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Document 31981D0275
81/275/EEC: Commission Decision of 26 March 1981 authorizing the United Kingdom not to apply Community treatment to footwear originating in the People's Republic of China (Only the English text is authentic)
81/275/CEE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 1981, che autorizza il Regno Unito ad escludere dal trattamento comunitario le calzature originarie della Repubblica popolare cinese (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
81/275/CEE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 1981, che autorizza il Regno Unito ad escludere dal trattamento comunitario le calzature originarie della Repubblica popolare cinese (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
GU L 123 del 7.5.1981, p. 29–30
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1981
81/275/CEE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 1981, che autorizza il Regno Unito ad escludere dal trattamento comunitario le calzature originarie della Repubblica popolare cinese (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 123 del 07/05/1981 pag. 0029
++++ COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1981 che autorizza il Regno Unito ad escludere dal trattamento comunitario le calzature originarie della Repubblica popolare cinese ( Il testo in lingua inglese è il solo facente fede ) ( 81/275/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma , vista la decisione 85/47/CEE della Commissione , del 20 dicembre 1979 ( 1 ) , relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell ' importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri stati membri , in particolare l ' articolo 3 , considerando che in data 18 marzo 1981 il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell ' articolo 115 , primo comma , del trattato al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario le calzature delle voci 64.01 e 64.02 della tariffa doganale comune originarie della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli stati membri ; considerando che nel Regno Unito l ' importazione dei prodotti in questione della Repubblica popolare cinese è , conformemente alla decisione 80/1278/CEE del Consiglio , del 22 dicembre 1980 , soggetta ad un contingente annuo ormai esaurito ; considerando che , di conseguenza , sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni in questione nei vari Stati membri ; considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri hanno provocato deviazione di traffico e che il Regno Unito dal 1° gennaio 1981 ha ammesso a titolo della libera pratica dei prodotti in questione , originari del paese terzo in causa per un ammontare pari a circa 20 % del contingente ; considerando che , trattandosi della situazione del settore industriale interessato , secondo le informazioni fornite alla Commissione le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono stati di 69,937 milioni di paia , nel 1978 di 69,730 milioni di paia nel 1979 e di 53,933 milioni di paia nel corso dei primi nove mesi del 1980 ; che la quota di mercato di queste importazioni è stata del 29 % nel 1978 e nel 1979 e del 32 % nel corso dei primi nove mesi del 1980 ; considerando che i prezzi dei prodotti in questione originari della Repubblica popolare cinese sono circa del 50 % al disotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati nel Regno Unito ; considerando che la produzione dei prodotti analoghi nel Regno Unito è stata di 154,312 milioni di paia nel 1978 , di 149,948 milioni di paia nel 1979 e di 100,359 milioni di paia nel corso dei primi nove mesi del 1980 ; che la quota del mercato interno è diminuita dal 57,4 % nel 1978 al 54,3 % nel 1979 e a 51 % nel corso dei primi nove mesi del 1980 ; considerando che il consumo dei prodotti analoghi nel Regno Unito è stato di 236,249 milioni di paia nel 1978 , di 240,721 milioni di paia nel 1979 e di 169,587 milioni di paia nel corso dei primi nove mesi del 1980 ; considerando che il personale impiegato è passato da 74 800 unità nel 1978 a 73 900 unità nel 1979 e a 66 500 unità nel corso dei primi nove mesi del 1980 ; considerando che eventuali importazioni indirette , in aggiunta a quelle già effettuate o previste , rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate ; considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ; considerando che , di conseguenza , è opportuno autorizzare l ' applicazione di misure di protezione a norma dell ' articolo 115 , primo comma , nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE , in particolare dall ' articolo 3 ; considerando che domande di titolo di importazione si trovano regolarmente all ' esame delle autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda ; che , data la relativa entità , non è opportuno estendere tale autorizzazione a queste domande , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Il Regno Unito è autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati , originari della Repubblica popolare cinese e mesi in libera pratica negli altri Stati membri , e per i quali le domande di titolo d ' importazione sono state presentate successivamente alla data di adozione della presente decisione : N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 64.01 e 64.02 * Calzature * Articolo 2 La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1981 . Articolo 3 Il Regno Unito è destinataria della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 26 marzo 1981 . Per la Commissione W . HAFERKAMP Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 16 del 22 . 1 . 1980 , pag . 14 .