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Document 31980R3322

    Regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione, per il 1981, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo

    GU L 354 del 29.12.1980, p. 114–201 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/3322/oj

    31980R3322

    Regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione, per il 1981, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo

    Gazzetta ufficiale n. L 354 del 29/12/1980 pag. 0114 - 0201
    edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 11 pag. 0307


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3322/80 DEL CONSIGLIO

    del 16 dicembre 1980

    relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione , per il 1981 , a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

    considerando che , in conformità dell ' offerta presentata nel quadro della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo ( UNCTAD ) , la Comunità economica europea ha concesso , dal 1971 , preferenze tariffarie generalizzate , in particolare per i prodotti industriali finiti e semilavorati di paesi in via di sviluppo ; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di tali preferenze scade nel 1980 ;

    considerando che il ruolo positivo svolto dagli schemi delle preferenze generalizzate nel miglioramento dell ' accesso dei paesi in via si sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è stato riconosciuto nel corso della nona sessione del comitato speciale delle preferenze dell ' UNCTAD ; che , in questa stessa sede , è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente conseguiti entro la fine del 1980 e di prorogarne , in conseguenza , la durata oltre il periodo iniziale ; che una revisione globale di detti schemi dovrebbe intervenire nel 1990 ;

    considerando che è pertanto opportuno che la Comunità continui ad applicare preferenze tariffarie generalizzate , nel quadro delle conclusioni concordate in seno all ' UNCTAD conformemente all ' intenzione manifestata , in seno a detto comitato , specialmente dall ' insieme dei paesi che concedono preferenze ;

    considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva , totale o parziale , che conserva la possibilità di correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi in conseguenza della sua applicazione , comprese quelle che potrebbero verificarsi negli Stati dell ' Africa , dei Caraibi e del Pacifico ( Stati ACP ) ;

    considerando che l ' esperienza del periodo iniziale dimostra che lo schema comunitario ha risposto in maniera soddisfacente agli obiettivi prefissati ; che è opportuno quindi mantenere le sue fondamentali caratteristiche ed in particolare la concessione della sospensione totale dei dazi doganali entro limiti determinati ; che gli adattamenti devono essenzialmente soddisfare le esigenze sia della differenziazione dei vantaggi preferenziali in maniera da assicurare una migliore trasparenza del sistema rendendone meno rigida la gestione ;

    considerando che l ' utilizzazione dei vantaggi preferenziali nel corso degli anni settanta si è concentrata su un ristretto numero di prodotti e di paesi beneficiari ; che è pertanto opportuno assicurare una migliore ripartizione dei vantaggi preferenziali per apportare un aiuto concreto allo sviluppo industriale di un maggiore numero di paesi in via di sviluppo e , in particolare , dei meno progrediti ; che , nello stesso tempo , per tener conto dei limiti delle capacità di assorbimento del mercato comunitario e dell ' esistenza delle produzioni della Comunità , occorre estendere il più possibile l ' accesso preferenziale ai paesi in via di sviluppo meno competitivi e , a tal fine , limitare , per determinati prodotti , i vantaggi preferenziali di cui beneficiano i paesi competitivi ;

    considerando quindi che il nuovo schema deve consentire di applicare una differenziazione del trattamento preferenziale ; che l ' identificazione dei prodotti e dei paesi da trattare selettivamente deve risultare dall ' applicazione congiunta di criteri inerenti al grado e al livello di sviluppo e di industrializzazione , alla loro competitività , nonché alla sensibilità dei settori e mercati comunitari dei prodotti in questione ;

    considerando che l ' applicazione di un trattamento che tenga conto della situazione relativa a ciascuno dei beneficiari consente un accesso più equo al sistema preferenziale ; che una semplificazione e una migliore trasparenza del sistema comportano l ' applicazione di limitazioni tariffarie individuali per ciascuno dei beneficiari , ad esclusione dei paesi meno progrediti indicati nell ' allegato D ;

    considerando che detto regime di limitazioni tariffarie deve essere applicato con modalità differenziate per quanto riguarda i prodotti dell ' allegato A , mediante contingenti tariffari comunitari per i prodotti originari dei paesi più competitivi , e nel quadro di massimali per quanto riguarda i prodotti del suddetto allegato A originari di altri paesi meno competitivi ;

    considerando che di norma i prodotti dell ' allegato B debbono essere sottoposti ad una sorveglianza a fini statistici ;

    considerando che nei negoziati commerciali multilaterali , conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio , la Comunità ha riaffermato che , ogni qualvolta possibile , dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo ; che è opportuno quindi non assoggettare a limitazioni né del contingente né del massimale comunitario le imputazioni dei prodotti originari dei paesi in via di sviluppo meno progrediti che figurano nell ' allegato D ;

    considerando che ciascuno dei contingenti tariffari o massimali comunitari corrisponde in generale , per il 1981 , all ' importo massimo relativo , nel 1980 , a ciascuno dei prodotti in questione , maggiorato del 2 % per tener conto in maniera forfettaria dell ' applicazione da parte della Grecia del sistema preferenziale comunitario ;

    considerando che per gli importi preferenziali espressi in unità di conto europee i tassi di conversione in monete nazionali sono quelli previsti dalla tariffa doganale comune ; che tuttavia per i prodotti delle voci e sotttovoci 41.02 ex C , 42.02 , 42.03 A , B II e III e C , 64.01 , 64.02 , 85.15 A III b ) e C II c ) , 85.21 D e E , 94.01 B II e 94.03 B , occorre prevedere un tasso di conversione in monete nazionali degli importi preferenziali espressi in unità di conto europee ( UCE ) che si ravvicini progressivamente al tasso normale previsto nella tariffa doganale comune ;

    considerando che è opportuno riservare il beneficio di tali esenzioni tariffarie ai prodotti originari dei paesi e territori considerati ; che la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista dall ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ( 4 ) ;

    considerando che il 1° gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica il sistema comunitario delle preferenze generalizzate , conformemente all ' articolo 117 dell ' atto di adesione del 1979 ;

    considerando che il regime preferenziale comunitario applicabile alla Iugoslavia risulta esclusivamente dalle disposizioni dell ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ( 5 ) ; che , pertanto , l ' inserimento della Iugoslavia nella lista dei paesi beneficiari si effettua nel quadro della dichiarazione comune relativa al protocollo n . 1 e agli articoli 8 , 9 , e 10 ;

    considerando che , per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari dell ' allegato A , è opportuno garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l ' applicazione senza discontinuità dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti tariffari ; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti , basato su una ripartizione tra Stati membri , sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti , tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che inoltre a tale scopo e nel quadro del sistema di utilizzazione , le imputazioni effettive sui contingenti possono effettuarsi soltanto per prodotti presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine ;

    considerando che l ' applicazione dei principi generalmente seguiti in materia di ripartizione per i contingenti tariffari comunitari aperti a tutt ' oggi non può essere conciliabile con la continuità necessaria nell ' applicazione delle preferenze tariffarie in questione ; che è pertanto opportuno ancora ricorrere ad un criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti tariffari comunitari in oggetto tra gli Stati membri ; che , basandosi su criteri di ordine economico generale relativi al commercio estero , al prodotto nazionale lordo e alla popolazione , le percentuali di partecipazione iniziale di ciascuno Stato membro agli importi contingentali sono stabilite ai seguenti livelli per l ' esercizio contingentale considerato :

    Germania : 27,5 %

    Benelux : 10,5 %

    Francia : 19 %

    Italia : 14,5 %

    Danimarca : 5 %

    Irlanda : 0,5 %

    Regno Unito : 21 %

    Grecia : 2 %

    che , nondimeno , dati gli elementi di valutazione più precisi già disponibili sugli scambi dei legni impiallacciati e dei legni impiallacciati e dei legni compensati della voce 44.15 della tariffa doganale comune , le percentuali succitate devono essere modificate rispettivamente nel modo seguente : 7,76 % , 4,44 % , 0,87 % , 5,99 % , 1,94 % , 78,52 % , 0,19 % ;

    considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni dei contingenti tariffari ripresi nell ' allegato A nei vari Stati membri e ovviare all ' eventuale inadeguatezza della ripartizione forfettaria , è opportuno di norma dividere i volumi contingentali in due parti : la prima da ripartire fra gli Stati membri , la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membre che avranno esaurito la loro quota iniziale ; che , inoltre , la riserva così costituita è volta ad evitare una sterilizzazione dei volumi contingentali a danno di ciascuno dei paesi in via di sviluppo del miglioramento del regime delle preferenze generalizzate ; che , a questo fine , per garantire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza , è opportuno fissare la prima parte al livello di 80 % circa dei volumi contingentali ;

    considerando che , per i contingenti tariffari ripresi nell ' allegato A , le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener conto di questo fatto e per evitare discontinuità , occorre che ciascuno Stato membro , dopo aver esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali , proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente , finché la consistenza di ciascuna riserva lo permetta ; che ciascuna delle quote iniziali e complementari deve essere valida fino al termine del periodo contingentale ; che sembra tuttavia opportuno consentire agli Stati membri di limitare l ' esercizio del loro obbligo cumulato di prelievo sull ' ammontare della riserva ad un livello non superiore al 40 % della loro quota iniziale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , e che quest ' ultima deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento dei contingenti tariffari ed informarne gli Stati membri ;

    considerando che se , ad una data determinata del periodo contingentale , in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle quote iniziali , tale Stato membro dovrà riversarne una percentuale nella riserva corrispondente , allo scopo di evitare che un parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro , mentre portrebbe essere utilizzata in altri ;

    considerando che , per quanto riguarda i massimali tariffari comunitari dell ' allegato A , gli obiettivi per seguiti possono essere raggiunti facendo ricorso ad un modo di gestione fondato sull ' imputazione , a livello comunitario , sui massimali di cui sopra , delle importazioni dei prodotti a mano a mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine ; che questo modo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali secondo procedure idonee quando detti massimali sono raggiunti a livello comunitario ;

    considerando che è opportuno instaurare , a titolo eccezionale , un meccanismo che consenta di evitare che una sola importazione in uno Stato membro possa , per la sua importanza quantitativa , causare il superamento del massimale senza che sia stato possibile applicare in tempo utile la procedura prevista dall ' articolo 10 ; che a tal fine occorre autorizzare lo Stato membro in causa a prendere provvedimenti conservativi , applicando a tale importazione il regime del dazio sospeso ; che l ' ammontare della garanzia resterebbe definitivamente acquisito per quella parte del prodotto che supera il massimale comunitario , dopo la costatazione dell ' avvenuto superamento da parte della Commissione ;

    considerando che , per quanto concerne i prodotti dell ' allegato B , è opportuno prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali in casi eccezionali e secondo procedure e modalità adeguate ;

    considerando che queste modalità di gestione richiedono una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire lo stato di imputazione sui contingenti e i massimali ed informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ripristinare la riscossione dei dazi doganali quando è raggiunto uno dei massimali ;

    considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative , in particolare , alla gestione delle quote contingentali attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . A decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 , i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti degli allegati A e B sono totalmente sospesi . Per quanto riguarda i prodotti dell ' allegato A la sospensione tariffaria è accordata nell ' ambito di contingenti tariffari e di massimali tariffari . I prodotti dell ' allegato B sono sottoposti di norma a una sorveglianza statistica trimestrale avente la base di riferimento definita nell ' articolo 12 .

    All ' importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti di cui sopra i dazi doganali stabiliti in conformità dell ' articolo 117 dell ' atto di adesione del 1979 .

    Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , le unità di conto europee , in cui sono espressi gli importi preferenziali , e i tassi di conversione in monete nazionali sono quelli previsti nella tariffa doganale comune .

    Tuttavia , per i prodotti delle voci e sottovoci 41.02 ex C , 42.02 , 42.03 A , B II e III e C , 64.01 , 64.02 , 85.15 A III b ) e C II c ) , 85.21 D e E , 94.01 B II e 94.03 B , la conversione in monete nazionali degli importi preferenziali espressi in UCE viene fatta ai seguenti tassi :

    1 UCE * 3,43481 marchi tedeschi , *

    * 48,11444 franchi belgi/franchi lussemburghesi , *

    * 3,446098 fiorini olandesi , *

    * 5,61888 franchi francesi , *

    * 741,528 lire italiane , *

    * 7,56456 corone danesi , *

    * 0,4684092 lire sterline irlandesi , *

    * 0,4507734 lire sterline inglesi , *

    * 36,16763 dracme greche . *

    2 . Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato :

    - a ciascuno dei paesi e territori indicati nella colonna 4 dell ' allegato A a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti specificati nelle colonne 2 e 3 ,

    e , fatto salvo l ' accordo provvisorio tra la Comunità e la Iugoslavia ,

    - a ciascuno degli altri paesi e territori che figurano nell ' allegato C per le stesse categorie di prodotti ,

    - a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell ' allegato C per ciascuna delle categorie di prodotti riprese nell ' allegato B ,

    a condizione che sia rispettata la nozione di prodotti originari .

    3 . Le importazioni che beneficiano già dell ' esenzione di dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tali contingenti o massimali tariffari . L ' ammissione al beneficio del regime preferenziale instaurato dal presente regolamento è subordinata all ' osservanza della nozione di prodotti originari , che è stabilita secondo la procedura prevista dall ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 .

    4 . I contingenti tariffari ed i massimali tariffari comunitari sono gestiti in conformità delle disposizioni seguenti .

    SEZIONE I

    Disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari comunitari per i prodotti dell ' allegato A

    Articolo 2

    La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro dei contingenti tariffari comunitari menzionati nell ' articolo 1 , paragrafo 1 , è attribuita a ciascuno dei paesi e territori enumerati nella colonna 4 dell ' allegato A , per quei prodotti specificati nelle colonne 2 e 3 a fianco dei quali essi figurano con l ' indicazione , nella colonna 5 , dell ' importo contingentale individuale .

    Articolo 3

    1 . Una prima parte pari all ' 80 % di ciascuno dei contingenti tariffari comunitari enumerati nell ' allegato A , il cui importo è indicato nella colonna 6 dell ' allegato A , viene ripartita tra gli Stati membri ; le quote che , fatto salvo l ' articolo 6 , sono valide fino al 31 dicembre 1981 , raggiungono , per gli Stati membri , gli importi indicati nella colonna 7 , a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti sottoposti a contingente elencati nell ' allegato A .

    Tuttavia , per i prodotti della voce 44.15 , la prima parte è pari al 98 % dell ' importo contingentale .

    2 . La seconda parte di ciascuno di detti contingenti tariffari costituisce la riserva corrispondente , ce è indicata nella colonna 8 dell ' allegato A .

    Articolo 4

    1 . Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro fissate nell ' allegato A - o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva , in caso di applicazione dell ' articolo 6 - venga utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , sempreché l ' entità della riserva lo permetta .

    2 . Se , una volta esaurita l ' una o l ' altra delle quote iniziali di uno Stato membro , la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale , alle condizioni stabilite al paragrafo 1 .

    3 . se , una volta esaurita l ' una o l ' altra delle seconde quote di uno Stato membro , la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota uguale alla terza .

    Questo procedimento si applica ripetutamente fino all ' esaurimento della riserva .

    4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membro possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .

    5 . Ciascuno Stato membro , informandone la Commissione , può limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 40 % della quota iniziale .

    Articolo 5

    Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 4 sono valide sino al 31 dicembre 1981 .

    Articolo 6

    Gli Stati membri riversano nella riserva , entro il 1° ottobre 1981 , la frazione non utilizzata della propria quota iniziale che , alla data del 15 settembre 1981 ; supera il 20 % dell ' importo iniziale . Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata .

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1981 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1981 e imputare sui contingenti comunitari , nonché , eventualmente , la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali che essi riversano nelle rispettive riserve .

    Articolo 7

    La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4 e li informa , non appena pervenute le notificazioni , del grado di utilizzazione delle riserve .

    Essa informa gli Stati membri , entro il 15 ottobre 1981 , dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell ' articolo 6 .

    Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne indica l ' entità allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo .

    Gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie affinché l ' apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell ' articolo 4 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari .

    Articolo 8

    Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni atte a garantire agli importatori dei prodotti in oggetto stabiliti sul loro territorio la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate .

    SEZIONE II

    Disposizioni relative alla gestione dei massimali tariffari comunitari per i prodotti dell ' allegato A e alla base di riferimento per i prodotti dell ' allegato B

    Articolo 9

    Fatti salvi gli articoli 10 e 11 , il beneficio del regime dei massimali tariffari preferenziali è accordato nel quadro dell ' allegato A a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell ' allegato C , diversi da quelli che figurano nella colonna 4 , nei limiti degli importi fissati nella colonna 9 , a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti .

    Articolo 10

    1 . Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali individuali fissati ai sensi dell ' articolo 9 , previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , la Commissione , di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro , ripristina mediante regolamento la riscossione dei dazi doganali all ' importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati fino alla fine del periodo previsto all ' articolo 1 , paragrafo 1 .

    2 . Subito dopo aver ricevuto la richiesta di uno Stato membro , la Commissione ne dà comunicazione agli altri Stati membri .

    Articolo 11

    1 . In deroga all ' articolo 10 e in casi eccezionali , quando una singola fornitura a destinazione di uno Stato membro comporterebbe il superamento del livello del massimale comunitario in tale Stato membro , tenendo conto delle precedenti imputazioni da esso effettuate , quest ' ultimo è autorizzato ad applicare al prodotto in oggetto , originario del paese o territorio beneficiario , il regime del dazio sospeso sulla parte che supererebbe il massimale comunitario .

    Esso ne informa immediatamente la Commissione .

    2 . Se l ' assoggettamento a garanzia è giustificato sulla base dei criteri del paragrafo 1 , la Commissione , mediante regolamento , ripristina la riscossione dei dazi doganali a livello comunitario .

    L ' ammontare della garanzia rimane acquisito per quella parte del prodotto che supera il massimale comunitario nello Stato membro considerato .

    Articolo 12

    1 . Se l ' aumento delle importazioni in regime preferenziale di prodotti dell ' allegato B , originari di uno o più paesi beneficiari , provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità , la Commissione può procedere di propria iniziativa al ripristino dei dazi doganali corrispondenti . ogni Stato membro interessato può inoltre presentare alla Commissione una richiesta di ripristino di dazi doganali contenente tutti gli elementi giustificativi pertinenti .

    La base di riferimento da prendere in considerazione per l ' esame della situazione risultante dall ' aumento delle importazioni è l ' importo massimo più elevato , valido per l ' anno 1980 , nell ' ambito di ciascuno dei massimali preferenziali aperti nell ' anno suddetto .

    La base di riferimento così stabilita è maggiorata del 2 % per tener conto dell ' applicazione da parte della Grecia delle preferenze tariffarie della Comunità .

    2 . Dalla comunicazione della richiesta dello Stato membro decorre un termine di dieci giorni durante il quale gli altri Stati membri , dopo aver ricevuto comunicazione della richiesta inoltrata dallo Stato membro in causa , possono presentare commenti . I commenti sono inviati alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri con qualsiasi mezzo opportuno .

    Durante il periodo di cui sopra la richiesta dello Stato membro non può ricevere esecuzione . Alla scadenza di detto termine lo Stato membro , tenendo conto dei commenti fatti dalla Commissione e dagli altri Stati membri , conferma o meno la sua richiesta .

    In caso di conferma , la Commissione adotta il regolamento che ripristina i dazi doganali all ' importazione del prodotto o dei prodotti considerati .

    Articolo 13

    Gli articoli 10 , 11 e 12 non si applicano alle importazioni in questione originarie dei paesi di cui all ' allegato D .

    SEZIONE III

    Disposizioni generali

    Articolo 14

    1 . Il grado di esaurimento effettivo delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni dei prodotti considerati presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica , secondo il valore in dogana dei prodotti stessi , e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all ' articolo 1 , paragrafo 3 .

    2 . L ' effettiva imputazione sui massimali delle importazioni dei prodotti in questione è effettuata a mano a mano che i prodotti in questione è effettuata a mano a mano che i prodotti considerati sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica , secondo il valore in dogana dei prodotti stessi , e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all ' articolo 1 , paragrafo 3 .

    3 . Una merce può essere imputata su un massimale o ammessa al beneficio di una quota contingentale soltanto se il certificato di origine di cui ai paragrafi 1 e 2 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi .

    4 . Il grado di esaurimento effettivo dei contingenti tariffari e dei massimali comunitari è costatato a livello della Comunità in base alle importazioni imputate nelle condizioni definite ai paragrafi 1 e 2 .

    5 . Qualsiasi modifica dell ' elenco dei beneficiari , in particolare mediante aggiunta di nuovi paesi o territori , può comportare un corrispondente adeguamento dei contingenti tariffari o dei massimali comunitari .

    Articolo 15

    1 . Gli Stati membri comunicano trimestralmente le informazioni relative alle importazioni contemplate dal presente regolamento all ' Istituto statistico delle Comunità europee , secondo le disposizioni della Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri ( Nimexe ) .

    2 . Tuttavia , per quanto riguarda i prodotti dell ' allegato A sottoposti a contingente , gli Stati membri trasmettono alla Commissione , non oltre l ' undicesimo giorno di ogni mese , l ' estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente .

    Per i prodotti dell ' allegato A sottoposti a massimale , gli Stati membri trasmettono alla Commissione , a richiesta di questa e alle stesse condizioni , l ' estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente .

    A richiesta della Commissione , allorché il massimale è raggiunto a concorrenza del 75 % , gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estratti delle imputazioni ogni dieci giorni ; gli estratti devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla scadenza di ogni decade .

    Articolo 16

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento .

    Articolo 17

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981 .

    Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1980 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Colette FLESCH

    ( 1 ) GU n . C 298 del 17 . 11 . 1980 , pag . 77 .

    ( 2 ) Parere reso il 15 dicembre 1980 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

    ( 3 ) GU n . C 331 del 17 . 12 . 1980 , pag . 11 .

    ( 4 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 1 .

    ( 5 ) GU n . L 130 del 27 . 5 . 1980 , pag . 2 .

    ALLEGATO A : vedi G.U .

    ALLEGATO B

    Elenco dei prodotti originari dei paesi e territori in via di sviluppo , beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi ( a ) ( b ) ( c )

    CAPITOLO 25

    25.19 A * Ossidi di magnesio , esclusi il carbonato di magnesio naturale calcinato *

    25.22 * Calce ordinaria ( viva o spenta ) ; calce idraulica , esclusi l ' ossido e l ' idrossido di calcio *

    25.23 * Cementi idraulici ( compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers » ) , anche colorati *

    25.31 A * Spato fluore *

    CAPITOLO 27

    27.03 B * Agglomerati di torba *

    27.04 * Coke e semi-coke di carbon fossile , di lignite e di torba , agglomerati e non ; carbone di storta : *

    * A . Coke e semi-coke di carbon fossile : *

    * I . destinati alla fabbricazione di elettrodi *

    * C . altri *

    27.07 * Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura ; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo *

    27.12 * Vaselina *

    27.13 * Paraffina , cere di petrolio o di minerali bituminosi , ozocerite , cera di lignite , cera di torba , residui paraffinosi ( gatsch , slack wax , ecc . ) , anche colorati *

    27.14 * Bitume di petrolio , coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi *

    27.16 * Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale , di bitume di petrolio , di catrame minerale o di pece di catrame minerale ( mastici bituminosi , « cut backs » , ecc . ) *

    CAPITOLO 28

    ex 28.01 * Alogeni ( fluoro , cloro , bromo , iodio ) , ad esclusione dello iodio greggio *

    28.02 * Zolfo sublimato o precipitato ; zolfo colloidale *

    28.03 * Carbonio ( in particolare , neri di carbonio ) *

    ex 28.04 * Idrogeno ; gas rari ; altri metalloidi , ad esclusione del selenio e del silicio *

    28.06 * Acido cloridrico ; acido clorosolforico *

    28.08 * Acido solforico ; oleum *

    28.09 * Acido nitrico ; acidi solfonitrici *

    28.10 * Anidride e acidi fosforici ( meta - , orto - e piro - ) *

    28.12 * Acido borico e anidride borica *

    28.13 * Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi *

    28.14 * Cloruri , ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi *

    28.15 * Solfuri metalloidici , compreso il trisolfuro di fosforo *

    28.17 * Idrossido di sodio ( soda caustica ) ; idrossido di potassio ( potassa caustica ) ; perossidi di sodio e di potassio *

    28.18 * Idrossidi e perossidi di magnesio ; ossidi , idrossidi e perossidi di stronzio o di bario *

    28.19 * Ossido di zinco ; perossido di zinco *

    28.20 B * Corindoni artificiali *

    28.21 * Ossidi e idrossidi di cromo *

    28.22 * Ossidi di manganese *

    28.23 * Ossidi e idrossidi di ferro ( comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale , contenenti , in peso , 70 % e più di ferro combinato , calcolato come Fe2O3 ) *

    28.24 * Ossidi e idrossidi di cobalto ; ossidi di cobalto del commercio *

    ex 28.28 * Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici ; altre basi , ossidi , idrossidi e perossidi metallici inorganici , ad esclusione degli ossidi di antimonio *

    28.29 * Fluoruri ; fluosilicati , fluoborati e altri fluosali *

    ex 28.30 * Cloruri , ossicloruri e idrossicloruri , ad esclusione dei cloruri di bario ; bromuri e ossibromuri ; ioduri e ossiioduri *

    28.31 * Ipocloriti ; ipocloriti di calcio del commercio ; cloriti ; ipobromiti *

    28.32 * Clorati e perclorati ; bromati e perbromati ; iodati e periodati *

    28.35 * Solfuri , compresi i polisolfuri *

    28.36 * Idrosolfiti , compreso gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ; solfossilati *

    28.37 * Solfiti e iposolfiti *

    28.38 * Solfati e allumi ; persolfati *

    28.39 * Nitriti e nitrati *

    28.40 * Fosfiti , ipofosfiti e fosfati *

    ex 28.42 * Carbonati e percarbonati , compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio , ad esclusione dei carbonati di sodio *

    28.43 * Cianuri semplici e complessi *

    28.44 * Fulminati , cianiti e tiocianati *

    28.45 * Silicati , compresi i silicati di sodio di potassio del commercio *

    28.46 * Borati e perborati *

    ex 28.47 * Sali degli acidi di ossidi metallici ( cromati , permanganati , stannati , ecc . ) , ad esclusione dei manganiti , manganati e permanganati *

    28.48 * Altri sali e persali degli acidi inorganici , esclusi gli azotidrati *

    28.49 * Metalli preziosi allo stato colloidale ; amalgame di metalli preziosi ; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi , di costituzione chimica definita o non *

    28.50 * Elementi chimici e isotopi , fissili ; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi ; loro composti inorganici o organici , di costituzione chimica definita o non ; leghe , dispersioni e « cermet » , contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici : *

    * B . altri ( d ) *

    28.51 * Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n . 28.50 ; loro composti inorganici o organici , di costituzione chimica definita o non : *

    * B . altri *

    28.52 * Composti inorganici o organici del torio , dell ' uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare , dell ' ittrio e dello scandio , anche miscelati tra loro *

    28.54 * Perossido di idrogeno ( acqua ossigenata ) , compresa l ' acqua ossigenata solida *

    28.55 * Fosfuri , di costituzione chimica definita o non *

    28.56 * Carburi , di costituzione chimica definita o non ( * ) ( e ) *

    28.57 * Idruri , nitruri , azoturi , siliciuri e boruri , di costituzione chimica definita o non *

    28.58 * Altri composti inorganici ( comprese le acque distillate , di conducibilità o dello stesso grado di purezza ) ; aria liquida ( compresa l ' aria liquida da cui siano stati eliminati i gas rari ) ; aria compressa ; amalgame diverse da quelle di metalli preziosi *

    CAPITOLO 29

    29.01 * Idrocarburi *

    29.02 * Derivati alogenati degli idrocarburi *

    29.03 * Derivati solfonati , nitrati , nitrosi degli idrocarburi *

    ex 29.04 * Alcoli aciclici e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi : *

    * A . Monoalcoli saturi : *

    * II . Propan-1-olo ( alcole propilico ) e propan-2-olo ( alcole isopropilico ) *

    * III . Butanalo e suoi isomori *

    * IV . Pentanolo ( alcole amilico ) e suoi isomeri *

    * V . altri *

    * B . Monoalcoli non saturi *

    * C . Polialcoli : *

    * I . Dioli , trioli e tetroli , ad esclusione del glicole etilenico *

    * IV . altri polialcoli *

    * V . Derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi dei polialcoli *

    29.05 * Alcoli ciclici e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi *

    29.06 * Fenoli e fenoli-alcoli ( * ) ( f ) *

    ex 29.07 * Derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli , ad esclusione del dinosebe ( ISO ) *

    ex 29.08 * Eteri-ossidi , eteri-alcoli , esteri-ossidi-fenoli , eteri-ossidi-alcoli-fenoli , perossidi di alcoli e perossidi di eteri , e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi , ad esclusione del dietilenglicole *

    29.09 * Epossidi , epossi-fenoli e epossi-eteri ( alfa o beta ) ; loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi *

    29.10 * Acetali , emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse , e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi *

    29.11 * Aldeidi , aldeidi-alcoli , aldeidi-eteri , aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse ; polimeri ciclici delle aldeidi ; paraformaldeide ( * ) ( g ) *

    29.12 * Derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi dei prodotti della voce n . 29.11 *

    29.13 * Chetoni , chetoni-alcoli , chetoni-fenoli , chetoni-aldeidi , chinoni , chinoni-alcoli , chinoni-fenoli , chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse , e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi ( * ) ( h ) *

    ex 29.14 * Acidi monocarbossilici , loro anidridi , alogenuri , perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , ad esclusione dell ' acetato di etile e dell ' acido benzoico *

    ex 29.15 * Acidi policarbossilici , loro anidridi , alogenuri , perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi , ad esclusione degli ortoftalati di diottile ( * ) ( i ) *

    ex 29.16 * Acidi carbossilici a funzioni alcool , fenolo , aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzione ossigenate semplici o complesse , loro anidridi , alogenuri , perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi , ad esclusione dell ' acido salicilico e dell ' acido O-acetilsalicilico , suoi sali e suoi esteri *

    29.19 * Esteri fosforici e loro sali , compreso i lattofosfati , e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi *

    29.21 * Altri esteri degli acidi minerali ( eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni ) e loro sali , e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi *

    ex 29.22 * Composti a funzione ammina , ad esclusione della metilammina , della dimetilammina e della trimetilammina , e loro sali *

    ex 29.23 * Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse , ad esclusione dell ' acido glutammico e suoi sali *

    29.24 * Sali e idrossidi di ammonio quaternari , compresi le lecitine e altri fosfoamminolipidi *

    ex 29.25 * Composti a funzione carbossiammida e composti a funzione ammide dell ' acido carbonico , ad esclusione del paracetanol ( DCI ) *

    ex 29.26 * Composti a funzione immide degli acidi carbossilici ( compresa l ' immide ortosolfobenzoica e i suoi sali ) o a funzione immina ( comprese l ' esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina ) ad esclusione della saccarina *

    ex 29.27 * Composti a funzione nitrile , ad esclusione dell ' acrilonitrile *

    29.28 * Diazo - , azo - o azossi composti *

    29.29 * Derivati organici dell ' idrazina o dell ' idrossilammina *

    29.30 * Composti ad altre funzioni azotate *

    29.31 * Tiocomposti organici *

    29.33 * Composti mercurio-organici *

    29.34 * Altri composti organo-minerali *

    ex 29.35 * Composti eterociclici , compresi gli acidi nucleinici , ad esclusione della melammina , della cumarina , delle metilcumarine e delle etilcumarine

    29.36 * Solfammidi *

    29.37 * Sultoni e sultami *

    29.38 * Provitamine e vitamine , naturali o riprodotte per sintesi ( compresi i concentrati naturali ) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine , miscelati o non fra loro , anche disciolti in qualsiasi solvente ( * ) ( j ) *

    * A . Provitamine , non miscelate , anche in soluzione acquosa *

    * B . Vitamine , non miscelate , anche in soluzione acquosa : *

    * I . Vitamine A *

    * ex II . Vitamine B2 , B3 e B12 *

    * III . Vitamina B9 *

    * C . Concentrati naturali di vitamine : *

    * I . Concentrati naturali di vitamine A + D *

    * II . altri *

    * D . Miscele , anche disciolte in qualsiasi solvente , soluzioni non acquose di provitamine o di vitamine *

    29.39 * Ormoni , naturali o riprodotti per sintesi ; loro derivati principalmente come ormoni ; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni ; *

    * A . Adrenalina *

    * B . Insulina *

    * C . Ormoni del lobo anteriore dell ' ipofisi e simili : *

    * I . Ormoni gonadotropi *

    * II . altri *

    * D . Ormoni cortico-surrenali : *

    * II . altri *

    * E . altri ormoni e altri steroidi *

    29.41 * Eterosidi , naturali o riprodotti per sintesi , loro sali , loro eteri , loro esteri e altri derivati *

    29.42 * Alcaloidi vegetali , naturali o riprodotti per sintesi , loro sali , loro eteri , loro esteri e altri derivati *

    29.43 * Zuccheri chimicamente puri , eccettuati il saccarosio , il glucosio ed il lattosio ; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali , diversi dai prodotti delle voci nn . 29.39 , 29.41 e 29.42 *

    29.45 * Altri composti organici *

    CAPITOLO 30

    30.01 * Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici , disseccati , anche polverizzati ; estratti , per usi opoterapici , di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni ; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove *

    30.02 * Sieri di animali o di persone immunizzati ; vaccini microbici , tossine , colture di microganismi ( compresi i fermenti , ma esclusi i lieviti ) ed altri prodotti simili *

    30.03 * Medicamenti per la medicina umana e veterinaria *

    30.04 * Ovatte , garze , bende e prodotti analoghi ( fasciature , sparadrappi , senapismi , ecc . ) , impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici , diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo *

    30.05 * Altre preparazioni ed articoli farmaceutici *

    CAPITOLO 31

    31.02 * Concimi minerali o chimici azotati *

    * A . Nitrato di sodio naturale *

    * C . altri ( * ) *

    31.03 * Concimi minerali o chimici fosfatici , ad esclusione dei perfosfati ( * ) ( k ) *

    31.04 B * Concimi minerali o chimici potassici prevista alla lettera B ) della nota 3 di questo capitolo *

    31.05 * Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg ( * ) ( l ) *

    CAPITOLO 32

    32.01 * Estratti per concia di origine vegetale ; tannini ( acidi tannici ) , compreso il tannino di noci di galla all ' acqua , e loro sali , eteri , esteri ed altri derivati : *

    * B . altri *

    32.03 * Prodotti concianti organici sintetici e prodotti concianti inorganici ; preparazioni concianti contenenti o non prodotti concianti naturali ; preparazioni enzimatiche per conceria ( maceranti enzimatici , pancreatici , microbici , ecc . ) *

    32.04 * Sostanze coloranti di origine vegetale ( compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali , escluso l ' indaco ) e sostanze coloranti di origine animale *

    32.05 * Sostanze coloranti organiche sintetiche ; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » ; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra ; indaco naturale *

    32.06 * Lacche coloranti *

    32.07 * Altre sostanze coloranti ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » *

    32.08 * Pigmenti , opacizzanti e colori preparati , preparazioni vetrificabili , lustri liquidi e preparazioni simili , per la ceramica , la smalteria o la vetreria ; ingobbi ; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere , di granuli , di lamelle o di fiocchi *

    32.09 * Vernici ; pitture , pigmenti all ' acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all ' olio di lino , all ' acqua ragia minerale , all ' essenza di trementina , in una vernice o in altri mezzi , del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l ' impressione di pitture ; fogli per l ' impressione a caldo ( carta postale ) ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo *

    32.10 * Colori per la pittura artistica , l ' insegnamento , la pittura di insegne , per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento , in tubi , vasi , flaconi , scodellini e presentazioni simili , anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli , sfumini , scodellini o altri accessori *

    32.11 * Siccativi preparati *

    32.12 * Mastici ( compresi i mastici e i cementi di resina ) ; stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura *

    32.13 * Inchiostri da scrivere o da disegno , inchiostri da stampa e altri inchiostri *

    CAPITOLO 33 OLI ESSENZIALI E RESINOIDI : PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA E COSMETICI

    CAPITOLO 34 SAPONI , PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI , PREPARAZIONI PER LISCIVIE , PREPARAZIONI LUBRIFICANTI , CERE ARTIFICIALI , CERE PREPARATE , PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE , CANDELE E PRODOTTI SIMILI , PASTE PER MODELLI E « CERE PER L ' ODONTOIATRIA »

    CAPITOLO 35

    35.02 B * Albuminati ed altri derivati delle albumine *

    ex 35.03 * Gelatine ( comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare , anche lavorati in superficie o colorati ) e loro derivati ; colle d ' ossa , di pelli , di nervi , di tendini e simili e colle di pesci ; ittiocolla solida , ad esclusione delle gelatine e loro derivati *

    35.04 * Peptoni ed altre sostanze proteiche ( esclusi gli enzimi della voce n . 35.07 ) e loro derivati ; polvere di pelle , trattata o non al cromo *

    35.06 * Colle preparate non nominate né comprese altrove ; prodotti di ogni specie da usare come colle , preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg *

    35.07 * Enzimi , enzimi preparati , non nominati né compresi altrove *

    CAPITOLO 36 POLVERI ED ESPLOSIVI ; ARTICOLI PIROTECNICI ; FIAMMIFERI ; LEGHE PIROFORICHE ; SOSTANZE INFIAMMABILI ( * ) ( m )

    CAPITOLO 37 PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA

    CAPITOLO 38

    38.01 * Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio *

    38.03 * Carboni attivati ; sostanze minerali naturali attivate ; neri di origine animale , compreso il nero animale esaurito *

    38.05 * Tallol *

    38.06 * Lignosolfiti *

    38.07 * Essenza di trementina ; essenza di legnio di pino o essenza di pino , essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere ; dipentene greggio ; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito ; olio di pino *

    38.08 * Colofonie ed acidi resinici , e loro derivati diversi dalle resine naturali èsterificate della voce n . 39.05 ; essenza di resina e oli di resina *

    38.09 * Catrami di legno ; oli di catrami di legno ( diversi dai solventi e diluenti composti della voce n . 38.18 ) ; creosoto di legno ; alcole metilico greggio ; olio di acetone ; peci vegetali di ogni specie ; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali ; leganti per anime da fonderia , a base di prodotti resinosi naturali *

    38.11 * Disinfettanti , insetticidi , fungicidi , rodenticidi , erbicidi , inibitori della germinazione , regolatori dello sviluppo per piante , e prodotti simili , presentati allo stato di preparazione o in forme o recipienti o in involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri , stoppini e candele solforati e carte moschicide *

    38.12 * Bozzime preparate , appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura , del tipo di quelli utilizzati nell ' industria tessile , nell ' industria della carta , nell ' industria del cuoio o in industrie simili ; *

    * A . Bozzime preparate ed appretti preparati : *

    * II . altri *

    * B . Preparazioni per la mordenzatura *

    38.13 * Preparazioni per il decapaggio dei metalli ; preparazioni per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli ; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti ; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura *

    38.14 * Preparazioni antidetonanti , inibitori di ossidazione , additivi peptizzanti , additivi per la viscosità , additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali *

    38.15 * « Acceleranti di vulcanizzazione » preparati *

    38.16 * Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi *

    38.17 * Preparazioni e cariche per apparecchi estintori ; granate e bombe estintrici *

    38.18 * Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili *

    ex 38.19 * Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse ( comprese quelle cosistenti in miscele di prodotti naturali ) , non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse , non nominati né compresi altrove , ad esclusione del D-Glucitolo ( sorbite ) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III *

    CAPITOLO 39

    39.01 * Prodotti di condensazione , di policondensazione e di poliaddizione , modificati o non , polimerizzati o non , lineari o non ( fenoplasti , amminoplasti , alchidi , poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi , silconi , ecc . ) *

    ex 39.02 * Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione ( polietilene , polietileni tetraalogenati , poliisobutilene , polistirolo , cloruro di polivinile , acetato di polivinile , cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici , derivati poliacrilici e polimetacrilici , resine cumaronindeniche , ecc . ) , ad esclusione del polipropilene nelle forme previste dalla note 3 a ) e 3 b ) del capitolo 39 ( * ) ( n ) *

    39.03 * Cellulosa rigenerata , nitrati , acetati ed altri esteri della cellulosa , eteri della cellulosa ed altri derivanti chimici della cellulosa , plastificati o non ( celloidina , e collodi , celluloide , ecc . ) ; fibra vulcanizzata ( * ) *

    39.04 * Sostanze albuminoidi indurite ( caseina indurita , gelatina indurita , ecc . ) *

    39.05 * Resine naturali modificate per fusione ; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici ; derivati chimici della gomma naturale ( gomma clorurata , cloridrata , ciclizzata , ossidata , ecc . ) *

    39.06 * Altri alti polimeri , resine artificiali e materie plastiche artificiali , compreso l ' acido alginico , i suoi sali e i suoi esteri ; linossina *

    39.07 * Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n . 39.01 al n . 39.06 incluso *

    CAPITOLO 40

    40.02 * Lattice di gomma sintetica ; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato ; gomma sintetica ; fatturato ( factis ) *

    40.03 * Gomma rigenerata *

    40.05 * Lastre , fogli e nastri di gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata , diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn . 40.01 e 40.02 ; granuli di gomma , naturale o sintetica , sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione ; mescole , dette « mescole-madri » , costituite da gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata , addizionata , prima o dopo coagulazione , di nero fumo ( con o senza oli minerali ) o di anidride solicica ( con o senza oli minerali ) , sotto qualsiasi forma *

    40.06 * Gomma ( o lattice di gomma ) , naturale o sintetica , non vulcanizzata , presentata sotto altre forme o stati ( soluzioni e dispersioni , tubi , bacchette , profilati , ecc . ) ; oggetti di gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata ( fili tessili ricoperti o impregnati , dischi , rondelle , ecc . ) *

    40.07 * Fili e corde di gomma vulcanizzata , anche ricoperti di materie tessili ; filati tessili impregnati o ricoperti vulcanizzata *

    40.08 * Lastre , fogli , nastri e profilati ( compresi i profilati di sezione circolare ) , di gomma vulcanizzata , non indurita *

    40.09 * Tubi di gomma vulcanizzata , non indurita *

    40.10 * Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata *

    40.12 * Articoli d ' igiene e farmacia ( comprese le tettarelle ) di gomma vulcanizzata , non indurita , anche con parti di ebanite *

    40.13 * Oggetti di vestiario , guanti e accessori per vestimenta , di gomma vulcanizzata , non indurita , per qualsiasi uso *

    40.14 * Altri lavori di gomma vulcanizzata , non indurita *

    40.15 * Ebanite in blocchi , lastre , fogli o nastri , bastoni , profilati o tubi ; cascami , polveri o rottami *

    40.16 * Lavori di ebanite *

    CAPITOLO 41

    41.08 * Cuoio e pelli , verniciati o metallizzati *

    41.10 * Cuoio artificiale o ricostituito , a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio , in piastre o in fogli , anche arrotolati *

    CAPITOLO 42

    42.01 * Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale ( selle , finimenti , collari , tirelle , ginocchielli , ecc . ) di qualsiasi materia *

    42.04 * Oggetti di cuoio o di pelli , naturali , artificiali o ricostituiti , per usi tecnici *

    42.05 * Altri lavori di cuoio o di pelli , naturali , artificiali o ricostituiti *

    42.06 * Lavori di budella , di pellicola di intestini ( baudruches ) , di vesciche o di tendini *

    CAPITOLO 43

    43.02 * Pelli da pellicceria conciate o preparate , anche confezionate in tavole , sacchi , mappette , croci o altri simili manufatti ; loro cascami e ritagli , non cuciti *

    43.03 * Pelliccerie lavorate o confezionate ( * ) ( o ) *

    43.04 * Pellicce artificiali , anche confezionate *

    CAPITOLO 44

    44.05 * Legno semplicemente segato per il lungo , tranciato o sfogliato , dello spessore superiore a 5 mm : *

    * B . Legno di conifere , d ' una lunghezza di 125 cm o meno e d ' uno spessore di meno di 12,5 mm *

    44.07 * Traversine di legno per strade ferrate *

    44.09 * Liste di legno per cerchi ; pali spaccati ; pioli e picchetti di legno , appuntiti , non segati per il lungo ; legno in stecche , strisce o nastri ; legno in fuscelli ; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell ' aceto o nella chiarificazione dei liquidi ; legno semplicemente sgrossato o arrotondato , ma non tornito , né curvato o altrimenti lavorato , per bastoni , ombrelli , manichi di utensili , e simili *

    44.12 * Lana ( paglia ) di legno ; farina di legno *

    44.14 * Legno semplicemente segato per il lungo , tranciato o sfogliato , dello spessore non superiore a 5 mm ; fogli da impiallacciatura e legno per compensati , dello stesso spessore : *

    * A . Tavolette destinate alla fabbricazione di matite *

    44.16 * Pannelli cellulari di legno , anche ricoperti con fogli di metallo comune *

    44.17 * Legno detto « migliorato » , in pannelli , tavole , blocchi e simili *

    44.18 * Legno detto « artificiale » o « ricostituito » , formato con trucioli , segatura , farina di legno o altri avanzi legnosi , agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici , in pannelli , lastre , blocchi e simili ( * ) *

    44.19 * Liste e modanature di legno , per mobili , per cornici , per la decorazione interna di costruzioni , per impianti elettrici , e simili *

    44.20 * Cornici di legno per quadri , specchi e simili *

    44.21 * Casse , cassette , gabbie , cilindri e imballaggi simili , completi di legno *

    44.22 * Fusti botti , tini , mastelli , secchie ed altri lavori da bottaio e loro parti , di legno , compreso il legname da bottaio *

    ex 44.25 * Utensili , montature e manichi di utensili , montature di spazzole , manichi di spazzole e di scope , di legno ; forme , formini e tenditori per calzature , di legno , ad esclusione dei manichi di scope e spazzole , di legno *

    44.26 * Tubetti , spole , rocche e rocchetti per filatura , tessitura , e per filati cucirini , di legno tornito ; oggetti simili , di legno tornito *

    44.27 * Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria ( scatole , cofanetti , astucci , custodie , astucci portapenne , attaccapanni da parete , lampadari ed altri apparecchi per illuminazione , ecc . ) , oggetti da ornamento , anche personale , e soprammobili , di legno ; parti di legno di tali lavori ed oggetti *

    44.28 * Altri lavori di legno *

    CAPITOLO 45

    45.02 * Cubi , lastre , fogli e strisce di sughero naturale , compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli *

    45.03 * Lavori di sughero naturale *

    45.04 * Sughero agglomerato ( con o senza legante ) e lavori di sughero agglomerato *

    CAPITOLO 46 * *

    ex 46.02 * Trecce e manufatti simili , di materiali da intreccio , per qualsiasi uso , anche riuniti in strisce , ivi comprese quelle di materiali vegetali non filati *

    CAPITOLO 47

    47.02 * Avanzi di carta e di cartone ; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta : *

    * A . Avanzi di carta e di cartone : *

    * II . altri *

    CAPITOLO 48

    48.01 * Carta e cartoni , compresa l ' ovatta di cellulosa , in rotoli o in fogli : *

    * A . Carta da giornali *

    * B . Carta da sigarette *

    * C . Carta e cartoni kraft : *

    * I . destinati alla fabbricazione di filati di carta della voce n . 57.07 , o filati di carta armati di metallo della voce n . 59.04 *

    * D . Carta pesante 15 g o meno per m2 e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori *

    * E . Carta e cartoni fabbricati a mano *

    * F . altri *

    48.03 * Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni , compresa la carta detta « cristallo » , in rotoli o in fogli *

    48.04 * Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura , non impregnati né intonacati alla superficie , anche rinforzati internamente , in rotoli o in fogli *

    48.05 * Carta e cartoni semplicemente ondulati ( anche con copertura incollata ) , increspati pieghettati , goffrati , impressi a secco o perforati , in rotoli o in fogli *

    48.07 * Carta e cartoni , patinati , intonacati , impregnati o coloriti in superficie ( marmorizzati , fantasia o « indiennés » e simili ) o stampati ( diversi da quelli del capitolo 49 ) , in rotoli o in fogli *

    48.08 * Blocchi e lastre , filtranti , di pasta di carta *

    48.10 * Carta da sigarette tagliata a misura , anche in libretti o in tubetti *

    48.11 * Carta da parati , lincrusta e vetrofanie *

    48.12 * Copripavimenti , anche tagliati , con supporto di carta o di cartone , anche con intonaco di pasta di linoleum *

    48.13 * Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto , tagliate a misura , anche condizionate in scatole ( carta carbone , matrici complete per duplicatori e simili ) *

    48.14 * Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi , buste , biglietti postali , cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole , involucri a busta e simili , di carta o di cartone , contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza *

    48.15 * Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato *

    48.16 * Scatole , sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone : cartonaggi per ufficio , per magazzino e simili *

    48.18 * Registri , quaderni , taccuini , libretti per quietanze e simili , blocchi per minute ed appunti , agende , cartelle sottomano , raccoglitori e classificatori , legature volanti ( a fogli mobili o di altre specie ) ed altri prodotti cartotecnici da scuola , da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri , di carta o di cartone *

    48.19 * Etichette di qualsiasi specie , di carta o di cartone , anche stampate o gommate , con o senza vignette *

    48.20 * Tamburi , rocche e rocchetti , spole , tubetti e supporti simili , di pasta di carta di carta o di cartone , anche perforati o induriti *

    48.21 * Altri lavori di pasta di carta , di carta , di cartone o di ovatta di cellulosa *

    CAPITOLO 49 PRODOTTI DELL ' ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE

    CAPITOLO 64

    64.03 * Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero ( * ) *

    64.04 * Calzature con suole esterne di altre materie ( corda , cartone , tessuto , feltro , giunco , materie da intreccio , ecc . ) ( * ) *

    64.05 * Parti di calzature ( comprese le suole interne e i tallonetti ) di qualsiasi materia , eccetto il metallo ( * ) *

    64.06 * Ghette , gambali , mollettiere , parastinchi e oggetti simili ; loro parti ( * ) *

    CAPITOLO 65 CAPPELLI , COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE ; LORO PARTI

    CAPITOLO 66

    66.02 * Bastoni ( compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile ) , fruste , frustini e simili *

    66.03 * Parti , guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci nn . 66.01 e 66.02 *

    CAPITOLO 67

    67.01 * Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine , piume , parti di piume , calugine , lavorate , ed oggetti confezionati di queste materie , anche gregge , eccettuati i prodotti della voce n . 05.07 nonché i calami e gli steli di piume , lavorati *

    67.03 * Capelli rimessi o altrimenti preparati ; lana , peli e altre materie tessili , preparati per la fabbricazione di posticci e oggetti simili *

    CAPITOLO 68 LAVORI DI PIETRE , GESSO , CEMENTO , AMIANTO MICA E MATERIE SIMILI , AD ESCLUSIONE DEI LAVORI DI AMIANTO ( 68.13 B II E III ) , DIVERSI DAI FILI ( * ) ( p )

    CAPITOLO 69

    69.01 * Mattoni , lastre , piastrelle ed altri pezzi calorifughi di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili ( kieselgur , tripolite , diatomite , ecc . ) *

    69.02 * Mattoni , lastre , piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione , refrattari *

    69.03 * Altri prodotti refrattari ( storte , crogiuoli , muffole , tubetti , tappi , supporti , coppelle , tubi , condotti , guaine , bacchette , ecc . ) *

    69.04 * Mattoni da costruzione ( compresi i tavelloni , le volterrane , i copriferro ed elementi simili ) *

    69.05 * Tegole , ornamenti architettonici ( cornici , fregi , ecc . ) e altri prodotti ceramici per l ' edilizia ( mitre , segmenti di condotte per camini , ecc . ) *

    69.06 * Tubi , raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili *

    69.07 * Piastrelle , blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento , non verniciati né smaltati *

    69.09 * Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici ; trogoli , tinozze e altri recipienti simili per l ' economia rurale ; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l ' imballaggio *

    69.10 * Acquai , lavabi , bidè , tazze per gabinetti ( closets ) , vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici *

    69.12 * Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta , di altre materie ceramiche *

    * A di terracotta comune *

    * B . di gres *

    69.13 * Statuette , oggetti di fantasia , di arredamento o di ornamento anche personale *

    69.14 * Altri lavori di materie ceramiche *

    CAPITOLO 70

    70.01 B * Vetro in massa ( escluso il vetro da ottica ) *

    70.03 * Vetro non lavorato , in barre , bacchette , biglie o tubi ( escluso il vetro da ottica ) *

    70.04 * Vetro colato o laminato , non lavorato ( anche armato o placcato durante la fabbricazione ) , in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare *

    70.06 * Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » ( anche armati o placcati durante la fabbricazione ) , semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce , in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare *

    70.07 * Vetro colato o laminato e « vetro per vertrate » ( anche sgrossati e smerigliati e smerigliati o puliti ) , tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare , o curvati o altrimenti lavorati ( smussati , incisi , ecc . ) ; vetri isolanti a pareti multiple ; vetri riuniti in vertate *

    70.08 * Lastre o vetri di sicurezza , anche sagomati , consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro *

    70.09 * Specchi di vetro , anche incorniciati , compresi gli specchi retrovisivi *

    70.10 * Damigiane , bottiglie , boccette , barattoli , vasi , tubi per compresse ed altri recipienti simili , di vetro , per il trasporto o l ' imballaggio ; tappi , coperchi e altri dispositivi di chiusura , di vetro ( ) ( q ) *

    70.11 * Ampolle e involucri tubolari di vetro , aperti , non finiti , senza guarnizioni , per lampade , tubi , valvole elettriche e simili *

    70.14 * Vetrerie per illuminazione , per segnalazione e per ottica comune : *

    A . Oggetti per completare gli apparecchi d ' illuminazione elettrica : *

    * 1 . Vetri sfaccettati , piastrine , palline , mandorle , rosoni , pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari *

    70.15 * Vetri da orlogeria , da occhialeria comune e simili , curvi , piegati e simili , compresi i globi cavi ed i segmenti *

    70.16 * Piastrelle , mattoni , quadrelli , tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo , anche armato , per l ' edilizia e costruzione ; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi , pannelli , lastre e conchiglie *

    70.17 * Vetrerie per laboratorio , per uso igienico , per farmacia , anche graduate o tarate ; ampolle per sieri e oggetti simili *

    70.18 * Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica , diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente *

    70.19 * Perle , imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili , di vetro ; cubi , tessere , placchette , frammenti e schegge ( anche su supporto ) , di vetro , per mosaici e decorazioni simili ; occhi artificiali di vetro , diversi da quelli per protesi , compresi gli occhi per balocchi ; oggetti di conterie di vetro ; oggetti di fantasia di vetro filato ( lavorato al cannello ) *

    70.20 * Lana di vetro , fibre di vetro e lavori di queste materie *

    70.21 * Altri lavori di vetro *

    CAPITOLO 71

    71.01 * Perle fini , gregge o lavorate , non incastonate né montate , anche infilate per comodità di trasporto , ma non assortite *

    71.02 * Pietre preziose ( gemme ) e pietre semipreziose ( fini ) , gregge , tagliate o altrimenti lavorate , non incastonate né montate , anche infilate per comodità di trasporto , ma non assortite *

    71.03 * Pietre sintetiche e ricostituite , gregge , tagliate o altrimenti lavorate , non incastonate né montate , anche infilate per comodità di trasporto , ma non assortite *

    ex 71.05 * Argento e sue leghe ( compreso l ' argento dorato e l ' argento platinato ) , semilavorati *

    71.06 * Metalli comuni placcati o ricoperti di argento , greggi o semilavorati *

    ex 71.07 * Oro e sue leghe ( compreso l ' oro platinato ) , semilavorati *

    71.08 * Metalli comuni o argento , placcati o ricoperti di oro , greggi o semilavorati *

    ex 71.09 * Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe , semilavorati *

    71.10 * Metalli comuni o metalli preziosi , placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino , greggi o semilavorati *

    71.12 * Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti , di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi : *

    * B . di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi *

    71.13 * Oggetti di oreficera e loro parti , di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi *

    71.14 * Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi *

    71.15 * Lavori di perle fini , di pietre preziose ( gemme ) , di pietre semipreziose ( fini ) , di pietre sintetiche o riscotituite *

    CAPITOLO 73

    73.04 * Graniglie di ghisa , di ferro o di acciaio , anche frantumate o calibrate *

    73.05 A * Polveri di ferro o di acciaio *

    73.07 * Ferro e acciaio in blumi , billette , bramme e bidoni ; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio ( sbozzi di forgia ) : *

    * A . Blumi e billette : *

    * II . fucinati *

    * B . Bramme e bidoni *

    * II . fucinati *

    * C . Sbozzi di forgia *

    73.10 * Barre di ferro o di acciaio , laminate o estruse a caldo o fucinate ( compresa la vergella o bordione ) ; barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo ; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine : *

    * B . semplicemente fucinate *

    * C . semplicemente ottenute o rifinite a freddo *

    * D . placcate o lavorate alla superficie ( lucidate , riverstite , ecc . ) : *

    * II . ottenute o rifinite a freddo *

    * II . altre *

    73.13 * Lamiere di ferro o di acciaio , laminate a caldo o a freddo : *

    * B . altre lamiere : *

    * II . semplicemente laminate a freddo , dello spessore : * PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 380R3322.1

    * a ) di 3 mm o più *

    * IV . placcate , rivestite o altrimenti trattate alla superficie : *

    * a ) argentate , dorate , platinate o smaltate *

    * V . altrimenti foggiate o lavorate : *

    * a ) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare : *

    * I . argentate , dorate , platinate o smaltate *

    * b ) altre , escluse le lamiere foggiate per laminazione *

    73.15 * Acciai legati e acciai fini al carbonio , nelle forme indicate alla voci dal n . 73.06 al n . 73.14 incluso : *

    * A . Acciai fini al carbonio : *

    * I . Lingotti , blumi , billette , bramme , bidoni : *

    * a ) fucinati *

    * II . Sbozzi di forgia *

    * V . Barre ( comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine ) e profilati : *

    * a ) semplicemente fucinati *

    * c ) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo *

    * d ) placcati o lavorati alla superficie ( lucidati , rivestiti , ecc . ) : *

    * 1 . semplicemente placcati : *

    * bb ) ottenuti o rifiniti a freddo *

    * 2 . altri *

    * VI . Nastri : *

    * b ) semplicemente laminati a freddo *

    * c ) placcati , rivesiti o altrimenti trattati alla superficie : *

    * 1 . semplicemente placcati : *

    * bb ) laminati a freddo *

    * 2 . altri *

    * d ) altrimenti foggiati o lavorati ( perforati , smussati , orlati , ecc . ) *

    * VII . Lamiere : *

    * b ) semplicemente laminate a freddo , dello spessore : *

    * 1 . di 3 mm o più *

    * d ) altrimenti foggiate o lavorate : *

    * 2 . altre , escluse le lamiere foggiate per laminazione *

    * VIII . Fili nudi o rivestiti , esclusi i fili isolati per l ' elettricità *

    * B . Acciai legati : *

    * I . Lingotti , blumi , billette , bramme , bidoni : *

    * a ) fucinati *

    * II . Sbozzi di forgia *

    * V . Barre ( comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine ) e profilati : *

    * a ) semplicemente fucinati *

    * c ) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo *

    * d ) placcati o lavorati alla superficie ( lucidati , rivestiti , ecc . ) : *

    * 1 . semplicemente placcati : *

    * bb ) ottenuti o rifiniti a freddo *

    2 . altri *

    * VI . Nastri : *

    * b ) semplicemente laminati a freddo *

    * c ) placcati , rivestiti o altrimenti trattati alla superficie : *

    * 1 . semplicemente placcati : *

    * bb ) laminati a freddo *

    * 2 . altri *

    * d ) altrimenti foggiati o lavorati ( perforati , smussati , orlati , ecc . ) *

    * VII . Lamiere : *

    * b ) altre lamiere : *

    * 2 . semplicemente laminate a freddo , dello spessore : *

    * aa ) di 3 mm o più *

    * 4 . altrimenti foggiate o lavorate : *

    * bb ) altre , escluse le lamiere foggiate per laminazione *

    * VIII . Fili nudi o rivestiti , esclusi quelli isolati per l ' elettricità *

    73.16 * Elementi per la costruzione di strade ferrate , di ghisa , di ferro o di acciaio : rotaie , controrotaie , aghi , cuori , incroci e scambi , tiranti per aghi , rotaie a cremagliera , traverse , stecche , cuscinetti , cunei , piastre di appoggio , piastre di fissaggio , piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posta , la congiunzione o il fissaggio delle rotaie : *

    * A . Rotaie : *

    * I . conduttrici di corrente , con parti di metallo non ferroso *

    * D . Stecche e piastre d ' appoggio : *

    * II . altre *

    * E . altri *

    73.17 * Tubi di ghisa ( * ) *

    73.19 * Condotte forzate di acciaio , anche blindate , del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche *

    73.20 * Accessori per tubi , di ghisa , ferro o acciaio ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) ( * ) *

    73.21 * Costruzioni e loro parti ( capannoni , ponti ed elementi di ponti , porte di cariche , o chiuse , torri , piloni , pilastri , colonne , ossature , impalcature , tettoie , intelaiature di porte e finestre , serrande di chiusura , balaustrate , grate , ecc . ) di ghisa , ferro o acciaio ; lamiere , nastri , barre , profilati , tubi , ecc . , di ghisa , ferro o acciaio , predisposti per essere utilizzati costruzioni *

    73.22 * Serbatoi , cisterne , vasche , tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia ( esclusi i gas compressi o liquefatti ) di ghisa , ferro o acciaio , di capacità superiore a 300 litri , senza dispositivi meccanici o termici , anche con rivestimento interno o calorifugo *

    73.23 * Fusti , tamburi , bidoni , scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l ' imballaggio , di lamiere di ferro o di acciaio *

    73.24 * Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti *

    73.25 * Cavi , corde , trecce , brache e simili , di ferro o si acciaio , esclusi i prodotti isolati per l ' elettricità *

    73.26 * Rovi artificiali e cordoncini ( torsades ) anche spinati , di fili o di nastri di ferro o di acciaio *

    73.27 * Tele metalliche , griglie e reti , di fili di ferro o di acciaio ; lamiere o lastre incise e stirate , di ferro o di acciaio *

    73.29 * Catene , catennelle , e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio *

    73.30 * Ancore , ancorotti , e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio *

    ex 73.32 * Bulloni e dadi anche non filettati , tirafondi , viti , viti ad occhio e ganci a vite , ribadini , copiglie , pernotti , chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria , di ghisa , ferro o acciaio ; rondelle ( comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla ) di ferro o di acciaio , ad esclusione delle viti da legno della sottovoce 73.32 ex B *

    73.33 * Aghi da cucire a mano , uncinetti , ferri da maglia , passacordini , passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito , di ricamo , di rete o di tappezzeria , punteruoli da ricamo , di ferro o di acciaio *

    73.34 * Spilli di ferro o di acciaio , esclusi quelli per ornamento personale , compresi quelli per capelli , per ondulazione e simili *

    73.35 * Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio *

    73.36 * Stufe , caloriferi , cucine economiche ( comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale ) , fornelli , caldaie a focolaio , scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici , dei tipi impiegati per usi domestici , nonché le loro parti e pezzi staccati , di ghisa , di ferro o si acciaio *

    73.37 * Caldaie ( diverse da quelle della voce n . 84.01 ) e radiatori , per riscaldamento centrale , a riscaldamento non elettrico , e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda ( compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata ) , a riscaldamento non elettrico , aventi un ventilatore o un soffiatore a motore , e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio *

    73.38 * Vassellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio ; paglia di ferro o di acciaio , spugna , strofinacci , guanti ed oggetti simili per pulire , lucidare e per usi analoghi , di ferro o di acciaio *

    CAPITOLO 74

    74.05 * Fogli e nastri sottili di rame ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , di spessore di 0,15 mm o meno ( non compreso il supporto ) *

    74.06 * Polveri e pagliette di rame *

    74.08 * Accessori per tubi , di rame ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) *

    74.10 * Cavi , corde , trecce e simili , di fili di rame , esclusi i prodotti isolati per l ' elettricità *

    74.11 * Tele metalliche ( comprese le tele continue o senza fine ) , reti e griglie , di fili di rame ; lamiere o lastre incise e stirate , di rame *

    74.15 * Punte , chiodi , rampini , ganci e puntine , di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame ; bulloni e dadi ( anche non filettati ) , viti , viti ad occhio e ganci a vite , ribadini , copiglie , pernotti , chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria , di rame ; rondelle ( comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla ) , di rame *

    74.16 * Molle di rame *

    74.17 * Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare , dei tipi di uso domestico , loro parti e pezzi staccati , di rame *

    74.18 Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di rame

    74.19 Altri lavori di rame

    CAPITOLO 75

    75.02 Barre , profilati e fili di sezione piena , di nichel

    75.03 Lamiere , lastre , fogli e nastri di qualunque spessore , di nichel ; polveri e pagliette di nichel

    75.04 Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di nichel

    75.05 Anodi per nichelatura , compresi quelli ottenuti per elettrolisi , greggi o lavorati

    75.06 Altri lavori di nichel

    CAPITOLO 76

    76.02 Barre , profilati e fili di sezione piena , di alluminio ( * ) ( ** )

    76.03 Lamiere , lastre , fogli e nastri , di alluminio , di spessore superiore a 0,20 mm ( * ) ( ** )

    76.04 Fogli e nastri sottili , di alluminio anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , di spessore di 0,20 mm o meno ( non compreso il supporto )

    76.05 Polveri e pagliette di alluminio

    76.06 Tubi ( compresi i loro sbozzi ) e barre forate , di alluminio

    76.07 Accessori per tubi , di alluminio ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . )

    76.08 Costruzioni e loro parti ( capannoni , ponti ed elementi di ponti , torri , piloni , pilastri , colonne , ossature , impalcature , tettoie , intelaiature di porte e finestre , balaustrate , ecc . ) , di alluminio ; lamiere , barre , profilati , tubi , ecc . , di alluminio , predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

    76.09 Serbatoi , cisterne , vasche , tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia ( esclusi i gas compressi o liquefatti ) , di alluminio , di capacità superiore a 300 litri , senza dispositivi meccanici o termici , anche con rivestimento interno o calorifugo

    76.10 Fusti tamburi , bidoni , scatole ed altri recipienti simili , per il trasporto o l ' imballaggio , di alluminio , compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili

    76.11 Recipienti di alluminio per gas compresi o liquefatti

    76.12 Cavi , corde trecce e simili , di fili di alluminio , esclusi i prodotti isolati per l ' elettricità

    76.15 Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di alluminio

    76.16 Altri lavori di alluminio

    CAPITOLO 77

    77.02 Barre , profilati , fili , lamiere , fogli , nastri , forniture calibrate , polveri e pagliette , tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate , di magnesio ; altri lavori di magnesio

    77.04 Berillio ( glucinio ) , greggio o lavorato

    CAPITOLO 78

    78.02 Barre , profilati e fili di sezione piena , di piombo

    78.03 Lamiere , fogli e nastri di piombo , del peso superiore a 1,700 kg per m²

    78.04 Fogli e nastri sottili di piombo ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , pesanti 1,700 kg o meno per m² ( non compreso il supporto ) ; polveri e pagliette di piombo

    78.05 Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , tubi ad S per sifoni , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di piombo

    78.06 Altri lavori di piombo

    CAPITOLO 79

    79.02 Barre , profilati e fili di sezione piena , di zinco

    79.03 Lamiere , fogli e nastri , di qualsiasi spessore , di zinco ; polveri e pagliette di zinco : A . Lamiere , fogli e nastri ( * )

    79.04 Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di zinco

    79.06 Altri lavori di zinco

    CAPITOLO 80

    80.02 Barre , profilati e fili di sezione piena , di stagno

    80.03 Lamiere , lastre , fogli e nastri , di stagno , del peso superiore a 1 kg per m²

    80.04 Fogli e nastri sottili , di stagno ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , del peso di 1 kg o meno per m² ( non compreso il supporto ) ; polveri e pagliette di stagno

    80.05 Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di stagno

    80.06 Altri lavori di stagno

    CAPITOLO 81

    81.01 Tungsteno ( wolframio ) , greggio o lavorato :

    B . Barre ( diverse dalle barre semplicemente sinterizzate ) , profilati , fili , filamenti , lamiere , fogli e nastri

    C . altri

    81.02 Molibdeno , greggio o lavorato :

    B . Barre ( diverse dalle barre semplicemente sinterizzate ) , profilati , fili , filamenti , lamiere , fogli e nastri

    C . altri

    81.03 Tantalio , greggio o lavorato :

    B . Barre ( diverse dalle barre semplicemente sinterizzate ) , profilati , fili , filamenti , lamiere , fogli e nastri

    C . altri

    81.04 Altri metalli comuni , greggi o lavorati ; cermet , greggi o lavorati :

    A . Bismuto :

    II . lavorato

    B . Cadmio :

    II . lavorato

    C . Cobalto :

    II . lavorato

    D . Cromo :

    II . lavorato

    E . Germanio :

    II . lavorato

    F . Afnio ( celtio ) :

    II . lavorato

    G . Manganese :

    II . lavorato

    H . Niobio ( colombio ) :

    II . lavorato

    IJ . Antimonio :

    II . lavorato

    K . Titanio :

    II . lavorato

    L . Vanadio :

    II . lavorato

    N . Torio :

    II . lavorato

    b ) altro ( Euratom )

    81.04 ( segue ) O . Ziconio :

    II . lavorato

    P . Renio :

    II . lavorato

    Q . Gallio , indio , tallio :

    II . lavorati

    R . Cermet :

    II . lavorati

    CAPITOLO 82

    82.01 Vanghe , pale , picconi , piccozze , zappe , zappette , forche , uncini , rastrelli e raschiatoi ; asce , roncole e simili utensili taglienti ; falci e falciole , coltelli da fieno o da paglia , cesoie da siepe , cunei ed utensili agricoli , orticoli e forestali , a mano

    82.02 Seghe a mano , lame da seghe di ogni specie ( comprese le frese e le lame non dentate per segare )

    82.03 Tenaglie , pinze , pinzette e simili , anche taglienti : chiavi per dadi , foratoi , tagliatubi , tagliabulloni e simili , cesoie per metalli , lime e raspe , a mano

    82.04 Altri utensili e utensileria a mano , esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo ; incudini , morse , lampade per saldare , fucine portatili , mole con sostegni , a mano o a pedale e diamanti tagliavetro

    82.05 Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a meno , anche meccanica ( per imbutire , stampare , maschiare , alesare , filettare , fresare , mandrinare intagliare , tornire , avvitare , ecc . ) , comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare

    82.06 Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici

    82.07 Placchette , bacchette , punte e oggetti simili per utensili , non montati , costituiti da carburi metallici ( di tungsteno , di molibdeno , di vanadio , ecc . ) agglomerati per sinterizzazione

    82.08 Macinini da caffè , tritacarne , pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici , utilizzati per preparare , condizionare , servire , ecc . , gli alimenti e le bevande , pesanti 10 kg o meno

    82.09 Coltelli a lama trinciante o dentata ( compresi i roncoli chiudibili ) , diversi da quelli della voce n . 82.06 , e loro lame :

    B . Lame

    82.11 Rasoi e loro ( compresi gli sbozzi in nastri )

    82.12 Forbici a due branche e loro lame

    82.13 Altri oggetti di coltelleria ( comprese le forbici per potare , le tosatrici , i fenditori , i coltellacci , le scuri da macellaio e da cucina , e i tagliacarte ) ; utensili ed assortimenti di utensili per manicure , pedicure e simili ( comprese le lime da unghie )

    82.14 Cucchiai , cucchiaioni , forchette , palette da torta , coltelli da pesce o da burro , pinze da zucchero e oggetti simili :

    B . altri

    82.15 Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci nn . 82.09 , 82.13 e 82.14

    CAPITOLO 83

    83.02 Guarniture , ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili , porte , scale , finestre , persiane , carrozzerie , oggetti di selleria , bauli , cofani , cofanetti ed altri lavori simili ; attaccapanni , cappellinai , sostegni , mensole ed oggetti simili , di metalli comuni ( compresi i congegni di chiusura automatica per porte )

    83.03 Casseforti , porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza , cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili , di metalli comuni

    83.04 Classificatori , schedari , scatole per la classificazione e selezione di documenti , portacopie ed altro simile materiale per ufficio , di metalli comuni , ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n . 94.03

    83.05 Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori , mollette per tavoli da disegno , attacchi per lettere , angolari per lettere , graffe , unghiette di segnalazione , guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio , di metalli comuni

    83.06 Statuette ed altri oggetti ornamento per interni , di metalli comuni ; cornici per fotografie , incisioni e simili di metalli comuni ; specchi metallici

    83.08 Tubi flessibili di metalli comuni

    83.09 Fermagli , montature a fermaglio , fibbie a fermaglio , magliette , ganci , occhielli ed oggetti simili , di metalli comuni , per vestiti , calzature , copertoni , marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti ; rivetti tubolari o a gambo biforcuto , di metalli comuni ; perle e pagliette , tagliate , di metalli comuni

    83.11 Campane , campanelle , campanelli , sonagli e simili , non elettrici , e loro parti , di metalli comuni

    83.13 Tappi metallici , cocchiumi filettati , piastre per cocchiumi , capsule coprituraccioli , capsule lacerabili , tapi versatori , suggelli ed accessori simili per imballaggio , di metalli comuni

    83.14 Cartelli indicatori , cartelli per insegne , cartelli propaganda , cartelli indirizzo ed altri cartelli simili , numeri , lettere e insegne diverse , di metalli comuni

    83.15 Fili , bacchette , tubi , piastre , pastiglie , elettrodi e oggetti simili di metalli comuni o di carburi metallici , rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti , per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici , fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate , per la metallizzazione a proiezione

    CAPITOLO 84

    84.01 Generatori di vapore d ' acqua o di altri vapori ( caldaie a vapore ) ; caldaie dette « ad acqua surriscaldata »

    84.02 Apparecchi per caldaie della voce n . 84.01 ( economizzatori , surriscaldatori , accumulatori di vapore , apparecchi di pulitura , recuperatori di gas , ecc . ) ; condensatori per macchine a vapore

    84.03 Gassogeni e generatori di gas d ' acqua e di gas d ' aria , anche con i rispettivi depuratori ; generatori di acetilene ( per via umida ) , e generatori simili , anche con i rispettivi depuratori

    84.05 Macchine a vapore d ' acqua o ad altri vapori , anche incorporate alle loro caldaie

    84.06 Motori a scoppio o a combustione interna , a pistone

    84.07 Ruote idrauliche , turbine ed altre macchine motrici , idrauliche

    84.08 Altri motori e macchine motrici

    84.09 Rulli compressori a propulsione meccanica

    84.10 Pompe motopompe e turbopompe , per liquidi , comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi ( a corona , a norie , a nastri flessibili , ecc . ) ( * ) ( r )

    ex 84.11 Pompe , motopompe e turbopompe , per aria e per vuoto ; compressori , motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas ; generatori a pistoni liberi ; ventilatori e simili , ad esclusione delle pompe e compressori non destinati ad aeromobili civili

    84.12 Gruppi per il condizionamento dell ' aria comprendenti , riuniti in un solo corpo , un ventilatori a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l ' umidità

    84.13 Bruciatori per l ' alimentazione di foccolari , a combustibili liquidi ( polverizzatori ) , a combustibili solidi polverizzati o a gas ; focolari automatici , compresi gli avanfocolari , le griglie meccaniche , i dispositivi meccanici per l ' eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

    84.14 Forni industriali o per laboratori , ad esclusione dei forni elettrici della voce n . 85.11

    84.15 Materiale , macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie

    84.16 Calandre e laminatoi , diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro ; cilindri per dette macchine

    84.17 Apparecchi e dispositivi , anche riscaldati elettricamente , per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura , come il riscaldamento , la cottura , la torrefazione , la distillazione , la rettificazione , la sterilizzazione , la pastorizzazione , la stufatura , l ' essicazione , l ' evaporizzazione , la vaporizzazione la condensazione , il raffreddamento , ecc . , ad esclusione degli apparecchi domestici ; scaldacqua e scaldabagni , non elettrici

    84.18 Centrifughe ed idroestrattori centrifughi ; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

    84.19 Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti ; per riempire , chiudere , etichettare o incapsulare , bottiglie , scatole , sacchi ed altri contenitori ; per impacchettare o imballare le merci ; apparecchi per gassare le bevande ; macchine e apparecchi per lavare il vasellame

    84.20 Apparecchi e strumenti per pesare , comprese la basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati , ma ad eclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia

    84.21 Apparecchi meccanici ( anche a mano ) per spruzzare , cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente ; estintori , anche carichi ; pistole a spruzzo e apparecchi simili ; macchine e apparecchi a getto di sabbia , a getto di vapore e simili apparecchi a getto

    84.22 Macchine ed apparecchi di sollevamento , di carico , di scarico e di manutenzione ( ascensori , « skips » , verricelli , binde , paranchi , gru , ponti scorrevoli , trasportatori , teleferiche , ecc . ) , esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n . 84.23

    84.23 Macchine ed apparecchi , fissi o mobili , per l ' estrazione , lo sterramento , l ' escavazione o la perforazione del suolo ( pale meccaniche , tagliatrici-abbattitrici , escavatori , spianatrici , livellatrici , apripista , ruspe , livellatrici dette « scrapers » ecc . ) ; battipali , spazzaneve , diversi dalle vetture spazzaneve della voce n . 87.03

    84.24 Macchine , apparecchi e congegni agricoli e orticoli , per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione , compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi

    84.25 Macchine , apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli ; presse da paglia e da foraggio ; tosatrici da prato ; rimondatori e macchine simili per la pulitura dei cereali , selezionatrici per uova , per frutta ed altri prodotti agricoli , esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n . 84.29

    84.26 Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l ' industria del latte

    84.27 Torchi , pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione , par la fabbricazione del sidro e simili

    84.28 Altre macchine ed apparecchi per l ' agricoltura , l ' orticoltura , l ' avicoltura e l ' apicoltura , compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l ' avicoltura

    84.29 Macchine , apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi , esclusi le macchine , apparecchi e congegni dei tipi per fattorie

    84.30 Macchine ed apparecchi , non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo , per la panificazione , la pasticceria , la biscotteria , per la fabbricazione delle paste alimentari , per la fabbricazione dei confetti , caramelle e simili prodotti dolciari , per la fabbricazione della cioccolata , per la fabbricazione dello zucchero , della birra e per la lavorazione delle carni , pesci , legumi e frutta per scopi alimentari

    84.31 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa ( pasta per carta ) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone

    84.32 Macchine ed apparecchi per legare e rilegare , comprese le macchine per cucire i fogli

    84.33 Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta , della carta e del cartone , comprese le tagliatrici di ogni specie

    84.34 Macchine per fondere e per comporre i caratteri ; macchine , apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché , per stereotipia e simili ; caratteri per la stampa , cliché , lastre , cilindri ed altri organi per la stampa ; pietre litografiche , lastre e cilindri preparati per le grafiche ( levigati , graniti lucidati , ecc . )

    84.35 Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche , mettifogli , piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa

    84.36 Macchine ed apparecchi per la filatura ( estrusione ) delle materie tessili sintetiche e artificiali ; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili ; macchine e telai per la filatura , torcitura e ritorcitura delle materie tessili ; macchine per bobinare ( comprese le spoliere ) e per aspare le materie tessili

    84.37 Telai per tessitura , per maglieria , per tulli , pizzi , ricami , passamaneria e per reti ; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura , alla maglieria , ecc . ( orditoi , imbozzimatrici , ecc . )

    84.38 Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n . 84.37 ( ratiere , meccanismi Jacquard , rompicatena e rompitrama , meccanismi per il cambio delle navette , ecc . ) ; pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn . 84.36 e 84.37 ( fusi , alette , guarniture per carde , pettini , barette , filiere , navette , licci e lame , aghi platine , uncinetti , ecc . )

    84.39 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro , in pezza o in forma , comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli

    84.40 Macchine ed apparecchi per lavare , pulire , asciugare , imbianchire , tingere apprettare e per la rifinitura dei filati , tessuti e manufatti di materie tessili ( compresi gli apparecchi per lavare la biancheria , per stirare e pressare le confezioni , avvolgere , piegare , tagliare e dentellare i tessuti ) ; macchine per il rivestimento di tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti , come il linoleum , ecc . ; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati , tessuti , feltro , cuoio , carta da parati , carta da imballaggio e copripavimenti ( compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine )

    84.41 Macchine per cucire ( tessuti , cuoi , calzature , ecc . ) , compresi i mobili per dette macchine ; aghi per macchine per cucire :

    A . Macchine per cucire , compresi i mobili per dette macchine :

    1 . Macchine per cucire unicamente con punto annodato , la testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore ; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato , pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore :

    a ) Macchine per cucire di valore unitario ( non compresi i supporti , i tavoli o i mobili ) superiore a 65 UCE

    B . Aghi per macchine per cucire

    84.42 Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli , escluse le macchine per cucire della voce n . 84.41

    84.43 Convertitori , secchie di colata , lingottiere e macchine per colare ( gettare ) , per acciaierie , fonderie e la metallurgia

    84.44 Laminatoi , treni di laminazione e cilindri di laminatoi

    84.45 Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici , diverse da quelle delle voci nn . 84.49 e 84.50

    84.46 Macchine utensili per la lavorazione delle pietre , dei prodotti ceramici , del calcestruzzo , dell ' amianto-cemento e di altre materie minerali simili , e per la lavorazione a freddo del vetro , diverse da quelle della voce n . 84.49

    84.47 Macchine utensili , diverse da quelle della voce n . 84.49 , per la lavorazione del legno , del sughero , dell ' osso , dell ' ebanite , delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili

    84.48 Parti staccate ed accessori , riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n . 84.45 ad n . 84.47 incluso , compresi i portapezzi e portautensili , le filiere a scatto automatico , i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili ; portautensili destinati all ' utensileria ed alle macchine utensili , per l ' impiego a mano , di qualsiasi specie

    84.49 Utensili e macchine utensili , pneumatici o a motore incorporato , esclusi quelli a motore elettrico , per l ' impiego a mano

    84.50 Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura , il taglio e la tempera superficiale

    84.51 Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione ; macchine per autenticare gli assegni bancari

    84.52 Macchine calcolatrici ; macchine da scrivere dette « contabili » registratori di cassa , macchine affrancatrici , macchine per la compilazione dei biglietti e simili , con dispositivo di totalizzazione :

    B . altre

    84.53 Macchine automatiche per l ' elaborazione dell ' informazione e loro unità ; lettori magnetici ed ottici , macchine per l ' inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l ' elaborazione di queste informazioni , non nominate né comprese altrove

    84.54 Altre macchine ed apparecchi per ufficio [ duplicatori ettografici o a matrice ( stencil ) , macchine per stampare gli indirizzi , macchine per selezionare , contare e incartocciare i pezzi di moneta , apparecchi per appuntire le matite , apparecchi per forare e aggraffare , ecc . ]

    84.55 Pezzi staccati ed accessori ( diversi dai cofanetti , dagli involucri e simili ) , riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n . 84.51 al 84.54 incluso

    84.56 Macchine ed apparecchi per cernere , vagliare , lavare , frantumare , macinare , mescolare le terre , le pietre , i minerali ed altre materie minerali solide ; macchine ed apparecchi per agglomerare , formare o modellare i combustibili minerali solidi , le paste ceramiche , il cemento , il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta ; macchine formatrici in sabbia per fonderia

    84.57 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro ; macchine per montare lampade , tubi e valvole , elettrici , elettronici e simili

    84.58 Apparecchi automatici per la vendita , il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso , quali distributori automatici di francobolli , sigarette , cioccolata , generi commestibili , ecc .

    84.59 Macchine , apparecchi e congegni meccanici , non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo :

    A . per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A ( Euratom )

    B . Reattori nucleari ( Euratom )

    C . appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati ( sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi , applicazione di guaine , ecc . ) ( Euratom )

    D . Machine ed apparecchi per fare cavi e corde , comprese le macchine per la fabbricazione dei fili e dei cavi elettrici

    E . altri

    84.60 Staffe per fonderia , forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli ( diverse dalle lingottiere ) , i carburi metallici , il vetro , le materie minerali ( paste ceramiche , calcestruzzo , cemento , ecc . ) , la gomma e le materie plastiche artificiali

    84.61 Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili ( compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche ) , per tubi , caldaie , serbatoi , vasche , tini ed altri recipienti simili ( * ) ( s )

    84.62 Cuscinetti a rotolamento di ogni specie ( a sfere , ad aghi , a cilindri o a rulli di ogni forma )

    ex 84.63 Alberi di trasmissione , manovelle e alberi a gomito , supporti e cuscinetti , ingranaggi e ruote di frizione , riduttori , moltiplicatori e variatori di velocità , volani e pulegge ( comprese le carrucole a staffa ) , innesti , organi di accoppiamento ( manicotti , giunti elastici , ecc . ) e giunti di articolazione ( cardanici , di Oldham , ecc . ) ad eccezione degli alberi di trasmissione fucinati e sgrossati , con peso unitario superiore a 150 tonnellate , per generatrici e turbine

    84.64 Guarnizioni metallo-plastiche ; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine , veicoli e tubi , presentati in involucri , buste o imballaggi simili

    84.65 Parti e pezzi staccati di macchine , apparecchi e congegni meccanici , non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo , non aventi congiunzioni elettriche , parti isolate elettricamente , avvolgimenti , contatti o altre caratteristiche elettriche

    CAPITOLO 85

    85.01 Macchine generatrici : motori ; convertitori rotanti o statici ( raddrizzatori , ecc . ) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione :

    B . altre macchine ed apparecchi :

    I . Macchine generatrici , motori ( anche con riduttori , variatori o moltiplicatori di velocità ) , convertitori rotanti :

    a ) Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt

    II . Trasformatori e convertitori statici ( raddrizzatori , ecc . ) ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

    C . Parti e pezzi staccati

    85.02 Elettromagneti ; calamite permanenti , magnetizzate o non ; dischi , mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione ; accoppianmenti , innesti , variatori di velocità e freni elettromagnetici ; teste di sollevamento elettromagnetiche

    85.04 * Accumulatori elettrici *

    85.05 * Utensili e macchine utensili elettromeccanici ( con motore incorporato ) , per l ' impiego a mano *

    85.06 * Apparecchi elettromeccanici ( con motore incorporato ) per uso domestico *

    85.07 * Rasoi e tosatrici , elettrici , con motore incorporato *

    85.08 * Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna ( magneti , dinamo-magneti , bobine di accensione , candele di accensione e di riscaldamento , avviatori , ecc . ) ; generatrici ( dinamo e alternatori ) e congiuntori-disgiuntori per detti motori *

    85.09 * Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione , tergicristalli , disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici , per velocipedi , motocicli ed autoveicoli *

    85.10 * Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia ( a pile , ad accumulatori , elettromagnetiche , ecc . ) , esclusi gli apparecchi della voce n . 85.09 : *

    * A . Lampade di sicurezza per minatori *

    85.11 * Forni elettrici industriali o di laboratorio , compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche ; macchine ed apparecchi elettrici o a raggi laser per saldare , brasare o tagliare *

    85.12 * Scaldacqua , scaldabagni e scaldatori ad immersione , elettrici ; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili ; apparecchi elettrotermici per parrucchiere ( asciugacapelli , apparecchi per arricciare , scaldaferri per arricciare , ecc . ) ; ferri da stiro elettrici ; apparecchi elettrotermici per usi domestici ; resistenze scaldanti , diverse da quelle della voce n . 85.24 *

    85.13 * Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo , compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante *

    85.14 * Microfoni e loro supporti , altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza *

    85.15 * Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida , di radiorilevazione , di radioscandaglio e di radiotelecomando : *

    * A . Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione : *

    * I . Apparecchi trasmittenti *

    * II . Apparecchi ricetrasmittenti *

    * IV . Apparecchi per la presa delle immagini per la televisione *

    * B . altri apparecchi *

    * II . non nominati *

    * C . Parti e pezzi staccati : *

    * II . altri : *

    * a ) Mobili e cofanetti *

    * b ) Pezzi , di metalli comuni , ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » e il cui maggiore diametro non supera 25 mm *

    85.16 * Apparecchi elettrici di segnalazione ( diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi ) , di sicurezza , di controllo e di comando , per strade ferrate ed altre vie di comunicazione , compresi i porti e gli aerodromi *

    85.17 * Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva ( suonerie , sirene , quadri indicatori , apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l ' incendio , ecc . ) , diversi da quelli delle voci nn . 85.09 e 85.16 *

    85.19 * Apparecchi per l ' interruzione , il sezionamento , la protezione , la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici ( interruttori , commutatori , relé , interruttori di sicurezza , scaricatori , limitatori di sovraccorrente , prese di corrente , portalampade , cassette di giunzione , ecc . ) ; resistenze non scaldanti , potenziometri e reostati ; circuiti stampati ; quadri di comando o di distribuzione *

    85.20 * Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica ( compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi ) ; lampade ad arco *

    * B . altre lampade e tubi *

    * C . Parti e pezzi staccati *

    85.22 * Macchine e apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo *

    85.24 * Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite , anche con metallo , per usi elettrici o elettrotecnici , come spazzole per macchine elettriche , carboni per lampade , per pile o per microfoni , elettrodi per forni , per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi , ecc . *

    85.25 * Isolatori di qualsiasi materia *

    85.26 * Pezzi isolanti , interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione ( boccole , a vite , per esempio ) annegate nella massa , per macchine , apparecchi ed impianti elettrici , esclusi gli isolatori della voce n . 85.25 *

    85.27 * Tubi isolanti e loro raccordi , di metalli comuni , isolati internamente *

    85.28 * Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi , non nominati né compresi in altre voce di questo capitolo *

    CAPITOLO 86 * VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE ; APPARECCHI DI SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE *

    CAPITOLO 87 * *

    87.01 * Trattori , compresi i trattori-verricello *

    87.02 * Autoveicoli con qualsiasi motore , per il trasporto di persone ( compresi quelli da sport ed i filobus ) o di merci *

    87.03 * Autoveicoli per usi speciali , diversi dal trasporto propriamente detto , quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna , autopompe , scale automobili , auto-spazzatrici , spazzaneve automobili , autoveicoli spanditori , gru-automobili , autoveicoli proiettori , autocarri-officina , autovetture radiologiche e simili *

    87.04 * Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso , con motore *

    87.05 * Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso , comprese le cabine *

    87.06 * Parti , pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso *

    87.07 * Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti , nei depositi , nei porti , negli aeroporti , per il trasporto a brevi distanze o per la manutenzione di merci ( per esempio , carrelli-portatori , carrelli-stivatori , carrelli-elevatori detti « cavalier » ) ; carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni ; loro parti e pezzi staccati *

    87.08 * Carri da combattimento e autoblinde , anche armati , loro parti e pezzi staccati *

    87.09 * Motocicli e velocipedi con motore ausiliario , anche con carrozzetta ; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta , presentate isolatamente *

    87.10 * Velocipedi ( compresi i furgoncini a triciclo e simili ) , senza motore ( * ) *

    87.11 * Poltrone e veicoli simili per invalidi , anche con motore o altro meccanismo di propulsione *

    87.12 * Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voce dal n . 87.09 al n . 87.11 incluso ( * ) ( t ) *

    87.13 * Veicoli per il trasporto di bambini ; loro parti e pezzi staccati *

    87.14 * Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo ; loro parti e pezzi staccati *

    CAPITOLO 88 * NAVIGAZIONE AEREA *

    CAPITOLO 89 * NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE *

    CAPITOLO 90 * *

    90.01 * Lenti , prismi , specchi e altri elementi d ' ottica , di qualsiasi materia , non montati , esclusi gli oggetti della specie , di vetro , non lavorati otticamente ; materia polarizzanti in fogli o lastre *

    90.02 * Lenti , prismi , specchi e altri elementi d ' ottica , di qualsiasi materia , montati , per strumenti e apparecchi , esclusi gli oggetti della specie , di vetro , non lavorati otticamente *

    90.03 * Montature per occhiali , occhialini , occhialetti e oggetti simili e parti di montature *

    90.04 * Occhiali ( correttori , protettori o altri ) , occhialetti , occhialini e oggetti simili *

    90.06 * Strumenti per astronomia e cosmografia , come telescopi , cannocchiali astronomici , meridiani , equatoriali , ecc . , e loro sostegni , esclusi gli apparecchi di radioastronomia *

    90.07 * Apparecchi fotografici ; apparecchi e dispositivi , compresi le lampade e tubi , per la produzione di lampi di luce in fotografia , esclusi le lampade e tubi a scarica della voce n . 85.20 *

    90.08 * Apparecchi cinematografici ( da presa delle immagini e da presa del suono , anche combinati , apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono ) *

    90.10 * Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici , non nominati né compresi altrove in questo capitolo ; apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto e apparecchi di termocopia ; schermi per proiezioni *

    90.11 * Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici *

    90.12 * Microscopi ottici , compresi gli apparecchi per la microfotografia , la microcinematografia e la microproiezione *

    90.13 * Apparecchi e strumenti d ' ottica , non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo ( compresi i proiettori ) ; laser , diversi dai diodi laser *

    90.14 * Strumenti ed apparecchi di geodesia , topografia , agrimensura , livellazione , fotogrammetria , idrografia ; per la navigazione ( marittima , fluviale o aerea ) , di meteorologia , idrologia , geofisica ; bussole , telemetri *

    90.15 * Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno , con o senza pesi *

    90.16 * Strumenti da disegno , per tracciare e per calcolo ( pantografi , scatole di compassi , regoli e cerchi calcolatori , ecc . ) ; macchine , apparecchi e strumenti di misura , di verifica e di controllo , non nominati né compresi in altre voce di questo capitolo ( macchine per equilibrare , planimetri , micrometri , calibri , misure-campione , metri , ecc . ) ; proiettori di profili *

    90.17 * Strumenti e apparecchi per la medicina , la chirurgia , l ' odontoiatria e la veterinaria , compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici *

    90.18 * Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio ; apparecchi di psicotecnica , di ozonoterapia , di ossigenoterapia , di rianimazione , di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere ( comprese le maschere antigas ) *

    90.19 * Apparecchi di ortopedia ( comprese le cinture medico-chirurgiche ) ; oggetti ed apparecchi per fratture ( docce , stecche e simili ) ; oggetti ed apparecchi di protesi dentaria , oculistica ed altre ; apparecchi per facilitare l ' audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano , da portare sulla persona o da inserire nell ' organismo per compensare una deficienza o una infermità *

    90.20 * Apparecchi a raggi X , anche di radiofotografia , e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive , compresi i tubi generatori di raggi X , i generatori di tensione , i quadri di comando , gli schermi , i tavoli , poltrone e supporti simili di esame o di trattamento *

    90.21 * Strumenti , apparecchi e modelli progettati per dimostrazione ( nell ' insegnamento , nelle esposizioni , ecc . ) , non suscettibili di altri usi *

    90.22 * Macchine e apparecchi per prove meccaniche ( prove di resistenza , durezza , trazione , compressione , elasticità , ecc . ) sui materiali ( metalli , legno , tessili , carta , materie plastiche , ecc . ) *

    90.23 * Densimetri , areometri , pesaliquidi e strumenti simili , termometri , pirometri , barometri , igrometri e psicrometri , registratori o non , anche combinati fra loro *

    90.24 * Apparecchi e strumenti di misura , di controllo o di regolazione per gas o per liquidi , o di controllo automatico delle temperature , come manometri , termostati , indicatori di livello , regolatori di tiraggio , misuratori di portata , contatori di calore , esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n . 90.14 *

    90.25 * Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche ( quali polarimetri , rifrattometri , spettrometri , analizzatori di gas o di fumi ) , strumenti ed apparecchi per prove di viscosità , di porosità , di dilatazione , di tensione superficiale e simili ( come viscosimetri , porosimetri , dilatometri ) e per misure calorimetriche , fotometriche o acustiche ( come fotometri , compresi gli indicatori dei tempi di posa , calometri ) ; microtomi *

    90.26 * Contatori di gas , di liquidi e di elettricità , compresi i contatori di produzione , di controllo e di taratura *

    90.27 * Altri contatori ( contagiri , contatori di produzione , tassametri , totalizzatori del cammino percorso , pedometri , ecc . ) , indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n . 90.14 , compresi i tachimetri magnetici ; stroboscopi *

    90.28 * Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura , di verifica , di controllo , di regolazione o di analisi *

    90.29 * Parti , pezzi staccati e accessori , riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn . 90.23 , 90.24 , 90.26 , 90.27 o 90.28 , suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci *

    CAPITOLO 91 * *

    ex 91.01 * Orologi da tasca , da polso e simili ( compresi i contatori di tempo dello stesso tipo ) , ad esclusione degli orologi a quarzo *

    91.03 * Orologi da cruscotto e simili , per automobili , aerodine , navi ed altri veicoli *

    91.05 * Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono ( registratori di presenza , orodatari , controllori di ronde , contaminuti , contatori di minuti secondi , ecc . ) *

    91.06 * Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono , che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito ( interruttori orari , orologi di commutazione , ecc . ) *

    91.08 * Altri movimenti finiti di orologeria *

    91.10 * Casse , gabbie e simili , per apparecchi di orologeria e loro parti *

    CAPITOLO 92 * *

    92.01 * Pianoforti ( anche automatici con o senza tastiera ) ; clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera ; arpe ( diverse dalle arpe eolie ) *

    92.02 * Altri strumenti musicali a corda *

    92.03 * Organi a canne ; armonium ed altri strumenti simili , a tastiera e ad ance metalliche libere *

    92.04 * Fisarmoniche e concertine ; armoniche a bocca *

    92.05 * Altri strumenti musicali ad aria *

    92.06 * Strumenti musicali a percussione ( tamburi , casse , xilofoni , metallofoni , piatti , castagnette , ecc . ) *

    92.07 * Strumenti musicali elettromagnetici , elettrostatici , elettronici , e simili ( piani , organi , fisarmoniche , ecc . ) *

    92.08 * Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo ( orchestrion , organi di Barberia , scatole musicali , uccelli cantanti , seghe musicali , ecc . ) ; richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca ( corni di richiamo , fischietti , ecc . ) *

    92.10 * Parti , pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali , compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali ; metronomi e diapason di ogni specie *

    92.11 * Fonografi , apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono , compresi i giradischi , girafilm e girafili , con o senza lettore di suono ; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione : *

    * B . Apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione *

    92.13 * Altre parti , pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n . 92.11 *

    CAPITOLO 93 * ARMI E MUNIZIONI ( * ) ( u ) *

    CAPITOLO 94 * *

    94.01 * Mobili per sedersi , anche trasformabili in letti ( esclusi quelli della voce n . 94.02 ) e loro parti : *

    * B . altri : *

    * I . appositamente costruiti per aerodine *

    94.02 * Mobili per usi medico-chirurgici , quali tavoli operatori , tavoli per esami e simili , letti con meccanismo per usi clinici , ecc . ; poltrone per dentisti e simili , con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione ; parti di tali oggetti *

    94.04 * Sommier ; oggetti letterecci e simili , con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia , quali materasse , copripiedi , piumini , cuscini , cuscini-poufs , guanciali , ecc . , compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali , allo stato spugnoso o cellulare , anche ricoperti *

    CAPITOLO 95 * MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO ( COMPRESI I LAVORI ) *

    EX CAPITOLO 96 * SPAZZOLINI , PENNELLI E SIMILI , PIUMINI DA CIPRIA E STACCI , AD ESCLUSIONE DEI PENNELLI DA BARBA E DELLE SPAZZOLE E PENNELLI PER DIPINGERE , IMBIANCARE , VERNICIARE , E SIMILI ( * ) ( v ) *

    CAPITOLO 97 * *

    97.01 * Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli , come velocipedi , monopattini , cavalli meccanici , automoboli a pedale , carrozzelle per bambole e simili *

    97.06 * Oggetti ed attrezzi per giuochi all ' aperto , da ginnastica , da atletica ed altri sport , diversi da quelli della voce n . 97.04 *

    97.07 * Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso ; oggetti per la pesca con la lenza ; zimbelli artificiali da richiamo , specchietti per le allodole ed oggetti simili , per la caccia *

    97.08 * Giostre , altalene , padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera , compresi circhi , serragli e teatri ambulanti *

    CAPITOLO 98 * *

    98.01 * Bottoni , bottoni a pressione , bottoni per polsini e simili ( compresi gli sbozzi , i dischetti per bottoni e le parti di bottoni ) *

    98.02 * Chiusure a strappo e loro parti ( cursori , ecc . ) *

    98.03 * Portapene , stilografi e portamine ; portalapis e simili ; loro parti staccate ed accessori ( salvapunte , fermagli , ecc . ) , esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn . 98.04 e 98.05 *

    98.04 * Pennini da scrivere e punte per pennini *

    98.05 * Lapis ( compresi quelli di ardesia ) , mine , pastelli e carboncini ; gessetti per scrivere e per disegnare , gessi da sarti e gessi per bigliardi *

    98.06 * Tavole di ardesia , lavagne per scrivere o disegnare , anche incorniciate *

    98.07 * Sigilli , numeratori , compositoi , datari , timbri e simili , a mano *

    98.08 * Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili anche montati su bobine ; cuscinetti per timbri , anche impregnati ; con o senza scatola *

    98.09 * Ceralacca per ufficio o per bottiglie , presentata in placche , bastoncini e simili ; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche , per rulli da tipografia e per usi simili , anche con supporto di carta o di materie tessili *

    98.10 * Accenditori ed apparecchi d ' accensione ( meccanici , elettrici , a catalizzatore , ecc . ) e loro parti staccate , diversi dalle pietrine focaie e dagli stoppini *

    98.11 * Pipe ( compresi gli sbozzi e le teste ) ; bocchini da sigari e da sigarette ; imboccature , cannucce ed altri pezzi staccati *

    98.12 * Pettini da testa , pettini da ornamento , fermagli per capelli e simili *

    98.14 * Spruzzatori da toletta ; loro montature e teste di montature *

    98.16 * Manichini e simili ; automi e scene animate per mostre *

    ( a ) I prodotti industriali finiti e semilavorati , in particolare i prodotti destinati ad aeromobili civili , che beneficiano in regime di dazio comune dell ' esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale figurano nell ' elenco soltanto a titolo indicativo .

    ( b ) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterico , originari della Romania .

    ( c ) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con due asterischi , originari della Cina .

    ( d ) ex B : Isotopi radioattivi artificiali e loro composti ( Euratom ) .

    ( e ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 28.56 C .

    ( f ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 29.06 A I .

    ( g ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 29.11 E ex I ( vaniglina ) ( 4-Idrossi-3-metossibenzaldeide ) .

    ( h ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 29.13 A ex I ( acetone ) .

    ( i ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 29.15 C I .

    ( j ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 29.38 B ex II ( vitamina B12 ) .

    ( k ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 31.03 B .

    ( l ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 31.05 A I , II , III b ) , IV e B .

    ( m ) L ' asterico riguarda soltanto la voce n . 36.06 .

    ( n ) L ' asterico riguarda soltanto le sottovoci 39.02 C I , IV e VII a ) .

    ( o ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 43.03 ex B ( guanti ) .

    ( p ) L ' asterico riguarda soltanto la voce n . 69.01 .

    ( q ) L ' asterico riguarda soltanto la voce n . ex 70.10 ( damigiane , bottiglie e boccette , di vetro non lavorato di capienza da oltre 0,25 litri a 2,5 litri ) .

    ( r ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 84.10 B II .

    ( s ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 84.61 ex B ( oggetti da rubinetteria ed altri organi simili in ghisa ) .

    ( t ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 87.12 B .

    ( u ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 93.07 B .

    ( v ) L ' asterico riguarda soltanto le sottovoci 96.01 B I e III .

    ALLEGATO C

    Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate ( 1 )

    I . PAESI INDIPENDENTI

    660 Afganistan ( 2 ) * 464 Giamaica * 442 Panama *

    208 Algeria * 338 Gibuti ( 2 ) * 801 Papuasia-Nuova Guinea *

    236 Alto Volta ( 2 ) * 628 Giordania * 520 Paraguay *

    330 Angola * 473 Grenada * 504 Perù *

    632 Arabia Saudita * 416 Guatemala * 644 Qatar *

    528 Argentina * 488 Guiana * 306 Repubblica Centrafricana ( 2 ) *

    453 Bahamas * 260 Guinea ( 2 ) * 456 Repubblica dominicana *

    640 Bahrein * 257 Guinea Bissau ( 2 ) * 247 Repubblica del Capo Verde ( 2 ) *

    666 Bangladesh ( 2 ) * 310 Guinea equatoriale ( 2 ) * 066 Romania *

    469 Barbados * 452 Haiti ( 2 ) * 324 Ruanda ( 2 ) *

    284 Benin ( 2 ) * 424 Honduras * 806 Salomone , isole *

    676 Birmania * 664 India * 819 Samoa occidentali ( 2 ) *

    516 Bolivia * 700 Indonesia * 465 Santa Lucia *

    391 Botswana ( 2 ) * 612 Irak * 467 San Vincenzo *

    508 Brasile * 616 Iran * 311 São Tomé e Principe ( 2 ) *

    328 Burundi ( 2 ) * 048 Iugoslavia * 355 Seicelle e dipendenze ( 2 ) *

    675 Butan ( 2 ) * 346 Kenia * 248 Senegal *

    696 Cambogia * 812 Kiribati * 264 Sierra Leone *

    302 Camerun * 636 Kuwait * 706 Singapore *

    244 Ciad ( 2 ) * 684 Laos ( 2 ) 608 Siria *

    512 Cile * 395 Lesotho ( 2 ) * 342 Somalia ( 2 ) *

    720 Cina * 604 Libano * 669 Sri Lanka *

    600 * Cipro * 268 Liberia * 224 Sudan ( 2 ) *

    480 Colombia * 216 Libia * 492 Suriname *

    375 Comore ( 2 ) * 370 Madagascar * 393 Swaziland *

    318 Congo * 386 Malawi ( 2 ) * 352 Tanzania ( 2 ) *

    728 Corea del Sud * 701 Malaysia * 680 Tailandia *

    436 Costarica * 667 Maldive ( 2 ) * 280 Togo *

    272 Costa d ' Avorio * 232 Mali ( 2 ) * 817 Tonga ( 2 ) *

    448 Cuba * 204 Marocco * 472 Trinidad e Tobago *

    460 Dominica * 228 Mauritania * 212 Tunisia *

    500 Ecuador * 373 Maurizio * 807 Tuvalu *

    220 Egitto * 412 Messico * 350 Uganda ( 2 ) *

    428 El Salvador * 336 Mozambico * 524 Uruguay *

    647 Emirati arabi uniti * 803 Nauru * 816 Vanuatu *

    334 Etiopia ( 2 ) * 672 Nepal ( 2 ) * 484 Venezuela *

    815 Figi * 432 Nicaragua * 690 Vietnam *

    708 Filipine * 240 Niger ( 2 ) * 652 Yemen del Nord ( 2 ) *

    314 Gabon * 288 Nigeria * 656 Yemen del Sud ( 2 ) *

    252 Gambia ( 2 ) * 649 Oman * 322 Zaire *

    276 Gana * 662 Pakistan * 378 Zambia *

    * * 382 Zimbabwe *

    ( 1 ) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura 1980 [ regolamento ( CEE ) n . 2566/79 , GU n . L 294 del 21 . 11 . 1979 , pag . 5 ] .

    ( 2 ) Questo paese è anche elencato nell ' allegato G .

    II . PAESI E TERRITORI

    dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

    476 Antille olandesi

    421 Belize

    413 Bermude

    703 Brunei

    044 Gibilterra

    740 Hong Kong

    451 Indie occidentali

    463 Isole Cayman

    529 Isole Falkland e dipendenze

    813 Isole Petcairn

    454 Isole Turks e Caicos

    457 Isole Vergini degli Stati Uniti

    811 Isole Wallis e Futuna

    743 Macao

    377 Mayotte

    809 Nuova Caledonia e dipendenze

    816 Nuove Ebridi

    808 Oceania americana ( 1 )

    802 Oceania australiana ( isola Christmas , isole Cocos ( Keeling ) , isole Heard e McDonald , isola Norfolk )

    814 Oceanie neozelandese ( isole Cook , isola di Niue , isole Tokelau )

    822 Polinesia francese

    890 Regioni polari Terre australi ed antartiche francesi

    Territorio antartico australiano

    Territorio antartico britannico

    329 Sant ' Elena e dipendenze

    357 Territoi britannici dell ' Oceano Indiano

    Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori .

    ( 1 ) L ' Oceania americana comprende : Guam , Samoa americane ( compresa l ' isola Swains ) , isole Midway , isole Johnston e Sand , isola Wake ; le isole tutela : Caroline , Marianne e Marshall .

    ALLEGATO D

    Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo

    660 Afganistan * 386 Malawi *

    236 Alto Volta * 667 Maldive *

    666 Bangladesh * 232 Mali *

    284 Benin * 672 Nepal *

    391 Botswana * 240 Niger *

    328 Burundi * 306 Repubblica Centrafricana *

    675 Butan * 247 Repubblica del Capo Verde *

    244 Ciad * 324 Ruanda *

    373 Comore * 819 Samoa occidentali *

    334 Etiopia * 311 São Tomé e Principe *

    252 Gambia * 355 Seicelle e dipendenze *

    338 Gibuti * 342 Somalia *

    260 Guinea * 224 Sudan *

    257 Guinea-Bissau * 352 Tanzania *

    310 Guinea equatoriale * 817 Tonga *

    452 Haiti * 350 Ugnada *

    684 Laos * 652 Yemen del Nord *

    395 Lesotho * 656 Yemen del Sud

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