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Document 31979R2801
Council Regulation (EEC) No 2801/79 of 10 December 1979 opening, allocating and providing for the administration of Community tariff quotas for certain textile products, falling within heading Nos 55.05 and 55.09 and subheading ex 58.01 A of the Common Customs Tariff and originating in Turkey (1980)
Regolamento (CEE) n. 2801/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili delle voci 55.05 e 55.09 e della sottovoce ex 58.01 A della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Turchia (1980)
Regolamento (CEE) n. 2801/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili delle voci 55.05 e 55.09 e della sottovoce ex 58.01 A della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Turchia (1980)
GU L 319 del 14.12.1979, p. 4–7
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Partial suspension | 31979R3000 | sospensione parziale | DD | 01/01/1980 |
Regolamento (CEE) n. 2801/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili delle voci 55.05 e 55.09 e della sottovoce ex 58.01 A della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Turchia (1980)
Gazzetta ufficiale n. L 319 del 14/12/1979 pag. 0004 - 0007
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2801/79 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 1979 recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili delle voci 55.05 e 55.09 e della sottovoce ex 58.01 A della tariffa doganale comune , in provenienza dalla Turchia ( 1980 ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che in attesa dell ' entrata in vigore del protocollo complementare firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 e contenente le modifiche che in seguito all ' adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità è necessario apportare sia all ' accordo istitutivo dell ' associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia , sia al protocollo addizionale ( 1 ) , la Comunità si è impegnata - in un accordo interinale ( 2 ) la cui validità è limitata al periodo che precede l ' entrata in vigore del protocollo complementare e applicabile fino al 31 dicembre 1974 , ma rinnovato per il 1980 alle condizioni previste all ' articolo 13 - a mettere in applicazione determinate disposizioni del protocollo complementare in materia di scambi di merci ; che ai sensi dell ' articolo 6 dell ' articolo interinale ; che modifica l ' articolo 1 dell ' allegato 2 del protocollo addizionale , la Comunità deve accordare una riduzione del 75 % dei dazi doganali applicabili all ' importazioni di alcuni prodotti tessili delle voci 55.05 e 55.09 della tariffa doganale comune , in provenienza dalla Turchia , nei limiti di contingenti tariffari comunitari annui pari rispettivamente a 390 tonnellate per i filati di cotone e a 1 390 tonnellate per i tessuti di cotone ; che il precitato articolo 6 stabilisce come segue la ripartizione dei contingenti tariffari comunitari in questione ; - per i filati di cotone : 300 tonnellate per la Comunità nella sua composizione originaria , 40 tonnellate per la Danimarca , 10 tonnellate per l ' Irlanda e 40 tonnellate per il Regno Unito ; - per i tessuti di cotone : 1 000 tonnellate per la Comunità nella sua composizione originaria , 20 tonnellate per la Danimarca , 10 tonnellate per l ' Irlanda e 360 tonnellate per il Regno Unito ; che l ' articolo 14 del predetto protocollo complementare prevede una ripartizione del genere dei contingenti tariffari tra la Comunità originaria e i tre nuovi Stati membri solo fino al 1° luglio 1977 ; che inoltre , in seguito alla scadenza del periodo di transizione previsto all ' articolo 39 dell ' atto di adesione , è necessario instaurare un regime comune di gestione dei suddetti contingenti tariffari comportante in ogni caso l ' apertura di un volume contingentale unico ripartito tra tutti gli Stati membri secondo i criteri abituali e la costituzione di una unica riserva comunitaria aperta a tutti gli Stati membri ; considerando che è opportuno prevedere a titolo provvisorio e per questi prodotti un adeguamento dei vantaggi tariffari consistente in una sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune e in aumenti dei volumi contingentali ; che i volumi contingentali da aprire per il 1980 ammontano pertanto a 1 077 tonnellate per il filati di cotone e a 2 536 tonnellate per gli altri tessuti di cotone ; considerando che ai sensi dell ' articolo 1 dell ' allegato 2 del protocollo addizionale , in connessione con l ' articolo 2 dell ' accordo interinale , la Comunità deve applicare , in particolare per il 1980 , una riduzione parziale sui dazi applicabili nei confronti dei paesi terzi per quanto concerne i tappeti a punti annodati od arrotolati , anche confezionati , di lana o di peli fini ( esclusi i tappeti fatti a mano ) importati in provenienza dalla Turchia ; che sembra inoltre opportuno migliorare detto vantaggio tariffario , a titolo provvisorio , sospendendo totalmente i dazi applicabili ai prodotti in questione entro il limite di un contingente tariffario comunitario fissato a 194 tonnellate per il 1980 , ripartito secondo le stesse percentuali adottate per il 1979 ; considerando che occorre garantire a tutti gli importatori in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso ai predetti contingenti e l ' applicazione ininterrotta dei tass per essi previsti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all ' esaurimento dei contingenti stessi ; che un sistema di utilizzazione di detti contingenti , fondato su una ripartizione fra gli Stati membri , appare atto a rispettare la natura comunitaria dei suddetti contingenti riguardo ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare quanto più esattamente possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri , calcolato sulla scorta dei dati relativi alle importazioni in provenienza dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo ed in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ; che malgrado l ' esiguo fabbisogno di importazioni in provenienza dalla Turchia dei prodotti considerati , posto in evidenza dai dati statistici per la maggior parte degli Stati membri , conviene salvaguardare il carattere comunitario dei contingenti tariffari in questione prevedendo la copertura del fabbisogno che si manifestasse in detti Stati membri ; considerando che , nel corso dei tre anni per i quali sono disponibili esaurienti dati statistici , le importazioni dei singoli Stati membri , in provenienza dalla Turchia , hanno registrato la seguente evoluzione : Stati membri * 1976 * in tonnellate * in % * 1977 * in tonnellate * in % * 1978 * in tonnellate * in % * Filati di cotone * * * * * * * Benelux * 13 648 * 18,31 * 9 427 * 18,40 * 12 565 * 17,50 * Danimarca * 13 * 0,02 * 5 * 0,01 * 1,2 * 0,01 * Germania * 25 000 * 33,54 * 17 265 * 33,69 * 27 951 * 38,94 * Francia * 2 389 * 3,21 * 1 140 * 2,22 * 1 797 * 3,90 * Irlanda * 145 * 0,19 * 175 * 0,34 * 246,5 * 0,34 * Italia * 30 019 * 40,28 * 21 004 * 40,99 * 22 288,7 * 31,04 * Regno Unito * 3 319 * 4,45 * 2 231 * 4,35 * 5 939 * 8,27 * Totale * 74 533 * * 51 247 * * 70 788,4 * * Altri tessuti di cotone * * * * * * * Benelux * 535 * 17,38 * 913 * 37,46 * 537 * 33,08 * Danimarca * 36 * 1,17 * 8,5 * 0,35 * 0,4 * 0,02 * Germania * 1 100 * 35,74 * 599 * 24,58 * 437 * 26,92 * Francia * 481 * 15,63 * 406 * 16,66 * 161 * 9,92 * Irlanda * 1 * 0,03 * 23 * 0,94 * 1 * 0,06 * Italia * 835 * 27,13 * 363,5 * 14,92 * 295 * 18,17 * Regno Unito * 90 * 2,92 * 124 * 5,09 * 192 * 11,83 * Totale * 3 078 * * 2 437 * * 1 623,4 * * considerando che , tenuto conto dei suddetti elementi e della prevedibile evoluzione dei mercati dei prodotti in questione nel corso del 1980 , le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingentali possono essere approssimativamente stabilite come segue : * Filati di cotone * Altri tessuti di cotone * Benelux * 16,16 * 20,08 * Danimarca * 8,71 * 1,80 * Germania * 35,86 * 15,05 * Francia * 4,29 * 22,55 * Irlanda * 2,27 * 0,92 * Italia * 23,99 * 7,50 * Regno Unito * 8,72 * 32,10 ; * considerando che , per tener conto dell ' incerta evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti negli Stati membri , occorre dividere in due parti i volumi contingentali , ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo , con la seconda parte , una riserva per coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale ; che per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro è opportuno fissare la prima parte ad un livello relativamente alto che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere all ' 80 % circa dei volumi contingentali ; considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente una delle sue quote iniziali effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e ogni volta che le singole riserve lo consentano ; che tutte le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione , la quale , fra l ' altro , deve poter seguire il grado di utilizzazione dei contingenti tariffari e informarne gli Stati membri ; considerando che qualora ad una data determinata del periodo contingentale sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante di una delle quote iniziali , è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversarne una determinata percentuale nella riserva corrispondente , per evitare che una parte di uno dei contingenti comunitari resti inutilizzata in uno Stato membro , mentre potrebbe essere utilizzata in altri ; considerando che il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , e quindi ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980 sono aperti nella Comunità dei contingenti tariffari comunitari , applicabili ai prodotti indicati qui appresso , in provenienza dalla Turchia , entro i limiti indicati a fronte di ciascuno di essi : N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Volume del contingente ( in tonnellate ) * 55.05 * Filati di cotone , non preparati per la vendita al minuto * 1 077 * 55.09 * Altri tessuti di cotone * 2 536 * 58.01 * Tappeti a punti annodati od arrotolati , anche confezionati : * * * ex A . di lana o di peli fini , esclusi i tappeti fatti a mano * 194 * 2 . I dazi della tariffa doganale comune sono sospesi totalmente nel limite di detti contingenti tariffari . Articolo 2 1 . Una prima parte di ogni volume indicato all ' articolo 1 , paragrafo 1 , che ammonta a 832 tonnellate per i filati di cotone non preparati per la vendita al minuto , a 2 044 tonnellate per gli altri tessuti di cotone e a 159 tonnellate per i tappeti di lana o di peli fini , è ripartita fra gli Stati membri ; le aliquote che , fatto salvo quanto disposto dall ' articolo 5 , sono valide fino al 31 dicembre 1980 ammontano ai seguenti quantitativi : * ( in tonnellate ) Stati membri * N . della tariffa doganale comune * 55.05 * 55.09 * ex 58.01 A * Benelux * 134 * 410 * 15 * Danimarca * 72 * 37 * 15 * Germania * 298 * 308 * 38 * Francia * 36 * 461 * 27 * Irlanda * 19 * 19 * 2 * Italia * 200 * 153 * 19 * Regno Unito * 73 * 656 * 43 * Totale * 832 * 2 044 * 159 * 2 . La seconda parte dei singoli volumi contingentali , pari rispettivamente a 245 , 492 e 35 tonnellate , costituisce la riserva corrispondente . Articolo 3 1 . Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro , fissato nell ' articolo 2 , paragrafo 1 - o questo stessa quota diminuita della frazione riversata nella riserva corrispondente , in caso di applicazione dell ' articolo 5 - venga utilizzata per 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo , semprechù la consistenza della riserva lo permetta , di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore . 2 . Se , una volta esaurita una delle quote iniziali di uno Stato membro , la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , secondo le disposizioni del paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale . 3 . Se , una volta esaurita una delle seconde quote di uno Stato membro , la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , secondo le disposizioni di cui sopra , al prelievo di una quarta quota uguale alla terza . Questo procedimento si applica fino all ' esaurimento della riserva . 4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere interamente utilizzate . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo . Articolo 4 le singole quote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1980 . Articolo 5 Gli Stati membri trasferiscono nella riserva , entro il 1° ottobre 1980 , la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che , alla data del 15 settembre 1980 , superi il 20 % del volume iniziale . Essi possono riversare quantità superiori se vi è motivo di ritenere che queste possano rimanere inutilizzate . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1980 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione , effettuate fino al 15 settembre 1980 incluso e imputate sui contingenti comunitari , nonchù , eventualmente , la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversata nelle rispettive riserve . Articolo 6 La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa , senza indugio , sulla scorta delle notificazioni pervenute , del grado di utilizzazione delle riserve . La Commissione informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1980 , dell ' entità di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell ' articolo 5 . Essa vigila affinchù il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest ' ultimo prelievo . Articolo 7 1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù l ' apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell ' articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari . 2 . Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , aventi sede nel loro territorio , la facoltà di attingere liberamente alle aliquote che sono state loro assegnate . 3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana , accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica . 4 . Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate secondo le modalità indicate al paragrafo 3 . Articolo 8 A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputati sulle loro aliquote . Articolo 9 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l ' osservanza del presente regolamento . Articolo 10 Il presente regolamento entro in vigore il 1° gennaio 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 10 dicembre 1979 . Per il Consiglio Il Presidente T . HUSSEY ( 1 ) GU n . L 293 del 29 . 12 . 1972 , pag . 4 . ( 2 ) GU n . L 277 del 3 . 10 . 1973 , pag . 2 .