Per passare dal lordo al netto si tien conto delle trattenute obbligatorie e degli elementi fiscali generali .

Per la determinazione degli indicatori per l ' insieme degli Stati membri , i risultati per paese sono ponderati in funzione della massa salariale delle amministrazioni centrali ( 1 ) .

I servizi nazionali forniscono all ' Istituto statistico delle Comunità europee , a richiesta , le informazioni complementari che esso ritiene necessarie .

b ) Se , previa nuova consultazione dei servizi nazionali interessati , l ' Istituto statistico delle Comunità europee constata anomalie statistiche nelle informazioni ottenute o l ' impossibilità di stabilire degli indicatori che misurino correttamente dal punto di vista statistico l ' evoluzione dei redditi reali dei funzionari di un determinato Stato membro , esso ne fra rapporto alla Commissione fornendole elementi che le consentano di formulare la sua proposta .

c ) L ' Istituto statistico delle Comunità europee valuta inoltre , sul piano statistico , lo scarto tra i tassi al lordo e al netto degli indicatori specifici .

d ) Oltre agli indicatori specifici , l ' Istituto statistico presenta a titolo di indicatori di controllo i dati relativi alla massa salariale in termini reali pro capite nell ' insieme delle pubbliche amministrazione e nell amministrazioni centrali , determinati secondo la definizione dei conti nazionali .

L ' Istituto statistico correda la sua relazione sugli indicatori specifici con spiegazioni circa le divergenze tra i medesimi e l ' evoluzione degli indicatori di controllo di cui sopra .

1.3 . Per determinare le modalità dell ' attuazione del metodo e ridurre per quanto possibile i rischi di contestazione circa i dati relativi all ' esercizio in corso , l ' Istituto statistico delle Comunità europee convoca ogni anno , nel mese di marzo , un gruppo di lavoro composto di esperti degli istituti nazionali di statistica .

In tale occassione :

- si procede ad un esame di tutti i problemi statistici riguardanti :

- gli indici del costo della vita ( indici comuni ) ,

- gli indici specifici e in particolare i problemi posti dalla elaborazione di detti indicatori al netto .

Sono inoltre comunicati al gruppo di lavoro :

- i dati relativi all ' evoluzione della durata del lavoro nelle amministrazioni centrali ;

- gli elementi necessari per stabilire , per quanto possibile , una previsione dell ' evoluzione del potere d ' acquisto delle retribuzioni dei funzionari delle amministrazioni centrali nazionali per il periodo di riferimento .

2 . Situazione economica e sociale

Durante il primo periodo di cinque anni la situazione economica e sociale , valutata alla luce di dati obiettivi forniti a questo proposito dalla Commissione , viene presa in considerazione mediante la costituzione di un prelievo le cui modalità sono fissate da nuove disposizioni dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti .

3 . Necessità di assunzione

( articolo 65 , paragrafo 1 , dello statuto )

Se lo richiederanno le necessità di assunzione , la Commissione sottoporrà al Consiglio proposte adeguate .

4 . Modalità dell ' adeguamento delle retribuzioni

a ) Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , decide annualmente , entro la fine dell ' anno , l ' adeguamento delle retribuzioni sulla base dei criteri di cui sopra .

b ) Il Consiglio stabilisce l ' adeguamento delle retribuzioni in termini netti . Tale adeguamento può essere espresso in percentuale uguale per tutti oppure in maniera non proporzionale .

L ' adeguamento può essere quindi espresso :

- in una o più percentuali ,

- e/o in valore assoluto .

c ) Il tasso netto di adeguamento delle retribuzioni così fissato e il coefficiente correttore in vigore per i funzionari in servizio in Belgio e Lussemburgo vengono incorporati , secondo il metodo illustrato in appresso , nelle tabelle degli stipendi base figuranti all ' articolo 66 dello statuto e agli articoli 20 e 63 del regime applicabile agli altri agenti :

- all ' importo della retribuzione netta a coefficiente correttore 100 , per ciascuno scatto di ciascun grado dei funzionari e per ciascuna classe di ognuno dei gruppi degli altri agenti , si aggiungono il coefficiente correttore di cui sopra e il tasso netto di adeguamento delle retribuzioni di cui alla lettera b ) , espresso in percentuale e/o in valore assoluto ;

- la nuova tabella degli stipendi base in termini lordi viene stabilita determinando per ogni scatto o classe l ' importo lordo che , previa detrazione dell ' imposta operata tenendo conto delle disposizioni della lettera d ) e delle trattenute obbligatorie , dà l ' importo netto modificato secondo quanto sopra indicato ;

- per questa conversione degli importi netti in importi lordi si tiene conto della situazione del funzionario non coniugato che non beneficia delle varie indennità ;

- il coefficiente correttore per il Belgio e il Lussemburgo viene riportato a 100 ; i coefficienti correttori per le altre sedi di servizio sono adattati tenendo conto del rapporto tra gli indici di variazione del costo della vita in tali sedi e l ' indice di variazione del costo della vita a Bruxelles e Lussemburgo .

d ) Ai fini dell ' applicazione del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 260/68 , relativo all ' imposta a profito delle Comunità , alle retribuzioni liquidate sulla base tabella degli stipendi base fissata in conformità del primo trattino , gli importi di cui all ' articolo 4 di detto regolamento vengono moltiplicati per un fattore composto :

- dal coefficiente correttore applicabile prima dell ' incorporazione alle retribuzioni dei funzionari in servizio in Belgio o nel Lussemburgo ;

- dal tasso netto di adeguamento delle retribuzioni di cui alla lettera c ) ;

- e/o , quando l ' adeguamento sia espresso in valore assoluto , dalla percentuale media equivalente .

In occassione di ogni adeguamento della tabella degli stipendi base , il nuovo fattore moltiplicatore è costituito dal risultato moltiplicazione dell ' ultimo fattore per gli elementi relativi al periodo considerato .

e ) La decisione del Consiglio ha effetto dal 1° luglio dell ' anno che comprende la fine del periodo di riferimento utilizzato per l ' esame del livello delle retribuzioni dei funzionari .

5 . Clausola d ' eccezione

Qualora si verifichi un grave deterioramento della situazione economica e sociale , la Commissione presenterà , sulla base di dati obiettivi , delle proposte adeguate in merito alle quali il Consiglio delibererà .

6 . Adeguamenti intermedi delle retribuzioni

( articolo 65 , paragrafo 2 , dello statuto )

Gli adeguamenti intermedi delle retribuzioni di cui all ' articolo 65 , paragrafo 2 , che hanno lo scopo di garantire per quanto possibile l ' equivalenza del potere d ' acquisto dei funzionari europei indipendentemente dalla sede di servizio , vengono decisi in caso di variazione sensibile del costo della vita se viene raggiunta una determinata soglia di sensibilità e tenendo conto della prevedibile evoluzione del potere d ' acquisto delle retribuzioni del pubblico impiego nel periodo di riferimento annuale in corso .

La previsione dell ' evoluzione del potere d ' acquisto per il periodo considerato è stabilita dall ' Istituto statistico nel mese di marzo di ogni anno sulla base degli elementi forniti in occassione della riunione di cui alla sezione II , punto 1.3 .

Se de tale previsione risulta una percentuale negativa , la metà di quest ' ultima viene defalcata dall ' aggiustamento semestrale da concedere . Il calcolo finale viene effettuato in occassione dell ' esame annuale .

La soglia di sensibilità è fissata al 55 % del tasso medio dell ' evoluzione del costo della vita della Comunità ( 2 ) accertato sui sei mesi che seguono la data d ' effetto dell ' ultimo adeguamento delle retribuzioni . Tuttavia , per evitare una soglia troppo bassa o troppo elevata e quindi inammissibile , si prescrive un minimo del 2,75 % e un massimo del 5 % .

Per l ' applicazione della soglia così determinata si adotta la seguente procedura :

- la proposta della Commissione per l ' applicazione dell ' articolo 65 , paragrafo 2 , avente come periodo di riferimento il secondo semestre dell ' anno civile precedente , è trasmessa al Consiglio al più tardi nel corso della seconda quindicina del mese di aprile ;

- se la soglia sopra definita viene raggiunta o superata per il Belgio , i coefficienti corretti per tutte le sedi di servizio sono adattati al 1° gennaio dell ' anno in corso in base al tasso d ' inflazione constatato in ciascuna di esse , fatta salva un ' eventuale detrazione , in misura proporzionale per tutti i coefficienti correttori , a seguito della previsione di un tasso d ' evoluzione negativo del potere d ' acquisto .

Per i paesi a forte inflazione , la data d ' effetto è anticipata in modo da ottenere una perdita corrispondente alla soglia di scatto . Per ciascuna sede di servizio viene stabilito il numero teorico di giorno di cui si dovrebbe anticipare la data d ' effetto per ottenere questa corrispondenza di perdita .

Su tale base , le date d ' effetto sono fissate :

- al primo giorno del mese per tutte le sedi di servizio la cui data teorica cade tra il 22 del mese precedente e il 6 del mese considerato ,

- e al 16 del mese per le sedi di servizio la cui data teorica cade entro il 7 e il 21 dello stesso mese .

La data d ' effetto non può in nessun caso essere il 1° o il 16 dicembre .

Lo stesso metodo di calcolo è utilizzato per stabilire la data d ' effetto dei coefficienti correttori in occasione dell ' esame annuale , per evitare eccessive distorsioni d ' equivalenza di potere d ' acquisto tra diverse sedi di servizio :

- qualora la soglia di sensibilità non sia raggiunta in Belgio , i coefficienti correttori dei paesi che hanno un ' inflazione superiore al Belgio sono adeguati in base al tasso d ' inflazione ivi rilevato .

Gli adeguamenti intermedi di cui sopra sono defalcati dall ' adeguamento annuale delle retribuzioni .

Per tutti i casi d ' applicazione dell ' articolo 65 , paragrafo 2 , dello statuto , in mancanza di indici comuni disponibili si utilizzano gli indici nazionali dei prezzi al consumo privato ; l ' allineamento mediante l ' indice comune viene operato in occassione dell ' esame annuale .

III . DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI REVISIONE

1 . Il metodo di adeguamento delle retribuzioni determinato in virtù della presente decisione è applicabile per dieci anni a decorrere dal 1° luglio 1981 .

2 . Sei mesi prima dello scadere del quinto anno , e nonostante l ' eventuale applicazione delle disposizioni della sezione II , punto 5 , la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull ' applicazione del metodo accompagnata da un appropriata proposta , vertente in particolare sul modo di prendere in considerazione la situazione economica e sociale , a partire dal sesto anno .

( 1 ) Ultime statistiche pubblicate nei conti nazionali .

( 2 ) Quale è pubblicato dall ' Istituto statistico delle Comunità europee ( vedi aggiornamento mensile dei prezzi al consumo - Statistiche generali e conti nazionali , ISCE ) .

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