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Document 31981D0662

    81/662/CEE: Decisione della Commissione, del 28 luglio 1981, recante modifica delle decisioni 80/790/CEE, 80/799/CEE, 80/800/CEE, 80/801/CEE, 80/804/CEE e 80/805/CEE, relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti rispettivamente dalla Finlandia, dalla Svezia, dalla Norvegia, dall'Australia, dal Canada e dalla Nuova Zelanda

    GU L 237 del 22.8.1981, p. 33–33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/662/oj

    31981D0662

    81/662/CEE: Decisione della Commissione, del 28 luglio 1981, recante modifica delle decisioni 80/790/CEE, 80/799/CEE, 80/800/CEE, 80/801/CEE, 80/804/CEE e 80/805/CEE, relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti rispettivamente dalla Finlandia, dalla Svezia, dalla Norvegia, dall'Australia, dal Canada e dalla Nuova Zelanda

    Gazzetta ufficiale n. L 237 del 22/08/1981 pag. 0033 - 0033
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0052
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0052


    ++++

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 luglio 1981

    recante modifica delle decisioni 80/790/CEE , 80/799/CEE , 80/800/CEE , 80/801/CEE , 80/804/CEE e 80/805/CEE , relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l ' importazione di carni fresche provenienti rispettivamente dalla Finlandia , dalla Svezia , dalla Norvegia , dall ' Australia , dal Canada e dalla Nuova Zelanda

    ( 81/662/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 16 ,

    considerando che le decisioni 80/790/CEE , 80/799/CEE , 80/800/CEE , 80/801/CEE , 80/804/CEE e 80/805/CEE della Commissione , del 25 luglio 1980 , relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l ' importazione di carni fresche provenienti rispettivamente dalla Finlandia ( 3 ) , dalla Svezia ( 4 ) , dalla Norvegia ( 5 ) , dall ' Australia ( 6 ) , dal Canada ( 7 ) e dalla Nuova Zelanda ( 8 ) , hanno fissato i modelli dei certificati di polizia sanitaria destinati ad accompagnare le partite di carni fresche ;

    considerando che , per rendere conformi alle disposizioni comunitarie i certificati di polizia sanitaria , è necessario modificare il testo nella parte riguardante la brucellosi suina , ovina e caprina , già adottato nei riguardi degli altri paesi terzi ;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Negli allegati delle decisioni 80/790/CEE , 80/799/CEE , 80/800/CEE , 80/801/CEE , 80/804/CEE e 80/805/CEE il testo del secondo e terzo trattino del paragrafo IV ( attestato di sanità ) è sostituito dal testo seguente :

    « - nel caso delle carni fresche di suini , da animali non provenienti da aziende soggette a divieto per motivi d ' ordine sanitario in seguito alla comparsa di casi di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti ;

    - nel caso delle carni fresche di ovini e caprini , da animali non provenienti da aziende soggetto a divieto per motivi d ' ordine sanitario in seguito alla comparsa di casi di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti » .

    Articolo 2

    La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982 al più tardi .

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

    Fatto a Bruxelles , il 28 luglio 1981 .

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Gaston THORN

    ( 1 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 28 .

    ( 2 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 , pag . 81 .

    ( 3 ) GU n . L 233 del 4 . 9 . 1980 , pag . 47 .

    ( 4 ) GU n . L 234 del 5 . 9 . 1980 , pag . 35 .

    ( 5 ) GU n . L 234 del 5 . 9 . 1980 , pag . 38 .

    ( 6 ) GU n . L 234 del 5 . 9 . 1980 , pag . 41 .

    ( 7 ) GU n . L 236 del 9 . 9 . 1980 , pag . 25 .

    ( 8 ) GU n . L 236 del 9 . 9 . 1980 , pag . 28 .

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