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Document 31980R3322
Council Regulation (EEC) No 3322/80 of 16 December 1980 establishing a multiannual scheme of generalized tariff preferences and its application for 1981 in respect of certain industrial products originating in developing countries
Regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione, per il 1981, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo
Regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione, per il 1981, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo
GU L 354 del 29.12.1980, p. 114–201
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 31980R3322R(01) | ||||
Corrected by | 31980R3322R(02) |
Regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione, per il 1981, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo
Gazzetta ufficiale n. L 354 del 29/12/1980 pag. 0114 - 0201
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 11 pag. 0307
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3322/80 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1980 relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione , per il 1981 , a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che , in conformità dell ' offerta presentata nel quadro della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo ( UNCTAD ) , la Comunità economica europea ha concesso , dal 1971 , preferenze tariffarie generalizzate , in particolare per i prodotti industriali finiti e semilavorati di paesi in via di sviluppo ; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di tali preferenze scade nel 1980 ; considerando che il ruolo positivo svolto dagli schemi delle preferenze generalizzate nel miglioramento dell ' accesso dei paesi in via si sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è stato riconosciuto nel corso della nona sessione del comitato speciale delle preferenze dell ' UNCTAD ; che , in questa stessa sede , è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente conseguiti entro la fine del 1980 e di prorogarne , in conseguenza , la durata oltre il periodo iniziale ; che una revisione globale di detti schemi dovrebbe intervenire nel 1990 ; considerando che è pertanto opportuno che la Comunità continui ad applicare preferenze tariffarie generalizzate , nel quadro delle conclusioni concordate in seno all ' UNCTAD conformemente all ' intenzione manifestata , in seno a detto comitato , specialmente dall ' insieme dei paesi che concedono preferenze ; considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva , totale o parziale , che conserva la possibilità di correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi in conseguenza della sua applicazione , comprese quelle che potrebbero verificarsi negli Stati dell ' Africa , dei Caraibi e del Pacifico ( Stati ACP ) ; considerando che l ' esperienza del periodo iniziale dimostra che lo schema comunitario ha risposto in maniera soddisfacente agli obiettivi prefissati ; che è opportuno quindi mantenere le sue fondamentali caratteristiche ed in particolare la concessione della sospensione totale dei dazi doganali entro limiti determinati ; che gli adattamenti devono essenzialmente soddisfare le esigenze sia della differenziazione dei vantaggi preferenziali in maniera da assicurare una migliore trasparenza del sistema rendendone meno rigida la gestione ; considerando che l ' utilizzazione dei vantaggi preferenziali nel corso degli anni settanta si è concentrata su un ristretto numero di prodotti e di paesi beneficiari ; che è pertanto opportuno assicurare una migliore ripartizione dei vantaggi preferenziali per apportare un aiuto concreto allo sviluppo industriale di un maggiore numero di paesi in via di sviluppo e , in particolare , dei meno progrediti ; che , nello stesso tempo , per tener conto dei limiti delle capacità di assorbimento del mercato comunitario e dell ' esistenza delle produzioni della Comunità , occorre estendere il più possibile l ' accesso preferenziale ai paesi in via di sviluppo meno competitivi e , a tal fine , limitare , per determinati prodotti , i vantaggi preferenziali di cui beneficiano i paesi competitivi ; considerando quindi che il nuovo schema deve consentire di applicare una differenziazione del trattamento preferenziale ; che l ' identificazione dei prodotti e dei paesi da trattare selettivamente deve risultare dall ' applicazione congiunta di criteri inerenti al grado e al livello di sviluppo e di industrializzazione , alla loro competitività , nonché alla sensibilità dei settori e mercati comunitari dei prodotti in questione ; considerando che l ' applicazione di un trattamento che tenga conto della situazione relativa a ciascuno dei beneficiari consente un accesso più equo al sistema preferenziale ; che una semplificazione e una migliore trasparenza del sistema comportano l ' applicazione di limitazioni tariffarie individuali per ciascuno dei beneficiari , ad esclusione dei paesi meno progrediti indicati nell ' allegato D ; considerando che detto regime di limitazioni tariffarie deve essere applicato con modalità differenziate per quanto riguarda i prodotti dell ' allegato A , mediante contingenti tariffari comunitari per i prodotti originari dei paesi più competitivi , e nel quadro di massimali per quanto riguarda i prodotti del suddetto allegato A originari di altri paesi meno competitivi ; considerando che di norma i prodotti dell ' allegato B debbono essere sottoposti ad una sorveglianza a fini statistici ; considerando che nei negoziati commerciali multilaterali , conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio , la Comunità ha riaffermato che , ogni qualvolta possibile , dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo ; che è opportuno quindi non assoggettare a limitazioni né del contingente né del massimale comunitario le imputazioni dei prodotti originari dei paesi in via di sviluppo meno progrediti che figurano nell ' allegato D ; considerando che ciascuno dei contingenti tariffari o massimali comunitari corrisponde in generale , per il 1981 , all ' importo massimo relativo , nel 1980 , a ciascuno dei prodotti in questione , maggiorato del 2 % per tener conto in maniera forfettaria dell ' applicazione da parte della Grecia del sistema preferenziale comunitario ; considerando che per gli importi preferenziali espressi in unità di conto europee i tassi di conversione in monete nazionali sono quelli previsti dalla tariffa doganale comune ; che tuttavia per i prodotti delle voci e sotttovoci 41.02 ex C , 42.02 , 42.03 A , B II e III e C , 64.01 , 64.02 , 85.15 A III b ) e C II c ) , 85.21 D e E , 94.01 B II e 94.03 B , occorre prevedere un tasso di conversione in monete nazionali degli importi preferenziali espressi in unità di conto europee ( UCE ) che si ravvicini progressivamente al tasso normale previsto nella tariffa doganale comune ; considerando che è opportuno riservare il beneficio di tali esenzioni tariffarie ai prodotti originari dei paesi e territori considerati ; che la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista dall ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ( 4 ) ; considerando che il 1° gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica il sistema comunitario delle preferenze generalizzate , conformemente all ' articolo 117 dell ' atto di adesione del 1979 ; considerando che il regime preferenziale comunitario applicabile alla Iugoslavia risulta esclusivamente dalle disposizioni dell ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ( 5 ) ; che , pertanto , l ' inserimento della Iugoslavia nella lista dei paesi beneficiari si effettua nel quadro della dichiarazione comune relativa al protocollo n . 1 e agli articoli 8 , 9 , e 10 ; considerando che , per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari dell ' allegato A , è opportuno garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l ' applicazione senza discontinuità dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti tariffari ; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti , basato su una ripartizione tra Stati membri , sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti , tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che inoltre a tale scopo e nel quadro del sistema di utilizzazione , le imputazioni effettive sui contingenti possono effettuarsi soltanto per prodotti presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine ; considerando che l ' applicazione dei principi generalmente seguiti in materia di ripartizione per i contingenti tariffari comunitari aperti a tutt ' oggi non può essere conciliabile con la continuità necessaria nell ' applicazione delle preferenze tariffarie in questione ; che è pertanto opportuno ancora ricorrere ad un criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti tariffari comunitari in oggetto tra gli Stati membri ; che , basandosi su criteri di ordine economico generale relativi al commercio estero , al prodotto nazionale lordo e alla popolazione , le percentuali di partecipazione iniziale di ciascuno Stato membro agli importi contingentali sono stabilite ai seguenti livelli per l ' esercizio contingentale considerato : Germania : 27,5 % Benelux : 10,5 % Francia : 19 % Italia : 14,5 % Danimarca : 5 % Irlanda : 0,5 % Regno Unito : 21 % Grecia : 2 % che , nondimeno , dati gli elementi di valutazione più precisi già disponibili sugli scambi dei legni impiallacciati e dei legni impiallacciati e dei legni compensati della voce 44.15 della tariffa doganale comune , le percentuali succitate devono essere modificate rispettivamente nel modo seguente : 7,76 % , 4,44 % , 0,87 % , 5,99 % , 1,94 % , 78,52 % , 0,19 % ; considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni dei contingenti tariffari ripresi nell ' allegato A nei vari Stati membri e ovviare all ' eventuale inadeguatezza della ripartizione forfettaria , è opportuno di norma dividere i volumi contingentali in due parti : la prima da ripartire fra gli Stati membri , la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membre che avranno esaurito la loro quota iniziale ; che , inoltre , la riserva così costituita è volta ad evitare una sterilizzazione dei volumi contingentali a danno di ciascuno dei paesi in via di sviluppo del miglioramento del regime delle preferenze generalizzate ; che , a questo fine , per garantire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza , è opportuno fissare la prima parte al livello di 80 % circa dei volumi contingentali ; considerando che , per i contingenti tariffari ripresi nell ' allegato A , le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che , per tener conto di questo fatto e per evitare discontinuità , occorre che ciascuno Stato membro , dopo aver esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali , proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente , finché la consistenza di ciascuna riserva lo permetta ; che ciascuna delle quote iniziali e complementari deve essere valida fino al termine del periodo contingentale ; che sembra tuttavia opportuno consentire agli Stati membri di limitare l ' esercizio del loro obbligo cumulato di prelievo sull ' ammontare della riserva ad un livello non superiore al 40 % della loro quota iniziale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , e che quest ' ultima deve , in particolare , poter seguire il grado di esaurimento dei contingenti tariffari ed informarne gli Stati membri ; considerando che se , ad una data determinata del periodo contingentale , in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle quote iniziali , tale Stato membro dovrà riversarne una percentuale nella riserva corrispondente , allo scopo di evitare che un parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro , mentre portrebbe essere utilizzata in altri ; considerando che , per quanto riguarda i massimali tariffari comunitari dell ' allegato A , gli obiettivi per seguiti possono essere raggiunti facendo ricorso ad un modo di gestione fondato sull ' imputazione , a livello comunitario , sui massimali di cui sopra , delle importazioni dei prodotti a mano a mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine ; che questo modo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali secondo procedure idonee quando detti massimali sono raggiunti a livello comunitario ; considerando che è opportuno instaurare , a titolo eccezionale , un meccanismo che consenta di evitare che una sola importazione in uno Stato membro possa , per la sua importanza quantitativa , causare il superamento del massimale senza che sia stato possibile applicare in tempo utile la procedura prevista dall ' articolo 10 ; che a tal fine occorre autorizzare lo Stato membro in causa a prendere provvedimenti conservativi , applicando a tale importazione il regime del dazio sospeso ; che l ' ammontare della garanzia resterebbe definitivamente acquisito per quella parte del prodotto che supera il massimale comunitario , dopo la costatazione dell ' avvenuto superamento da parte della Commissione ; considerando che , per quanto concerne i prodotti dell ' allegato B , è opportuno prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali in casi eccezionali e secondo procedure e modalità adeguate ; considerando che queste modalità di gestione richiedono una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire lo stato di imputazione sui contingenti e i massimali ed informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ripristinare la riscossione dei dazi doganali quando è raggiunto uno dei massimali ; considerando che , poiché il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative , in particolare , alla gestione delle quote contingentali attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . A decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 , i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti degli allegati A e B sono totalmente sospesi . Per quanto riguarda i prodotti dell ' allegato A la sospensione tariffaria è accordata nell ' ambito di contingenti tariffari e di massimali tariffari . I prodotti dell ' allegato B sono sottoposti di norma a una sorveglianza statistica trimestrale avente la base di riferimento definita nell ' articolo 12 . All ' importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti di cui sopra i dazi doganali stabiliti in conformità dell ' articolo 117 dell ' atto di adesione del 1979 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , le unità di conto europee , in cui sono espressi gli importi preferenziali , e i tassi di conversione in monete nazionali sono quelli previsti nella tariffa doganale comune . Tuttavia , per i prodotti delle voci e sottovoci 41.02 ex C , 42.02 , 42.03 A , B II e III e C , 64.01 , 64.02 , 85.15 A III b ) e C II c ) , 85.21 D e E , 94.01 B II e 94.03 B , la conversione in monete nazionali degli importi preferenziali espressi in UCE viene fatta ai seguenti tassi : 1 UCE * 3,43481 marchi tedeschi , * * 48,11444 franchi belgi/franchi lussemburghesi , * * 3,446098 fiorini olandesi , * * 5,61888 franchi francesi , * * 741,528 lire italiane , * * 7,56456 corone danesi , * * 0,4684092 lire sterline irlandesi , * * 0,4507734 lire sterline inglesi , * * 36,16763 dracme greche . * 2 . Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato : - a ciascuno dei paesi e territori indicati nella colonna 4 dell ' allegato A a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti specificati nelle colonne 2 e 3 , e , fatto salvo l ' accordo provvisorio tra la Comunità e la Iugoslavia , - a ciascuno degli altri paesi e territori che figurano nell ' allegato C per le stesse categorie di prodotti , - a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell ' allegato C per ciascuna delle categorie di prodotti riprese nell ' allegato B , a condizione che sia rispettata la nozione di prodotti originari . 3 . Le importazioni che beneficiano già dell ' esenzione di dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tali contingenti o massimali tariffari . L ' ammissione al beneficio del regime preferenziale instaurato dal presente regolamento è subordinata all ' osservanza della nozione di prodotti originari , che è stabilita secondo la procedura prevista dall ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 . 4 . I contingenti tariffari ed i massimali tariffari comunitari sono gestiti in conformità delle disposizioni seguenti . SEZIONE I Disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari comunitari per i prodotti dell ' allegato A Articolo 2 La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro dei contingenti tariffari comunitari menzionati nell ' articolo 1 , paragrafo 1 , è attribuita a ciascuno dei paesi e territori enumerati nella colonna 4 dell ' allegato A , per quei prodotti specificati nelle colonne 2 e 3 a fianco dei quali essi figurano con l ' indicazione , nella colonna 5 , dell ' importo contingentale individuale . Articolo 3 1 . Una prima parte pari all ' 80 % di ciascuno dei contingenti tariffari comunitari enumerati nell ' allegato A , il cui importo è indicato nella colonna 6 dell ' allegato A , viene ripartita tra gli Stati membri ; le quote che , fatto salvo l ' articolo 6 , sono valide fino al 31 dicembre 1981 , raggiungono , per gli Stati membri , gli importi indicati nella colonna 7 , a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti sottoposti a contingente elencati nell ' allegato A . Tuttavia , per i prodotti della voce 44.15 , la prima parte è pari al 98 % dell ' importo contingentale . 2 . La seconda parte di ciascuno di detti contingenti tariffari costituisce la riserva corrispondente , ce è indicata nella colonna 8 dell ' allegato A . Articolo 4 1 . Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro fissate nell ' allegato A - o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva , in caso di applicazione dell ' articolo 6 - venga utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , sempreché l ' entità della riserva lo permetta . 2 . Se , una volta esaurita l ' una o l ' altra delle quote iniziali di uno Stato membro , la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale , alle condizioni stabilite al paragrafo 1 . 3 . se , una volta esaurita l ' una o l ' altra delle seconde quote di uno Stato membro , la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota uguale alla terza . Questo procedimento si applica ripetutamente fino all ' esaurimento della riserva . 4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membro possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo . 5 . Ciascuno Stato membro , informandone la Commissione , può limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 40 % della quota iniziale . Articolo 5 Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 4 sono valide sino al 31 dicembre 1981 . Articolo 6 Gli Stati membri riversano nella riserva , entro il 1° ottobre 1981 , la frazione non utilizzata della propria quota iniziale che , alla data del 15 settembre 1981 ; supera il 20 % dell ' importo iniziale . Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1981 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1981 e imputare sui contingenti comunitari , nonché , eventualmente , la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali che essi riversano nelle rispettive riserve . Articolo 7 La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4 e li informa , non appena pervenute le notificazioni , del grado di utilizzazione delle riserve . Essa informa gli Stati membri , entro il 15 ottobre 1981 , dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell ' articolo 6 . Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne indica l ' entità allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo . Gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie affinché l ' apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell ' articolo 4 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari . Articolo 8 Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni atte a garantire agli importatori dei prodotti in oggetto stabiliti sul loro territorio la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate . SEZIONE II Disposizioni relative alla gestione dei massimali tariffari comunitari per i prodotti dell ' allegato A e alla base di riferimento per i prodotti dell ' allegato B Articolo 9 Fatti salvi gli articoli 10 e 11 , il beneficio del regime dei massimali tariffari preferenziali è accordato nel quadro dell ' allegato A a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell ' allegato C , diversi da quelli che figurano nella colonna 4 , nei limiti degli importi fissati nella colonna 9 , a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti . Articolo 10 1 . Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali individuali fissati ai sensi dell ' articolo 9 , previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , la Commissione , di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro , ripristina mediante regolamento la riscossione dei dazi doganali all ' importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati fino alla fine del periodo previsto all ' articolo 1 , paragrafo 1 . 2 . Subito dopo aver ricevuto la richiesta di uno Stato membro , la Commissione ne dà comunicazione agli altri Stati membri . Articolo 11 1 . In deroga all ' articolo 10 e in casi eccezionali , quando una singola fornitura a destinazione di uno Stato membro comporterebbe il superamento del livello del massimale comunitario in tale Stato membro , tenendo conto delle precedenti imputazioni da esso effettuate , quest ' ultimo è autorizzato ad applicare al prodotto in oggetto , originario del paese o territorio beneficiario , il regime del dazio sospeso sulla parte che supererebbe il massimale comunitario . Esso ne informa immediatamente la Commissione . 2 . Se l ' assoggettamento a garanzia è giustificato sulla base dei criteri del paragrafo 1 , la Commissione , mediante regolamento , ripristina la riscossione dei dazi doganali a livello comunitario . L ' ammontare della garanzia rimane acquisito per quella parte del prodotto che supera il massimale comunitario nello Stato membro considerato . Articolo 12 1 . Se l ' aumento delle importazioni in regime preferenziale di prodotti dell ' allegato B , originari di uno o più paesi beneficiari , provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità , la Commissione può procedere di propria iniziativa al ripristino dei dazi doganali corrispondenti . ogni Stato membro interessato può inoltre presentare alla Commissione una richiesta di ripristino di dazi doganali contenente tutti gli elementi giustificativi pertinenti . La base di riferimento da prendere in considerazione per l ' esame della situazione risultante dall ' aumento delle importazioni è l ' importo massimo più elevato , valido per l ' anno 1980 , nell ' ambito di ciascuno dei massimali preferenziali aperti nell ' anno suddetto . La base di riferimento così stabilita è maggiorata del 2 % per tener conto dell ' applicazione da parte della Grecia delle preferenze tariffarie della Comunità . 2 . Dalla comunicazione della richiesta dello Stato membro decorre un termine di dieci giorni durante il quale gli altri Stati membri , dopo aver ricevuto comunicazione della richiesta inoltrata dallo Stato membro in causa , possono presentare commenti . I commenti sono inviati alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri con qualsiasi mezzo opportuno . Durante il periodo di cui sopra la richiesta dello Stato membro non può ricevere esecuzione . Alla scadenza di detto termine lo Stato membro , tenendo conto dei commenti fatti dalla Commissione e dagli altri Stati membri , conferma o meno la sua richiesta . In caso di conferma , la Commissione adotta il regolamento che ripristina i dazi doganali all ' importazione del prodotto o dei prodotti considerati . Articolo 13 Gli articoli 10 , 11 e 12 non si applicano alle importazioni in questione originarie dei paesi di cui all ' allegato D . SEZIONE III Disposizioni generali Articolo 14 1 . Il grado di esaurimento effettivo delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni dei prodotti considerati presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica , secondo il valore in dogana dei prodotti stessi , e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all ' articolo 1 , paragrafo 3 . 2 . L ' effettiva imputazione sui massimali delle importazioni dei prodotti in questione è effettuata a mano a mano che i prodotti in questione è effettuata a mano a mano che i prodotti considerati sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica , secondo il valore in dogana dei prodotti stessi , e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all ' articolo 1 , paragrafo 3 . 3 . Una merce può essere imputata su un massimale o ammessa al beneficio di una quota contingentale soltanto se il certificato di origine di cui ai paragrafi 1 e 2 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi . 4 . Il grado di esaurimento effettivo dei contingenti tariffari e dei massimali comunitari è costatato a livello della Comunità in base alle importazioni imputate nelle condizioni definite ai paragrafi 1 e 2 . 5 . Qualsiasi modifica dell ' elenco dei beneficiari , in particolare mediante aggiunta di nuovi paesi o territori , può comportare un corrispondente adeguamento dei contingenti tariffari o dei massimali comunitari . Articolo 15 1 . Gli Stati membri comunicano trimestralmente le informazioni relative alle importazioni contemplate dal presente regolamento all ' Istituto statistico delle Comunità europee , secondo le disposizioni della Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri ( Nimexe ) . 2 . Tuttavia , per quanto riguarda i prodotti dell ' allegato A sottoposti a contingente , gli Stati membri trasmettono alla Commissione , non oltre l ' undicesimo giorno di ogni mese , l ' estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente . Per i prodotti dell ' allegato A sottoposti a massimale , gli Stati membri trasmettono alla Commissione , a richiesta di questa e alle stesse condizioni , l ' estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente . A richiesta della Commissione , allorché il massimale è raggiunto a concorrenza del 75 % , gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estratti delle imputazioni ogni dieci giorni ; gli estratti devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla scadenza di ogni decade . Articolo 16 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento . Articolo 17 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981 . Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1980 . Per il Consiglio Il Presidente Colette FLESCH ( 1 ) GU n . C 298 del 17 . 11 . 1980 , pag . 77 . ( 2 ) Parere reso il 15 dicembre 1980 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 3 ) GU n . C 331 del 17 . 12 . 1980 , pag . 11 . ( 4 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 130 del 27 . 5 . 1980 , pag . 2 . ALLEGATO A : vedi G.U . ALLEGATO B Elenco dei prodotti originari dei paesi e territori in via di sviluppo , beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi ( a ) ( b ) ( c ) CAPITOLO 25 25.19 A * Ossidi di magnesio , esclusi il carbonato di magnesio naturale calcinato * 25.22 * Calce ordinaria ( viva o spenta ) ; calce idraulica , esclusi l ' ossido e l ' idrossido di calcio * 25.23 * Cementi idraulici ( compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers » ) , anche colorati * 25.31 A * Spato fluore * CAPITOLO 27 27.03 B * Agglomerati di torba * 27.04 * Coke e semi-coke di carbon fossile , di lignite e di torba , agglomerati e non ; carbone di storta : * * A . Coke e semi-coke di carbon fossile : * * I . destinati alla fabbricazione di elettrodi * * C . altri * 27.07 * Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura ; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo capitolo * 27.12 * Vaselina * 27.13 * Paraffina , cere di petrolio o di minerali bituminosi , ozocerite , cera di lignite , cera di torba , residui paraffinosi ( gatsch , slack wax , ecc . ) , anche colorati * 27.14 * Bitume di petrolio , coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi * 27.16 * Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale , di bitume di petrolio , di catrame minerale o di pece di catrame minerale ( mastici bituminosi , « cut backs » , ecc . ) * CAPITOLO 28 ex 28.01 * Alogeni ( fluoro , cloro , bromo , iodio ) , ad esclusione dello iodio greggio * 28.02 * Zolfo sublimato o precipitato ; zolfo colloidale * 28.03 * Carbonio ( in particolare , neri di carbonio ) * ex 28.04 * Idrogeno ; gas rari ; altri metalloidi , ad esclusione del selenio e del silicio * 28.06 * Acido cloridrico ; acido clorosolforico * 28.08 * Acido solforico ; oleum * 28.09 * Acido nitrico ; acidi solfonitrici * 28.10 * Anidride e acidi fosforici ( meta - , orto - e piro - ) * 28.12 * Acido borico e anidride borica * 28.13 * Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi * 28.14 * Cloruri , ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi * 28.15 * Solfuri metalloidici , compreso il trisolfuro di fosforo * 28.17 * Idrossido di sodio ( soda caustica ) ; idrossido di potassio ( potassa caustica ) ; perossidi di sodio e di potassio * 28.18 * Idrossidi e perossidi di magnesio ; ossidi , idrossidi e perossidi di stronzio o di bario * 28.19 * Ossido di zinco ; perossido di zinco * 28.20 B * Corindoni artificiali * 28.21 * Ossidi e idrossidi di cromo * 28.22 * Ossidi di manganese * 28.23 * Ossidi e idrossidi di ferro ( comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale , contenenti , in peso , 70 % e più di ferro combinato , calcolato come Fe2O3 ) * 28.24 * Ossidi e idrossidi di cobalto ; ossidi di cobalto del commercio * ex 28.28 * Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici ; altre basi , ossidi , idrossidi e perossidi metallici inorganici , ad esclusione degli ossidi di antimonio * 28.29 * Fluoruri ; fluosilicati , fluoborati e altri fluosali * ex 28.30 * Cloruri , ossicloruri e idrossicloruri , ad esclusione dei cloruri di bario ; bromuri e ossibromuri ; ioduri e ossiioduri * 28.31 * Ipocloriti ; ipocloriti di calcio del commercio ; cloriti ; ipobromiti * 28.32 * Clorati e perclorati ; bromati e perbromati ; iodati e periodati * 28.35 * Solfuri , compresi i polisolfuri * 28.36 * Idrosolfiti , compreso gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ; solfossilati * 28.37 * Solfiti e iposolfiti * 28.38 * Solfati e allumi ; persolfati * 28.39 * Nitriti e nitrati * 28.40 * Fosfiti , ipofosfiti e fosfati * ex 28.42 * Carbonati e percarbonati , compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio , ad esclusione dei carbonati di sodio * 28.43 * Cianuri semplici e complessi * 28.44 * Fulminati , cianiti e tiocianati * 28.45 * Silicati , compresi i silicati di sodio di potassio del commercio * 28.46 * Borati e perborati * ex 28.47 * Sali degli acidi di ossidi metallici ( cromati , permanganati , stannati , ecc . ) , ad esclusione dei manganiti , manganati e permanganati * 28.48 * Altri sali e persali degli acidi inorganici , esclusi gli azotidrati * 28.49 * Metalli preziosi allo stato colloidale ; amalgame di metalli preziosi ; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi , di costituzione chimica definita o non * 28.50 * Elementi chimici e isotopi , fissili ; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi ; loro composti inorganici o organici , di costituzione chimica definita o non ; leghe , dispersioni e « cermet » , contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici : * * B . altri ( d ) * 28.51 * Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n . 28.50 ; loro composti inorganici o organici , di costituzione chimica definita o non : * * B . altri * 28.52 * Composti inorganici o organici del torio , dell ' uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare , dell ' ittrio e dello scandio , anche miscelati tra loro * 28.54 * Perossido di idrogeno ( acqua ossigenata ) , compresa l ' acqua ossigenata solida * 28.55 * Fosfuri , di costituzione chimica definita o non * 28.56 * Carburi , di costituzione chimica definita o non ( * ) ( e ) * 28.57 * Idruri , nitruri , azoturi , siliciuri e boruri , di costituzione chimica definita o non * 28.58 * Altri composti inorganici ( comprese le acque distillate , di conducibilità o dello stesso grado di purezza ) ; aria liquida ( compresa l ' aria liquida da cui siano stati eliminati i gas rari ) ; aria compressa ; amalgame diverse da quelle di metalli preziosi * CAPITOLO 29 29.01 * Idrocarburi * 29.02 * Derivati alogenati degli idrocarburi * 29.03 * Derivati solfonati , nitrati , nitrosi degli idrocarburi * ex 29.04 * Alcoli aciclici e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi : * * A . Monoalcoli saturi : * * II . Propan-1-olo ( alcole propilico ) e propan-2-olo ( alcole isopropilico ) * * III . Butanalo e suoi isomori * * IV . Pentanolo ( alcole amilico ) e suoi isomeri * * V . altri * * B . Monoalcoli non saturi * * C . Polialcoli : * * I . Dioli , trioli e tetroli , ad esclusione del glicole etilenico * * IV . altri polialcoli * * V . Derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi dei polialcoli * 29.05 * Alcoli ciclici e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi * 29.06 * Fenoli e fenoli-alcoli ( * ) ( f ) * ex 29.07 * Derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli , ad esclusione del dinosebe ( ISO ) * ex 29.08 * Eteri-ossidi , eteri-alcoli , esteri-ossidi-fenoli , eteri-ossidi-alcoli-fenoli , perossidi di alcoli e perossidi di eteri , e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi , ad esclusione del dietilenglicole * 29.09 * Epossidi , epossi-fenoli e epossi-eteri ( alfa o beta ) ; loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi * 29.10 * Acetali , emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse , e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi * 29.11 * Aldeidi , aldeidi-alcoli , aldeidi-eteri , aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse ; polimeri ciclici delle aldeidi ; paraformaldeide ( * ) ( g ) * 29.12 * Derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi dei prodotti della voce n . 29.11 * 29.13 * Chetoni , chetoni-alcoli , chetoni-fenoli , chetoni-aldeidi , chinoni , chinoni-alcoli , chinoni-fenoli , chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse , e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi ( * ) ( h ) * ex 29.14 * Acidi monocarbossilici , loro anidridi , alogenuri , perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , ad esclusione dell ' acetato di etile e dell ' acido benzoico * ex 29.15 * Acidi policarbossilici , loro anidridi , alogenuri , perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi , ad esclusione degli ortoftalati di diottile ( * ) ( i ) * ex 29.16 * Acidi carbossilici a funzioni alcool , fenolo , aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzione ossigenate semplici o complesse , loro anidridi , alogenuri , perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi , ad esclusione dell ' acido salicilico e dell ' acido O-acetilsalicilico , suoi sali e suoi esteri * 29.19 * Esteri fosforici e loro sali , compreso i lattofosfati , e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi * 29.21 * Altri esteri degli acidi minerali ( eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni ) e loro sali , e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi * ex 29.22 * Composti a funzione ammina , ad esclusione della metilammina , della dimetilammina e della trimetilammina , e loro sali * ex 29.23 * Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse , ad esclusione dell ' acido glutammico e suoi sali * 29.24 * Sali e idrossidi di ammonio quaternari , compresi le lecitine e altri fosfoamminolipidi * ex 29.25 * Composti a funzione carbossiammida e composti a funzione ammide dell ' acido carbonico , ad esclusione del paracetanol ( DCI ) * ex 29.26 * Composti a funzione immide degli acidi carbossilici ( compresa l ' immide ortosolfobenzoica e i suoi sali ) o a funzione immina ( comprese l ' esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina ) ad esclusione della saccarina * ex 29.27 * Composti a funzione nitrile , ad esclusione dell ' acrilonitrile * 29.28 * Diazo - , azo - o azossi composti * 29.29 * Derivati organici dell ' idrazina o dell ' idrossilammina * 29.30 * Composti ad altre funzioni azotate * 29.31 * Tiocomposti organici * 29.33 * Composti mercurio-organici * 29.34 * Altri composti organo-minerali * ex 29.35 * Composti eterociclici , compresi gli acidi nucleinici , ad esclusione della melammina , della cumarina , delle metilcumarine e delle etilcumarine 29.36 * Solfammidi * 29.37 * Sultoni e sultami * 29.38 * Provitamine e vitamine , naturali o riprodotte per sintesi ( compresi i concentrati naturali ) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine , miscelati o non fra loro , anche disciolti in qualsiasi solvente ( * ) ( j ) * * A . Provitamine , non miscelate , anche in soluzione acquosa * * B . Vitamine , non miscelate , anche in soluzione acquosa : * * I . Vitamine A * * ex II . Vitamine B2 , B3 e B12 * * III . Vitamina B9 * * C . Concentrati naturali di vitamine : * * I . Concentrati naturali di vitamine A + D * * II . altri * * D . Miscele , anche disciolte in qualsiasi solvente , soluzioni non acquose di provitamine o di vitamine * 29.39 * Ormoni , naturali o riprodotti per sintesi ; loro derivati principalmente come ormoni ; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni ; * * A . Adrenalina * * B . Insulina * * C . Ormoni del lobo anteriore dell ' ipofisi e simili : * * I . Ormoni gonadotropi * * II . altri * * D . Ormoni cortico-surrenali : * * II . altri * * E . altri ormoni e altri steroidi * 29.41 * Eterosidi , naturali o riprodotti per sintesi , loro sali , loro eteri , loro esteri e altri derivati * 29.42 * Alcaloidi vegetali , naturali o riprodotti per sintesi , loro sali , loro eteri , loro esteri e altri derivati * 29.43 * Zuccheri chimicamente puri , eccettuati il saccarosio , il glucosio ed il lattosio ; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali , diversi dai prodotti delle voci nn . 29.39 , 29.41 e 29.42 * 29.45 * Altri composti organici * CAPITOLO 30 30.01 * Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici , disseccati , anche polverizzati ; estratti , per usi opoterapici , di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni ; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove * 30.02 * Sieri di animali o di persone immunizzati ; vaccini microbici , tossine , colture di microganismi ( compresi i fermenti , ma esclusi i lieviti ) ed altri prodotti simili * 30.03 * Medicamenti per la medicina umana e veterinaria * 30.04 * Ovatte , garze , bende e prodotti analoghi ( fasciature , sparadrappi , senapismi , ecc . ) , impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici , diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo * 30.05 * Altre preparazioni ed articoli farmaceutici * CAPITOLO 31 31.02 * Concimi minerali o chimici azotati * * A . Nitrato di sodio naturale * * C . altri ( * ) * 31.03 * Concimi minerali o chimici fosfatici , ad esclusione dei perfosfati ( * ) ( k ) * 31.04 B * Concimi minerali o chimici potassici prevista alla lettera B ) della nota 3 di questo capitolo * 31.05 * Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg ( * ) ( l ) * CAPITOLO 32 32.01 * Estratti per concia di origine vegetale ; tannini ( acidi tannici ) , compreso il tannino di noci di galla all ' acqua , e loro sali , eteri , esteri ed altri derivati : * * B . altri * 32.03 * Prodotti concianti organici sintetici e prodotti concianti inorganici ; preparazioni concianti contenenti o non prodotti concianti naturali ; preparazioni enzimatiche per conceria ( maceranti enzimatici , pancreatici , microbici , ecc . ) * 32.04 * Sostanze coloranti di origine vegetale ( compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali , escluso l ' indaco ) e sostanze coloranti di origine animale * 32.05 * Sostanze coloranti organiche sintetiche ; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » ; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra ; indaco naturale * 32.06 * Lacche coloranti * 32.07 * Altre sostanze coloranti ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » * 32.08 * Pigmenti , opacizzanti e colori preparati , preparazioni vetrificabili , lustri liquidi e preparazioni simili , per la ceramica , la smalteria o la vetreria ; ingobbi ; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere , di granuli , di lamelle o di fiocchi * 32.09 * Vernici ; pitture , pigmenti all ' acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all ' olio di lino , all ' acqua ragia minerale , all ' essenza di trementina , in una vernice o in altri mezzi , del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l ' impressione di pitture ; fogli per l ' impressione a caldo ( carta postale ) ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo * 32.10 * Colori per la pittura artistica , l ' insegnamento , la pittura di insegne , per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento , in tubi , vasi , flaconi , scodellini e presentazioni simili , anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli , sfumini , scodellini o altri accessori * 32.11 * Siccativi preparati * 32.12 * Mastici ( compresi i mastici e i cementi di resina ) ; stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura * 32.13 * Inchiostri da scrivere o da disegno , inchiostri da stampa e altri inchiostri * CAPITOLO 33 OLI ESSENZIALI E RESINOIDI : PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA E COSMETICI CAPITOLO 34 SAPONI , PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI , PREPARAZIONI PER LISCIVIE , PREPARAZIONI LUBRIFICANTI , CERE ARTIFICIALI , CERE PREPARATE , PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE , CANDELE E PRODOTTI SIMILI , PASTE PER MODELLI E « CERE PER L ' ODONTOIATRIA » CAPITOLO 35 35.02 B * Albuminati ed altri derivati delle albumine * ex 35.03 * Gelatine ( comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare , anche lavorati in superficie o colorati ) e loro derivati ; colle d ' ossa , di pelli , di nervi , di tendini e simili e colle di pesci ; ittiocolla solida , ad esclusione delle gelatine e loro derivati * 35.04 * Peptoni ed altre sostanze proteiche ( esclusi gli enzimi della voce n . 35.07 ) e loro derivati ; polvere di pelle , trattata o non al cromo * 35.06 * Colle preparate non nominate né comprese altrove ; prodotti di ogni specie da usare come colle , preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg * 35.07 * Enzimi , enzimi preparati , non nominati né compresi altrove * CAPITOLO 36 POLVERI ED ESPLOSIVI ; ARTICOLI PIROTECNICI ; FIAMMIFERI ; LEGHE PIROFORICHE ; SOSTANZE INFIAMMABILI ( * ) ( m ) CAPITOLO 37 PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA CAPITOLO 38 38.01 * Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio * 38.03 * Carboni attivati ; sostanze minerali naturali attivate ; neri di origine animale , compreso il nero animale esaurito * 38.05 * Tallol * 38.06 * Lignosolfiti * 38.07 * Essenza di trementina ; essenza di legnio di pino o essenza di pino , essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere ; dipentene greggio ; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito ; olio di pino * 38.08 * Colofonie ed acidi resinici , e loro derivati diversi dalle resine naturali èsterificate della voce n . 39.05 ; essenza di resina e oli di resina * 38.09 * Catrami di legno ; oli di catrami di legno ( diversi dai solventi e diluenti composti della voce n . 38.18 ) ; creosoto di legno ; alcole metilico greggio ; olio di acetone ; peci vegetali di ogni specie ; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali ; leganti per anime da fonderia , a base di prodotti resinosi naturali * 38.11 * Disinfettanti , insetticidi , fungicidi , rodenticidi , erbicidi , inibitori della germinazione , regolatori dello sviluppo per piante , e prodotti simili , presentati allo stato di preparazione o in forme o recipienti o in involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri , stoppini e candele solforati e carte moschicide * 38.12 * Bozzime preparate , appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura , del tipo di quelli utilizzati nell ' industria tessile , nell ' industria della carta , nell ' industria del cuoio o in industrie simili ; * * A . Bozzime preparate ed appretti preparati : * * II . altri * * B . Preparazioni per la mordenzatura * 38.13 * Preparazioni per il decapaggio dei metalli ; preparazioni per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli ; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti ; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura * 38.14 * Preparazioni antidetonanti , inibitori di ossidazione , additivi peptizzanti , additivi per la viscosità , additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali * 38.15 * « Acceleranti di vulcanizzazione » preparati * 38.16 * Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi * 38.17 * Preparazioni e cariche per apparecchi estintori ; granate e bombe estintrici * 38.18 * Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili * ex 38.19 * Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse ( comprese quelle cosistenti in miscele di prodotti naturali ) , non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse , non nominati né compresi altrove , ad esclusione del D-Glucitolo ( sorbite ) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III * CAPITOLO 39 39.01 * Prodotti di condensazione , di policondensazione e di poliaddizione , modificati o non , polimerizzati o non , lineari o non ( fenoplasti , amminoplasti , alchidi , poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi , silconi , ecc . ) * ex 39.02 * Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione ( polietilene , polietileni tetraalogenati , poliisobutilene , polistirolo , cloruro di polivinile , acetato di polivinile , cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici , derivati poliacrilici e polimetacrilici , resine cumaronindeniche , ecc . ) , ad esclusione del polipropilene nelle forme previste dalla note 3 a ) e 3 b ) del capitolo 39 ( * ) ( n ) * 39.03 * Cellulosa rigenerata , nitrati , acetati ed altri esteri della cellulosa , eteri della cellulosa ed altri derivanti chimici della cellulosa , plastificati o non ( celloidina , e collodi , celluloide , ecc . ) ; fibra vulcanizzata ( * ) * 39.04 * Sostanze albuminoidi indurite ( caseina indurita , gelatina indurita , ecc . ) * 39.05 * Resine naturali modificate per fusione ; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici ; derivati chimici della gomma naturale ( gomma clorurata , cloridrata , ciclizzata , ossidata , ecc . ) * 39.06 * Altri alti polimeri , resine artificiali e materie plastiche artificiali , compreso l ' acido alginico , i suoi sali e i suoi esteri ; linossina * 39.07 * Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n . 39.01 al n . 39.06 incluso * CAPITOLO 40 40.02 * Lattice di gomma sintetica ; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato ; gomma sintetica ; fatturato ( factis ) * 40.03 * Gomma rigenerata * 40.05 * Lastre , fogli e nastri di gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata , diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn . 40.01 e 40.02 ; granuli di gomma , naturale o sintetica , sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione ; mescole , dette « mescole-madri » , costituite da gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata , addizionata , prima o dopo coagulazione , di nero fumo ( con o senza oli minerali ) o di anidride solicica ( con o senza oli minerali ) , sotto qualsiasi forma * 40.06 * Gomma ( o lattice di gomma ) , naturale o sintetica , non vulcanizzata , presentata sotto altre forme o stati ( soluzioni e dispersioni , tubi , bacchette , profilati , ecc . ) ; oggetti di gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata ( fili tessili ricoperti o impregnati , dischi , rondelle , ecc . ) * 40.07 * Fili e corde di gomma vulcanizzata , anche ricoperti di materie tessili ; filati tessili impregnati o ricoperti vulcanizzata * 40.08 * Lastre , fogli , nastri e profilati ( compresi i profilati di sezione circolare ) , di gomma vulcanizzata , non indurita * 40.09 * Tubi di gomma vulcanizzata , non indurita * 40.10 * Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata * 40.12 * Articoli d ' igiene e farmacia ( comprese le tettarelle ) di gomma vulcanizzata , non indurita , anche con parti di ebanite * 40.13 * Oggetti di vestiario , guanti e accessori per vestimenta , di gomma vulcanizzata , non indurita , per qualsiasi uso * 40.14 * Altri lavori di gomma vulcanizzata , non indurita * 40.15 * Ebanite in blocchi , lastre , fogli o nastri , bastoni , profilati o tubi ; cascami , polveri o rottami * 40.16 * Lavori di ebanite * CAPITOLO 41 41.08 * Cuoio e pelli , verniciati o metallizzati * 41.10 * Cuoio artificiale o ricostituito , a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio , in piastre o in fogli , anche arrotolati * CAPITOLO 42 42.01 * Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale ( selle , finimenti , collari , tirelle , ginocchielli , ecc . ) di qualsiasi materia * 42.04 * Oggetti di cuoio o di pelli , naturali , artificiali o ricostituiti , per usi tecnici * 42.05 * Altri lavori di cuoio o di pelli , naturali , artificiali o ricostituiti * 42.06 * Lavori di budella , di pellicola di intestini ( baudruches ) , di vesciche o di tendini * CAPITOLO 43 43.02 * Pelli da pellicceria conciate o preparate , anche confezionate in tavole , sacchi , mappette , croci o altri simili manufatti ; loro cascami e ritagli , non cuciti * 43.03 * Pelliccerie lavorate o confezionate ( * ) ( o ) * 43.04 * Pellicce artificiali , anche confezionate * CAPITOLO 44 44.05 * Legno semplicemente segato per il lungo , tranciato o sfogliato , dello spessore superiore a 5 mm : * * B . Legno di conifere , d ' una lunghezza di 125 cm o meno e d ' uno spessore di meno di 12,5 mm * 44.07 * Traversine di legno per strade ferrate * 44.09 * Liste di legno per cerchi ; pali spaccati ; pioli e picchetti di legno , appuntiti , non segati per il lungo ; legno in stecche , strisce o nastri ; legno in fuscelli ; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell ' aceto o nella chiarificazione dei liquidi ; legno semplicemente sgrossato o arrotondato , ma non tornito , né curvato o altrimenti lavorato , per bastoni , ombrelli , manichi di utensili , e simili * 44.12 * Lana ( paglia ) di legno ; farina di legno * 44.14 * Legno semplicemente segato per il lungo , tranciato o sfogliato , dello spessore non superiore a 5 mm ; fogli da impiallacciatura e legno per compensati , dello stesso spessore : * * A . Tavolette destinate alla fabbricazione di matite * 44.16 * Pannelli cellulari di legno , anche ricoperti con fogli di metallo comune * 44.17 * Legno detto « migliorato » , in pannelli , tavole , blocchi e simili * 44.18 * Legno detto « artificiale » o « ricostituito » , formato con trucioli , segatura , farina di legno o altri avanzi legnosi , agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici , in pannelli , lastre , blocchi e simili ( * ) * 44.19 * Liste e modanature di legno , per mobili , per cornici , per la decorazione interna di costruzioni , per impianti elettrici , e simili * 44.20 * Cornici di legno per quadri , specchi e simili * 44.21 * Casse , cassette , gabbie , cilindri e imballaggi simili , completi di legno * 44.22 * Fusti botti , tini , mastelli , secchie ed altri lavori da bottaio e loro parti , di legno , compreso il legname da bottaio * ex 44.25 * Utensili , montature e manichi di utensili , montature di spazzole , manichi di spazzole e di scope , di legno ; forme , formini e tenditori per calzature , di legno , ad esclusione dei manichi di scope e spazzole , di legno * 44.26 * Tubetti , spole , rocche e rocchetti per filatura , tessitura , e per filati cucirini , di legno tornito ; oggetti simili , di legno tornito * 44.27 * Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria ( scatole , cofanetti , astucci , custodie , astucci portapenne , attaccapanni da parete , lampadari ed altri apparecchi per illuminazione , ecc . ) , oggetti da ornamento , anche personale , e soprammobili , di legno ; parti di legno di tali lavori ed oggetti * 44.28 * Altri lavori di legno * CAPITOLO 45 45.02 * Cubi , lastre , fogli e strisce di sughero naturale , compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli * 45.03 * Lavori di sughero naturale * 45.04 * Sughero agglomerato ( con o senza legante ) e lavori di sughero agglomerato * CAPITOLO 46 * * ex 46.02 * Trecce e manufatti simili , di materiali da intreccio , per qualsiasi uso , anche riuniti in strisce , ivi comprese quelle di materiali vegetali non filati * CAPITOLO 47 47.02 * Avanzi di carta e di cartone ; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta : * * A . Avanzi di carta e di cartone : * * II . altri * CAPITOLO 48 48.01 * Carta e cartoni , compresa l ' ovatta di cellulosa , in rotoli o in fogli : * * A . Carta da giornali * * B . Carta da sigarette * * C . Carta e cartoni kraft : * * I . destinati alla fabbricazione di filati di carta della voce n . 57.07 , o filati di carta armati di metallo della voce n . 59.04 * * D . Carta pesante 15 g o meno per m2 e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori * * E . Carta e cartoni fabbricati a mano * * F . altri * 48.03 * Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni , compresa la carta detta « cristallo » , in rotoli o in fogli * 48.04 * Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura , non impregnati né intonacati alla superficie , anche rinforzati internamente , in rotoli o in fogli * 48.05 * Carta e cartoni semplicemente ondulati ( anche con copertura incollata ) , increspati pieghettati , goffrati , impressi a secco o perforati , in rotoli o in fogli * 48.07 * Carta e cartoni , patinati , intonacati , impregnati o coloriti in superficie ( marmorizzati , fantasia o « indiennés » e simili ) o stampati ( diversi da quelli del capitolo 49 ) , in rotoli o in fogli * 48.08 * Blocchi e lastre , filtranti , di pasta di carta * 48.10 * Carta da sigarette tagliata a misura , anche in libretti o in tubetti * 48.11 * Carta da parati , lincrusta e vetrofanie * 48.12 * Copripavimenti , anche tagliati , con supporto di carta o di cartone , anche con intonaco di pasta di linoleum * 48.13 * Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto , tagliate a misura , anche condizionate in scatole ( carta carbone , matrici complete per duplicatori e simili ) * 48.14 * Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi , buste , biglietti postali , cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole , involucri a busta e simili , di carta o di cartone , contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza * 48.15 * Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato * 48.16 * Scatole , sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone : cartonaggi per ufficio , per magazzino e simili * 48.18 * Registri , quaderni , taccuini , libretti per quietanze e simili , blocchi per minute ed appunti , agende , cartelle sottomano , raccoglitori e classificatori , legature volanti ( a fogli mobili o di altre specie ) ed altri prodotti cartotecnici da scuola , da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri , di carta o di cartone * 48.19 * Etichette di qualsiasi specie , di carta o di cartone , anche stampate o gommate , con o senza vignette * 48.20 * Tamburi , rocche e rocchetti , spole , tubetti e supporti simili , di pasta di carta di carta o di cartone , anche perforati o induriti * 48.21 * Altri lavori di pasta di carta , di carta , di cartone o di ovatta di cellulosa * CAPITOLO 49 PRODOTTI DELL ' ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE CAPITOLO 64 64.03 * Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero ( * ) * 64.04 * Calzature con suole esterne di altre materie ( corda , cartone , tessuto , feltro , giunco , materie da intreccio , ecc . ) ( * ) * 64.05 * Parti di calzature ( comprese le suole interne e i tallonetti ) di qualsiasi materia , eccetto il metallo ( * ) * 64.06 * Ghette , gambali , mollettiere , parastinchi e oggetti simili ; loro parti ( * ) * CAPITOLO 65 CAPPELLI , COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE ; LORO PARTI CAPITOLO 66 66.02 * Bastoni ( compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile ) , fruste , frustini e simili * 66.03 * Parti , guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci nn . 66.01 e 66.02 * CAPITOLO 67 67.01 * Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine , piume , parti di piume , calugine , lavorate , ed oggetti confezionati di queste materie , anche gregge , eccettuati i prodotti della voce n . 05.07 nonché i calami e gli steli di piume , lavorati * 67.03 * Capelli rimessi o altrimenti preparati ; lana , peli e altre materie tessili , preparati per la fabbricazione di posticci e oggetti simili * CAPITOLO 68 LAVORI DI PIETRE , GESSO , CEMENTO , AMIANTO MICA E MATERIE SIMILI , AD ESCLUSIONE DEI LAVORI DI AMIANTO ( 68.13 B II E III ) , DIVERSI DAI FILI ( * ) ( p ) CAPITOLO 69 69.01 * Mattoni , lastre , piastrelle ed altri pezzi calorifughi di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili ( kieselgur , tripolite , diatomite , ecc . ) * 69.02 * Mattoni , lastre , piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione , refrattari * 69.03 * Altri prodotti refrattari ( storte , crogiuoli , muffole , tubetti , tappi , supporti , coppelle , tubi , condotti , guaine , bacchette , ecc . ) * 69.04 * Mattoni da costruzione ( compresi i tavelloni , le volterrane , i copriferro ed elementi simili ) * 69.05 * Tegole , ornamenti architettonici ( cornici , fregi , ecc . ) e altri prodotti ceramici per l ' edilizia ( mitre , segmenti di condotte per camini , ecc . ) * 69.06 * Tubi , raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili * 69.07 * Piastrelle , blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento , non verniciati né smaltati * 69.09 * Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici ; trogoli , tinozze e altri recipienti simili per l ' economia rurale ; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l ' imballaggio * 69.10 * Acquai , lavabi , bidè , tazze per gabinetti ( closets ) , vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici * 69.12 * Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta , di altre materie ceramiche * * A di terracotta comune * * B . di gres * 69.13 * Statuette , oggetti di fantasia , di arredamento o di ornamento anche personale * 69.14 * Altri lavori di materie ceramiche * CAPITOLO 70 70.01 B * Vetro in massa ( escluso il vetro da ottica ) * 70.03 * Vetro non lavorato , in barre , bacchette , biglie o tubi ( escluso il vetro da ottica ) * 70.04 * Vetro colato o laminato , non lavorato ( anche armato o placcato durante la fabbricazione ) , in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare * 70.06 * Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » ( anche armati o placcati durante la fabbricazione ) , semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce , in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare * 70.07 * Vetro colato o laminato e « vetro per vertrate » ( anche sgrossati e smerigliati e smerigliati o puliti ) , tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare , o curvati o altrimenti lavorati ( smussati , incisi , ecc . ) ; vetri isolanti a pareti multiple ; vetri riuniti in vertate * 70.08 * Lastre o vetri di sicurezza , anche sagomati , consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro * 70.09 * Specchi di vetro , anche incorniciati , compresi gli specchi retrovisivi * 70.10 * Damigiane , bottiglie , boccette , barattoli , vasi , tubi per compresse ed altri recipienti simili , di vetro , per il trasporto o l ' imballaggio ; tappi , coperchi e altri dispositivi di chiusura , di vetro ( ) ( q ) * 70.11 * Ampolle e involucri tubolari di vetro , aperti , non finiti , senza guarnizioni , per lampade , tubi , valvole elettriche e simili * 70.14 * Vetrerie per illuminazione , per segnalazione e per ottica comune : * A . Oggetti per completare gli apparecchi d ' illuminazione elettrica : * * 1 . Vetri sfaccettati , piastrine , palline , mandorle , rosoni , pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari * 70.15 * Vetri da orlogeria , da occhialeria comune e simili , curvi , piegati e simili , compresi i globi cavi ed i segmenti * 70.16 * Piastrelle , mattoni , quadrelli , tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo , anche armato , per l ' edilizia e costruzione ; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi , pannelli , lastre e conchiglie * 70.17 * Vetrerie per laboratorio , per uso igienico , per farmacia , anche graduate o tarate ; ampolle per sieri e oggetti simili * 70.18 * Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica , diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente * 70.19 * Perle , imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili , di vetro ; cubi , tessere , placchette , frammenti e schegge ( anche su supporto ) , di vetro , per mosaici e decorazioni simili ; occhi artificiali di vetro , diversi da quelli per protesi , compresi gli occhi per balocchi ; oggetti di conterie di vetro ; oggetti di fantasia di vetro filato ( lavorato al cannello ) * 70.20 * Lana di vetro , fibre di vetro e lavori di queste materie * 70.21 * Altri lavori di vetro * CAPITOLO 71 71.01 * Perle fini , gregge o lavorate , non incastonate né montate , anche infilate per comodità di trasporto , ma non assortite * 71.02 * Pietre preziose ( gemme ) e pietre semipreziose ( fini ) , gregge , tagliate o altrimenti lavorate , non incastonate né montate , anche infilate per comodità di trasporto , ma non assortite * 71.03 * Pietre sintetiche e ricostituite , gregge , tagliate o altrimenti lavorate , non incastonate né montate , anche infilate per comodità di trasporto , ma non assortite * ex 71.05 * Argento e sue leghe ( compreso l ' argento dorato e l ' argento platinato ) , semilavorati * 71.06 * Metalli comuni placcati o ricoperti di argento , greggi o semilavorati * ex 71.07 * Oro e sue leghe ( compreso l ' oro platinato ) , semilavorati * 71.08 * Metalli comuni o argento , placcati o ricoperti di oro , greggi o semilavorati * ex 71.09 * Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe , semilavorati * 71.10 * Metalli comuni o metalli preziosi , placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino , greggi o semilavorati * 71.12 * Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti , di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi : * * B . di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi * 71.13 * Oggetti di oreficera e loro parti , di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi * 71.14 * Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi * 71.15 * Lavori di perle fini , di pietre preziose ( gemme ) , di pietre semipreziose ( fini ) , di pietre sintetiche o riscotituite * CAPITOLO 73 73.04 * Graniglie di ghisa , di ferro o di acciaio , anche frantumate o calibrate * 73.05 A * Polveri di ferro o di acciaio * 73.07 * Ferro e acciaio in blumi , billette , bramme e bidoni ; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio ( sbozzi di forgia ) : * * A . Blumi e billette : * * II . fucinati * * B . Bramme e bidoni * * II . fucinati * * C . Sbozzi di forgia * 73.10 * Barre di ferro o di acciaio , laminate o estruse a caldo o fucinate ( compresa la vergella o bordione ) ; barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo ; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine : * * B . semplicemente fucinate * * C . semplicemente ottenute o rifinite a freddo * * D . placcate o lavorate alla superficie ( lucidate , riverstite , ecc . ) : * * II . ottenute o rifinite a freddo * * II . altre * 73.13 * Lamiere di ferro o di acciaio , laminate a caldo o a freddo : * * B . altre lamiere : * * II . semplicemente laminate a freddo , dello spessore : * PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 380R3322.1 * a ) di 3 mm o più * * IV . placcate , rivestite o altrimenti trattate alla superficie : * * a ) argentate , dorate , platinate o smaltate * * V . altrimenti foggiate o lavorate : * * a ) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare : * * I . argentate , dorate , platinate o smaltate * * b ) altre , escluse le lamiere foggiate per laminazione * 73.15 * Acciai legati e acciai fini al carbonio , nelle forme indicate alla voci dal n . 73.06 al n . 73.14 incluso : * * A . Acciai fini al carbonio : * * I . Lingotti , blumi , billette , bramme , bidoni : * * a ) fucinati * * II . Sbozzi di forgia * * V . Barre ( comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine ) e profilati : * * a ) semplicemente fucinati * * c ) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo * * d ) placcati o lavorati alla superficie ( lucidati , rivestiti , ecc . ) : * * 1 . semplicemente placcati : * * bb ) ottenuti o rifiniti a freddo * * 2 . altri * * VI . Nastri : * * b ) semplicemente laminati a freddo * * c ) placcati , rivesiti o altrimenti trattati alla superficie : * * 1 . semplicemente placcati : * * bb ) laminati a freddo * * 2 . altri * * d ) altrimenti foggiati o lavorati ( perforati , smussati , orlati , ecc . ) * * VII . Lamiere : * * b ) semplicemente laminate a freddo , dello spessore : * * 1 . di 3 mm o più * * d ) altrimenti foggiate o lavorate : * * 2 . altre , escluse le lamiere foggiate per laminazione * * VIII . Fili nudi o rivestiti , esclusi i fili isolati per l ' elettricità * * B . Acciai legati : * * I . Lingotti , blumi , billette , bramme , bidoni : * * a ) fucinati * * II . Sbozzi di forgia * * V . Barre ( comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine ) e profilati : * * a ) semplicemente fucinati * * c ) semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo * * d ) placcati o lavorati alla superficie ( lucidati , rivestiti , ecc . ) : * * 1 . semplicemente placcati : * * bb ) ottenuti o rifiniti a freddo * 2 . altri * * VI . Nastri : * * b ) semplicemente laminati a freddo * * c ) placcati , rivestiti o altrimenti trattati alla superficie : * * 1 . semplicemente placcati : * * bb ) laminati a freddo * * 2 . altri * * d ) altrimenti foggiati o lavorati ( perforati , smussati , orlati , ecc . ) * * VII . Lamiere : * * b ) altre lamiere : * * 2 . semplicemente laminate a freddo , dello spessore : * * aa ) di 3 mm o più * * 4 . altrimenti foggiate o lavorate : * * bb ) altre , escluse le lamiere foggiate per laminazione * * VIII . Fili nudi o rivestiti , esclusi quelli isolati per l ' elettricità * 73.16 * Elementi per la costruzione di strade ferrate , di ghisa , di ferro o di acciaio : rotaie , controrotaie , aghi , cuori , incroci e scambi , tiranti per aghi , rotaie a cremagliera , traverse , stecche , cuscinetti , cunei , piastre di appoggio , piastre di fissaggio , piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posta , la congiunzione o il fissaggio delle rotaie : * * A . Rotaie : * * I . conduttrici di corrente , con parti di metallo non ferroso * * D . Stecche e piastre d ' appoggio : * * II . altre * * E . altri * 73.17 * Tubi di ghisa ( * ) * 73.19 * Condotte forzate di acciaio , anche blindate , del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche * 73.20 * Accessori per tubi , di ghisa , ferro o acciaio ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) ( * ) * 73.21 * Costruzioni e loro parti ( capannoni , ponti ed elementi di ponti , porte di cariche , o chiuse , torri , piloni , pilastri , colonne , ossature , impalcature , tettoie , intelaiature di porte e finestre , serrande di chiusura , balaustrate , grate , ecc . ) di ghisa , ferro o acciaio ; lamiere , nastri , barre , profilati , tubi , ecc . , di ghisa , ferro o acciaio , predisposti per essere utilizzati costruzioni * 73.22 * Serbatoi , cisterne , vasche , tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia ( esclusi i gas compressi o liquefatti ) di ghisa , ferro o acciaio , di capacità superiore a 300 litri , senza dispositivi meccanici o termici , anche con rivestimento interno o calorifugo * 73.23 * Fusti , tamburi , bidoni , scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l ' imballaggio , di lamiere di ferro o di acciaio * 73.24 * Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti * 73.25 * Cavi , corde , trecce , brache e simili , di ferro o si acciaio , esclusi i prodotti isolati per l ' elettricità * 73.26 * Rovi artificiali e cordoncini ( torsades ) anche spinati , di fili o di nastri di ferro o di acciaio * 73.27 * Tele metalliche , griglie e reti , di fili di ferro o di acciaio ; lamiere o lastre incise e stirate , di ferro o di acciaio * 73.29 * Catene , catennelle , e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio * 73.30 * Ancore , ancorotti , e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio * ex 73.32 * Bulloni e dadi anche non filettati , tirafondi , viti , viti ad occhio e ganci a vite , ribadini , copiglie , pernotti , chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria , di ghisa , ferro o acciaio ; rondelle ( comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla ) di ferro o di acciaio , ad esclusione delle viti da legno della sottovoce 73.32 ex B * 73.33 * Aghi da cucire a mano , uncinetti , ferri da maglia , passacordini , passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito , di ricamo , di rete o di tappezzeria , punteruoli da ricamo , di ferro o di acciaio * 73.34 * Spilli di ferro o di acciaio , esclusi quelli per ornamento personale , compresi quelli per capelli , per ondulazione e simili * 73.35 * Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio * 73.36 * Stufe , caloriferi , cucine economiche ( comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale ) , fornelli , caldaie a focolaio , scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici , dei tipi impiegati per usi domestici , nonché le loro parti e pezzi staccati , di ghisa , di ferro o si acciaio * 73.37 * Caldaie ( diverse da quelle della voce n . 84.01 ) e radiatori , per riscaldamento centrale , a riscaldamento non elettrico , e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda ( compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata ) , a riscaldamento non elettrico , aventi un ventilatore o un soffiatore a motore , e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio * 73.38 * Vassellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio ; paglia di ferro o di acciaio , spugna , strofinacci , guanti ed oggetti simili per pulire , lucidare e per usi analoghi , di ferro o di acciaio * CAPITOLO 74 74.05 * Fogli e nastri sottili di rame ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , di spessore di 0,15 mm o meno ( non compreso il supporto ) * 74.06 * Polveri e pagliette di rame * 74.08 * Accessori per tubi , di rame ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) * 74.10 * Cavi , corde , trecce e simili , di fili di rame , esclusi i prodotti isolati per l ' elettricità * 74.11 * Tele metalliche ( comprese le tele continue o senza fine ) , reti e griglie , di fili di rame ; lamiere o lastre incise e stirate , di rame * 74.15 * Punte , chiodi , rampini , ganci e puntine , di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame ; bulloni e dadi ( anche non filettati ) , viti , viti ad occhio e ganci a vite , ribadini , copiglie , pernotti , chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria , di rame ; rondelle ( comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla ) , di rame * 74.16 * Molle di rame * 74.17 * Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare , dei tipi di uso domestico , loro parti e pezzi staccati , di rame * 74.18 Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di rame 74.19 Altri lavori di rame CAPITOLO 75 75.02 Barre , profilati e fili di sezione piena , di nichel 75.03 Lamiere , lastre , fogli e nastri di qualunque spessore , di nichel ; polveri e pagliette di nichel 75.04 Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di nichel 75.05 Anodi per nichelatura , compresi quelli ottenuti per elettrolisi , greggi o lavorati 75.06 Altri lavori di nichel CAPITOLO 76 76.02 Barre , profilati e fili di sezione piena , di alluminio ( * ) ( ** ) 76.03 Lamiere , lastre , fogli e nastri , di alluminio , di spessore superiore a 0,20 mm ( * ) ( ** ) 76.04 Fogli e nastri sottili , di alluminio anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , di spessore di 0,20 mm o meno ( non compreso il supporto ) 76.05 Polveri e pagliette di alluminio 76.06 Tubi ( compresi i loro sbozzi ) e barre forate , di alluminio 76.07 Accessori per tubi , di alluminio ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) 76.08 Costruzioni e loro parti ( capannoni , ponti ed elementi di ponti , torri , piloni , pilastri , colonne , ossature , impalcature , tettoie , intelaiature di porte e finestre , balaustrate , ecc . ) , di alluminio ; lamiere , barre , profilati , tubi , ecc . , di alluminio , predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni 76.09 Serbatoi , cisterne , vasche , tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia ( esclusi i gas compressi o liquefatti ) , di alluminio , di capacità superiore a 300 litri , senza dispositivi meccanici o termici , anche con rivestimento interno o calorifugo 76.10 Fusti tamburi , bidoni , scatole ed altri recipienti simili , per il trasporto o l ' imballaggio , di alluminio , compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili 76.11 Recipienti di alluminio per gas compresi o liquefatti 76.12 Cavi , corde trecce e simili , di fili di alluminio , esclusi i prodotti isolati per l ' elettricità 76.15 Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di alluminio 76.16 Altri lavori di alluminio CAPITOLO 77 77.02 Barre , profilati , fili , lamiere , fogli , nastri , forniture calibrate , polveri e pagliette , tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate , di magnesio ; altri lavori di magnesio 77.04 Berillio ( glucinio ) , greggio o lavorato CAPITOLO 78 78.02 Barre , profilati e fili di sezione piena , di piombo 78.03 Lamiere , fogli e nastri di piombo , del peso superiore a 1,700 kg per m² 78.04 Fogli e nastri sottili di piombo ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , pesanti 1,700 kg o meno per m² ( non compreso il supporto ) ; polveri e pagliette di piombo 78.05 Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , tubi ad S per sifoni , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di piombo 78.06 Altri lavori di piombo CAPITOLO 79 79.02 Barre , profilati e fili di sezione piena , di zinco 79.03 Lamiere , fogli e nastri , di qualsiasi spessore , di zinco ; polveri e pagliette di zinco : A . Lamiere , fogli e nastri ( * ) 79.04 Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di zinco 79.06 Altri lavori di zinco CAPITOLO 80 80.02 Barre , profilati e fili di sezione piena , di stagno 80.03 Lamiere , lastre , fogli e nastri , di stagno , del peso superiore a 1 kg per m² 80.04 Fogli e nastri sottili , di stagno ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , del peso di 1 kg o meno per m² ( non compreso il supporto ) ; polveri e pagliette di stagno 80.05 Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di stagno 80.06 Altri lavori di stagno CAPITOLO 81 81.01 Tungsteno ( wolframio ) , greggio o lavorato : B . Barre ( diverse dalle barre semplicemente sinterizzate ) , profilati , fili , filamenti , lamiere , fogli e nastri C . altri 81.02 Molibdeno , greggio o lavorato : B . Barre ( diverse dalle barre semplicemente sinterizzate ) , profilati , fili , filamenti , lamiere , fogli e nastri C . altri 81.03 Tantalio , greggio o lavorato : B . Barre ( diverse dalle barre semplicemente sinterizzate ) , profilati , fili , filamenti , lamiere , fogli e nastri C . altri 81.04 Altri metalli comuni , greggi o lavorati ; cermet , greggi o lavorati : A . Bismuto : II . lavorato B . Cadmio : II . lavorato C . Cobalto : II . lavorato D . Cromo : II . lavorato E . Germanio : II . lavorato F . Afnio ( celtio ) : II . lavorato G . Manganese : II . lavorato H . Niobio ( colombio ) : II . lavorato IJ . Antimonio : II . lavorato K . Titanio : II . lavorato L . Vanadio : II . lavorato N . Torio : II . lavorato b ) altro ( Euratom ) 81.04 ( segue ) O . Ziconio : II . lavorato P . Renio : II . lavorato Q . Gallio , indio , tallio : II . lavorati R . Cermet : II . lavorati CAPITOLO 82 82.01 Vanghe , pale , picconi , piccozze , zappe , zappette , forche , uncini , rastrelli e raschiatoi ; asce , roncole e simili utensili taglienti ; falci e falciole , coltelli da fieno o da paglia , cesoie da siepe , cunei ed utensili agricoli , orticoli e forestali , a mano 82.02 Seghe a mano , lame da seghe di ogni specie ( comprese le frese e le lame non dentate per segare ) 82.03 Tenaglie , pinze , pinzette e simili , anche taglienti : chiavi per dadi , foratoi , tagliatubi , tagliabulloni e simili , cesoie per metalli , lime e raspe , a mano 82.04 Altri utensili e utensileria a mano , esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo ; incudini , morse , lampade per saldare , fucine portatili , mole con sostegni , a mano o a pedale e diamanti tagliavetro 82.05 Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a meno , anche meccanica ( per imbutire , stampare , maschiare , alesare , filettare , fresare , mandrinare intagliare , tornire , avvitare , ecc . ) , comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare 82.06 Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici 82.07 Placchette , bacchette , punte e oggetti simili per utensili , non montati , costituiti da carburi metallici ( di tungsteno , di molibdeno , di vanadio , ecc . ) agglomerati per sinterizzazione 82.08 Macinini da caffè , tritacarne , pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici , utilizzati per preparare , condizionare , servire , ecc . , gli alimenti e le bevande , pesanti 10 kg o meno 82.09 Coltelli a lama trinciante o dentata ( compresi i roncoli chiudibili ) , diversi da quelli della voce n . 82.06 , e loro lame : B . Lame 82.11 Rasoi e loro ( compresi gli sbozzi in nastri ) 82.12 Forbici a due branche e loro lame 82.13 Altri oggetti di coltelleria ( comprese le forbici per potare , le tosatrici , i fenditori , i coltellacci , le scuri da macellaio e da cucina , e i tagliacarte ) ; utensili ed assortimenti di utensili per manicure , pedicure e simili ( comprese le lime da unghie ) 82.14 Cucchiai , cucchiaioni , forchette , palette da torta , coltelli da pesce o da burro , pinze da zucchero e oggetti simili : B . altri 82.15 Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci nn . 82.09 , 82.13 e 82.14 CAPITOLO 83 83.02 Guarniture , ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili , porte , scale , finestre , persiane , carrozzerie , oggetti di selleria , bauli , cofani , cofanetti ed altri lavori simili ; attaccapanni , cappellinai , sostegni , mensole ed oggetti simili , di metalli comuni ( compresi i congegni di chiusura automatica per porte ) 83.03 Casseforti , porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza , cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili , di metalli comuni 83.04 Classificatori , schedari , scatole per la classificazione e selezione di documenti , portacopie ed altro simile materiale per ufficio , di metalli comuni , ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n . 94.03 83.05 Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori , mollette per tavoli da disegno , attacchi per lettere , angolari per lettere , graffe , unghiette di segnalazione , guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio , di metalli comuni 83.06 Statuette ed altri oggetti ornamento per interni , di metalli comuni ; cornici per fotografie , incisioni e simili di metalli comuni ; specchi metallici 83.08 Tubi flessibili di metalli comuni 83.09 Fermagli , montature a fermaglio , fibbie a fermaglio , magliette , ganci , occhielli ed oggetti simili , di metalli comuni , per vestiti , calzature , copertoni , marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti ; rivetti tubolari o a gambo biforcuto , di metalli comuni ; perle e pagliette , tagliate , di metalli comuni 83.11 Campane , campanelle , campanelli , sonagli e simili , non elettrici , e loro parti , di metalli comuni 83.13 Tappi metallici , cocchiumi filettati , piastre per cocchiumi , capsule coprituraccioli , capsule lacerabili , tapi versatori , suggelli ed accessori simili per imballaggio , di metalli comuni 83.14 Cartelli indicatori , cartelli per insegne , cartelli propaganda , cartelli indirizzo ed altri cartelli simili , numeri , lettere e insegne diverse , di metalli comuni 83.15 Fili , bacchette , tubi , piastre , pastiglie , elettrodi e oggetti simili di metalli comuni o di carburi metallici , rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti , per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici , fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate , per la metallizzazione a proiezione CAPITOLO 84 84.01 Generatori di vapore d ' acqua o di altri vapori ( caldaie a vapore ) ; caldaie dette « ad acqua surriscaldata » 84.02 Apparecchi per caldaie della voce n . 84.01 ( economizzatori , surriscaldatori , accumulatori di vapore , apparecchi di pulitura , recuperatori di gas , ecc . ) ; condensatori per macchine a vapore 84.03 Gassogeni e generatori di gas d ' acqua e di gas d ' aria , anche con i rispettivi depuratori ; generatori di acetilene ( per via umida ) , e generatori simili , anche con i rispettivi depuratori 84.05 Macchine a vapore d ' acqua o ad altri vapori , anche incorporate alle loro caldaie 84.06 Motori a scoppio o a combustione interna , a pistone 84.07 Ruote idrauliche , turbine ed altre macchine motrici , idrauliche 84.08 Altri motori e macchine motrici 84.09 Rulli compressori a propulsione meccanica 84.10 Pompe motopompe e turbopompe , per liquidi , comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi ( a corona , a norie , a nastri flessibili , ecc . ) ( * ) ( r ) ex 84.11 Pompe , motopompe e turbopompe , per aria e per vuoto ; compressori , motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas ; generatori a pistoni liberi ; ventilatori e simili , ad esclusione delle pompe e compressori non destinati ad aeromobili civili 84.12 Gruppi per il condizionamento dell ' aria comprendenti , riuniti in un solo corpo , un ventilatori a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l ' umidità 84.13 Bruciatori per l ' alimentazione di foccolari , a combustibili liquidi ( polverizzatori ) , a combustibili solidi polverizzati o a gas ; focolari automatici , compresi gli avanfocolari , le griglie meccaniche , i dispositivi meccanici per l ' eliminazione delle ceneri e dispositivi simili 84.14 Forni industriali o per laboratori , ad esclusione dei forni elettrici della voce n . 85.11 84.15 Materiale , macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie 84.16 Calandre e laminatoi , diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro ; cilindri per dette macchine 84.17 Apparecchi e dispositivi , anche riscaldati elettricamente , per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura , come il riscaldamento , la cottura , la torrefazione , la distillazione , la rettificazione , la sterilizzazione , la pastorizzazione , la stufatura , l ' essicazione , l ' evaporizzazione , la vaporizzazione la condensazione , il raffreddamento , ecc . , ad esclusione degli apparecchi domestici ; scaldacqua e scaldabagni , non elettrici 84.18 Centrifughe ed idroestrattori centrifughi ; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas 84.19 Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti ; per riempire , chiudere , etichettare o incapsulare , bottiglie , scatole , sacchi ed altri contenitori ; per impacchettare o imballare le merci ; apparecchi per gassare le bevande ; macchine e apparecchi per lavare il vasellame 84.20 Apparecchi e strumenti per pesare , comprese la basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati , ma ad eclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia 84.21 Apparecchi meccanici ( anche a mano ) per spruzzare , cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente ; estintori , anche carichi ; pistole a spruzzo e apparecchi simili ; macchine e apparecchi a getto di sabbia , a getto di vapore e simili apparecchi a getto 84.22 Macchine ed apparecchi di sollevamento , di carico , di scarico e di manutenzione ( ascensori , « skips » , verricelli , binde , paranchi , gru , ponti scorrevoli , trasportatori , teleferiche , ecc . ) , esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n . 84.23 84.23 Macchine ed apparecchi , fissi o mobili , per l ' estrazione , lo sterramento , l ' escavazione o la perforazione del suolo ( pale meccaniche , tagliatrici-abbattitrici , escavatori , spianatrici , livellatrici , apripista , ruspe , livellatrici dette « scrapers » ecc . ) ; battipali , spazzaneve , diversi dalle vetture spazzaneve della voce n . 87.03 84.24 Macchine , apparecchi e congegni agricoli e orticoli , per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione , compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi 84.25 Macchine , apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli ; presse da paglia e da foraggio ; tosatrici da prato ; rimondatori e macchine simili per la pulitura dei cereali , selezionatrici per uova , per frutta ed altri prodotti agricoli , esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n . 84.29 84.26 Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l ' industria del latte 84.27 Torchi , pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione , par la fabbricazione del sidro e simili 84.28 Altre macchine ed apparecchi per l ' agricoltura , l ' orticoltura , l ' avicoltura e l ' apicoltura , compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l ' avicoltura 84.29 Macchine , apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi , esclusi le macchine , apparecchi e congegni dei tipi per fattorie 84.30 Macchine ed apparecchi , non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo , per la panificazione , la pasticceria , la biscotteria , per la fabbricazione delle paste alimentari , per la fabbricazione dei confetti , caramelle e simili prodotti dolciari , per la fabbricazione della cioccolata , per la fabbricazione dello zucchero , della birra e per la lavorazione delle carni , pesci , legumi e frutta per scopi alimentari 84.31 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa ( pasta per carta ) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone 84.32 Macchine ed apparecchi per legare e rilegare , comprese le macchine per cucire i fogli 84.33 Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta , della carta e del cartone , comprese le tagliatrici di ogni specie 84.34 Macchine per fondere e per comporre i caratteri ; macchine , apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché , per stereotipia e simili ; caratteri per la stampa , cliché , lastre , cilindri ed altri organi per la stampa ; pietre litografiche , lastre e cilindri preparati per le grafiche ( levigati , graniti lucidati , ecc . ) 84.35 Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche , mettifogli , piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa 84.36 Macchine ed apparecchi per la filatura ( estrusione ) delle materie tessili sintetiche e artificiali ; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili ; macchine e telai per la filatura , torcitura e ritorcitura delle materie tessili ; macchine per bobinare ( comprese le spoliere ) e per aspare le materie tessili 84.37 Telai per tessitura , per maglieria , per tulli , pizzi , ricami , passamaneria e per reti ; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura , alla maglieria , ecc . ( orditoi , imbozzimatrici , ecc . ) 84.38 Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n . 84.37 ( ratiere , meccanismi Jacquard , rompicatena e rompitrama , meccanismi per il cambio delle navette , ecc . ) ; pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn . 84.36 e 84.37 ( fusi , alette , guarniture per carde , pettini , barette , filiere , navette , licci e lame , aghi platine , uncinetti , ecc . ) 84.39 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro , in pezza o in forma , comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli 84.40 Macchine ed apparecchi per lavare , pulire , asciugare , imbianchire , tingere apprettare e per la rifinitura dei filati , tessuti e manufatti di materie tessili ( compresi gli apparecchi per lavare la biancheria , per stirare e pressare le confezioni , avvolgere , piegare , tagliare e dentellare i tessuti ) ; macchine per il rivestimento di tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti , come il linoleum , ecc . ; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati , tessuti , feltro , cuoio , carta da parati , carta da imballaggio e copripavimenti ( compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine ) 84.41 Macchine per cucire ( tessuti , cuoi , calzature , ecc . ) , compresi i mobili per dette macchine ; aghi per macchine per cucire : A . Macchine per cucire , compresi i mobili per dette macchine : 1 . Macchine per cucire unicamente con punto annodato , la testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore ; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato , pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore : a ) Macchine per cucire di valore unitario ( non compresi i supporti , i tavoli o i mobili ) superiore a 65 UCE B . Aghi per macchine per cucire 84.42 Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli , escluse le macchine per cucire della voce n . 84.41 84.43 Convertitori , secchie di colata , lingottiere e macchine per colare ( gettare ) , per acciaierie , fonderie e la metallurgia 84.44 Laminatoi , treni di laminazione e cilindri di laminatoi 84.45 Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici , diverse da quelle delle voci nn . 84.49 e 84.50 84.46 Macchine utensili per la lavorazione delle pietre , dei prodotti ceramici , del calcestruzzo , dell ' amianto-cemento e di altre materie minerali simili , e per la lavorazione a freddo del vetro , diverse da quelle della voce n . 84.49 84.47 Macchine utensili , diverse da quelle della voce n . 84.49 , per la lavorazione del legno , del sughero , dell ' osso , dell ' ebanite , delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili 84.48 Parti staccate ed accessori , riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n . 84.45 ad n . 84.47 incluso , compresi i portapezzi e portautensili , le filiere a scatto automatico , i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili ; portautensili destinati all ' utensileria ed alle macchine utensili , per l ' impiego a mano , di qualsiasi specie 84.49 Utensili e macchine utensili , pneumatici o a motore incorporato , esclusi quelli a motore elettrico , per l ' impiego a mano 84.50 Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura , il taglio e la tempera superficiale 84.51 Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione ; macchine per autenticare gli assegni bancari 84.52 Macchine calcolatrici ; macchine da scrivere dette « contabili » registratori di cassa , macchine affrancatrici , macchine per la compilazione dei biglietti e simili , con dispositivo di totalizzazione : B . altre 84.53 Macchine automatiche per l ' elaborazione dell ' informazione e loro unità ; lettori magnetici ed ottici , macchine per l ' inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l ' elaborazione di queste informazioni , non nominate né comprese altrove 84.54 Altre macchine ed apparecchi per ufficio [ duplicatori ettografici o a matrice ( stencil ) , macchine per stampare gli indirizzi , macchine per selezionare , contare e incartocciare i pezzi di moneta , apparecchi per appuntire le matite , apparecchi per forare e aggraffare , ecc . ] 84.55 Pezzi staccati ed accessori ( diversi dai cofanetti , dagli involucri e simili ) , riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n . 84.51 al 84.54 incluso 84.56 Macchine ed apparecchi per cernere , vagliare , lavare , frantumare , macinare , mescolare le terre , le pietre , i minerali ed altre materie minerali solide ; macchine ed apparecchi per agglomerare , formare o modellare i combustibili minerali solidi , le paste ceramiche , il cemento , il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta ; macchine formatrici in sabbia per fonderia 84.57 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro ; macchine per montare lampade , tubi e valvole , elettrici , elettronici e simili 84.58 Apparecchi automatici per la vendita , il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso , quali distributori automatici di francobolli , sigarette , cioccolata , generi commestibili , ecc . 84.59 Macchine , apparecchi e congegni meccanici , non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo : A . per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A ( Euratom ) B . Reattori nucleari ( Euratom ) C . appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati ( sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi , applicazione di guaine , ecc . ) ( Euratom ) D . Machine ed apparecchi per fare cavi e corde , comprese le macchine per la fabbricazione dei fili e dei cavi elettrici E . altri 84.60 Staffe per fonderia , forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli ( diverse dalle lingottiere ) , i carburi metallici , il vetro , le materie minerali ( paste ceramiche , calcestruzzo , cemento , ecc . ) , la gomma e le materie plastiche artificiali 84.61 Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili ( compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche ) , per tubi , caldaie , serbatoi , vasche , tini ed altri recipienti simili ( * ) ( s ) 84.62 Cuscinetti a rotolamento di ogni specie ( a sfere , ad aghi , a cilindri o a rulli di ogni forma ) ex 84.63 Alberi di trasmissione , manovelle e alberi a gomito , supporti e cuscinetti , ingranaggi e ruote di frizione , riduttori , moltiplicatori e variatori di velocità , volani e pulegge ( comprese le carrucole a staffa ) , innesti , organi di accoppiamento ( manicotti , giunti elastici , ecc . ) e giunti di articolazione ( cardanici , di Oldham , ecc . ) ad eccezione degli alberi di trasmissione fucinati e sgrossati , con peso unitario superiore a 150 tonnellate , per generatrici e turbine 84.64 Guarnizioni metallo-plastiche ; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine , veicoli e tubi , presentati in involucri , buste o imballaggi simili 84.65 Parti e pezzi staccati di macchine , apparecchi e congegni meccanici , non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo , non aventi congiunzioni elettriche , parti isolate elettricamente , avvolgimenti , contatti o altre caratteristiche elettriche CAPITOLO 85 85.01 Macchine generatrici : motori ; convertitori rotanti o statici ( raddrizzatori , ecc . ) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione : B . altre macchine ed apparecchi : I . Macchine generatrici , motori ( anche con riduttori , variatori o moltiplicatori di velocità ) , convertitori rotanti : a ) Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt II . Trasformatori e convertitori statici ( raddrizzatori , ecc . ) ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione C . Parti e pezzi staccati 85.02 Elettromagneti ; calamite permanenti , magnetizzate o non ; dischi , mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione ; accoppianmenti , innesti , variatori di velocità e freni elettromagnetici ; teste di sollevamento elettromagnetiche 85.04 * Accumulatori elettrici * 85.05 * Utensili e macchine utensili elettromeccanici ( con motore incorporato ) , per l ' impiego a mano * 85.06 * Apparecchi elettromeccanici ( con motore incorporato ) per uso domestico * 85.07 * Rasoi e tosatrici , elettrici , con motore incorporato * 85.08 * Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna ( magneti , dinamo-magneti , bobine di accensione , candele di accensione e di riscaldamento , avviatori , ecc . ) ; generatrici ( dinamo e alternatori ) e congiuntori-disgiuntori per detti motori * 85.09 * Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione , tergicristalli , disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici , per velocipedi , motocicli ed autoveicoli * 85.10 * Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia ( a pile , ad accumulatori , elettromagnetiche , ecc . ) , esclusi gli apparecchi della voce n . 85.09 : * * A . Lampade di sicurezza per minatori * 85.11 * Forni elettrici industriali o di laboratorio , compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche ; macchine ed apparecchi elettrici o a raggi laser per saldare , brasare o tagliare * 85.12 * Scaldacqua , scaldabagni e scaldatori ad immersione , elettrici ; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili ; apparecchi elettrotermici per parrucchiere ( asciugacapelli , apparecchi per arricciare , scaldaferri per arricciare , ecc . ) ; ferri da stiro elettrici ; apparecchi elettrotermici per usi domestici ; resistenze scaldanti , diverse da quelle della voce n . 85.24 * 85.13 * Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo , compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante * 85.14 * Microfoni e loro supporti , altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza * 85.15 * Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida , di radiorilevazione , di radioscandaglio e di radiotelecomando : * * A . Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione : * * I . Apparecchi trasmittenti * * II . Apparecchi ricetrasmittenti * * IV . Apparecchi per la presa delle immagini per la televisione * * B . altri apparecchi * * II . non nominati * * C . Parti e pezzi staccati : * * II . altri : * * a ) Mobili e cofanetti * * b ) Pezzi , di metalli comuni , ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » e il cui maggiore diametro non supera 25 mm * 85.16 * Apparecchi elettrici di segnalazione ( diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi ) , di sicurezza , di controllo e di comando , per strade ferrate ed altre vie di comunicazione , compresi i porti e gli aerodromi * 85.17 * Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva ( suonerie , sirene , quadri indicatori , apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l ' incendio , ecc . ) , diversi da quelli delle voci nn . 85.09 e 85.16 * 85.19 * Apparecchi per l ' interruzione , il sezionamento , la protezione , la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici ( interruttori , commutatori , relé , interruttori di sicurezza , scaricatori , limitatori di sovraccorrente , prese di corrente , portalampade , cassette di giunzione , ecc . ) ; resistenze non scaldanti , potenziometri e reostati ; circuiti stampati ; quadri di comando o di distribuzione * 85.20 * Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica ( compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi ) ; lampade ad arco * * B . altre lampade e tubi * * C . Parti e pezzi staccati * 85.22 * Macchine e apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo * 85.24 * Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite , anche con metallo , per usi elettrici o elettrotecnici , come spazzole per macchine elettriche , carboni per lampade , per pile o per microfoni , elettrodi per forni , per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi , ecc . * 85.25 * Isolatori di qualsiasi materia * 85.26 * Pezzi isolanti , interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione ( boccole , a vite , per esempio ) annegate nella massa , per macchine , apparecchi ed impianti elettrici , esclusi gli isolatori della voce n . 85.25 * 85.27 * Tubi isolanti e loro raccordi , di metalli comuni , isolati internamente * 85.28 * Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi , non nominati né compresi in altre voce di questo capitolo * CAPITOLO 86 * VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE ; APPARECCHI DI SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE * CAPITOLO 87 * * 87.01 * Trattori , compresi i trattori-verricello * 87.02 * Autoveicoli con qualsiasi motore , per il trasporto di persone ( compresi quelli da sport ed i filobus ) o di merci * 87.03 * Autoveicoli per usi speciali , diversi dal trasporto propriamente detto , quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna , autopompe , scale automobili , auto-spazzatrici , spazzaneve automobili , autoveicoli spanditori , gru-automobili , autoveicoli proiettori , autocarri-officina , autovetture radiologiche e simili * 87.04 * Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso , con motore * 87.05 * Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso , comprese le cabine * 87.06 * Parti , pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso * 87.07 * Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti , nei depositi , nei porti , negli aeroporti , per il trasporto a brevi distanze o per la manutenzione di merci ( per esempio , carrelli-portatori , carrelli-stivatori , carrelli-elevatori detti « cavalier » ) ; carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni ; loro parti e pezzi staccati * 87.08 * Carri da combattimento e autoblinde , anche armati , loro parti e pezzi staccati * 87.09 * Motocicli e velocipedi con motore ausiliario , anche con carrozzetta ; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta , presentate isolatamente * 87.10 * Velocipedi ( compresi i furgoncini a triciclo e simili ) , senza motore ( * ) * 87.11 * Poltrone e veicoli simili per invalidi , anche con motore o altro meccanismo di propulsione * 87.12 * Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voce dal n . 87.09 al n . 87.11 incluso ( * ) ( t ) * 87.13 * Veicoli per il trasporto di bambini ; loro parti e pezzi staccati * 87.14 * Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo ; loro parti e pezzi staccati * CAPITOLO 88 * NAVIGAZIONE AEREA * CAPITOLO 89 * NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE * CAPITOLO 90 * * 90.01 * Lenti , prismi , specchi e altri elementi d ' ottica , di qualsiasi materia , non montati , esclusi gli oggetti della specie , di vetro , non lavorati otticamente ; materia polarizzanti in fogli o lastre * 90.02 * Lenti , prismi , specchi e altri elementi d ' ottica , di qualsiasi materia , montati , per strumenti e apparecchi , esclusi gli oggetti della specie , di vetro , non lavorati otticamente * 90.03 * Montature per occhiali , occhialini , occhialetti e oggetti simili e parti di montature * 90.04 * Occhiali ( correttori , protettori o altri ) , occhialetti , occhialini e oggetti simili * 90.06 * Strumenti per astronomia e cosmografia , come telescopi , cannocchiali astronomici , meridiani , equatoriali , ecc . , e loro sostegni , esclusi gli apparecchi di radioastronomia * 90.07 * Apparecchi fotografici ; apparecchi e dispositivi , compresi le lampade e tubi , per la produzione di lampi di luce in fotografia , esclusi le lampade e tubi a scarica della voce n . 85.20 * 90.08 * Apparecchi cinematografici ( da presa delle immagini e da presa del suono , anche combinati , apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono ) * 90.10 * Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici , non nominati né compresi altrove in questo capitolo ; apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto e apparecchi di termocopia ; schermi per proiezioni * 90.11 * Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici * 90.12 * Microscopi ottici , compresi gli apparecchi per la microfotografia , la microcinematografia e la microproiezione * 90.13 * Apparecchi e strumenti d ' ottica , non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo ( compresi i proiettori ) ; laser , diversi dai diodi laser * 90.14 * Strumenti ed apparecchi di geodesia , topografia , agrimensura , livellazione , fotogrammetria , idrografia ; per la navigazione ( marittima , fluviale o aerea ) , di meteorologia , idrologia , geofisica ; bussole , telemetri * 90.15 * Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno , con o senza pesi * 90.16 * Strumenti da disegno , per tracciare e per calcolo ( pantografi , scatole di compassi , regoli e cerchi calcolatori , ecc . ) ; macchine , apparecchi e strumenti di misura , di verifica e di controllo , non nominati né compresi in altre voce di questo capitolo ( macchine per equilibrare , planimetri , micrometri , calibri , misure-campione , metri , ecc . ) ; proiettori di profili * 90.17 * Strumenti e apparecchi per la medicina , la chirurgia , l ' odontoiatria e la veterinaria , compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici * 90.18 * Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio ; apparecchi di psicotecnica , di ozonoterapia , di ossigenoterapia , di rianimazione , di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere ( comprese le maschere antigas ) * 90.19 * Apparecchi di ortopedia ( comprese le cinture medico-chirurgiche ) ; oggetti ed apparecchi per fratture ( docce , stecche e simili ) ; oggetti ed apparecchi di protesi dentaria , oculistica ed altre ; apparecchi per facilitare l ' audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano , da portare sulla persona o da inserire nell ' organismo per compensare una deficienza o una infermità * 90.20 * Apparecchi a raggi X , anche di radiofotografia , e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive , compresi i tubi generatori di raggi X , i generatori di tensione , i quadri di comando , gli schermi , i tavoli , poltrone e supporti simili di esame o di trattamento * 90.21 * Strumenti , apparecchi e modelli progettati per dimostrazione ( nell ' insegnamento , nelle esposizioni , ecc . ) , non suscettibili di altri usi * 90.22 * Macchine e apparecchi per prove meccaniche ( prove di resistenza , durezza , trazione , compressione , elasticità , ecc . ) sui materiali ( metalli , legno , tessili , carta , materie plastiche , ecc . ) * 90.23 * Densimetri , areometri , pesaliquidi e strumenti simili , termometri , pirometri , barometri , igrometri e psicrometri , registratori o non , anche combinati fra loro * 90.24 * Apparecchi e strumenti di misura , di controllo o di regolazione per gas o per liquidi , o di controllo automatico delle temperature , come manometri , termostati , indicatori di livello , regolatori di tiraggio , misuratori di portata , contatori di calore , esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n . 90.14 * 90.25 * Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche ( quali polarimetri , rifrattometri , spettrometri , analizzatori di gas o di fumi ) , strumenti ed apparecchi per prove di viscosità , di porosità , di dilatazione , di tensione superficiale e simili ( come viscosimetri , porosimetri , dilatometri ) e per misure calorimetriche , fotometriche o acustiche ( come fotometri , compresi gli indicatori dei tempi di posa , calometri ) ; microtomi * 90.26 * Contatori di gas , di liquidi e di elettricità , compresi i contatori di produzione , di controllo e di taratura * 90.27 * Altri contatori ( contagiri , contatori di produzione , tassametri , totalizzatori del cammino percorso , pedometri , ecc . ) , indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n . 90.14 , compresi i tachimetri magnetici ; stroboscopi * 90.28 * Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura , di verifica , di controllo , di regolazione o di analisi * 90.29 * Parti , pezzi staccati e accessori , riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn . 90.23 , 90.24 , 90.26 , 90.27 o 90.28 , suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci * CAPITOLO 91 * * ex 91.01 * Orologi da tasca , da polso e simili ( compresi i contatori di tempo dello stesso tipo ) , ad esclusione degli orologi a quarzo * 91.03 * Orologi da cruscotto e simili , per automobili , aerodine , navi ed altri veicoli * 91.05 * Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono ( registratori di presenza , orodatari , controllori di ronde , contaminuti , contatori di minuti secondi , ecc . ) * 91.06 * Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono , che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito ( interruttori orari , orologi di commutazione , ecc . ) * 91.08 * Altri movimenti finiti di orologeria * 91.10 * Casse , gabbie e simili , per apparecchi di orologeria e loro parti * CAPITOLO 92 * * 92.01 * Pianoforti ( anche automatici con o senza tastiera ) ; clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera ; arpe ( diverse dalle arpe eolie ) * 92.02 * Altri strumenti musicali a corda * 92.03 * Organi a canne ; armonium ed altri strumenti simili , a tastiera e ad ance metalliche libere * 92.04 * Fisarmoniche e concertine ; armoniche a bocca * 92.05 * Altri strumenti musicali ad aria * 92.06 * Strumenti musicali a percussione ( tamburi , casse , xilofoni , metallofoni , piatti , castagnette , ecc . ) * 92.07 * Strumenti musicali elettromagnetici , elettrostatici , elettronici , e simili ( piani , organi , fisarmoniche , ecc . ) * 92.08 * Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo ( orchestrion , organi di Barberia , scatole musicali , uccelli cantanti , seghe musicali , ecc . ) ; richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca ( corni di richiamo , fischietti , ecc . ) * 92.10 * Parti , pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali , compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali ; metronomi e diapason di ogni specie * 92.11 * Fonografi , apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono , compresi i giradischi , girafilm e girafili , con o senza lettore di suono ; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione : * * B . Apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione * 92.13 * Altre parti , pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n . 92.11 * CAPITOLO 93 * ARMI E MUNIZIONI ( * ) ( u ) * CAPITOLO 94 * * 94.01 * Mobili per sedersi , anche trasformabili in letti ( esclusi quelli della voce n . 94.02 ) e loro parti : * * B . altri : * * I . appositamente costruiti per aerodine * 94.02 * Mobili per usi medico-chirurgici , quali tavoli operatori , tavoli per esami e simili , letti con meccanismo per usi clinici , ecc . ; poltrone per dentisti e simili , con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione ; parti di tali oggetti * 94.04 * Sommier ; oggetti letterecci e simili , con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia , quali materasse , copripiedi , piumini , cuscini , cuscini-poufs , guanciali , ecc . , compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali , allo stato spugnoso o cellulare , anche ricoperti * CAPITOLO 95 * MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO ( COMPRESI I LAVORI ) * EX CAPITOLO 96 * SPAZZOLINI , PENNELLI E SIMILI , PIUMINI DA CIPRIA E STACCI , AD ESCLUSIONE DEI PENNELLI DA BARBA E DELLE SPAZZOLE E PENNELLI PER DIPINGERE , IMBIANCARE , VERNICIARE , E SIMILI ( * ) ( v ) * CAPITOLO 97 * * 97.01 * Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli , come velocipedi , monopattini , cavalli meccanici , automoboli a pedale , carrozzelle per bambole e simili * 97.06 * Oggetti ed attrezzi per giuochi all ' aperto , da ginnastica , da atletica ed altri sport , diversi da quelli della voce n . 97.04 * 97.07 * Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso ; oggetti per la pesca con la lenza ; zimbelli artificiali da richiamo , specchietti per le allodole ed oggetti simili , per la caccia * 97.08 * Giostre , altalene , padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera , compresi circhi , serragli e teatri ambulanti * CAPITOLO 98 * * 98.01 * Bottoni , bottoni a pressione , bottoni per polsini e simili ( compresi gli sbozzi , i dischetti per bottoni e le parti di bottoni ) * 98.02 * Chiusure a strappo e loro parti ( cursori , ecc . ) * 98.03 * Portapene , stilografi e portamine ; portalapis e simili ; loro parti staccate ed accessori ( salvapunte , fermagli , ecc . ) , esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn . 98.04 e 98.05 * 98.04 * Pennini da scrivere e punte per pennini * 98.05 * Lapis ( compresi quelli di ardesia ) , mine , pastelli e carboncini ; gessetti per scrivere e per disegnare , gessi da sarti e gessi per bigliardi * 98.06 * Tavole di ardesia , lavagne per scrivere o disegnare , anche incorniciate * 98.07 * Sigilli , numeratori , compositoi , datari , timbri e simili , a mano * 98.08 * Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili anche montati su bobine ; cuscinetti per timbri , anche impregnati ; con o senza scatola * 98.09 * Ceralacca per ufficio o per bottiglie , presentata in placche , bastoncini e simili ; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche , per rulli da tipografia e per usi simili , anche con supporto di carta o di materie tessili * 98.10 * Accenditori ed apparecchi d ' accensione ( meccanici , elettrici , a catalizzatore , ecc . ) e loro parti staccate , diversi dalle pietrine focaie e dagli stoppini * 98.11 * Pipe ( compresi gli sbozzi e le teste ) ; bocchini da sigari e da sigarette ; imboccature , cannucce ed altri pezzi staccati * 98.12 * Pettini da testa , pettini da ornamento , fermagli per capelli e simili * 98.14 * Spruzzatori da toletta ; loro montature e teste di montature * 98.16 * Manichini e simili ; automi e scene animate per mostre * ( a ) I prodotti industriali finiti e semilavorati , in particolare i prodotti destinati ad aeromobili civili , che beneficiano in regime di dazio comune dell ' esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale figurano nell ' elenco soltanto a titolo indicativo . ( b ) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterico , originari della Romania . ( c ) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con due asterischi , originari della Cina . ( d ) ex B : Isotopi radioattivi artificiali e loro composti ( Euratom ) . ( e ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 28.56 C . ( f ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 29.06 A I . ( g ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 29.11 E ex I ( vaniglina ) ( 4-Idrossi-3-metossibenzaldeide ) . ( h ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 29.13 A ex I ( acetone ) . ( i ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 29.15 C I . ( j ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 29.38 B ex II ( vitamina B12 ) . ( k ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 31.03 B . ( l ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 31.05 A I , II , III b ) , IV e B . ( m ) L ' asterico riguarda soltanto la voce n . 36.06 . ( n ) L ' asterico riguarda soltanto le sottovoci 39.02 C I , IV e VII a ) . ( o ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 43.03 ex B ( guanti ) . ( p ) L ' asterico riguarda soltanto la voce n . 69.01 . ( q ) L ' asterico riguarda soltanto la voce n . ex 70.10 ( damigiane , bottiglie e boccette , di vetro non lavorato di capienza da oltre 0,25 litri a 2,5 litri ) . ( r ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 84.10 B II . ( s ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 84.61 ex B ( oggetti da rubinetteria ed altri organi simili in ghisa ) . ( t ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 87.12 B . ( u ) L ' asterico riguarda soltanto la sottovoce 93.07 B . ( v ) L ' asterico riguarda soltanto le sottovoci 96.01 B I e III . ALLEGATO C Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate ( 1 ) I . PAESI INDIPENDENTI 660 Afganistan ( 2 ) * 464 Giamaica * 442 Panama * 208 Algeria * 338 Gibuti ( 2 ) * 801 Papuasia-Nuova Guinea * 236 Alto Volta ( 2 ) * 628 Giordania * 520 Paraguay * 330 Angola * 473 Grenada * 504 Perù * 632 Arabia Saudita * 416 Guatemala * 644 Qatar * 528 Argentina * 488 Guiana * 306 Repubblica Centrafricana ( 2 ) * 453 Bahamas * 260 Guinea ( 2 ) * 456 Repubblica dominicana * 640 Bahrein * 257 Guinea Bissau ( 2 ) * 247 Repubblica del Capo Verde ( 2 ) * 666 Bangladesh ( 2 ) * 310 Guinea equatoriale ( 2 ) * 066 Romania * 469 Barbados * 452 Haiti ( 2 ) * 324 Ruanda ( 2 ) * 284 Benin ( 2 ) * 424 Honduras * 806 Salomone , isole * 676 Birmania * 664 India * 819 Samoa occidentali ( 2 ) * 516 Bolivia * 700 Indonesia * 465 Santa Lucia * 391 Botswana ( 2 ) * 612 Irak * 467 San Vincenzo * 508 Brasile * 616 Iran * 311 São Tomé e Principe ( 2 ) * 328 Burundi ( 2 ) * 048 Iugoslavia * 355 Seicelle e dipendenze ( 2 ) * 675 Butan ( 2 ) * 346 Kenia * 248 Senegal * 696 Cambogia * 812 Kiribati * 264 Sierra Leone * 302 Camerun * 636 Kuwait * 706 Singapore * 244 Ciad ( 2 ) * 684 Laos ( 2 ) 608 Siria * 512 Cile * 395 Lesotho ( 2 ) * 342 Somalia ( 2 ) * 720 Cina * 604 Libano * 669 Sri Lanka * 600 * Cipro * 268 Liberia * 224 Sudan ( 2 ) * 480 Colombia * 216 Libia * 492 Suriname * 375 Comore ( 2 ) * 370 Madagascar * 393 Swaziland * 318 Congo * 386 Malawi ( 2 ) * 352 Tanzania ( 2 ) * 728 Corea del Sud * 701 Malaysia * 680 Tailandia * 436 Costarica * 667 Maldive ( 2 ) * 280 Togo * 272 Costa d ' Avorio * 232 Mali ( 2 ) * 817 Tonga ( 2 ) * 448 Cuba * 204 Marocco * 472 Trinidad e Tobago * 460 Dominica * 228 Mauritania * 212 Tunisia * 500 Ecuador * 373 Maurizio * 807 Tuvalu * 220 Egitto * 412 Messico * 350 Uganda ( 2 ) * 428 El Salvador * 336 Mozambico * 524 Uruguay * 647 Emirati arabi uniti * 803 Nauru * 816 Vanuatu * 334 Etiopia ( 2 ) * 672 Nepal ( 2 ) * 484 Venezuela * 815 Figi * 432 Nicaragua * 690 Vietnam * 708 Filipine * 240 Niger ( 2 ) * 652 Yemen del Nord ( 2 ) * 314 Gabon * 288 Nigeria * 656 Yemen del Sud ( 2 ) * 252 Gambia ( 2 ) * 649 Oman * 322 Zaire * 276 Gana * 662 Pakistan * 378 Zambia * * * 382 Zimbabwe * ( 1 ) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura 1980 [ regolamento ( CEE ) n . 2566/79 , GU n . L 294 del 21 . 11 . 1979 , pag . 5 ] . ( 2 ) Questo paese è anche elencato nell ' allegato G . II . PAESI E TERRITORI dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi 476 Antille olandesi 421 Belize 413 Bermude 703 Brunei 044 Gibilterra 740 Hong Kong 451 Indie occidentali 463 Isole Cayman 529 Isole Falkland e dipendenze 813 Isole Petcairn 454 Isole Turks e Caicos 457 Isole Vergini degli Stati Uniti 811 Isole Wallis e Futuna 743 Macao 377 Mayotte 809 Nuova Caledonia e dipendenze 816 Nuove Ebridi 808 Oceania americana ( 1 ) 802 Oceania australiana ( isola Christmas , isole Cocos ( Keeling ) , isole Heard e McDonald , isola Norfolk ) 814 Oceanie neozelandese ( isole Cook , isola di Niue , isole Tokelau ) 822 Polinesia francese 890 Regioni polari Terre australi ed antartiche francesi Territorio antartico australiano Territorio antartico britannico 329 Sant ' Elena e dipendenze 357 Territoi britannici dell ' Oceano Indiano Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori . ( 1 ) L ' Oceania americana comprende : Guam , Samoa americane ( compresa l ' isola Swains ) , isole Midway , isole Johnston e Sand , isola Wake ; le isole tutela : Caroline , Marianne e Marshall . ALLEGATO D Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo 660 Afganistan * 386 Malawi * 236 Alto Volta * 667 Maldive * 666 Bangladesh * 232 Mali * 284 Benin * 672 Nepal * 391 Botswana * 240 Niger * 328 Burundi * 306 Repubblica Centrafricana * 675 Butan * 247 Repubblica del Capo Verde * 244 Ciad * 324 Ruanda * 373 Comore * 819 Samoa occidentali * 334 Etiopia * 311 São Tomé e Principe * 252 Gambia * 355 Seicelle e dipendenze * 338 Gibuti * 342 Somalia * 260 Guinea * 224 Sudan * 257 Guinea-Bissau * 352 Tanzania * 310 Guinea equatoriale * 817 Tonga * 452 Haiti * 350 Ugnada * 684 Laos * 652 Yemen del Nord * 395 Lesotho * 656 Yemen del Sud