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Document 31979R2826

    Regolamento (CEE) n. 2826/79 della Commissione, del 14 dicembre 1979, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo

    GU L 320 del 15.12.1979, p. 43–47 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981; abrogato da 31981R3388

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2826/oj

    31979R2826

    Regolamento (CEE) n. 2826/79 della Commissione, del 14 dicembre 1979, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo

    Gazzetta ufficiale n. L 320 del 15/12/1979 pag. 0043 - 0047
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0111


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2826/79 DELLA COMMISSIONE

    del 14 dicembre 1979

    recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2594/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 16 , paragrafo 3 , e l ' articolo 65 ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1955/79 ( 4 ) , ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli ;

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2047/75 della Commissione ( 5 ) ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d ' importazione nel settore vitivinicolo ;

    considerando che , per poter seguire l ' andamento delle esportazioni di vino che beneficiano di restituzioni , è opportuno assoggettare tali esportazioni alla presentazione d un titolo e che occorre pertanto completare in tal senso il regolamento ( CEE ) n . 2047/75 ;

    considerando che , in questa occasione , è opportuno procedere ad un rifacimento integrale del summenzionato regolamento ;

    considerando che , a norma dell ' articolo 16 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79, le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all ' articolo 1 di detto regolamento sono soggette alla presentazione di un titolo d ' importazione ; considerando che , ai fini della regolare applicazione del regime dei titoli , è necessario che negli stessi figurino alcune indicazioni minime ; che , per tale motivo , è indispensabile che l ' operatore comunichi , nei termini stabiliti , all ' organismo cui compete il rilascio dei titoli il paese di origine del prodotto o il paese di destinazione ;

    considerando che il periodo di validità dei titoli deve essere limitato in funzione degli usi e dei termini di consegna praticati nel commercio internazionale ;

    considerando che , in conformità dell ' articolo 16 , paragrafo 2 , terzo comma , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che viene incamerata totalmente o parzialmente se l ' operazione non è realizzata o è realizzata soltanto in parte ; che occorre fissare l ' importo di tale cauzione ;

    considerando che lo scopo del titolo d ' esportazione è più limitato di quello del titolo d ' importazione ; che occorre tener contro di questa differenza in sede di fissazione dell ' importo della cauzione ;

    considerando che , per tener conto delle modifiche della gradazione alcolometrica intervenute nel corso di un lungo trasporto , in particolare a causa del carico e dello scarico dei prodotti , è indispensabile ammettere una tolleranza oltr il margine di errore previsto dal metodo di analisi applicato a norma del regolamento ( CEE ) n . 2984/78 della Commissione ( 6 ) ;

    considerando che , a norma dell ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 607/77 della Commissione ( 7 ) , gli Stati membri devono comunicare periodicamente alla Commissione talune informazioni relative ai titoli d ' importazione de essi rilasciati nel settore vitivinicolo ; che , per evitare la dispersione in più testi legislativi delle disposizioni relative al regime dei titoli importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo , è opportuno riprendere nel presente regolamento l ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 607/77 e introdurre inoltre una disposizione analoga per quanto concerne le informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione in merito ai titoli di esportazione da essi rilasciati ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Qualsiasi importazione nella Comunità di prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettere a ) e b ) , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 è soggetta alla presentazione di un titolo d ' importazione .

    2 . Qualsiasi esportazione dalla Comunità di prodotti per i quali l ' esportatore desidera beneficiare di una restituzione è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione .

    Articolo 2

    1 . Se la sottovoce della tariffa doganale comune comporta una specificazione relativa alla gradazione alcolometrica del prodotto , ai fini della validità del titolo è ammessa una tolleranza di 0,4 % vol .

    Ai fini dell ' applicazione del comma precedente, i titoli d ' importazione e di esportazione devono recare , rispettivamente nelle caselle 20 e 18 , una delle diciture seguenti :

    « Tolleranza di 0,4 % vol » ,

    « Tolùrance de 0,4 % vol » ,

    « Tolerance 0,4 % vol » ,

    « Toleranz 0,4 % vol » ,

    « Tolerance of 0,4 % vol » ,

    « Tolerantie van 0,4 % vol » ,

    2 . La domanda di titolo d ' importazione e il titolo stesso recano , nella casella 14 , l ' indicazione del paese di origine .

    La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso recano , nella casella 13 , l ' indicazione del paese di destinazione .

    3 . La domanda di titolo d ' importazione e il titolo stesso recano , nella casella 7 , le seguenti indicazioni supplementari : a ) colore del vino o del mosto , b ) per il Rieseling o il Sylvaner , designazione del vitigno .

    Articolo 3

    Il titolo è valido dalla data del suo rilascio , ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , sino alla fine del terzo mese successivo .

    Articolo 4

    1 . Il tasso della cauzione relativa ai titoli d ' importazione è fissato , secondo i prodotti , nella seguente tabella :

    Numero della tariffa doganale * Designazione delle merci * Tasso ( espresso in volume o in peso netto ) *

    20.07 * Succhi di frutta ( compresi i mosti d ' uva ) o di ortaggi , non fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri : * *

    A * con densità superiore a 1,33 a 15° C : * *

    I * Succhi di uve ( compresi i mosti d ' uva ) * 2,50 ECU/100 kg *

    B * con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C : * *

    I * Succhi di uve , di mele , di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere : * *

    a ) * di volare superiore a 22 ECU per 100 kg peso netto : * *

    1 * Succhi di uve ( compresi i mosti d ' uva ) : * *

    aa ) concentrati * 4,00 ECU/100 kg *

    bb ) altri * 2,50 ECU/100 kg *

    b ) di valore uguale o inferiore a 22 ECU per 100 kg peso netto : * *

    1 * Succhi di uve ( compresi i mosti d ' uva ) : * *

    aa ) concentrati * 4,00 ECU/100 kg *

    bb ) altri * 2,50 ECU/100 kg *

    22.04 * Mosti di uve parzialmente fermentati , anche mutizzati con metodi diversi dall ' aggiunta di alcole * 2,50 ECU/hl *

    22.05 * Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole ( mistelle ) : * *

    A * Vini spumanti * 7,50 ECU/hl *

    B * Vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci ; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrappressione minima uguale o superiore a 1 atmosfera e inferiore a 3 atmosfere misurata a 20° C * 7,50 ECU/hl *

    C * altri : * *

    I * con gradazione alcolica effettiva di 13 % vol o meno * 2,50 ECU/hl *

    II * con gradazione alcolica effettiva superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol * 3,50 ECU/hl *

    III * con gradazione alcolica effettiva superiore a 15 % vol non superiore a 18 % vol * 4,00 ECU/hl *

    IV * con gradazione alcolica effettiva superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol * 4,50 ECU/hl *

    V * con gradazione alcolica effetiva superiore a 22 % vol * 5,00 ECU/hl *

    Nota complementare 4 b ) del capitolo 22 * Vini alcolizzati * 3,50 ECU/hl *

    Nota complementare 4 c ) del capitolo 22 * Vini liquorosi * 9,50 ECU/hl *

    2 . Il tasso della cauzione relativa ai titoli di esportazione è di 1 ECU/ettolitro .

    Articolo 5

    In deroga all ' articolo 4 , paragrafo 3 , terzo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , non è richiesto alcun titolo per le operazioni relative ad un quantitativo inferiore o uguale a un ettolitro o , se del caso , a 100 chilogrammi .

    Articolo 6

    Anteriormente al giorno 15 di ogni mese , gli Stati membri comunicano alla Commissione , come indicato nell ' allegato, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d ' importazione nel mese civile precedente . Tuttavia , se l ' importazione dei quantitativi per i quali sono domandati i titoli in uno Stato membro rischia di perturbare il mercato , lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione e le comunica i quantitativi in causa , distinti per tipo di prodotto .

    Articolo 7

    Anteriormente al giorno 15 di ogni mese , gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione nel mese civile precedente , distinti per paese di destinazione .

    Articolo 8

    In tutti gli atti comunitari , in cui è fatto riferimento agli articoli del regolamento ( CEE ) n . 2047/75 e all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 607/77 tale riferimento si intende riferito ai corrispondenti articoli del presente regolamento .

    Articolo 9

    Il regolamento ( CEE ) n . 2047/75 , nonchù l ' articolo 1 e l ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 607/77 sono abrogati .

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio 1980 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 14 dicembre 1979 .

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    ( 1 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 297 del 24 . 11 . 1979 , pag . 4 .

    ( 3 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 .

    ( 4 ) GU n . L 226 del 6 . 9 . 1979 , pag . 13 .

    ( 5 ) GU n . L 213 dell ' 11 . 8 . 1975 , pag . 27 .

    ( 6 ) GU n . L 360 del 22 . 12 . 1978 , pag . 1 .

    ( 7 ) GU n . L 76 del 24 . 3 . 1977 , pag . 20 .

    ALLEGATO

    STATO MEMBRO :

    APPLICAZIONE DELL ' ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2826/79

    Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati i certificati d ' importazione

    Periodo dal ... al

    Codice * Paese di origine * ( 1 ) * ( 2 ) * ( 3 ) * ( 4 ) * ( 5 ) * ( 6 ) * ( 7 ) * ( 8 ) * ( 9 ) * ( 10 ) * Totale hl *

    036 * Svizzera * * * * * * * * * * * *

    038 * Austria * * * * * * * * * * * *

    040 * Portogallo * * * * * * * * * * * *

    042 * Spagna * * * * * * * * * * * *

    046 * Malta * * * * * * * * * * * *

    048 * Iugoslavia * * * * * * * * * * * *

    050 * Grecia * * * * * * * * * * * *

    052 * Turchia * * * * * * * * * * * *

    056 * URSS * * * * * * * * * * * *

    064 * Ungheria * * * * * * * * * * * *

    066 * Romania * * * * * * * * * * *

    068 * Bulgaria * * * * * * * * * * * *

    204 * Marocco * * * * * * * * * * * *

    208 * Algeria * * * * * * * * * * * *

    212 * Tunisia * * * * * * * * * * * *

    390 * Repubblica Sudafricana * * * * * * * * * * * *

    400 * Stati Uniti d ' America * * * * * * * * * * * *

    512 * Cile * * * * * * * * * * * *

    528 * Argentina * * * * * * * * * * * *

    600 * Cipro * * * * * * * * * * * *

    624 * Israele * * * * * * * * * * * *

    800 * Australia * * * * * * * * * * * *

    * Altri paesi * * * * * * * * * * * *

    * Insieme paesi terzi ( hl ) * * * * * * * * * * * *

    Questa tabella riprende le voci seguenti :

    colonna 1 : vini spumanti ,

    colonna 2 : vini rossi e rosati ,

    colonna 3 : vini bianchi diversi da quelli indicati al punto 4 ,

    colonna 4 : vini bianchi presentati all ' importazione con il nome dei vitigni Riesling o Sylvaner ,

    colonna 5 : vini liquorosi a denominazione d ' origine : Porto , Madera , Xeres , Tokay , Moscatello di Setubal ,

    colonna 6 : vini liquorosi diversi d quelli indicati al punto 5 ,

    colonna 7 : vini alcolizzati ,

    colonna 8 : succhi d ' uva ( compresi i mosti d ' uva ) ,

    colonna 9 : succhi d ' uva concentrati ( compresi i mosti di uve concentrati ) ,

    colonna 10 : altri prodotti da precisare con nota .

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