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Document 31980D0605
80/605/EEC: Commission Decision of 27 June 1980 authorizing Member States to apply intra-Community surveillance to imports of products originating in a third country which have been put into free circulation in the Community and which may be the subject of protective measures under Article 115 of the Treaty
80/605/CEE: Decisione della Commissione, del 27 giugno 1980, che autorizza gli Stati membri a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di prodotti originari di paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell' articolo 115 del trattato
80/605/CEE: Decisione della Commissione, del 27 giugno 1980, che autorizza gli Stati membri a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di prodotti originari di paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell' articolo 115 del trattato
GU L 164 del 30.6.1980, p. 20–39
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981
80/605/CEE: Decisione della Commissione, del 27 giugno 1980, che autorizza gli Stati membri a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di prodotti originari di paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell' articolo 115 del trattato
Gazzetta ufficiale n. L 164 del 30/06/1980 pag. 0020 - 0039
++++ ( 1 ) GU N . L 16 DEL 22 . 1 . 1980 , PAG . 14 . ( 2 ) GU N . L 365 DEL 27 . 12 . 1978 , PAG . 1 . ( 3 ) GU N . L 347 DEL 31 . 12 . 1979 , PAG . 1 . DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 27 GIUGNO 1980 CHE AUTORIZZA GLI STATI MEMBRI A ISTITUIRE UNA SORVEGLIANZA INTRACOMUNITARIA SULLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI E MESSI IN LIBERA PRATICA NELLA COMUNITA , CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI MISURE DI PROTEZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 115 DEL TRATTATO ( 80/605/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 115 , PRIMO COMMA , VISTA LA DECISIONE 80/47/CEE DELLA COMMISSIONE , DEL 20 DICEMBRE 1979 , RELATIVA ALLE MISURE DI SORVEGLIANZA E DI PROTEZIONE CHE GLI STATI MEMBRI POSSONO ESSERE AUTORIZZATI A PRENDERE NEI CONFRONTI DELL'IMPORTAZIONE DI TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI E IMMESSI IN LIBERA PRATICA IN ALTRI STATI MEMBRI ( 1 ) , IN PARTICOLARE GLI ARTICOLI 1 E 2 , CONSIDERANDO CHE AI SENSI DELLA DECISIONE 80/47/CEE GLI STATI MEMBRI NON POSSONO PROCEDERE AD UNA SORVEGLIANZA INTRACOMUNITARIA DELLE IMPORTAZIONI IVI CONSIDERATE SE NON PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE ; CONSIDERANDO CHE , PER OTTENERE TALE AUTORIZZAZIONE , GLI STATI MEMBRI HANNO PRESENTATO ALLA COMMISSIONE 3 066 DOMANDE RECANTI FRA L'ALTRO INDICAZIONI SUL PRODOTTO OGGETTO DELLA DOMANDA , SUL PAESE TERZO D'ORIGINE , SUL REGIME APPLICATO ALL'IMPORTAZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DEL PAESE D'ORIGINE E DEGLI ALTRI PAESI TERZI , SUL VOLUME O L'IMPORTO DELLE IMPORTAZIONI NONCHE SUL RISCHIO DI DIFFICOLTA ECONOMICHE ; CONSIDERANDO CHE LA COMMISSIONE HA SOTTOPOSTO AD UN ESAME APPROFONDITO GLI ELEMENTI ADDOTTI A GIUSTIFICAZIONE DELLE SINGOLE DOMANDE ; CONSIDERANDO CHE LA COMMISSIONE HA INNANZITUTTO ESAMINATO SE , A CAUSA DELLE DISPARITA ESISTENTI NELLE MISURE DI POLITICA COMMERCIALE APPLICATE DAGLI STATI MEMBRI , I PRODOTTI OGGETTO DELLE DOMANDE DEGLI STATI MEMBRI SIANO LEGALMENTE SUSCETTIBILI DI FORMARE OGGETTO DI MISURE DI SORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA DECISIONE 80/47/CEE ; CONSIDERANDO CHE TALE ESAME SI E POI ESTESO ALLE INDICAZIONI RICEVUTE SULLE DIFFICOLTA ECONOMICHE INVOCATE , E CIOE SULL'EVOLUZIONE DI FATTORI QUALI LA PRODUZIONE NAZIONALE , LE IMPORTAZIONI , IL CONSUMO , LA QUOTA DI MERCATO OCCUPATA DALLA PRODUZIONE NAZIONALE , DALLE IMPORTAZIONI ORIGINARIE DEI PAESI TERZI E DEL PAESE TERZO DI CUI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE , I PREZZI PRATICATI SUL MERCATO INTERNO DAI PRODUTTORI NAZIONALI E DAGLI IMPORTATORI NONCHE L'OCCUPAZIONE NEL SETTORE IN CAUSA ; CONSIDERANDO INOLTRE CHE LA COMMISSIONE HA ESAMINATO SE NEL CORSO DEGLI ANNI DI RIFERIMENTO DI CUI ALLA DECISIONE 80/47/CEE SI SIANO VERIFICATE DEVIAZIONI DI TRAFFICO O SE DOMANDE DI TITOLO D'IMPORTAZIONE INTRACOMUNITARIA SIANO STATE PRESENTATE ; CHE , NELLA NEGATIVA , ESSA HA STIMATO CHE NON SUSSISTE IL RISCHIO CHE DETTE DIFFICOLTA ECONOMICHE SIANO AGGRAVATE O PROLUNGATE DA OPERAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 115 DEL TRATTATO ; CHE , DI CONSEGUENZA , NON SI DEVONO AUTORIZZARE LE MISURE DI SORVEGLIANZA RICHIESTE IN TALI CASI ; CONSIDERANDO , TUTTAVIA , CHE TALI MISURE POSSONO ESSERE AUTORIZZATE PER I PRODOTTI TESSILI DEL GRUPPO I , QUALE DEFINITI DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3059/78 DEL CONSIGLIO ( 2 ) , MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3063/79 ( 3 ) , ANCHE IN ASSENZA DI DEVIAZIONI DI TRAFFICO O DI DOMANDE DI IMPORTAZIONE INTRACOMUNITARIA , TENUTO CONTO DELLE DIFFICOLTA ECONOMICHE INERENTI AL COMMERCIO DI QUESTI PRODOTTI A CAUSA DELLA LORO GRANDE SENSIBILITA ALLE IMPORTAZIONI ; CONSIDERANDO CHE NEL CASO IN CUI ESISTE , PER UN DETERMINATO PRODOTTO E NEI CONFRONTI DI TALUNI PAESI TERZI , UNA LIMITAZIONE DELLE IMPORTAZIONI A LIVELLO COMUNITARIO , IL RISCHIO CHE LE DIFFICOLTA ECONOMICHE SIANO AGGRAVATE O PROLUNGATE DALLE DEVIAZIONI DI TRAFFICO PUO GENERALMENTE ESSERE CONSIDERATO COME TRASCURABILE NEI CONFRONTI DELL'INSIEME DEI PAESI TERZI LE CUI POSSIBILITA DI IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA SOMMATE TRA DI LORO SIANO INFERIORI ALL'1 % DEL LIMITE QUANTITATIVO ESISTENTE A LIVELLO COMUNITARIO ; CONSIDERANDO CHE DA TALE ESAME RISULTA CHE LE IMPORTAZIONI DI CUI AGLI ALLEGATI RISCHIANO DI AGGRAVARE O DI PROLUNGARE LE DIFFICOLTA ECONOMICHE ESISTENTI NEI DIFFERENTI STATI MEMBRI ; CHE E DI CONSEGUENZA OPPORTUNO AUTORIZZARE GLI STATI MEMBRI A SOTTOPORLE A UNA SORVEGLIANZA INTRACOMUNITARIA FINO ALLA FINE DEL 1981 ; CONSIDERANDO CHE , PER QUANTO RIGUARDA LE IMPORTAZIONI CHE NON SONO ELENCATE NEGLI ALLEGATI , GLI STATI MEMBRI POSSONO PROCEDERE AD ACCERTAMENTI SULLE IMPORTAZIONI REALIZZATE E PRESENTARE SE DEL CASO ULTERIORI DOMANDE DI SORVEGLIANZA ; CONSIDERANDO CHE , PER PERMETTERE AGLI STATI MEMBRI DI DARE ESECUZIONE ALLA PRESENTE DECISIONE , IL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 5 , PARAGRAFO 3 , DELLA DECISIONE 80/47/CEE PER QUANTO CONCERNE LA SORVEGLIANZA DELLE IMPORTAZIONI NON ELENCATE NEGLI ALLEGATI DEVE ESSERE PROROGATO , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : ARTICOLO 1 GLI STATI MEMBRI INDICATI NEGLI ALLEGATI DA 1 A 8 SONO AUTORIZZATI , CIASCUNO PER QUANTO LO RIGUARDA , A PROCEDERE FINO AL 31 DICEMBRE 1981 AD UNA SORVEGLIANZA INTRACOMUNITARIA DELLE IMPORTAZIONI ELENCATE NEGLI ALLEGATI SOPRAMENZIONATI , IN CONFORMITA DELLA DECISIONE 80/47/CEE . ARTICOLO 2 IL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 5 , PARAGRAFO 3 , DELLA DECISIONE 80/47/CEE , PER QUANTO CONCERNE LE IMPORTAZIONI NON ELENCATE NEGLI ALLEGATI , E PROROGATO FINO AL 31 LUGLIO 1980 . ARTICOLO 3 GLI STATI MEMBRI SONO DESTINATARI DELLA PRESENTE DECISIONE . FATTO A BRUXELLES , IL 27 GIUGNO 1980 . PER LA COMMISSIONE WILHELM HAFERKAMP VICEPRESIDENTE ALLEGATO 1 - 6 : VEDI GU . BILAG 7 - ANHANG 7 - ANNEX 7 - ANNEXE 7 - ALLEGATO 7 - BIJLAGE 7 ITALIA A . PRODOTTI TESSILI PER I QUALI E PREVISTA UNA RIPARTIZIONE PER CATEGORIA ( 1 ) CATEGORIA * PAESI D'ORIGINE 1 * ARGENTINA , BRASILE , COLOMBIA , COREA DEL SUD , HONG KONG , INDIA , IUGOSLAVIA , MESSICO , PAKISTAN , PERU , CINA , ROMANIA 2 * BRASILE , BULGARIA , CECOSLOVACCHIA , COREA DEL SUD , HONG KONG , INDIA , IUGOSLAVIA , MALAYSIA , MESSICO , PAKISTAN , POLONIA , CINA , ROMANIA , SINGAPORE , TAIWAN , UNGHERIA , URSS , EGITTO 2 + 3 * COLOMBIA , TAILANDIA 3 * BULGARIA , CECOSLOVACCHIA , COREA DEL SUD , HONG KONG , IUGOSLAVIA , MALAYSIA , POLONIA , CINA , ROMANIA , SINGAPORE , TAIWAN , UNGHERIA 4 * BRASILE , HONG KONG , UNGHERIA , COREA DEL SUD , INDIA , MACAO , MALAYSIA , PAKISTAN , FILIPPINE , POLONIA , ROMANIA , SINGAPORE , SRI LANKA , TAILANDIA , IUGOSLAVIA , TAIWAN 5 * COREA DEL SUD , HONG KONG , UNGHERIA , MACAO , MALAYSIA , PAKISTAN , PERU , FILIPPINE , POLONIA , ROMANIA , SINGAPORE , SRI LANKA , TAILANDIA , IUGOSLAVIA , INDIA , CINA 6 * COREA DEL SUD , IUGOSLAVIA , HONG KONG , ROMANIA , SINGAPORE , POLONIA , SRI LANKA , BRASILE , TAIWAN , TAILANDIA , MACAO , MALAYSIA , FILIPPINE , UNGHERIA , CINA , BULGARIA 7 * HONG KONG , INDIA , IUGOSLAVIA , ROMANIA , COREA DEL SUD , TAIWAN , PAKISTAN , TAILANDIA , MACAO , MALAYSIA , SINGAPORE , FILIPPINE , SRI LANKA , CINA , POLONIA 8 * INDIA , PAKISTAN , ROMANIA , SRI LANKA , FILIPPINE , SINGAPORE , MALAYSIA , MACAO , TAILANDIA , IUGOSLAVIA , POLONIA , BULGARIA , CINA , TAIWAN , COREA DEL SUD , HONG KONG 10 + 11 * COREA DEL SUD , HONG KONG 12 * HONG KONG 15 B * ROMANIA , INDIA , POLONIA 18 * TAIWAN 21 * HONG KONG 24 + 25 * HONG KONG 25 * BRASILE , MACAO , SINGAPORE , TAIWAN 26 * POLONIA , ROMANIA , TAIWAN , INDIA , HONG KONG 27 * INDIA 29 * INDIA 30 A * SINGAPORE , TAIWAN , HONG KONG , COREA DEL SUD , MACAO 36 * POLONIA 37 * ROMANIA 41 * CECOSLOVACCHIA 55 * ROMANIA 68 * TAIWAN 73 * COREA DEL SUD , HONG KONG , IUGOSLAVIA 76 * BULGARIA 117 * CECOSLOVACCHIA , ROMANIA ( 1 ) REGOLAMENTI ( CEE ) N . 3063/79 E ( CEE ) N . 3061/79 DELLA COMMISSIONE ( GU N . L 347 DEL 31 . 12 . 1979 ; GU N . L 345 DEL 31 . 12 . 1979 ) . B . ALTRI PRODOTTI NUMERO DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE * CODICE NIMEXE * DESIGNAZIONE DELLE MERCI * PAESE D'ORIGINE 04.06 * 04.06-00 * MIELE NATURALE * ROMANIA 40.11 * 40.11-52 * COPERTURE PER VELOCIPEDI * GIAPPONE EX 48.01 F * 48.01-14 ; 15 ; 21 ; 27 ; 31 * CARTA KRAFT PER COPERTINE , COSIDETTA KRAFTLINER * URSS EX 48.01 * 48.01-17 ; 19 ; 25 ; 26 ; 33 * ALTRA CARTA KRAFT * CECOSLOVACCHIA 48.01 F 48.05 B * 48.01-16 ; 23 ; 28 ; 48.05-21 * CARTA KRAFT PER SACCHI * CECOSLOVACCHIA EX 48.01 * 48.01-75 * CARTA DI PASTA SEMICHIMICA DA ONDULARE COSIDETTA " FLUTING " * CECOSLOVACCHIA 50.09 * 50.09 ( DA 01 A 68 ) * TESSUTI DI SETA E DI BORRA DI SETA * CINA 56.01 EX A * 56.01-13 * FIOCCO DI FIBRE TESSILI SINTETICHE DI DI POLIESTERI * ROMANIA 56.01 EX B * 56.01-21 * FIOCCO DI FIBRE TESSILI ARTIFICIALI DI VISCOSA * RDT 56.01 EX A 56.02 EX B * 56.01-15 56.02-15 * FIOCCO DI FIBRE TESSILI SINTETICHE E FASCI DA FIOCCO DI FIBRE TESSILI SINTETICHE * RDT 84.41 * 84.41-12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 17 ; 30 * MACCHINE PER CUCIRE ( TESSUTI , CUOI , CALZATURE , ECC . ) ANCHE USATE , COMPRESI I MOBILI PER DETTE MACCHINE , AGHI PER MACCHINE DA CUCIRE * GIAPPONE 85.15 EX A III * 85.15-21 * TELEVISORI A COLORI * GIAPPONE 85.15 EX A III * 85.15-25 * TELEVISORI MONOCROMI * GIAPPONE 85.15 EX A III * 85.15-13 ; 21 ; 24 * APPARECCHI RADIO SINTONIZZATORI E RADIO RICEVENTI * GIAPPONE 85.15 EX A III * 85.15-22 ; 23 ; 24 * AUTORADIO ANCHE CON GIRANASTRI * GIAPPONE 85.21 EX A III * 85.21-16 * TUBI CATODICI PER TELEVISORI A COLORI * GIAPPONE 85.21 C * 85.21-45 * CRISTALLI PIEZOELETTRICI MONTATI * GIAPPONE 85.21 EX D II * 85.21-62 ; 64 * CIRCUITI INTEGRATI * GIAPPONE 87.02 A * 87.02-03 ; 05 ; 12 ; 14 ; 21 ; 23 ; 25 ; 27 ; 51 ; 59 * AUTOVEICOLI CON QUALSIASI MOTORE PER TRASPORTO PERSONE ( ANCHE USATI ) * URSS , GIAPPONE , CECOSLOVACCHIA 87.02 B * 87.02-60 ; 72 ; 76 ; 81 ; 82 ; 84 ; 86 ; 88 ; 91 * AUTOVEICOLI CON QUALSIASI MOTORE PER IL TRASPORTO DI MERCE ( ANCHE USATI ) * GIAPPONE URSS 84.06 * 84.06-16 ; 19 ; 28 ; 98 ; 99 * MOTORI A SCOPPIO O A COMBUSTIONE INTERNA A PISTONE E RELATIVE PARTI PER MOTOCICLI * GIAPPONE 87.09 EX A * 87.09-100 * MOTOCICLI E VELOCIPEDI CON MOTORE AUSILIARIO * GIAPPONE BILAG 8 - ANHANG 8 - ANNEX 8 - ANNEXE 8 - ALLEGATO 8 - BIJLAGE 8 UNITED KINGDOM A . TEXTILE PRODUCTS FOR WHICH CATEGORIES HAVE BEEN ESTABLISHED ( 1 ) CATEGORY * COUNTRY OF ORIGIN 1 * ARGENTINA , BRAZIL , COLOMBIA , SOUTH KOREA , HONG KONG , INDIA , MEXICO , PAKISTAN , PERU , ROMANIA , YUGOSLAVIA , CHINA 2 * BRAZIL , BULGARIA , COLOMBIA , SOUTH KOREA , EGYPT , HONG KONG , HUNGARY , INDIA , MALAYSIA , MEXICO , PAKISTAN , POLAND , ROMANIA , SINGAPORE , THAILAND , YUGOSLAVIA , TAIWAN , CZECHOSLOVAKIA , USSR , CHINA 3 * BRAZIL , BULGARIA , COLOMBIA , SOUTH KOREA , HONG KONG , HUNGARY , MALAYSIA , POLAND , ROMANIA , SINGAPORE , THAILAND , YUGOSLAVIA , TAIWAN , CHINA , CZECHOSLOVAKIA 4 * BRAZIL , SOUTH KOREA , HONG KONG , HUNGARY , INDIA , MACAO , MALAYSIA , PAKISTAN , PHILIPPINES , POLAND , ROMANIA , SINGAPORE , SRI LANKA , THAILAND , YUGOSLAVIA , TAIWAN , CHINA 5 * BULGARIA , SOUTH KOREA , HONG KONG , HUNGARY , MACAO , MALAYSIA , PAKISTAN , PHILIPPINES , POLAND , ROMANIA , SINGAPORE , SRI LANKA , THAILAND , YUGOSLAVIA , TAIWAN , CZECHOSLOVAKIA , CHINA 6 * BRAZIL , BULGARIA , SOUTH KOREA , HONG KONG , INDIA , MACAO , MALAYSIA , PHILIPPINES , POLAND , ROMANIA , SINGAPORE , SRI LANKA , THAILAND , YUGOSLAVIA , TAIWAN , CHINA 7 * SOUTH KOREA , HONG KONG , INDIA , MACAO , MALAYSIA , PAKISTAN , PHILIPPINES , ROMANIA , SINGAPORE , SRI LANKA , THAILAND , YUGOSLAVIA , INDONESIA , TAIWAN , CHINA , POLAND , BRAZIL 8 * BULGARIA , SOUTH KOREA , HONG KONG , INDIA , MACAO , MALAYSIA , PAKISTAN , PHILIPPINES , POLAND , ROMANIA , SINGAPORE , SRI LANKA , THAILAND , YUGOSLAVIA , TAIWAN , CHINA 9 * BRAZIL 10 * SOUTH KOREA , CHINA , HONG KONG 11 * SOUTH KOREA , PHILIPPINES , CHINA , HONG KONG , TAIWAN 13 * HONG KONG 15 B * SOUTH KOREA , HONG KONG , HUNGARY , INDIA , POLAND , ROMANIA , YUGOSLAVIA , CZECHOSLOVAKIA 16 * BULGARIA , SOUTH KOREA , HONG KONG , POLAND , ROMANIA , YUGOSLAVIA , CZECHOSLOVAKIA , GDR 17 * SOUTH KOREA , HONG KONG , POLAND , ROMANIA , TAIWAN , CZECHOSLOVAKIA 19 * SOUTH KOREA , MALAYSIA , CZECHOSLOVAKIA , HUNGARY 21 * SOUTH KOREA , HONG KONG , THAILAND , TAIWAN , CHINA , POLAND , HUNGARY 22 * GDR 26 * INDIA , HONG KONG 27 * SOUTH KOREA , HONG KONG , INDIA , TAIWAN 28 * HONG KONG , SOUTH KOREA 33 * SOUTH KOREA 37 * SOUTH KOREA , ROMANIA , CHINA 39 * BRAZIL 50 * SOUTH KOREA , CZECHOSLOVAKIA 73 * SOUTH KOREA , HONG KONG 76 * BULGARIA , HONG KONG 83 * HONG KONG 91 * SOUTH KOREA , TAIWAN , CZECHOSLOVAKIA 119 * CZECHOSLOVAKIA ( 1 ) SEE COMMISSION REGULATIONS ( EEC ) NO 3063/79 ( OJ NO L 347 , 31 . 12 . 1979 ) AND ( EEC ) NO 3061/79 ( OJ NO L 345 , 31 . 12 . 1979 ) . B . OTHER PRODUCTS CCT HEADING NO * NIMEXE CODE ( 1980 ) * DESCRIPTION * COUNTRY OF ORIGIN 64.01 AND 64.02 B * 64.01-21 ; 25 ; 29 ; 61 ; 63 ; 65 ; 69 ; 64.02-61 ; 65 ; 69 ; 71 ; 79 ; 80 ; 90 * FOOTWEAR * TAIWAN