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Document 31981D0359

81/359/CEE: Decisione del Consiglio, del 28 aprile 1981, relativa alla conclusione di accordi di autolimitazione con l'Austria, l'Islanda, la Polonia e la Romania nel settore delle carni ovine e caprine

GU L 137 del 23.5.1981, p. 1–1 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/359/oj

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31981D0359

81/359/CEE: Decisione del Consiglio, del 28 aprile 1981, relativa alla conclusione di accordi di autolimitazione con l'Austria, l'Islanda, la Polonia e la Romania nel settore delle carni ovine e caprine

Gazzetta ufficiale n. L 137 del 23/05/1981 pag. 0001 - 0001
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 21 pag. 0214
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 21 pag. 0214


++++

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1981

relativa alla conclusione di accordi di autolimitazione con l ' Austria , l ' Islanda , la Polonia e la Romania nel settore delle carni ovine e caprine

( 81/359/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la raccomandazione della Commissione ,

considerando che la Commissione ha iniziato negoziati con taluni paesi terzi fornitori di carni ovine e caprine o di animali vivi della specie ovina e caprina , in vista della conclusione di accordi di autolimitazione delle loro esportazioni verso la Comunità ;

considerando che la Commissione ha raggiunto un accordo con l ' Austria , l ' Islanda , la Polonia e la Romania ;

considerando che tali accordi rendono possibile l ' effettuazione degli scambi in maniera compatibile con il funzionamento dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore in questione ,

DECIDE :

Articolo 1

1 . Sono approvati , a nome della Comunità economica europea , gli accordi in forma di scambio di lettere sul commercio di carni ovine e caprine con i seguenti paesi :

- Austria ,

- Islanda ,

- Polonia ,

- Romania .

2 . I testi degli accordi sono allegati alla presente decisione .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi di cui all ' articolo 1 , allo scopo di impegnare la Comunità .

Fatto a Lussemburgo , addì 28 aprile 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . de KONING

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d ' Austria sul commercio di carni di montone , di agnello e di capra

Lettera n . 1

Signor ... ,

ho l ' onore di fare riferimento ai recenti negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità economica europea di carni di montone , di agnello e di capra nonchù di ovini e caprini vivi diversi dai riproduttori di razza pura in provenienza dall ' Austria congiuntamente all ' attuazione da parte della Comunità dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine .

Nel corso dei suddetti negoziati , le due parti hanno convenuto quanto segue :

1 . Il presente accordo ha come oggetto :

- gli animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura ( sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune ) ;

- le carni di montone , di agnello e di capra , fresche o refrigerate [ sottovoce 02.01 A IV a ) della tariffa doganale comune ] ;

- le carni di montone , di agnello e di capra , congelate [ sottovoce 02.01 A IV b ) della tariffa doganale comune ] .

2 . Nell ' ambito del suddetto accordo , le possibilità di esportazioni verso la Comunità di carni di montone , di agnello e di capra nonchù di ovini e caprini vivi in provenienza dall ' Austria sono fissate nei limiti del seguente quantitativo annuo ;

- 300 tonnellate di animali vivi espresse in peso carcassa non disossata ( 1 ) .

Onde garantire il corretto funzionamento dell ' accordo , la Repubblica d ' Austria si impegna ad applicare le procedure atte a far si che il quantitativo annuo effettivamente esportato non ecceda il quantitativo convenuto .

3 . La Comunità , in caso di ricorso alla clausola di salvaguardia , si impegna a non pregiudicare l ' accesso dell ' Austria al mercato comunitario , come è previsto dal presente accordo .

4 . Qualora in un determinato anno le importazioni in provenienza dall ' Austria eccedessero i quantitativi convenuti , la Comunità si riserva il diritto di sospendere le importazioni in provenienza da detto paese per il restante periodo dell ' anno in questione . Il quantitativo esportato in eccesso viene imputato sul quantitativo che l ' Austria sarà autorizzata ad esportare l ' anno successivo .

5 . La Comunità si impegna a limitare i prelievi applicabili alle importazioni dei prodotti oggetto del presente accordo ad un massimale del 10 % ad valorem .

6 . In occasione dell ' adesione di nuovi Stati membri , la Comunità , previa consultazione con la Repubblica d ' Austria , modificherà i quantitativi di cui al punto 2 , secondo le relazioni commerciali dell ' Austria con ciascuno dei nuovi Stati membri .

Gli oneri applicabili alle importazioni in questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato d ' adesione , prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo .

7 . La Repubblica d ' Austria vigila a che il presente accordo sia rispettato , in particolare mediante il rilascio di titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1 , entro i limiti dei quantitativi previsti dal presente accordo .

Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni utili per subordinare il rilascio di un titolo d ' importazione per i prodotti di cui sopra , originari dell ' Austria , alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità designate dal governo austriaco .

Le modalità di applicazione di detto regime sono stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio del titolo d ' importazione per i prodotti in causa .

Le modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità austriache comunichino periodicamente alle competenti autorità comunitarie i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione , distinti , se del caso , secondo la destinazione .

8 . È istituito un comitato consultivo composto di rappresentanti della Comunità e della Repubblica d ' Austria . Il comitato vigila a che il presente accordo venga correttamente applicato e funzioni senza intralci .

Esso vigilerà a che la corretta applicazione dell ' accordo non venga pregiudicata dall ' esportazione verso la Comunità di prodotti a base di carni di montone , di agnello e di capra appartenenti a voci tariffarie non previste dall ' accordo .

Il comitato discuterà tutte le questioni che possono sorgere in sede di applicazione dell ' accordo e raccomanderà opportune soluzioni alle autorità competenti .

9 . Le disposizioni del presente accordo sono accettate fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle due parti in seno al GATT .

10 . Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre . Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo al 1° gennaio dell ' anno successivo sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale , tenuto conto del carattere stagionale del commercio .

11 . Il presente accordo si applica , da un lato , ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea , alle condizioni indicate in quest ' ultimo e , dall ' altro , al territorio della Repubblica d ' Austria .

12 . Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1981 .

Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e lo rimarrà successivamente , fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo previo preavviso scritto di un anno . Le disposizioni del presente accordo saranno in ogni caso riesaminate dalle due parti anteriormente al 1° aprile 1984 onde apportarvi le modifiche che esse giudicheranno necessarie di comune accordo .

13 . Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie .

La prego di confermare l ' accordo del Suo governo su quanto precede .

Voglia gradire , Signor ... , l ' espressione della mia più alta considerazione .

A nome del Consiglio

delle Comunità europee

( 1 ) Si intende che 100 kg di peso vivo corrispondono a 47 kg del peso carcassa ( equivalente peso non disossato ) ( 2 ) .

( 2 ) Per peso carcassa ( equivalente peso non disossato ) s ' intende il peso della carne non disossata , presentata tal quale , nonchù quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente . Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato .

Lettera n . 2

Signor ... ,

ho l ' onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna , redatta come segue :

« Ho l ' onore di fare riferimento ai recenti negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità economica europea di carni di montone , di agnello e di capra nonchù di ovini e caprini vivi diversi dai riproduttori di razza pura in provenienza dall ' Austria congiuntamente all ' attuazione da parte della Comunità dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine .

Nel corso dei suddetti negoziati , le due parti hanno convenuto quanto segue :

1 . Il presente accordo ha come oggetto :

- gli animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura ( sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune ) ;

- le carni di montone , di agnello e di capra , fresche o refrigerate [ sottovoce 02.01 A IV a ) della tariffa doganale comune ] ;

- le carni di montone , di agnello e di capra , congelate [ sottovoce 02.01 A IV b ) della tariffa doganale comune ] .

2 . Nell ' ambito del suddetto accordo , le possibilità di esportazioni verso la Comunità di carni di montone , di agnello e di capra nonchù di ovini e caprini vivi in provenienza dall ' Austria sono fissate nei limiti del seguente quantitativo annuo :

- 300 tonnellate di animali vivi espresse in peso carcassa non disossata ( 1 ) .

Onde garantire il corretto funzionamento dell ' accordo , la Repubblica d ' Austria si impegna ad applicare le procedure atte a far si che il quantitativo annuo effettivamente esportato non ecceda il quantitativo convenuto .

3 . La Comunità , in caso di ricorso alla clausola di salvaguardia , si impegna a non pregiudicare l ' accesso dell ' Austria al mercato comunitario , come è previsto dal presente accordo .

4 . Qualora in un determinato anno le importazioni in provenienza dall ' Austria eccedessero i quantitativi convenuti , la Comunità si riserva il diritto di sospendere le importazioni in provenienza da detto paese per il restante periodo dell ' anno in questione . Il quantitativo esportato in eccesso viene imputato sul quantitativo che l ' Austria sarà autorizzata ad esportare l ' anno successivo .

5 . La Comunità si impegna a limitare i prelievi applicabili alle importazioni dei prodotti oggetto del presente accordo ad un massimale del 10 % ad valorem .

6 . In occasione dell ' adesione di nuovi Stati membri , la Comunità , previa consultazione con la Repubblica d ' Austria , modificherà i quantitativi di cui al punto 2 , secondo le relazioni commerciali dell ' Austria con ciascuno dei nuovi Stati membri .

Gli oneri applicabili alle importazioni in questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato d ' adesione , prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo .

7 . La Repubblica d ' Austria vigila a che il presente accordo sia rispettato , in particolare mediante il rilascio di titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1 , entro i limiti dei quantitativi previsti dal presente accordo .

Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni utili per subordinare il rilascio di un titolo d ' importazione per i prodotti di cui sopra , originari dell ' Austria , alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità designate dal governo austriaco .

Le modalità di applicazione di detto regime sono stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio del titolo d ' importazione per i prodotti in causa .

Le modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità austriache comunichino periodicamente alle competenti autorità comunitarie i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione , distinti , se del caso , secondo la destinazione .

8 . È istituito un comitato consultivo composto di rappresentanti della Comunità e della Repubblica d ' Austria . Il comitato vigila a che il presente accordo venga correttamente applicato e funzioni senza intralci .

Esso vigilerà a che la corretta applicazione dell ' accordo non venga pregiudicata dall ' esportazione verso la Comunità di prodotti a base di carni di montone , di agnello e di capra appartenenti a voci tariffarie non previste dall ' accordo .

Il comitato discuterà tutte le questioni che possono sorgere in sede di applicazione dell ' accordo e raccomanderà opportune soluzioni alle autorità competenti .

9 . Le disposizioni del presente accordo sono accettate fatti salvi i diritti e le obbligazioni delle due parti in seno al GATT .

10 . Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre . Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo al 1° gennaio dell ' anno successivo sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale , tenuto conto del carattere stagionale del commercio .

11 . Il presente accordo si applica , da un lato , ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea , alle condizioni indicate in quest ' ultimo e , dall ' altro , al territorio della Repubblica d ' Austria .

12 . Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1981 .

Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e lo rimarrà successivamente fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo previo preavviso scritto di un anno . Le disposizioni del presente accordo saranno in ogni caso riesaminate dalle due parti anteriormente al 1° aprile 1984 onde apportarvi le modifiche che esse giudicheranno necessarie di comune accordo .

13 . Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie .

La prego di confermare l ' accordo del Suo governo su quanto precede . »

Ho l ' onore di confermarLe l ' accordo del mio governo su quanto precede .

Voglia gradire , Signor ... , l ' espressione della mia più alta considerazione .

Per il governo federale

della Repubblica d ' Austria

( 1 ) Si intende che 100 kg di peso vivo corrispondono a 47 kg del peso carcassa ( equivalente peso non disossato ) ( 2 ) .

( 2 ) Per peso carcassa ( equivalente peso non disossato ) s ' intende il peso della carne non disossata , presentata tal quale , nonchù quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente . Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato .

SCAMBIO DI LETTERE

relativo al punto 2 dell ' accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d ' Austria sul commercio di carni di montone , di agnello e di capra

Lettera n . 1

Signor ... ,

ho l ' onore di fare riferimento all ' accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d ' Austria sul commercio di carni di montone , di agnello e di capra .

A seguito dello scambio di lettere ed a Sua richiesta , desidero notificarLe che le competenti autorità austriache vigileranno a che nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 marzo 1984 non vi sia alcuna variazione delle tradizionali correnti di esportazione delle carni di montone , di agnello e di capra e di ovini e caprini vivi dall ' Austria verso le zone di mercato della Comunità definite sensibili .

Le autorità austriache prenderanno tutte le misure necessarie a tal fine .

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera .

Voglia gradire , Signor ... , l ' espressione della mia più alta considerazione .

Per il governo federale

della Repubblica d ' Austria

Lettera n . 2

Signor ... ,

ho l ' onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna , redatta come segue :

« Ho l ' onore di fare riferimento all ' accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d ' Austria sul commercio di carni di montone , di agnello e di capra .

A seguito dello scambio di lettere ed a Sua richiesta , desidero notificarLe che le competenti autorità austriache vigileranno a che nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 marzo 1984 non vi sia alcuna variazione delle tradizionali correnti di esportazione delle carni di montone , di agnello e di capra e di ovini e caprini vivi dall ' Austria verso le zone di mercato della Comunità definite sensibili .

Le autorità austriache prenderanno tutte le misure necessarie a tal fine .

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera . »

Voglia gradire , Signor ... , l ' espressione della mia più alta considerazione .

A nome del Consiglio

delle Comunità europee

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d ' Islanda sul commercio di carni ovine e caprine

Lettera n . 1

Signor ... ,

ho l ' onore di fare riferimento ai recenti negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative all ' importazione nella Comunità di carni di montone , di agnello e di capra nonchù di ovini e caprini vivi diversi dai riproduttori di razza pura in provenienza dall ' Islanda congiuntamente all ' attuazione da parte della Comunità dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine .

Nel corso dei suddetti negoziati , le due parti hanno convenuto quanto segue :

1 . Il presente accordo ha come oggetto :

- le carni di montone , di agnello e di capra , fresche o refrigerate [ sottovoce 02.01 A IV a ) della tariffa doganale comune ] ;

- le carni di montone , di agnello e di capra , congelate [ sottovoce 02.01 A IV b ) della tariffa doganale comune ] .

2 . Nell ' ambito di detto accordo , la Repubblica d ' Islanda si impegna a vigilare a che le esportazioni verso la Comunità dei prodotti di cui al punto 1 non eccedano i seguenti quantitativi annui :

- 600 tonnellate espresse in peso carcassa ( 1 ) con un massimo del 10 % di carni fresche o refrigerate .

Le autorità competenti della Repubblica d ' Islanda attueranno a tal fine le procedure necessarie .

3 . La Comunità non applicherà alcuna restrizione quantitativa nù altra misura di effetto equivalente a condizione che le esportazioni dell ' Islanda non superino il quantitativo concordato .

Qualora dovesse ricorrere alla clausola di salvaguardia , la Comunità si impegna a lasciare impregiudicate le disposizioni del presente accordo .

4 . Qualora in un determinato anno le importazioni in provenienza dall ' Islanda eccedessero il quantitativo convenuto , la Comunità si riserva il diritto di sospendere le importazioni in provenienza da detto paese per il restante periodo dell ' anno in questione . Il quantitativo esportato in eccesso viene imputato sul quantitativo che l ' Islanda sarà autorizzata ad esportare l ' anno successivo .

5 . La Comunità si impegna a limitare i prelievi applicabili alle importazioni dei prodotti oggetto del presente accordo ad un massimale del 10 % ad valorem .

6 . In occasione dell ' adesione di nuovi Stati membri , la Comunità , previa consultazione con la Repubblica d ' Islanda , modificherà il quantitativo di cui al punto 2 secondo le relazioni commerciali dell ' Islanda con ciascuno dei nuovi Stati membri .

Gli oneri applicabili alle importazioni in questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato di adesione , prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 .

7 . La Repubblica d ' Islanda vigila a che il presente accordo sia rispettato , in particolare mediante il rilascio di titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1 , entro i limiti dei quantitativi previsti dal presente accordo .

Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni utili per subordinare il rilascio di un titolo d ' importazione per i prodotti di cui sopra , originari dell ' Islanda , alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità designate dal governo islandese .

Le modalità di applicazione di detto regime sono stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio del titolo d ' importazione per i prodotti in causa .

Le modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità islandesi comunichino periodicamente alle competenti autorità comunitarie i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione , distinti , se del caso , secondo la destinazione .

8 . Le due parti convengono che la Repubblica d ' Islanda debba prendere le misure atte a garantire che la corretta applicazione dell ' accordo non venga pregiudicata dall ' esportazione di prodotti a base di carne di montone , di agnello e di capra appartenenti a voci tariffarie non previste dall ' accordo .

9 . Al fine di garantire il corretto funzionamento dell ' accordo , le due parti accettano di restare in stretto contatto e sono disposte a consultarsi in merito alla sua applicazione . Dette consultazioni dovranno iniziare entro i 14 giorni successivi alla richiesta di una delle parti .

10 . Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre .

Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo al 1° gennaio dell ' anno successivo sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale .

11 . Il presente accordo si applica , da un lato , ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea , alle condizioni indicate in quest ' ultimo e , dall ' altro , al territorio della Repubblica d ' Islanda .

12 . Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1981 . Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e lo rimarrà successivamente , fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo previo preavviso scritto di un anno . Le disposizioni del presente accordo saranno in ogni caso riesaminate dalle due parti anteriormente al 1° aprile 1984 onde apportarvi le modifiche che esse giudicheranno necessarie di comune accordo .

La prego di confermare l ' accordo del Suo governo su quanto precede .

Voglia gradire , Signor ... , l ' espressione della mia più alta considerazione .

A nome

del Consiglio delle Comunità europee

( 1 ) Per peso carcassa ( equivalente peso non disossato ) s ' intende il peso della carne non disossata , presentata tal quale , nonchù quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente . Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato .

Lettera n . 2

Signor ... ,

ho l ' onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna , redatta come segue :

« Ho l ' onore di fare riferimento ai recenti negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative all ' importazione nella Comunità di carni di montone , di agnello e di capra nonchù di ovini e caprini vivi diversi dai riproduttori di razza pura in provenienza dall ' Islanda congiuntamente all ' attuazione da parte della Comunità dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine .

Nel corso dei suddetti negoziati , le due parti hanno convenuto quanto segue :

1 . Il presente accordo ha come oggetto :

- le carni di montone , di agnello e di capra , fresche o refrigerate [ sottovoce 02.01 A IV a ) della tariffa doganale comune ] ,

- le carni di montone , di agnello e di capra , congelate [ sottovoce 02.01 A IV b ) della tariffa doganale comune ] .

2 . Nell ' ambito di detto accordo , la Repubblica d ' Islanda si impegna a vigilare a che le esportazioni verso la Comunità dei prodotti di cui al punto 1 non eccedano i seguenti quantitativi annui :

- 600 tonnellate espresse in peso carcassa ( 1 ) con un massimo del 10 % di carni fresche o refrigerate .

Le autorità competenti della Repubblica d ' Islanda attueranno a tal fine le procedure necessarie .

3 . La Comunità non applicherà alcuna restrizione quantitativa nù altra misura di effetto equivalente a condizione che le esportazioni dell ' Islanda non superino il quantitativo concordato .

Qualora dovesse ricorrere alla clausola di salvaguardia , la Comunità si impegna a lasciare impregiudicate le disposizioni del presente accordo .

4 . Qualora in un determinato anno le importazioni in provenienza dall ' Islanda eccedessero il quantitativo convenuto , la Comunità si riserva il diritto di sospendere le importazioni in provenienza da detto paese per il restante periodo dell ' anno in questione . Il quantitativo esportato in eccesso viene imputato sul quantitativo che l ' Islanda sarà autorizzata ad esportare l ' anno successivo .

5 . La Comunità si impegna a limitare i prelievi applicabili alle importazioni dei prodotti oggetto del presente accordo ad un massimale del 10 % ad valorem .

6 . In occasione dell ' adesione di nuovi Stati membri , la Comunità , previa consultazione con la Repubblica d ' Islanda , modificherà il quantitativo di cui al punto 2 secondo le relazioni commerciali dell ' Islanda con ciascuno dei nuovi Stati membri .

Gli oneri applicabili alle importazioni in questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato di adesione , prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 .

7 . La Repubblica d ' Islanda vigila a che il presente accordo sia rispettato , in particolare mediante il rilascio di titoli di esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1 , entro i limiti dei quantitativi previsti dal presente accordo .

Da parte sua la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni utili per subordinare il rilascio di un titolo d ' importazione per i prodotti di cui sopra , originari dell ' Islanda , alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dalle competenti autorità designate dal governo islandese .

Le modalità di applicazione di detto regime sono stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio del titolo d ' importazione per i prodotti in causa .

Le modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità islandesi comunichino periodicamente alle competenti autorità comunitarie i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione , distinti , se del caso , secondo la destinazione .

8 . Le due parti convengono che la Repubblica d ' Islanda debba prendere le misure atte a garantire che la corretta applicazione dell ' accordo non venga pregiudicata dall ' esportazione di prodotti a base di carne di montone , di agnello e di capra appartenenti a voci tariffarie non previste dall ' accordo .

9 . Al fine di garantire il corretto funzionamento dell ' accordo , le due parti accettano di restare in stretto contatto e sono disposte a consultarsi in merito alla sua applicazione . Dette consultazioni dovranno iniziare entro i 14 giorni successivi alla richiesta di una delle parti .

10 . Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre .

Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo al 1° gennaio dell ' anno successivo sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale .

11 . Il presente accordo si applica , da un lato , ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea , alle condizioni indicate in quest ' ultimo e , dall ' altro , al territorio della Repubblica d ' Islanda .

12 . Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1981 . Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e lo rimarrà successivamente , fatto salvo il diritto di ciascuna delle due parti di denunciarlo previo preavviso scritto di un anno . Le disposizioni del presente accordo saranno in ogni caso riesaminate dalle due parti anteriormente al 1° aprile 1984 onde apportarvi le modifiche che esse giudicheranno necessarie di comune accordo .

La prego di confermare l ' accordo del Suo governo su quanto precede . »

Ho l ' onore di confermare l ' accordo del mio governo su quanto precede .

Voglia gradire , Signor ... , l ' espressione della mia più alta considerazione .

Per il governo

della Repubblica d ' Islanda

( 1 ) Per peso carcassa ( equivalente peso non disossato ) s ' intende il peso della carne non disossata , presentata tal quale , nonchù quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente . Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato .

SCAMBIO DI LETTERE

relativo al punto 2 dell ' accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d ' Islanda sul commercio di carni ovine e caprine

Lettera n . 1

Signor ... ,

ho l ' onore di fare riferimento all ' accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d ' Islanda sul commercio di carni ovine e caprine .

A seguito dello scambio di lettere ed a Sua richiesta , desidero notificarLe che le competenti autorità islandesi vigileranno a che nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 marzo 1984 non vi sia alcuna variazione delle tradizionali correnti di commercio delle carni di montone , di agnello e di capra dall ' Islanda verso le zone di mercato della Comunità definite sensibili .

Le competenti autorità islandesi prenderanno tutte le misure necessarie a tal fine , restando inteso che esse non incideranno sui quantitativi fissati nell ' accordo .

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera .

Voglia gradire , Signor ... , l ' espressione della mia più alta considerazione .

Per il governo

della Repubblica d ' Islanda

Lettera n . 2

Signor ... ,

ho l ' onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna , redatta come segue :

« Ho l ' onore di fare riferimento all ' accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Repubblica d ' Islanda sul commercio di carni ovine e caprine .

A seguito dello scambio di lettere ed a Sua richiesta , desidero notificarLe che le competenti autorità islandesi vigileranno a che nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 marzo 1984 non vi sia alcuna variazione delle tradizionali correnti di commercio delle carni di montone , di agnello e di capra dall ' Islanda verso le zone di mercato della Comunità definite sensibili .

Le competenti autorità islandesi prenderanno tutte le misure necessarie a tal fine , restando inteso che esse non incideranno sui quantitativi fissati nell ' accordo .

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera . »

Voglia gradire , Signor ... , l ' espressione della mia più alta considerazione .

A nome del Consiglio

delle Comunità europee

SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Polonia sul commercio nel settore ovino e caprino

Lettera n . 1

Signor ... ,

ho l ' onore di fare riferimento ai recenti negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità economica europea di carni di montone , di agnello e di capra , nonchù di ovini e caprini vivi diversi dai riproduttori di razza pura in provenienza dalla Repubblica popolare di Polonia congiuntamente all ' attuazione da parte della Comunità dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine .

Nel corso dei suddetti negoziati , che hanno avuto luogo tra le due parti che sono partecipanti al GATT , le nostre delegazioni hanno convenuto quanto segue :

1 . Il presente accordo ha come oggetto :

- gli animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura ( sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune ) ;

- le carni ovine e caprine , fresche o refrigerate [ sottovoce 02.01 A IV a ) della tariffa doganale comune ] ;

- le carni ovine e caprine , congelate [ sottovoce 02.01 A IV b ) della tariffa doganale comune ] .

Le due parti convengono sulla necessità di evitare che la corretta applicazione dell ' accordo venga pregiudicata da forniture di prodotti a base di carni ovine e caprine appartenenti a voci doganali non previste dall ' accordo .

2 . Nell ' ambito del suddetto accordo , le possibilità d ' importazione delle carni ovine e caprine e degli animali vivi delle specie ovina e caprina in provenienza dalla Polonia nella Comunità sono fissate nei limiti dei seguenti quantitativi annui :

- 5 800 tonnellate di animali vivi espresse in peso carcassa non disossata ( 1 ) ;

- 200 tonnellate di carni fresche o refrigerate espresse in peso carcassa non disossata ( 2 ) .

Ai fini del corretto funzionamento dell ' accordo le autorità competenti polacche s ' impegnano ad applicare le procedure atte a far sì che i quantitativi effettivamente esportati non eccedano i summenzionati quantitativi .

3 . All ' atto dell ' importazione dei prodotti oggetto del presente accordo entro il limite dei quantitativi convenuti , la Comunità si asterrà dall ' applicare nuove restrizioni quantitative o misure d ' effetto equivalente e dal riscuotere dazi doganali o tasse d ' effetto equivalente ai prelievi o ai dazi doganali maggiori degli importi convenuti nel punto 5 .

Se la Comunità dovesse ricorrere alla clausola di salvaguardia , le disposizioni dell ' accordo resteranno impregiudicate .

4 . Se le importazioni provenienti dalla Polonia superano i quantitativi convenuti , la Comunità si riserva il diritto di sospendere le successive importazioni in provenienza da detto paese sino alla fine dell ' anno in corso . Comunque , i quantitativi che superino i quantitativi per l ' anno in corso saranno imputati sui quantitativi convenuti per l ' anno successivo .

5 . La Comunità s ' impegna , all ' atto dell ' importazione di prodotti oggetto del presente accordo , a limitare la riscossione dei prelievi ai seguenti importi massimi ad valorem :

- 10 % per gli animali vivi ;

- 10 % per le carni .

6 . In occasione dell ' adesione di nuovi Stati membri alla Comunità , i quantitativi di cui al punto 2 saranno all ' occorrenza adattati dalla Comunità , in consultazione tra le due parti , tenuto conto delle relazioni commerciali della Repubblica popolare di Polonia con ciascun nuovo Stato membro . Detti quantitativi non saranno diminuiti .

Gli oneri applicabili alle importazioni in questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato d ' adesione , prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo .

7 . Le autorità competenti polacche vigilano a che il presente accordo sia rispettato , in particolare provvedendo a che l ' organismo competente , da esse all ' uopo designato , rilasci titoli d ' esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1 , entro i limiti dei quantitativi convenuti .

Da parte sua la Comunità s ' impegna ad adottare le disposizioni necessarie per subordinare il rilascio automatico , non più tardi che all ' atto dello sdoganamento , di un titolo d ' importazione per i suddetti prodotti , originari della Polonia , alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dal competente organismo polacco .

Le modalità d ' applicazione di detto regime saranno stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio dei titoli d ' importazione per i prodotti in causa . Tali modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità polacche e le competenti autorità della Comunità procedano ad uno scambio periodico di informazioni sui quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d ' esportazione e d ' importazione , distinti , se del caso , secondo la destinazione , e sui quantitativi effettivamente realizzati .

È convenuto che i titoli di esportazione avranno una validità di tre mesi a decorrere dalla data del loro rilascio . I titoli d ' importazione corrispondenti saranno validi sino alla data di scadenza della validità dei titoli d ' esportazione .

I quantitativi forniti in base ad un titolo d ' esportazione saranno imputati sul quantitativo convenuto par l ' anno durante il quale è stato rilasciato il titolo d ' esportazione .

8 . Per garantire il corretto funzionamento del presente accordo , le due parti prendono le misure appropriate e convengono di restare strettamente in contatto e di essere disponibili per consultazioni che possono riguardare tutti gli eventuali problemi connessi all ' applicazione del presente accordo . L ' inizio delle consultazioni deve aver luogo entro un termine massimo di 14 giorni a decorrere dalla domanda presentata da una delle parti .

9 . Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre .

Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo e sino al 1° gennaio dell ' anno successivo sarà fissato , in consultazione tra le due parti , proporzionalmente al quantitativo annuo globale , adeguato in funzione dell ' evoluzione stagionale delle forniture polacche dei prodotti in questione nel corso dell ' anno .

10 . Il presente accordo si applica , da un lato , ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea , alle condizioni indicate in quest ' ultimo e , dall ' altro , al territorio della Repubblica popolare di Polonia .

11 . Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1981 . Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 . Esso sarà successivamente prorogato di diritto per periodi di un anno , fatto salvo il diritto di ciascuna delle parti a recedere mediante notifica scritta presentata sei mesi prima della data di scadenza di uno qualsiasi dei suddetti periodi . In caso di recesso , l ' accordo cesserà alla data di scadenza del periodo considerato . Comunque , ambedue le parti procederanno , prima del 1° aprile 1984 , ad un riesame delle disposizioni del presente accordo , per apportarvi gli adattamenti che potrebbero risultare necessari per la sua proroga .

Le sarei riconoscente se volesse confermarmi che ciò che precede rispecchia correttamente quanto hanno convenuto in materia le nostre due delegazioni .

Voglia gradire , Signor ... , l ' espressione della mia più alta considerazione .

A nome del Consiglio

delle Comunità europee

( 1 ) Si intende che 100 kg di peso vivo corrispondono a 47 kg del peso carcassa ( equivalente peso non disossato ) .

( 2 ) Per peso carcassa ( equivalente peso non disossato ) , s ' intende il peso della carne non disossata , presentata tal quale , nonchù quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente . Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato .

Lettera n . 2

Signor ... ,

ho l ' onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna , redatta come segue :

« Ho l ' onore di fare riferimento ai recenti negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità economica europea di carni di montone , di agnello e di capra , nonchù di ovini e caprini vivi diversi dai riproduttori di razza pura in provenienza dalle Repubblica popolare di Polonia congiuntamente all ' attuazione da parte della Comunità dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine .

Nel corso dei suddetti negoziati , che hanno avuto luogo tra le due parti che sono partecipanti al GATT , le nostre delegazioni hanno convenuto quanto segue :

1 . Il presente accordo ha come oggetto :

- gli animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura ( sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune ) ;

- le carni ovine e caprine , fresche o refrigerate [ sottovoce 02.01 A IV a ) della tariffa doganale comune ] ;

- le carni ovine e caprine , congelate [ sottovoce 02.01 A IV b ) della tariffa doganale comune ] .

Le due parti convengono sulla necessità di evitare che la corretta applicazione dell ' accordo venga pregiudicata da forniture di prodotti a base di carni ovine e caprine appartenenti a voci doganali non previste dall ' accordo .

2 . Nell ' ambito del suddetto accordo , le possibilità d ' importazione delle carni ovine e caprine e degli animali vivi delle specie ovina e caprina in provenienza dalla Polonia nella Comunità sono fissate nei limiti dei seguenti quantitativi annui :

- 5 800 tonnellate di animali vivi espresse in peso carcassa non disossata ( 1 ) ;

- 200 tonnellate di carni fresche o refrigerate espresse in peso carcassa non disossata ( 2 ) .

Ai fini del corretto funzionamento dell ' accordo le autorità competenti polacche s ' impegnano ad applicare le procedure atte a far sì che i quantitativi effettivamente esportati non eccedano i summenzionati quantitativi .

3 . All ' atto dell ' importazione dei prodotti oggetto del presente accordo entro il limite dei quantitativi convenuti , la Comunità si asterrà dall ' applicare nuove restrizioni quantitative o misure d ' effetto equivalente e dal riscuotere dazi doganali o tasse d ' effetto equivalente ai prelievi o ai dazi doganali maggiori degli importi convenuti nel punto 5 .

Se la Comunità dovesse ricorrere alla clausola di salvaguardia , le disposizioni dell ' accordo resteranno impregiudicate .

4 . Se le importazioni provenienti dalla Polonia superano i quantitativi convenuti , la Comunità si riserva il diritto di sospendere le successive importazioni in provenienza da detto paese sino alla fine dell ' anno in corso . Comunque , i quantitativi che superino i quantitativi per l ' anno in corso saranno imputati sui quantitativi convenuti per l ' anno successivo .

5 . La Comunità s ' impegna , all ' atto dell ' importazione di prodotti oggetto del presente accordo , a limitare la riscossione dei prelievi ai seguenti importi massimi ad valorem :

- 10 % per gli animali vivi ;

- 10 % per le carni .

6 . In occasione dell ' adesione di nuovi Stati membri alla Comunità , i quantitativi di cui al punto 2 saranno all ' occorrenza adattati dalla Comunità , in consultazione tra le due parti , tenuto conto delle relazioni commerciali della Repubblica popolare di Polonia con ciascun nuovo Stato membro . Detti quantitativi non saranno diminuiti .

Gli oneri applicabili alle importazioni in questi nuovi Stati membri saranno fissati in conformità delle norme del trattato d ' adesione , prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo .

7 . Le autorità competenti polacche vigilano a che il presente accordo sia rispettato , in particolare provvedendo a che l ' organismo competente , da esse all ' uopo designato , rilasci titoli d ' esportazione applicabili ai prodotti di cui al punto 1 , entro i limiti dei quantitativi convenuti .

Da parte sua la Comunità s ' impegna ad adottare le disposizioni necessarie per subordinare il rilascio automatico , non più tardi che all ' atto dello sdoganamento , di un titolo d ' importazione per i suddetti prodotti , originari della Polonia , alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dal competente organismo polacco .

Le modalità d ' applicazione di detto regime saranno stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio dei titoli d ' importazione per i prodotti in causa . Tali modalità di applicazione prevedono inoltre che le competenti autorità polacche e le competenti autorità della Comunità procedano ad uno scambio periodico di informazioni sui quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d ' esportazione e d ' importazione , distinti , se del caso , secondo la destinazione , e sui quantitativi effettivamente realizzati .

È convenuto che i titoli di esportazione avranno una validità di tre mesi a decorrere dalla data del loro rilascio . I titoli d ' importazione corrispondenti saranno validi sino alla data di scadenza della validità dei titoli d ' esportazione .

I quantitativi forniti in base ad un titolo d ' esportazione saranno imputati sul quantitativo convenuto per l ' anno durante il quale è stato rilasciato il titolo d ' esportazione .

8 . Per garantire il corretto funzionamento del presente accordo , le due parti prendono le misure appropriate e convengono di restare strettamente in contatto e di essere disponibili per consultazioni che possono riguardare tutti gli eventuali problemi connessi all ' applicazione del presente accordo . L ' inizio delle consultazioni deve aver luogo entro un termine massimo di 14 giorni a decorrere dalla domanda presentata da una delle parti .

9 . Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre .

Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo e sino al 1° gennaio dell ' anno successivo sarà fissato , in consultazione tra le due parti , proporzionalmente al quantitativo annuo globale , adeguato in funzione dell ' evoluzione stagionale delle forniture polacche dei prodotti in questione nel corso dell ' anno .

10 . Il presente accordo si applica , da un lato , ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea , alle condizioni indicate in quest ' ultimo e , dall ' altro , al territorio della Repubblica popolare di Polonia .

11 . Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1981 . Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 . Esso sarà successivamente prorogato di diritto per periodi di un anno , fatto salvo il diritto di ciascuna delle parti a recedere mediante notifica scritta presentata sei mesi prima della data di scadenza di uno qualsiasi dei suddetti periodi . In caso di recesso , l ' accordo cesserà alla data di scadenza del periodo considerato . Comunque , ambedue le parti procederanno , prima del 1° aprile 1984 , ad un riesame delle disposizioni del presente accordo , per apportarvi gli adattamenti che potrebbero risultare necessari per la sua proroga .

Le sarei riconoscente se volesse confermarmi che ciò che precede rispecchia correttamente quanto hanno convenuto in materia le nostre due delegazioni . »

Ho l ' onore di confermarLe che quanto precede rispecchia correttamente quanto hanno convenuto in materia le nostre due delegazioni .

Voglia gradire , Signor ... , l ' espressione della mia più alta considerazione .

Per il governo della

Repubblica popolare di Polonia

( 1 ) Si intende che 100 kg di peso vivo corrispondono a 47 kg del peso carcassa ( equivalente peso non disossato ) .

( 2 ) Per peso carcassa ( equivalente peso non disossato ) , s ' intende il peso della carne non disossata , presentata tal quale , nonchù quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente . Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato .++++

SCAMBIO DI LETTERE

riguardante i soggetti delle consultazioni previste dal punto 8 dello scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Polonia sul commercio nel settore ovino e caprino

Lettera n . 1

Signor . . . ,

visto il fatto che non è stato possibile trovare soluzioni sufficientemente precise per talune questioni sollevate da parte polacca durante i negoziati dell ' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Polonia sul commercio nel settore ovino e caprino , è rimasto inteso nei negoziati che , nel corso delle consultazioni previste dal punto 8 dell ' accordo , qualora si presentassero problemi concreti da parte polacca , potrebbero essere introdotti in tali consultazioni i seguenti punti , restando impregiudicato il contenuto generale del punto 8 :

1 ) caso di forza maggiore ;

2 ) forniture di bestiame vivo nel quadro del quantitativo convenuto per le carni ;

3 ) in caso di esaurimento del quantitativo convenuto per un anno determinato , utilizzazioni anticipata alla fine dell ' anno in corso di una parte limitata del quantitativo convenuto per l ' anno successivo ;

4 ) eventuale utilizzazione dei quantitativi convenuti ai fini dell ' esportazione verso la Comunità di carni congelate d ' origine polacca ;

5 ) possibilità d ' ammettere l ' importazione di quantitativi supplementari rispetto a quelli fissati nel punto 2 dell ' accordo , qualora si manifesti sul mercato della Comunità un fabbisogno supplementare di importazioni ;

6 ) possibilità di rilasciare titoli d ' esportazione e d ' importazione oltre i limiti delle quantità convenute , nel caso in cui le quantità effettivamente importate sono inferiori a quelle per le quali titoli d ' importazione sono stati rilasciati .

Da parte sua , la Comunità sarebbe disposta a procedere a tali consultazioni in uno spirito di apertura nei riguardi delle domande poste da parte polacca .

Inoltre ho l ' onore di confermarLe la seguente dichiarazione fatta nel corso dei suddetti negoziati da parte della Comunità :

- le importazioni nella Comunità di prodotti oggetto dell ' accordo non sono soggette alle limitazioni quantitative stabilite al punto 2 del suddetto accordo , semprechù questi prodotti siano riesportati fuori della Comunità , come tali o dopo perfezionamento attivo nel quadro del regime comunitario in materia .

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera .

Voglia gradire , Signor . . . , l ' espressione della mia più alta considerazione .

A nome del Consiglio

delle Comunità europee

Lettera n . 2

Signor . . . ,

ho l ' onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna , redatta come segue :

« Visto il fatto che non è stato possibile trovare soluzioni sufficientemente precise per talune questioni sollevate da parte polacca durante i negoziati dell ' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Polonia sul commercio nel settore ovino e caprino , è rimasto inteso nei negoziati che , nel corso dell consultazioni previste dal punto 8 dell ' accordo , qualora si presentassero problemi concreti da parte polacca , potrebbero essere introdotti in tali consultazioni i seguenti punti , restando impregiudicato il contenuto generale del punto 8 :

1 ) caso di forza maggiore ;

2 ) forniture di bestiame vivo nel quadro del quantitativo convenuto per le carni ;

3 ) in caso di esaurimento del quantitativo convenuto per un anno determinato , utilizzazione anticipata alla fine dell ' anno in corso di una parte limitata del quantitativo convenuto per l ' anno successivo ;

4 ) eventuale utilizzazione dei quantitativi convenuti ai fini dell ' esportazione verso la Comunità di carni congelate d ' origine polacca ;

5 ) possibilità d ' ammettere l ' importazione di quantitativi supplementari rispetto a quelli fissati nel punto 2 dell ' accordo , qualora si manifesti sul mercato della Comunità un fabbisogno supplementare di importazioni ;

6 ) possibilità di rilasciare titoli d ' esportazione e d ' importazione oltre i limiti delle quantità convenute , nel caso in cui le quantità effettivamente importate sono inferiori a quelle per le quali titoli d ' importazione sono stati rilasciati .

Da parte sua , la Comunità sarebbe disposta a procedere a tali consultazioni in uno spirito di apertura nei riguardi delle domande poste da parte polacca .

Inoltre ho l ' onore di confermarLe la seguente dichiarazione fatta nel corso dei suddetti negoziati da parte della Comunità :

-le importazioni nella Comunità di prodotti oggetto dell ' accordo non sono soggette alle limitazioni quantitativ stabilite al punto 2 del suddetto accordo , semprechù questi prodotti siano riesportati fuori della Comunità , come tali o dopo perfezionamento attivo nel quadro del regime comunitario in materia .

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera . »

Voglia gradire , Signor . . . , l ' espressione della mia più alta considerazione .

Per il governo

della Repubblica popolare di Polonia

SCAMBIO DI LETTERE

relative al punto 2 dello scambio di lettere tra la Comunità economica e la Repubblica popolare di Polonia sul commercio nel settore ovino e caprino

Lettera n . 1

Signor . . . ,

ho l ' onore di fare riferimento allo scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Polonia sul commercio nel settore ovino e caprino .

A complemento di tale scambio di lettere ed a Sua richiesta , desidero notificarLe che le autorità polacche vigileranno a che nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 marzo 1984 non vi sia alcuna variazione delle tradizionali correnti d ' esportazione delle carni ovine e caprine e di animali vivi di queste specie dalla Polonia verso i due mercati della Comunità che sono considerati sensibili .

A tal fine le competenti autorità della Repubblica popolare di Polonia prenderanno i provvedimenti necessari .

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera .

Voglia gradire , Signor . . . , l ' espressione della mia più alta considerazione .

Per il governo

della Repubblica popolare di Polonia

Lettera n . 2

Signor . . . ,

ho l ' onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna , redatta come segue :

« Ho l ' onore di fare riferimento allo scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Polonia sul commercio nel settore ovino e caprino .

A complemento di tale scambio di lettere ed a Sua richiesta , desidero notificarLe che le autorità polacche vigileranno a che nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 marzo 1984 non vi sia alcuna variazione delle tradizionali correnti d ' esportazione delle carni ovine e caprine e di animali vivi di queste specie dalla Polonia verso i due mercati della Comunità che sono considerati sensibili .

A tal fine le competenti autorità della Repubblica popolare di Polonia prenderanno i provvedimenti necessari .

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera . »

Voglia gradire , Signor . . . , l ' espressione della mia più alta considerazione .

A nome del Consiglio

delle Comunità europee

SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio nel settore ovino e caprino

Lettera n . 1

Signor . . . ,

nel corso dei negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità di carni ovine e caprine e di animali vivi delle specie ovina e caprina in provenienza dalla Repubblica socialista di Romania , congiuntamente all ' attuazione da parte della Comunità della normativa sull ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine , la Comunità e la Repubblica socialista di Romania hanno convenuto le disposizioni seguenti :

1 . Il presente accordo ha per oggetto :

- gli animali vivi della specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura ( sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune ) ;

- le carni di montone , di agnello e di capra , fresche o refrigerate [ sottovoce 02.01 A IV a ) della tariffa doganale comune ] ;

- le carni di montone , di agnello e di capra , congelate [ sottovoce 02.01 A IV b ) della tariffa doganale comune ] .

2 . Nell ' ambito del suddetto accordo , le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania si impegnano a provvedere a che le esportazioni nella Comunità dei prodotti di cui al punto 1 non eccedano i seguenti quantitativi annui :

- 475 tonnellate di animali vivi , espresse in peso carcassa non disossato ( 1 ) ;

- 75 tonnellate di carni fresche o refrigerate , espresse in peso carcassa non disossato ( 2 ) .

Le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania applicheranno a tal fine le procedure opportune .

3 . La Comunità non imporrà alcuna restrizione quantitativa , nù altra misura di effetto equivalente , a condizione che le esportazioni dalla Repubblica socialista di Romania non superino i quantitativi di cui al punto 2 .

Se la Comunità dovesse ricorrere alla clausola di salvaguardia , le disposizioni dell ' accordo resteranno impregiudicate .

4 . Se le importazioni provenienti dalla Repubblica socialista di Romania dovessero superare i quantitativi convenuti , la Comunità si riserva il diritto di sospendere le successive importazioni in provenienza da detto paese sino alla fine dell ' anno in corso .

In ogni caso , i quantitativi che superino quelli stabiliti per l ' anno in corso saranno imputati sui quantitativi convenuti per l ' anno successivo .

5 . La Comunità s ' impegna , all ' atto dell ' importazione di prodotti oggetto del presente accordo , a limitare la riscossione dei prelievi ai seguenti importi massimi ad valorem :

- 10 % per gli animali vivi ;

- 10 % per le carni .

La Comunità si asterrà dal riscuotere , oltre ai prelievi sopra indicati , dazi doganali o tasse aventi effetto equivalente ai prelievi o ai dazi doganali .

6 . In occasione dell ' adesione di un nuovo Stato membro alla Comunità e se gli scambi commerciali di tale paese con la Repubblica socialista di Romania lo giustificano , la Comunità accetta consultazioni tra le due parti ai fini di un ' eventuale modifica dei quantitativi indicati al punto 2 .

I quantitativi di cui al punto 2 non verranno diminuiti .

Gli oneri applicabili alle importazioni in questo nuovo Stato membro saranno fissati in conformità delle norme del trattato d ' adesione , prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo .

7 . Tenuto conto degli obiettivi e delle disposizioni del presente accordo , la Comunità acconsente a che le restituzioni o qualsiasi altra forma di aiuto concesso alle esportazioni di carni di montone , di agnello o di montoni e agnelli vivi destinati alla macellazione vengano effettivamente applicate soltanto in base a prezzi e condizioni compatibili con gli impegni internazionali in vigore e per la parte tradizionale della Comunità nelle esportazioni mondiali di questi prodotti . Il testo del presente punto deve ricevere un ' interpretazione compatibile con l ' articolo XIV dell ' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio , e in particolare , con l ' articolo 10 , paragrafo 2 , lettera c ) , dell ' accordo sull ' interpretazione e sull ' applicazione degli articoli VI , XIV e XXIII di detto accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio .

8 . Le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania vigilano a che il presente accordo sia rispettato , in particolare mediante il rilascio , da parte di un organismo romeno all ' uopo designato , di titoli d ' esportazione per i prodotti di cui al punto 1 , entro i limiti dei quantitativi convenuti .

Da parte sua , la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni necessarie per subordinare il rilascio automatico di un titolo d ' importazione , per i prodotti di cui sopra , originari della Repubblica socialista di Romania , alla presentazione di un titolo d ' esportazione rilasciato dal competente organismo romeno .

Le modalità d ' applicazione di detto regime saranno stabilite in modo da rendere inutile la costituzione di una cauzione per il rilascio dei titoli d ' importazione per i prodotti in causa . Dette modalità disporranno altresì che le competenti autorità romene e comunitarie si comunichino periodicamente i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d ' esportazione e d ' importazione , distinti , se del caso , secondo la destinazione .

I titoli d ' esportazione avranno una validità di tre mesi a decorrere dalla data del rilascio . I titoli d ' importazione corrispondenti saranno validi sino alla data di scadenza dei titoli d ' esportazione .

I quantitativi forniti in base a un titolo d ' esportazione saranno imputati sul quantitativo convenuto per l ' anno durante il quale detto titolo è stato rilasciato .

9 . Le due parti convengono che occorra evitare che la corretta applicazione dell ' accordo sia pregiudicata da forniture di prodotti a base di carni ovine e caprine , appartenenti a voci tariffarie non previste dall ' accordo .

10 . Per garantire il corretto funzionamento del presente accordo , le due parti intendono restare in stretto contatto e consultarsi su tutti i problemi che potrebbero essere sollevati dall ' applicazione dell ' accordo stesso . Tali consultazioni devono iniziare 14 giorni al massimo dopo che una delle due parti ne abbia fatto richiesta .

11 . Le disposizioni del presente accordo sono accettate , fatti salvi i diritti e gli obblighi delle due parti in seno al GATT .

12 . Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre .

Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo al 1° gennaio dell ' anno successivo sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale , durante le consultazioni di cui al punto 10 .

13 . Il presente accordo si applica , da un lato , ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea , alle condizioni indicate in quest ' ultimo , e , dall ' altro , al territorio della Repubblica socialista di Romania .

14 . Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1981 . Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e sarà successivamente prorogato per periodi di un anno , fatto salvo , per ciascuna delle due parti , il diritto di denunciarlo mediante notifica scritta , presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza di uno qualsiasi di detti periodi . In caso di denuncia dell ' accordo , la validità di esso spirerà alla data di scadenza del periodo considerato . Le due parti provvederanno in ogni caso , nei sei mesi che precedono il 1° aprile 1984 , a riesaminare le disposizioni del presente accordo per apportarvi le modifiche eventualmente necessarie .

Le sarei grato se volesse confermarmi che quanto precede rispecchia correttamente quanto hanno convenuto in materia le nostre due delegazioni .

Voglia gradire , Signor . . . , l ' espressione della mia più alta considerazione .

A nome del Consiglio

delle Comunità europee

( 1 ) Si intende che 100 kg di peso vivo corrispondano a 47 kg del peso carcassa ( equivalente peso non disossato ) .

( 2 ) Per peso carcassa ( equivalente peso non disossato ) s ' intende il peso della carne non disossata , presentata tal quale , nonchù quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante un coefficiente . Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato .

Lettera n . 2

Signor . . . ,

ho l ' onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna , redatta come segue :

« Nel corso dei negoziati che hanno avuto luogo tra le nostre delegazioni allo scopo di elaborare le disposizioni relative alle importazioni nella Comunità di carni ovine e caprine e di animali vivi delle specie ovina e caprina in provenienza dalla Repubblica socialista di Romania , congiuntamente all ' attuazione da parte della Comunità della normativa sull ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine , la Comunità e la Repubblica socialista di Romania hanno convenuto le disposizioni seguenti :

1 . Il presente accordo ha per oggetto :

- gli animali vivi della specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura ( sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune ) ;

- le carni di montone , di agnello e di capra , fresche o refrigerate [ sottovoce 02.01 A IV a ) della tariffa doganale comune ] ;

- le carni di montone , di agnello e di capra , congelate [ sottovoce 02.01 A IV b ) della tariffa doganale comune ] .

2 . Nell ' ambito del suddetto accordo , le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania si impegnano a provvedere a che le esportazioni nella Comunità dei prodotti di cui al punto 1 non eccedano i seguenti quantitativi annui :

- 475 tonnellate di animali vivi , espresse in peso carcassa non disossato ( 1 ) ;

- 75 tonnellate di carni fresche o refrigerate , espresse in peso carcassa non disossato ( 2 ) .

Le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania applicheranno a tal fine le procedure opportune .

3 . La Comunità non imporrà alcuna restrizione quantitativa , nù altra misura di effetto equivalente , a condizione che le esportazioni dalla Repubblica socialista di Romania non superino i quantitativi di cui al punto 2 .

Se la Comunità dovesse ricorrere alla clausola di salvaguardia , le disposizioni dell ' accordo resteranno impregiudicate .

4 . Se le importazioni provenienti dalla Repubblica socialista di Romania dovessero superare i quantitativi convenuti , la Comunità si riserva il diritto di sospendere le successive importazioni in provenienza da detto paese sino alla fine dell ' anno in corso .

In ogni caso , i quantitativi che superino quelli stabiliti per l ' anno in corso saranno imputati sui quantitativi convenuti per l ' anno successivo .

5 . La Comunità s ' impegna , all ' atto dell ' importazione di prodotti oggetto del presente accordo , a limitare la riscossione dei prelievi ai seguenti importi massimi ad valorem :

- 10 % per gli animali vivi ;

- 10 % per le carni .

La Comunità si asterrà dal riscuotere , oltre ai prelievi sopra indicati , dazi doganali o tasse aventi effetto equivalente ai prelievi o ai dazi doganali .

6 . In occasione dell ' adesione di un nuovo Stato membro alla Comunità e se gli scambi commerciali di tale paese con la Repubblica socialista di Romania lo giustificano , la Comunità accetta consultazioni tra le due parti ai fini di un ' eventuale modifica dei quantitativi indicati al punto 2 .

I quantitativi di cui al punto 2 non verranno diminuiti .

Gli oneri applicabili alle importazioni in questo nuovo . Stato membro saranno fissati in conformità delle norme del trattato d ' adesione , prendendo in considerazione il livello di limitazione del prelievo specificato al punto 5 del presente accordo .

7 . Tenuto conto degli obiettivi e delle disposizioni del presente accordo , la Comunità acconsente a che le restituzioni o qualsiasi altra forma di aiuto concesso alle esportazioni di carni di montone , di agnello o di montoni e agnelli vivi destinati alla macellazione vengano effettivamente applicate soltanto in base a prezzi e condizioni compatibili con gli impegni internazionali in vigore e per la parte tradizionale della Comunità nelle esportazioni mondiali di questi prodotti . Il testo del presente punto deve ricevere un ' interpretazione compatibile con l ' articolo XVI dell ' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio , e , in particolare , con l ' articolo 10 , paragrafo 2 , lettera c ) , dell ' accordo sull ' interpretazione e sull ' applicazione degli articoli VI , XVI e XXIII di detto accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio .

8 . Le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania vigilano a che il presente accordo sia rispettato , in particolare mediante il rilascio , da parte di un organismo romeno all ' uopo designato , di titoli d ' esportazione per i prodotti di cui al punto 1 , entro i limiti dei quantitativi convenuti .

Da parte sua , la Comunità si impegna ad adottare le disposizioni necessarie per subordinare il rilascio automatico di un titolo d ' importazione , per i prodotti di cui sopra , originari della Repubblica socialista di Romania , alla presentazione di un titolo d ' esportazione rilasciato dal competente organismo romeno .

Le modalità d ' applicazione di detto regime saranno stabilite in modo da rendere inutile la costituzione de una cauzione per il rilascio dei titoli d ' importazione per i prodotti in causa . Delle modalità disporranno altresì che le competenti autorità romene e comunitarie si comunichino periodicamente i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d ' esportazione e d ' importazione , distinti , se del caso , secondo la destinazione .

I titoli d ' esportazione avranno una validità di tre mesi a decorrere dalla data del rilascio . I titoli d ' importazione corrispondenti saranno validi sino alla data di scadenza dei titoli d ' esportazione .

I quantitativi forniti in base a un titolo d ' esportazione saranno imputati sul quantitativo convenuto per l ' anno durante il quale detto titolo è stato rilasciato .

9 . Le due parti convengono che occorra evitare che la corretta applicazione dell ' accordo sia pregiudicata da forniture di prodotti a base di carni ovine e caprine , appartenenti a voci tariffarie non previste dall ' accordo .

10 . Per garantire il corretto funzionamento del presente accordo , le due parti intendono restare in stretto contatto e consultarsi su tutti i problemi che potrebbero essere sollevati dall ' applicazione dell ' accordo stesso . Tali consultazioni devono iniziare 14 giorni al massimo dopo che una delle due parti ne abbia fatto richiesta .

11 . Le disposizioni del presente accordo sono accettate , fatti salvi i diritti e gli obblighi delle due parti in seno al GATT .

12 . Il quantitativo annuo fissato al punto 2 si riferisce al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre .

Il quantitativo applicabile dalla data di entrata in vigore del presente accordo al 1° gennaio dell ' anno successivo sarà fissato proporzionalmente al quantitativo annuo globale , durante le consultazioni di cui al punto 10 .

13 . Il presente accordo si applica , da un lato , ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea , alle condizioni indicate in quest ' ultimo , e , dall ' altro , al territorio della Repubblica socialista di Romania .

14 . Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1981 . Esso rimarrà in vigore sino al 31 marzo 1984 e sarà successivamente prorogato per periodi di un anno , fatto salvo , per ciascuna delle due parti , il diritto di denunciarlo mediante notifica scritta , presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza di uno qualsiasi di detti periodi . In caso di denuncia dell ' accordo , la validità di esso spirerà alla data di scadenza del periodo considerato . Le due parti provvederanno in ogni caso , nei sei mesi che precedono il 1° aprile 1984 , a riesaminare le disposizioni del presente accordo per apportarvi le modifiche eventualmente necessarie .

Le sarei grato se volesse confermarmi che quanto precede rispecchia correttamente quanto hanno convenuto in materia le nostre due delegazioni . »

Ho l ' onore di confermarLe che quanto precede rispecchia correttamente quanto hanno convenuto in materia le nostre due delegazioni .

Voglia gradire , Signor . . . , l ' espressione della mia più alta considerazione .

Per il governo

della Repubblica socialista di Romania

( 1 ) Si intende che 100 kg di peso vivo corrispondano a 47 kg peso carcassa ( equivalente peso non disossato ) .

( 2 ) Per peso carcassa ( equivalente peso non disossato ) s ' intende il peso della carne non disossata , presentata tal quale , nonchù quello della carne disossata convertito in peso non disossata mediante un coefficiente . Si valuta che 55 kg di montone disossato corrispondano a 100 kg di montone non disossato e che 60 kg di agnello disossato corrispondano a 100 kg di agnello non disossato .

SCAMBIO DI LETTERE

relativo alle consultazioni previste dal punto 10 dello scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio nel settore ovino e caprino

Lettera n . 1

Signor . . . ,

in riferimento allo scambio di lettere che costituisce un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio nel settore ovino e caprino , è stato convenuto tra le due parti che , nel corso delle consultazioni di cui al punto 10 di detto scambio di lettere , potrà essere discusso , fermo restando il contenuto generale di tale punto , il punto specifico sotto esposto :

- possibilità di ammettere , alle condizioni convenute nell ' accordo , l ' importazione di quantitativi supplementari rispetto a quelli fissati al punto 2 dell ' accordo stesso , qualora si manifestasse sul mercato della Comunità un fabbisogno supplementare di importazioni .

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera .

Voglia gradire , Signor . . . , l ' espressione della mia più alta considerazione .

A nome del Consiglio

delle Comunità europee

Lettera n . 2

Signor . . . ,

ho l ' onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna , redatta come segue :

« In riferimento allo scambio di lettere che costituisce un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio nel settore ovino e caprino , è stato convenuto tra le due parti che , nel corso delle consultazioni di cui al punto 10 di detto scambio di lettere , potrà essere discusso , fermo restando il contenuto generale di tale punto , il punto specifico sotto esposto :

- possibilità di ammettere , alle condizioni convenute nell ' accordo , l ' importazione di quantitativi supplementari rispetto a quelli fissati al punto 2 dell ' accordo stesso , qualora si manifestasse sul mercato della Comunità un fabbisogno supplementare di importazioni .

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera . »

Voglia gradire , Signor . . . , l ' espressione della mia più alta considerazione .

Per il governo

della Repubblica socialista di Romania

SCAMBIO DI LETTERE

relativo al punto 2 dello scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio nel settore ovino e caprino

Lettera n . 1

Signor . . . ,

ho l ' onore di fare riferimento allo scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio nel settore ovino e caprino .

A complemento di tale scambio di lettere ed a Sua richiesta , desidero notificarLe che le competenti autorità rumene vigileranno a che nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 marzo 1984 non vi sia alcuna variazione delle tradizionali correnti d ' esportazione di carni ovine e caprine e di animali vivi di queste specie dalla Repubblica socialista di Romania verso i mercati della Comunità economica europea che sono considerati sensibili .

A tal fine le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania adotteranno i provvedimenti necessari .

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera .

Voglia gradire , Signor . . . , l ' espressione della mia più alta considerazione .

Per il governo

della Repubblica socialista di Romania

Lettera n . 2

Signor . . . ,

ho l ' onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna , redatta come segue :

« Ho l ' onore di fare riferimento allo scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania sul commercio nel settore ovino e caprino .

A complemento di tale scambio di lettere ed a Sua richiesta , desidero notificarLe che le competenti autorità rumene vigileranno a che nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 marzo 1984 non vi sia alcuna variazione delle tradizionali correnti d ' esportazione di carni ovine e caprine e di animali vivi di queste specie dalla Repubblica socialista di Romania verso i mercati della Comunità economica europea che sono considerati sensibili .

A tal fine le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania adotteranno i provvedimenti necessari .

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera . »

Voglia gradire , Signor . . . , l ' espressione della mia più alta considerazione .

A nome del Consiglio

delle Comunità europee

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