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Document 31979R2807

Regolamento (CEE) n. 2807/79 della Commissione, del 13 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1715/79 relativo alle modalità di applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1979/1980

GU L 319 del 14.12.1979, p. 19–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2807/oj

31979R2807

Regolamento (CEE) n. 2807/79 della Commissione, del 13 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1715/79 relativo alle modalità di applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1979/1980

Gazzetta ufficiale n. L 319 del 14/12/1979 pag. 0019 - 0019


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2807/79 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1979

che modificata il regolamento ( CEE ) n . 1715/79 relativo alle modalità di applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1979/1980

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2594/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 , paragrafo 3 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2524/79 della Commissione ( 3 ) ha prorogato le date previste per le prestazioni viniche della campagna 1978/1979 protaendo , fra l ' altro , fino al 31 dicembre 1979 il termine ultimo per la consegna del vino alla distillazione ; che , onde precisare che questa proroga non esclude che i produttori beneficiari possano avvalersi delle misure d ' intervento per la campagna 1979/1980 , occore indicare che il periodo che il periodo di riferimento di cui all ' articolo 12 dal regolamento ( CEE ) n . 1715/79 della Commissione ( 4 ) è prorogato conseguentemente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 31 agosto 1979 di cui all ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 1715/79 è sostituita dalla date del dicembre 1979 .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile un ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 13 dicembre 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 297 del 24 . 11 . 1979 , pag . 4 .

( 3 ) GU n . L 289 del 16 . 11 . 1979 , pag . 23 .

( 4 ) GU n . L 198 del 4 . 8 . 1979 , pag . 14 .

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