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Document 31979R2788
Council Regulation (EEC) No 2788/79 of 10 December 1979 opening and providing for the administration of preferential Community tariff ceilings for certain products originating in developing countries
Regolamento (CEE) n. 2788/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all' apertura e alle modalità di gestione di massimali tariffari comunitari preferenziali per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo
Regolamento (CEE) n. 2788/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all' apertura e alle modalità di gestione di massimali tariffari comunitari preferenziali per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo
GU L 328 del 24.12.1979, p. 14–24
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Partial suspension | 31979R3000 | sospensione parziale | DD | 01/01/1980 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31979R2788R(01) |
Regolamento (CEE) n. 2788/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all' apertura e alle modalità di gestione di massimali tariffari comunitari preferenziali per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 24/12/1979 pag. 0014 - 0024
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2788/79 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 1979 relativo all ' apertura e alle modalità di gestione di massimali tariffari comunitari preferenziali per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che , nel quadro dell ' UNCTAD , la Comunità economica europea ha presentato un ' offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ai prodotti finiti e semilavorati dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa , in linea di massima , tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali dei capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune , originari dei paesi in via di sviluppo ; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia doganale ; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali calcolati in valore per ogni prodotto sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti ; che , al fine di limitare la preferenza del paese o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare una quota sostanziale ai meno competitivi , le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero , in linea generale , superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto ; considerando che , ai termini dell ' offerta in questione , i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968 , provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema , esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità ( importo di base ) maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi , nonchù dai paesi che beneficiano già di tali regimi ( importo supplementare ) ; che questo importo supplementare è variabile ed è calcolato annualmente sulla base delle ultime cifre disponibili senza che tuttavia possa risultarne una riduzione del massimale ; considerando che l ' offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l ' offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell ' ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell ' OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino degli sforzi comparabili ; che , inoltre dalle conclusioni concertate nel quadro dell ' UNCTAD , risulta specificatamente che detta offerta , pur essendo di carattere temporaneo , non costituisce un impegno vincolante e può , in particolare , successivamente essere ritirata completamente o in parte ; che a questa possibilità si può tra l ' altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP a seguito dell ' applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ; considerando , inoltre , che la conferenza dei capi di Stati o di governo degli Stati membri o aderenti delle Comunità europee , svoltasi a Parigi nei giorni 19/21 ottobre 1972 , ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare progressivamente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente le importazioni dei manufatti provenienti dai paesi in via di sviluppo ; considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate , a decorrere dal secondo semestre del 1971 , alle condizioni di cui sopra ; che , tenendo conto dei termini dell ' offerta in questione e del succitato miglioramento del regime delle preferenze , l ' importo di base di cui sopra si riferisce all ' anno 1977 come pure l ' importo supplementare ; che nondimeno l ' applicazione di questo metodo di calcolo deve restare compatibile con la progressività stabilita per il regime preferenziale , al fine di concedere un periodo di adattamento ai settori industriali interessati delle Comunità ; che a tale scopo , e per talune categorie di prodotti , pare appropriato limitare il notevole miglioramento derivante da detto metodo ad un livello che , in generale , non ecceda il 110 % dei corrispondenti importi preferenziale aperti nel 1979 ; considerando che l ' unità di conto europea resta l ' unica unità in vigore nel quadro del sistema preferenziale come anche i suoi tassi di conversione in valute nazionali ; considerando che , conformemente al protocollo n . 23 allegato all ' atto di adesione ( 4 ) il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1974 ; considerando che è pertanto opportuno , per i prodotti che formano oggetto dell ' allegato A , originari dei paesi e territori enumerati nell ' allegato B , che la Comunità permetta , durante il 1980 per ciascuna categoria di tali prodotti , importazioni in esenzione doganale entro i massimali comunitari calcolati come sopra ; che è necessario riservare il beneficio di questa esenzione tariffaria ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere definita secondo la procedura prevista dall ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 del Consiglio , del 27 guigno 1968 , relativo alla definizione comune della nozione d ' origine delle merci ( 5 ) ; che , per i prodotti originari di uno di detti paesi o territori , le imputazioni nell ' ambito di ogni massimale non devono superare di regola l ' importo massimo comunitario del 50 % ; che tuttavia , per salvaguardare in particolare le possibilità di accesso di tutti i suddetti paesi e territori a questo regime preferenziale è opportuno per alcuni prodotti , ridurre al 20 % al 30 % o al 40 % l ' importo massimo comunitario in questione ; considerando tuttavia che nei negoziati commerciali multilaterali , conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio , la Comunità ha riaffermato che , ogni qualvolta possibile , dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo ; che è pertanto opportuno che le imputazioni dei prodotti originari dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo il cui elenco è stato stabilito dalla risoluzione delle Nazioni Unite 3487 ( XXX ) del 12 dicembre 1975 , non siano soggette alla limitazione del massimale e dell ' importo massimo comunitario ; considerando che , in generale , i prodotti attualmente indicati nell ' allegato A erano in precedenza oggetto di contingenti tariffari comunitari preferenziali ; che , data l ' esperienza acquisita in questi ultimi anni , tale miglioramento del sistema preferenziale comunitario può tuttavia essere realizzato solo facendo in modo di garantire un migliore equilibrio nella ripartizione dei vantaggi concessi a tutti i paesi e territori beneficiari ; che quindi , per riservare a ciascuno di essi eque possibilità di accesso ai massimali preferenziali , appare opportuno limitare al 15 % l ' importo massimo per ciascuno dei paesi e territori beneficiari che abbiano raggiunto per due anni consecutivi dopo il 1972 l ' importo massimo fissato per un prodotto determinato o che per un altro prodotto , sulla base dei più recenti dati statistici disponibili , al rivelino fornitori della Comunità per almeno il 40 % delle sue importazioni del suddetto prodotto da tutti i paesi e territori beneficiari ; che tuttavia , per non pregiudicare la situazione dei paesi e territori beneficiari meno favoriti , tale limitazione al 15 % dell ' importo massimo non si applica per i paesi con un prodotto nazionale lordo pro capite esiguo o le cui imputazioni in regime preferenziale per un prodotto così determinato costituiscano almeno il 10 % delle loro forniture alla Comunità di manufatti industriali che possono beneficiare del sistema comunitario preferenziale ; che inoltre e per non introdurre nessuna riduzione rispetto agli importi massimi preferenziali precedentemente in vigore , il predetto importo massimo del 15 % è o diventa generalmente applicabile soltanto se , espresso in valore assoluto , si colloca ad un livello superiore a quello determinato dopo l ' esercizio preferenziale 1974 ; considerando inoltre che per alcuni dei prodotti soggetti alla fissazione del 15 % dell ' importo massimo tale miglioramento è subordinato a misure che possono incoraggiare i principali fornitori beneficiari a ripartire con equilibrio le loro forniture in tutta la Comunità anzichù a concentrarle in zone determinate o addirittura in un ' unica zona del territorio comunitario ; che a tal fine è generalmente opportuno prevedere il ripristino della riscossione dei dazi doganali normali in uno Stato membro quando le importazioni preferenziali originarie di un solo paese o territorio beneficiario vi raggiungano il 50 % o , se del caso , il 40 % dell ' importo massimo di cui sopra ; che tale misura lascia impregiudicato l ' immediato ripristino a livello comunitario della riscossione dei dazi doganali normali quando le importazioni in regime preferenziale raggiungano gli importi massimi comunitari ; che inoltre , quanto ai massimali comunitari , nulla vieta che per la Comunità si preveda esclusivamente la possibilità di ripristinare la riscossione dei dazi doganali quando tali massimali siano raggiunti a livello comunitario ; considerando che nella fattispecie tali obiettivi possono essere raggiunti ricorrendo ad un metodo di gestione fondato , sull ' imputazione , a livello comunitario , sui suddetti massimali ed importi massimi , delle importazioni dei prodotti in questione , man mano che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine ; che tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare la percezione dei dazi doganali non appena siano stati raggiunti , a livello comunitario , i suddetti massimali o importi massimi ; considerando che tale metodo di gestione richiede una collaborazione molto stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , seguire lo stato d ' imputazione per decadi sui massimali e sugli importi massimi e informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto ù necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure al fine di ripristinare , in maniera generale o particolare , la riscossione dei dazi doganali quando sia stato raggiunto uno dei suddetti massimali o importi massimi ; considerando che il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux ; che le disposizioni sugli importi massimi riguardano tale unione nel suo insieme , per cui ogni operazione relativa può essere effetuata da uno dei suoi membri , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1980 i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all ' allegato A sono totalmente sospesi , fatti salvi gli articolo 2 e 4 , paragrafo 2 . 2 . Il beneficio di tale sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori enumerati nell ' allegato B . Tuttavia , le importazioni che beneficiano già dell ' esenzione dai dazi doganali , a norma di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità , non sono imputabili sui massimali di cui al paragrafo 3 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista dall ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 . 3 . Fatti salvi gli articolo 2 e 4 , paragrafo 2 , il beneficio di tale sospensione è accordato , per ciascuna categoria di prodotti , entro il limite dei massimali comunitari indicati nella colonna 3 dell ' allegato A . 4 . Fatti salvi gli articoli 2 e 4 , paragrafo 2 , nell ' ambito di ogni massimale così fissato , le imputazioni dei prodotti originari dell ' uno o dell ' altro dei paesi e territori menzionati nell ' allegato B , non devono eccedere un importo massimo comunitario espresso in percentuale o in unità di conto , indicato in ordine a ciascun prodotto , nella colonna 3 dell ' allegato A . 5 . Tuttavia , per i prodotti originari dei paesi o territori beneficiari contrassegnati da uno o due asterischi nella colonna 3 dell ' allegato A , le imputazioni di un solo Stato membro sono limitate rispettivamente al 50 o 40 % dell ' importo massimo fissato al paragrafo 4 . Il ripristino della riscossione dei dazi doganali normali avviene non appena raggiunto tale livello , a meno che lo Stato membro interessato non notifichi preventivamente alla Commissione che non intende prevalersi di questa limitazione in generale o in un caso singolo . La Commissione ne dà comunicazione immediata agli altri Stati membri . 6 . Qualsiasi modifica dell ' allegato B , in particolare mediante l ' aggiunta di nuovi paesi o territori beneficiari delle preferenze tariffarie , può portare ad una modifica corrispondente dei massimali comunitari e degli importi massimi indicati nei paragrafi 3 e 4 . Articolo 2 1 . Non appena raggiunti a livello comunitario i massimali fissati o calcolati a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari dell ' insieme dei paesi e territori di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all ' atto delle importazioni dei prodotti in questione da tutti i paesi e territori considerati fino alla fine del periodo previsto all ' articolo 1 , paragrafo 1 . 2 . Non appena raggiunti a livello comunitario , per uno di questi paesi o territori , gli importi massimi fissati ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 4 , previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri la data in cui , tenendo conto di tale fatto , dev ' essere ripristinata la tariffa normale nei confronti del paese o territorio interessato . Tale informazione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Tuttavia , quando le imputazioni in un solo Stato membro di prodotti originari di un paese o territorio contrassegnato da tre asterischi nella colonna 3 dell ' allegato A raggiungono l ' importo massimo comunitario , detto Stato membro ripristina immediatamente la riscossione dei dazi doganali normali . Esso notifica tale fatto alla Commissione , che lo comunica agli Stati membri , fissando la data più prossima alla quale deve essere ripristinata anche la tariffa normale . Tale informazione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . 3 . I paragrafi 1 e 2 non si applicano tuttavia alle importazioni in questione originarie dei paesi di cui all ' allegato C . 4 . Fatte salve le disposizioni che precedono , quando il ripristino della riscossione dei dazi doganali normali avviene alle condizioni previste dall ' articolo 1 , paragrafo 5 , lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione , che ne informa senza indugio gli altri Stati membri . Articolo 3 1 . L ' imputazione effettiva sui massimali e sugli importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in questione è effettuata a mano a mano che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica , sulla base del valore in dogana dei prodotti stessi , e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 . 2 . Una merce può essere imputata su di un massimale o un importo massimo soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi . 3 . Lo stato di esaurimento effettivo dei massimali e degli importi massimi è constatato a livello comunitario e degli Stati membri sulla base delle importazioni imputate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 . Articolo 4 1 . La Commissione adotta , in stretta collaborazione con gli Stati membri , tutte le opportune misure al fine di assicurare l ' applicazione delle precedenti disposizioni . 2 . La Commissione ripristina , mediante regolamento , la riscossione dei dazi doganali normali nell ' ambito dei massimali fissati per tutti i paesi e territori di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 . Articolo 5 A sua richiesta , gli Stati membri comunicano alla Commissione le importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui massimali e sugli importi massimi comunitari di cui all ' articolo 1 , paragrafi 3 e 4 . Sino al momento del ripristino della riscossione dei dazi doganali normali , le informazioni riguardano in particolare e d ' ufficio le imputazioni effettive realizzate nella decade precedente che vanno trasmesse entro un termine di cinque giorni pieni a decorrere dalla scadenza di ogni decade . Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 10 dicembre 1979 . Per il Consiglio Il Presidente *$T . HUSSEY ( 1 ) GU n . C 234 del 17 . 9 . 1979 , pag . 15 . ( 2 ) GU n . C 309 del 10 . 12 . 1979 , pag . 57 . ( 3 ) GU n . C 297 del 28 . 11 . 1979 , pag . 14 . ( 4 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 . ( 5 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 1 . ALLEGATO A Elenco dei prodotti originari dei paesi e territori in via di sviluppo , beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi nel limite dei massimali comunitari e degli importi massimi per paese o territorio beneficiario ( a ) N . d ' ordine * N . della tariffa doganale ( 1 ) * Designazione delle merci ( 2 ) * Livello degli importi massimi ( 3 ) * 1 * 28.56 * Carburi , di costituzione fisica definita o non : * 50 % di un massimale di 1 092 000 UCE ridotto a 195 000 UCE , per la Iugoslavia ( * ) ( *** ) e a 218 400 UCE per la Cina ( *** ) * * * C . di calcio * * 2 * 29.23 ( b ) * Composti amminici a funzioni ossigenate semplici e complesse : * 50 % di un massimale di 617 000 UCE ridotto a 154 000 UCE per la Corea del Sud ( *** ) * * * D . Amminoacidi : * * * * III . Acido glutammico e suoi sali * * 3 * 31.02 * Concimi minerali o chimici azotati : * 50 % di un massimale di 580 000 UCE ridotto a 116 000 UCE per il Venezuela ( * ) ( *** ) * * * B . Urea con tenore di azoto superiore al 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco * * 4 . 31.05 * Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : * 50 % di un massimale di 5 172 000 UCE , ridotto al 15 % , ossia 776 000 UCE , per la Iugoslavia ( * ) ( *** ) * * A . Altri concimi : * * * * I . contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto , fosforo e potassio * * * * II . contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo * * * * III . contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e potassio : * * * * b ) altri * * * * IV . altri * * * * B . Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie ed altre forme simili , sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg * * 5 * 39.03 * Cellulosa rigenerata ; nitrati , acetati e altri esteri della cellulosa , eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa , plastificati o non ( celloidina e collodi , celluloidi , ecc . ) ; fibra vulcanizzata : * 50 % di un massimale di 2 453 000 UCE ridotto a 418 000 UCE , per la Iugoslavia ( ** ) ( *** ) * * * B . altri : * * * * I . Cellulosa rigenerata * * 6 * 39.03 * Cellulosa rigenerata ; nitrati , acetati e altri esteri della cellulosa , eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa , plastificati o non ( celloidina e collodi , celluloide , ecc . ) ; fibra vulcanizzata : * 50 % di un massimale di 865 000 UCE , ridotto al 15 % , ossia 130 000 UCE , per la Iugoslavia ( * ) ( *** ) * * * B . altri : * * * * II . Nitrati di cellulosa * * 7 * 48.01 ( b ) * Carta e cartoni , compresa l ' ovatta di cellulosa , in rotoli o in fogli : * 50 % di un massimale di 45 781 000 UCE , ridotto al 15 % , ossia 6 867 000 UCE per la Iugoslavia ( ** ) ( *** ) e per la Cina ( *** ) * * C . Carta e cartoni kraft : * * * * II . altri * * 8 * 67.04 ( b ) * Posticci ( parrucche , barbe , sopracciglia , ciglia , ciocche , ecc . ) e oggetti simili , di capelli , di peli o di materie tessili ; altri lavori di capelli ( comprese le retine ) * 30 % di un massimale di 35 346 000 UCE , ridotto a 6 147 000 UCE , per la Corea del Sud ( * ) ( *** ) * 9 * 69.02 ( b ) * Mattoni , lastre , piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione , refrattari * 50 % di un massimale di 9 736 000 UCE , ridatto a 1 693 000 UCE , per la Iugoslavia ( *** ) * 10 * 69.08 * Altre piastrelle , blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento * 40 % di un massimale di 6 852 000 UCE , ridotto a 15 % , ossia 1 028 000 UCE , per la Corea del Sud ( *** ) e a 3 263 000 UCE per la Tailandia ( *** ) * 11 * 70.05 * Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate » , non lavorato ( anche placcato durante la fabbricazione ) , in lastre di forma quadrata o rettangolare * 50 % di un massimale di 2 603 000 UCE , ridotto a 411 000 UCE per la Iugoslavia ( ** ) ( *** ) e al 20 % , ossia 521 000 UCE , per la Cina ( *** ) * 12 * 70.13 * Oggetti di vetro per il servizio di tavola , di toletta , per ufficio , per la decorazione degli appartamenti o per usi simili , esclusi gli oggetti della voce 70.19 * 30 % di un massimale di 6 154 000 UCE , ridotto al 15 % , ossia 923 000 UCE , per la Iugoslavia ( *** ) * 13 * 71.16 * Minuterie di fantasia * 50 % di un massimale di 17 690 000 UCE , ridotto al 15 % , ossia 2 654 000 UCE , per Hong Kong ( * ) ( *** ) * 14 * 73.18 ( c ) * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) di ferro o di acciaio , esclusi gli oggetti della voce 73.19 * 50 % di un massimale di 13 691 000 UCE , ridotto a 2 289 000 UCE , per la Iugoslavia ( * ) ( *** ) * 15 * 74.03 ( c ) * Barre , profilati e fili di sezione piena , di rame * 50 % di un massimale di 6 294 000 UCE , ridotto a 1 095 000 UCE , per la Iugoslavia ( *** ) * 16 * 79.03 ( c ) * Lamiere , fogli e nastri , di qualsiasi spessore , di zinco ; polveri e pagliette di zinco : * 50 % di un massimale di 4 285 000 UCE , ridotto a 743 000 UCE , per la Iugoslavia ( *** ) * * * A . Lamiere , fogli e nastri * * 17 * 82.09 * Coltelli a lama trinciante o dentata ( compresi i roncoli chiudibili ) , diversi da quelli della voce 82.06 , e loro lame : * 35 % di un massimale di 4 515 000 UCE , ridotto al 15 % , ossia 677 000 UCE , per la Corea del Sud ( * ) ( *** ) e per Hong Kong ( * ) ( *** ) * * * A . Coltelli * * 18 * 82.14 * Cucchiai , cucchiaioni , forchette , palette da torta , coltelli speciali da pesce o da burro , pinze da zucchero e oggetti simili : * 35 % di un massimale di 5 768 000 UCE , ridotto al 15 % , ossia 865 000 UCE , per la Corea del Sud ( * ) ( *** ) e per Hong Kong ( * ) ( *** ) * * * A . di acciaio inossidabile * * 19 * 85.01 * Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici ( raddrizzatori , ecc . ) ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione : * 40 % di un massimale di 20 773 000 UCE , ridotto al 15 % , ossia 3 116 000 UCE , per la Iugoslavia ( ** ) ( *** ) e per la Cina ( *** ) * * * B . altre macchine ed apparecchi : * * * * I . Macchine generatrici , motori ( anche con riduttori , variatori o moltiplicatori di velocità , convertitori rotanti : * * * * b ) altri * * 20 * 85.10 * Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia ( a pile , ad accumulatori , elettromagnetiche , ecc . ) , esclusi gli apparecchi della voce 85.09 : * 50 % di un massimale di 7 373 000 UCE , ridotto al 15 % , ossia 1 106 000 UCE , per Hong Kong ( * ) ( *** ) e al 20 % , ossia 1 475 000 UCE , per la Cina ( *** ) * * * B . altre * * 21 * 85.23 * Fili , trecce cavi ( compresi i cavi coassiali ) , nastri , barre e simili , isolati per l ' elettricità ( anche laccati od ossidati anodicamente ) , muniti o non di pezzi di congiunzione : * 20 % di un massimale di 14 137 000 UCE , ridotto al 15 % , ossia 2 121 000 UCE , per la Iugoslavia ( * ) ( *** ) e la Cina ( *** ) * * * B . altri * * 22 * 87.14 ( b ) * Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo ; loro parti e pezzi staccati : 50 % di un massimale di 15 855 000 UCE , ridotto al 15 % , ossia 2 378 000 UCE , la Iugoslavia ( * ) ( *** ) * * * B . Rimorchi e semirimorchi : * * * * II . altri * * 23 * 90.05 ( b ) * Binocoli e cannocchiali con o senza prismi * 30 % di un massimale di 7 396 000 UCE , ridotto al 15 % , ossia 1 109 000 UCE , per la Corea del Sud ( *** ) e per Hong Kong ( *** ) * 24 * 92.11 ( b ) * Fonografi , apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono , compresi i giradischi , girafilm e firafili , con o senza lettore di suono ; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione , mediante processo magnetico : * 20 % di un massimale di 27 440 000 UCE , ridotto al 15 % , ossia 4 116 000 UCE , per Hong Kong ( *** ) e per la Corea del Sud ( *** ) * * * A . Apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono * * 25 * 97.02 ( b ) * Bambole di ogni specie * 20 % di un massimale di 25 850 000 UCE , ridotto al 15 % , ossia 3 878 000 UCE , per Hong Kong ( * ) ( *** ) e per la Corea del Sud ( * ) ( *** ) * 26 * 97.03 * Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento * 20 % di un massimale di 63 499 000 UCE , ridotto al 15 % , ossia 9 525 000 UCE , per Hong Kong ( * ) ( *** ) e per la Corea del Sud ( * ) ( *** ) * 27 * 97.05 ( d ) * Oggetti per feste e divertimenti , accessori per balli figurati ( « cotillons » ) , oggetti-sorprese ; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale ( alberi artificiali di Natale , presepi , guarniti o non , soggetti ed animali per presepi , zoccoli e ciocchi per alberi di Natale , babbinatale , ecc . ) * 20 % di un massimale di 9 377 000 UCE , ridotto al 15 % , ossia 1 407 000 UCE , per Hong Kong ( *** ) * 28 * 98.15 * Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici , montati , il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto , e loro parti ( escluse le ampolle di vetro ) * 50 % di un massimale di 1 374 000 UCE , ridotto al 15 % , ossia 206 000 UCE , per Hong Kong ( *** ) * ( a ) I prodotti industriali finiti e semilavorati che beneficiano , un regime di dazio comune , dell ' esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune figurano nell ' elenco soltanto a titolo indicativo . ( b ) I prodotti di questa voce tariffaria , originari della Romania , beneficiano anche del trattamento tariffario comunitario preferenziale . ( c ) I prodotti di questa voce tariffaria , originari della Cina , non beneficiano del trattamento tariffario comunitario preferenziale . ( d ) I prodotti di questa voce tariffaria [ esclusi gli oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale alberi artificiali di Natale , prespi , guarniti o non . soggetti e animali per presepi . Zoccoli e clocchi per alberi di Natale . Babbinatale ecc . di vetro ] originari della Romania , beneficiano anche del trattamento tariffario comunitario preferenziale . ALLEGATO B Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate ( 1 ) I . PAESI INDIPENDENTI 660 Afganistan ( 2 ) * 464 Giamalca * 440 Panama * 208 Algeria * 338 * Gibuti * 801 Papuasia-Nuova Guinea * 236 Alto Volta ( 2 ) * 628 Giordania * 520 Paraguay * 330 Angola * 473 Grenada * 504 Perù 632 Arabia Saudita * 416 Guatemala * 644 Qatar * 528 Argentina * 488 Guiana * 306 Repubblica Centrafricana ( 2 ) * 453 Bahamas * 260 Guinea ( 2 ) * 456 Repubblica dominica * 640 Bahrein * 257 Guinea Bissau * 247 Repubblica del Capo Verde * 666 Bangladesh ( 2 ) * 310 Guinea equatoriale * 324 Ruanda ( 2 ) * 469 Barbados * 452 Haiti ( 2 ) 806 Salmone , isole * 284 Benin ( 2 ) * 424 Honduras * 819 Samoa occidentali ( 2 ) * 676 Birmania * 664 India * 465 Santa Lucia * 516 Bolivia * 700 Indonesia * 467 San vincenzo * 391 Botswana ( 2 ) * 612 Irak * 311 Sâo Tomù e Principe * 508 Brasile * 616 Iran * 355 Seicelle e dipendenze * 328 Burundi ( 2 ) * 048 Iugoslavia * 248 Senegal * 675 Butan ( 2 ) * 346 Kenia * 264 Sierra Leone * 696 Cambogia * 810 Kiribati * 706 Singapore * 302 Camerun * 636 Kuwait * 608 Siria * 244 Ciad ( 2 ) * 684 Laos ( 2 ) * 342 Somalia ( 2 ) * 512 Cile * 395 Lesotho ( 2 ) * 669 Sri Lanka * 720 Cina * 604 Libano * 224 Sudan ( 2 ) * 600 Cipro * 268 Liberia * 492 Suriname * 480 Colombia * 216 Libia * 393 Swaziland * 375 Comore * 370 Madagascar * 352 Tanzania ( 2 ) * 318 Congo * 386 Malawi ( 2 ) * 680 Tailandia * 728 Corea del Sud * 701 Malaysia * 280 Togo * 436 Costarica * 667 Maldive ( 2 ) * 817 Tonga * 272 Costa d ' Avorio * 232 Mali ( 2 ) * 472 Trinidad e Tobago * 448 Cuba * 204 Marocco * 212 Tunisia * 460 Dominica * 228 Mauritania * 807 Tuvalu * 500 Ecuador * 373 Maurizio * 350 Uganda ( 2 ) * 220 Egitto * 412 Messico * 524 Uruguay * 428 El Salvador * 366 Mozambico * 484 Venezuela * 647 Emirati arabi uniti * 803 Nauru * 690 Vietnam * 334 Etiopia ( 2 ) * 672 Nepal ( 2 ) * 652 Yemen del Nord ( 2 ) 815 Figi * 432 Nicaragua * 656 Yemen del Sud ( 2 ) * 708 Filippine * 240 Niger ( 2 ) * 322 Zaire * 314 Gabon * 288 Nigeria * 378 Zambia * 252 Gambia ( 2 ) * 649 Oman * * 276 Gana * 662 Pakistan * * ( 1 ) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura 1980 ( regolamento ( CEE ) n . 2566/79 , GU n . L 294 del 21 . 11 . 1979 , pag . 5 ) . ( 2 ) Questo paese è anche elencato nell ' allegato C . II . PAESI E TERRITORI dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi 476 Antille olandesi 421 Belize 413 Bermude 703 Brunei 044 Gibilterra 740 Hong Kong 451 Indie occientali 463 Isole Cayman 529 Isole Falkland e dipendenze 810 Isole Pitcairn 454 Isole Turks e Caicos 457 Isole Vergini degli Stati Uniti 811 Isole Wallis e Futuna 743 Macao 377 Mayotte 809 Nuova Caledonia e dipendenze 816 Nuove Ebridi 808 Oceania americana ( 1 ) 802 Oceania australiana ( isola Christmas , isole Cocos ( Keeling ) , isole Heard e Mc Donald , isola Norfolk ) 814 Oceania neozelandese ( isole Cook , isola di Niue , isole Tokelau ) 822 Polinesia francese 890 Regioni polari * Terre australi ed antartiche francesi * * Territorio antartico australiano * * Territorio antartico britannico * 329 Sant ' Elena e dipendenze 357 Territori britannici dell ' Oceano Indiano Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori . ( 1 ) L ' Ocenia americana comprende : Guam Samoa americane compresa l ' isola Swains , isole Midwais , isole Johnston , Sand isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline , Marianne e Marshall . ALLEGATO C Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo cui non si applica l ' articolo 2 , paragrafi 1 e 2 660 Afganistan * 386 Malawi * 236 Alto Volta * 667 Maldive * 666 Bangladesh * 232 Mali * 284 Benin * 672 Nepal * * 240 Niger * * 306 Repubblica Centrafricana * 675 Butan * 324 Ruanda * 244 Ciad * 819 Samoa occidentali * 334 Etiopia * 342 Somalia * 252 Gambia * 224 Sudan * 260 Guinea * 352 Tanzania * 452 Haiti * 350 Uganda * 684 Laos * 652 Yemen del Nord * 395 Lesotho * 656 Yemen del Sud * o