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Document 31980R2675

Regolamento (CEE) n. 2675/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 che stabilisce modalità comuni di controllo dell' utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti provenienti dall' intervento

GU L 274 del 18.10.1980, p. 14–15 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/2675/oj

31980R2675

Regolamento (CEE) n. 2675/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 che stabilisce modalità comuni di controllo dell' utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti provenienti dall' intervento

Gazzetta ufficiale n. L 274 del 18/10/1980 pag. 0014 - 0015
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 31 pag. 0052
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 19 pag. 0092
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 19 pag. 0092


REGOLAMENTO (CEE) N. 2675/80 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1980 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti provenienti dall'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1917/80 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 26, paragrafo 3, nonché i corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1649/80 (4), stabilisce le norme applicabili nel caso in cui i prodotti oggetto di un'utilizzazione e/o di una destinazione specifiche provengano dalle scorte d'intervento;

considerando che, a norma dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2674/80 (6), la restituzione all'esportazione può essere pagata in anticipo se i prodotti sono stati nel deposito di approvvigionamento; che, in tal caso, il depositario deve impegnarsi ad utilizzare i prodotti per l'approvvigionamento di imbarcazioni o di aeromobili nella Comunità; che, ai fini della restituzione, tali approvvigionamenti sono equiparati alle esportazioni; che i prodotti provenienti dall'intervento devono essere considerati esportati quando sono depositati nei suddetti depositi;

considerando che i prodotti destinati all'approvvigionamento possono non raggiungere la destinazione prescritta; che il disposto dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2730/79 è applicabile nei casi in cui una restituzione è stata pagata in anticipo; che è presumibile che ciò influisca sul prezzo di vendita dei prodotti per i quali non è prevista alcuna restituzione; che pertanto a tali prodotti dovrebbero essere applicabili le disposizioni degli articoli da 26 a 29, escluso l'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2730/79, poiché tali prodotti sono in una situazione analoga a quella in cui si trovano i prodotti che hanno beneficiato di restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:

« a) se destinati all'esportazione, nelle condizioni originarie oppure dopo trasformazione,

1. hanno lasciato il territorio geografico della Comunità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2730/79, oppure

2. nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2730/79 hanno raggiunto la loro destinazione, oppure

3. sono stati posti sotto controllo doganale in un deposito di approvvigionamento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79, oppure

4. nel settore dei cereali, sono diventati inadatti al consumo umano e animale. »

2. All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Se prodotti per i quali non è prevista una restituzione sono stati depositati in uno dei depositi di approvvigionamento di cui al paragrafo 1, lettera a), punto 3, si applicano le disposizioni degli articoli da 26 a 29 del regolamento (CEE) n. 2730/79, escluso l'articolo 28, paragrafo 3 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica, su richiesta degli interessati, a decorrere dal 1o gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1955, pag. 3025/66.(2) GU n. L 186 del 19. 7. 1980, pag. 1.(3) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.(4) GU n. L 163 del 28. 6. 1980, pag. 35.(5) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.(6) Vedi pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale.

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