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Document 31979R2801

Regolamento (CEE) n. 2801/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili delle voci 55.05 e 55.09 e della sottovoce ex 58.01 A della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Turchia (1980)

GU L 319 del 14.12.1979, p. 4–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2801/oj

31979R2801

Regolamento (CEE) n. 2801/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili delle voci 55.05 e 55.09 e della sottovoce ex 58.01 A della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Turchia (1980)

Gazzetta ufficiale n. L 319 del 14/12/1979 pag. 0004 - 0007


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2801/79 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1979

recante apertura , ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili delle voci 55.05 e 55.09 e della sottovoce ex 58.01 A della tariffa doganale comune , in provenienza dalla Turchia ( 1980 )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che in attesa dell ' entrata in vigore del protocollo complementare firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 e contenente le modifiche che in seguito all ' adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità è necessario apportare sia all ' accordo istitutivo dell ' associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia , sia al protocollo addizionale ( 1 ) , la Comunità si è impegnata - in un accordo interinale ( 2 ) la cui validità è limitata al periodo che precede l ' entrata in vigore del protocollo complementare e applicabile fino al 31 dicembre 1974 , ma rinnovato per il 1980 alle condizioni previste all ' articolo 13 - a mettere in applicazione determinate disposizioni del protocollo complementare in materia di scambi di merci ; che ai sensi dell ' articolo 6 dell ' articolo interinale ; che modifica l ' articolo 1 dell ' allegato 2 del protocollo addizionale , la Comunità deve accordare una riduzione del 75 % dei dazi doganali applicabili all ' importazioni di alcuni prodotti tessili delle voci 55.05 e 55.09 della tariffa doganale comune , in provenienza dalla Turchia , nei limiti di contingenti tariffari comunitari annui pari rispettivamente a 390 tonnellate per i filati di cotone e a 1 390 tonnellate per i tessuti di cotone ; che il precitato articolo 6 stabilisce come segue la ripartizione dei contingenti tariffari comunitari in questione ;

- per i filati di cotone :

300 tonnellate per la Comunità nella sua composizione originaria , 40 tonnellate per la Danimarca , 10 tonnellate per l ' Irlanda e 40 tonnellate per il Regno Unito ;

- per i tessuti di cotone :

1 000 tonnellate per la Comunità nella sua composizione originaria , 20 tonnellate per la Danimarca , 10 tonnellate per l ' Irlanda e 360 tonnellate per il Regno Unito ;

che l ' articolo 14 del predetto protocollo complementare prevede una ripartizione del genere dei contingenti tariffari tra la Comunità originaria e i tre nuovi Stati membri solo fino al 1° luglio 1977 ; che inoltre , in seguito alla scadenza del periodo di transizione previsto all ' articolo 39 dell ' atto di adesione , è necessario instaurare un regime comune di gestione dei suddetti contingenti tariffari comportante in ogni caso l ' apertura di un volume contingentale unico ripartito tra tutti gli Stati membri secondo i criteri abituali e la costituzione di una unica riserva comunitaria aperta a tutti gli Stati membri ;

considerando che è opportuno prevedere a titolo provvisorio e per questi prodotti un adeguamento dei vantaggi tariffari consistente in una sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune e in aumenti dei volumi contingentali ; che i volumi contingentali da aprire per il 1980 ammontano pertanto a 1 077 tonnellate per il filati di cotone e a 2 536 tonnellate per gli altri tessuti di cotone ;

considerando che ai sensi dell ' articolo 1 dell ' allegato 2 del protocollo addizionale , in connessione con l ' articolo 2 dell ' accordo interinale , la Comunità deve applicare , in particolare per il 1980 , una riduzione parziale sui dazi applicabili nei confronti dei paesi terzi per quanto concerne i tappeti a punti annodati od arrotolati , anche confezionati , di lana o di peli fini ( esclusi i tappeti fatti a mano ) importati in provenienza dalla Turchia ; che sembra inoltre opportuno migliorare detto vantaggio tariffario , a titolo provvisorio , sospendendo totalmente i dazi applicabili ai prodotti in questione entro il limite di un contingente tariffario comunitario fissato a 194 tonnellate per il 1980 , ripartito secondo le stesse percentuali adottate per il 1979 ;

considerando che occorre garantire a tutti gli importatori in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso ai predetti contingenti e l ' applicazione ininterrotta dei tass per essi previsti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all ' esaurimento dei contingenti stessi ; che un sistema di utilizzazione di detti contingenti , fondato su una ripartizione fra gli Stati membri , appare atto a rispettare la natura comunitaria dei suddetti contingenti riguardo ai principi sopra enunciati ; che tale ripartizione , per rispecchiare quanto più esattamente possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione , deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri , calcolato sulla scorta dei dati relativi alle importazioni in provenienza dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo ed in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ; che malgrado l ' esiguo fabbisogno di importazioni in provenienza dalla Turchia dei prodotti considerati , posto in evidenza dai dati statistici per la maggior parte degli Stati membri , conviene salvaguardare il carattere comunitario dei contingenti tariffari in questione prevedendo la copertura del fabbisogno che si manifestasse in detti Stati membri ;

considerando che , nel corso dei tre anni per i quali sono disponibili esaurienti dati statistici , le importazioni dei singoli Stati membri , in provenienza dalla Turchia , hanno registrato la seguente evoluzione :

Stati membri * 1976 * in tonnellate * in % * 1977 * in tonnellate * in % * 1978 * in tonnellate * in % *

Filati di cotone * * * * * * *

Benelux * 13 648 * 18,31 * 9 427 * 18,40 * 12 565 * 17,50 *

Danimarca * 13 * 0,02 * 5 * 0,01 * 1,2 * 0,01 *

Germania * 25 000 * 33,54 * 17 265 * 33,69 * 27 951 * 38,94 *

Francia * 2 389 * 3,21 * 1 140 * 2,22 * 1 797 * 3,90 *

Irlanda * 145 * 0,19 * 175 * 0,34 * 246,5 * 0,34 *

Italia * 30 019 * 40,28 * 21 004 * 40,99 * 22 288,7 * 31,04 *

Regno Unito * 3 319 * 4,45 * 2 231 * 4,35 * 5 939 * 8,27 *

Totale * 74 533 * * 51 247 * * 70 788,4 * *

Altri tessuti di cotone * * * * * * *

Benelux * 535 * 17,38 * 913 * 37,46 * 537 * 33,08 *

Danimarca * 36 * 1,17 * 8,5 * 0,35 * 0,4 * 0,02 *

Germania * 1 100 * 35,74 * 599 * 24,58 * 437 * 26,92 *

Francia * 481 * 15,63 * 406 * 16,66 * 161 * 9,92 *

Irlanda * 1 * 0,03 * 23 * 0,94 * 1 * 0,06 *

Italia * 835 * 27,13 * 363,5 * 14,92 * 295 * 18,17 *

Regno Unito * 90 * 2,92 * 124 * 5,09 * 192 * 11,83 *

Totale * 3 078 * * 2 437 * * 1 623,4 * *

considerando che , tenuto conto dei suddetti elementi e della prevedibile evoluzione dei mercati dei prodotti in questione nel corso del 1980 , le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingentali possono essere approssimativamente stabilite come segue :

* Filati di cotone * Altri tessuti di cotone *

Benelux * 16,16 * 20,08 *

Danimarca * 8,71 * 1,80 *

Germania * 35,86 * 15,05 *

Francia * 4,29 * 22,55 *

Irlanda * 2,27 * 0,92 *

Italia * 23,99 * 7,50 *

Regno Unito * 8,72 * 32,10 ; *

considerando che , per tener conto dell ' incerta evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti negli Stati membri , occorre dividere in due parti i volumi contingentali , ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo , con la seconda parte , una riserva per coprire l ' ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale ; che per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro è opportuno fissare la prima parte ad un livello relativamente alto che , nella fattispecie , potrebbe corrispondere all ' 80 % circa dei volumi contingentali ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che , per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità , è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente una delle sue quote iniziali effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e ogni volta che le singole riserve lo consentano ; che tutte le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione , la quale , fra l ' altro , deve poter seguire il grado di utilizzazione dei contingenti tariffari e informarne gli Stati membri ;

considerando che qualora ad una data determinata del periodo contingentale sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante di una delle quote iniziali , è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversarne una determinata percentuale nella riserva corrispondente , per evitare che una parte di uno dei contingenti comunitari resti inutilizzata in uno Stato membro , mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , e quindi ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980 sono aperti nella Comunità dei contingenti tariffari comunitari , applicabili ai prodotti indicati qui appresso , in provenienza dalla Turchia , entro i limiti indicati a fronte di ciascuno di essi :

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Volume del contingente ( in tonnellate ) *

55.05 * Filati di cotone , non preparati per la vendita al minuto * 1 077 *

55.09 * Altri tessuti di cotone * 2 536 *

58.01 * Tappeti a punti annodati od arrotolati , anche confezionati : * *

* ex A . di lana o di peli fini , esclusi i tappeti fatti a mano * 194 *

2 . I dazi della tariffa doganale comune sono sospesi totalmente nel limite di detti contingenti tariffari .

Articolo 2

1 . Una prima parte di ogni volume indicato all ' articolo 1 , paragrafo 1 , che ammonta a 832 tonnellate per i filati di cotone non preparati per la vendita al minuto , a 2 044 tonnellate per gli altri tessuti di cotone e a 159 tonnellate per i tappeti di lana o di peli fini , è ripartita fra gli Stati membri ; le aliquote che , fatto salvo quanto disposto dall ' articolo 5 , sono valide fino al 31 dicembre 1980 ammontano ai seguenti quantitativi :

* ( in tonnellate )

Stati membri * N . della tariffa doganale comune * 55.05 * 55.09 * ex 58.01 A *

Benelux * 134 * 410 * 15 *

Danimarca * 72 * 37 * 15 *

Germania * 298 * 308 * 38 *

Francia * 36 * 461 * 27 *

Irlanda * 19 * 19 * 2 *

Italia * 200 * 153 * 19 *

Regno Unito * 73 * 656 * 43 *

Totale * 832 * 2 044 * 159 *

2 . La seconda parte dei singoli volumi contingentali , pari rispettivamente a 245 , 492 e 35 tonnellate , costituisce la riserva corrispondente .

Articolo 3

1 . Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro , fissato nell ' articolo 2 , paragrafo 1 - o questo stessa quota diminuita della frazione riversata nella riserva corrispondente , in caso di applicazione dell ' articolo 5 - venga utilizzata per 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo , semprechù la consistenza della riserva lo permetta , di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .

2 . Se , una volta esaurita una delle quote iniziali di uno Stato membro , la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , secondo le disposizioni del paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale .

3 . Se , una volta esaurita una delle seconde quote di uno Stato membro , la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , secondo le disposizioni di cui sopra , al prelievo di una quarta quota uguale alla terza .

Questo procedimento si applica fino all ' esaurimento della riserva .

4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere interamente utilizzate . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo .

Articolo 4

le singole quote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1980 .

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono nella riserva , entro il 1° ottobre 1980 , la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che , alla data del 15 settembre 1980 , superi il 20 % del volume iniziale . Essi possono riversare quantità superiori se vi è motivo di ritenere che queste possano rimanere inutilizzate .

Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1980 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione , effettuate fino al 15 settembre 1980 incluso e imputate sui contingenti comunitari , nonchù , eventualmente , la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversata nelle rispettive riserve .

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa , senza indugio , sulla scorta delle notificazioni pervenute , del grado di utilizzazione delle riserve .

La Commissione informa gli Stati membri , entro il 5 ottobre 1980 , dell ' entità di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell ' articolo 5 .

Essa vigila affinchù il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest ' ultimo prelievo .

Articolo 7

1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù l ' apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell ' articolo 3 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari .

2 . Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , aventi sede nel loro territorio , la facoltà di attingere liberamente alle aliquote che sono state loro assegnate .

3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana , accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica .

4 . Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate secondo le modalità indicate al paragrafo 3 .

Articolo 8

A richiesta della Commissione , gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputati sulle loro aliquote .

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l ' osservanza del presente regolamento .

Articolo 10

Il presente regolamento entro in vigore il 1° gennaio 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 10 dicembre 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

T . HUSSEY

( 1 ) GU n . L 293 del 29 . 12 . 1972 , pag . 4 .

( 2 ) GU n . L 277 del 3 . 10 . 1973 , pag . 2 .

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