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Document 31981D0040

    81/40/CEE: Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1981, che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, originari dell'India (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    GU L 46 del 19.2.1981, p. 41–42 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1981

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/40/oj

    31981D0040

    81/40/CEE: Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1981, che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, originari dell'India (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 046 del 19/02/1981 pag. 0041 - 0042


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    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 19 gennaio 1981

    che autorizza l ' Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario cappotti , soprabiti , mantelli e simili , e giacche , tessuti , originari dell ' India

    ( Il testo in lingua inglese è il solo facente fede )

    ( 80/40/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma ,

    vista la decisione 80/47/CEE della Commissione , del 20 dicembre 1979 , relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell ' importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri ( 1 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

    considerando che , in date 9 gennaio 1981 , il governo irlandese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell ' articolo 115 , primo comma , del trattato , al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario cappotti , soprabiti , mantelli e simili , e giacche , tessuti , della sottovoce ex 61.02 B II della tariffa doganale comune , categoria 15 B , originari dell ' India e messi in libera pratica negli altri Stati membri ;

    considerando che l ' importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari dell ' India ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ; che nel quadro di detto accordo l ' India si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in questione destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ;

    considerando che , per applicare detto accordo e tener conto delle sue particolarità , con regolamento ( CEE ) n . 3059/78 ( 2 ) , il Consiglio ha istituito un regime comune specifico per le importazioni di taluni prodotti tessili ;

    considerando che , a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario , questo massimale comunitario è stato ripartito tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi ;

    considerando che , di conseguenza , sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l ' uniformazione di queste condizioni d ' importazione può essere realizzata soltanto gradualmente ;

    considerando che le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono aumentate passando da 60 000 pezzi nel 1979 a 72 000 pezzi nel corso dei primi dieci mesi del 1980 ;

    considerando che i prezzi dei prodotti in questione originari dell ' India sono notevolmente al disotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati in Irlanda ;

    considerando che la produzione dei prodotti analoghi in Irlanda è aumentata da 1 481 000 pezzi nel 1978 a 1 566 000 pezzi nel 1979 e che la quota del mercato interno è diminuita dal 39 % nel 1978 al 32 % nel 1979 ;

    considerando che una domanda di titolo di importazione per 30 000 pezzi si trova regolarmente all ' esame delle autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda ;

    considerando che eventuali importazioni indirette , in aggiunta a quelle già effettuate o previste , rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate ;

    considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

    considerando che , di conseguenza , è opportuno autorizzare l ' applicazione di misure di protezione a norma dell ' articolo 115 , primo comma , nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE , in particolare dall ' articolo 3 ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

    Articolo 1

    L ' Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati originari dell ' India e messi in libera pratica altri Stati membri , per i quali le domande di titolo d ' importazione sono state presentate dopo il 1° gennaio 1981 .

    Questa autorizzazione non comprende tuttavia una quantità che rappresenti 5 000 pezzi . Questa quantità è ripartita tra i richiedenti i titoli d ' importazione , le cui domande sono , alla data della presente decisione , regolarmente all ' esame .

    N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

    ex 61.02 B II * Cappotti , soprabiti , mantelli e simili , e giacche , tessuti , per donna , per ragazza e per bambini , diversi dagli indumenti della categoria 15 A , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali *

    ( codici Nimexe : 61.02-31 , 32 , 33 , 35 , 36 , 37 , 39 , 40 ) * *

    categoria 15 B * *

    Articolo 2

    La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1981 .

    Articolo 3

    L ' Irlanda è destinataria della presente decisione .

    Fatto a Bruxelles , il 19 gennaio 1981 .

    Per la Commissione

    Wilhelm HAFERKAMP

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 16 del 22 . 1 . 1980 , pag . 14 .

    ( 2 ) GU n . L 365 del 27 . 12 . 1978 , pag . 1 .

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