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Document 31979R2492
Commission Regulation (EEC) No 2492/79 of 12 November 1979 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 557/79 laying down detailed rules for the application of the system of consumption aid for olive oil
Regolamento (CEE) n. 2492/79 della Commissione, del 12 novembre 1979, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 557/79, recante modalità d' applicazione del regime di aiuto al consumo per l' olio d' oliva
Regolamento (CEE) n. 2492/79 della Commissione, del 12 novembre 1979, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 557/79, recante modalità d' applicazione del regime di aiuto al consumo per l' olio d' oliva
GU L 284 del 13.11.1979, p. 11–12
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 08/12/1980
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31979R0557 | complemento | articolo 13.4 | 01/04/1979 | |
Modifies | 31979R0557 | sostituzione | articolo 2 | 01/04/1979 | |
Modifies | 31979R0557 | complemento | articolo 13.4L1 | 01/04/1979 | |
Modifies | 31979R0557 | modifica | articolo 14.3 | 01/04/1979 | |
Modifies | 31979R0557 | modifica | allegato | 01/04/1979 | |
Modifies | 31979R0557 | complemento | articolo 14.1 | 01/04/1979 |
Regolamento (CEE) n. 2492/79 della Commissione, del 12 novembre 1979, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 557/79, recante modalità d' applicazione del regime di aiuto al consumo per l' olio d' oliva
Gazzetta ufficiale n. L 284 del 13/11/1979 pag. 0011 - 0012
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0005
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2492/79 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 1979 recante quarta modifica del regolamento ( CEE ) n . 557/79 , recante modalità d ' applicazione del regime di aiuto al consumo per l ' olio d ' oliva LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 590//79 ( 2 ) in particolare l ' articolo 11 , paragrafo 5 , considerando che l ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 557/79 della Commissione ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1980/79 ( 4 ) , ha fissato talune condizioni per il riconoscimento delle imprese che provvedono al confezionamento d ' olio d ' oliva ; che , tenuto conto dell ' esperienza acquisita , occorre rendere meno rigorose queste condizioni , pur facendo in modo che le imprese riconosciute esplichino la loro attività regolarmente ; che , a fini di equità , è opportuno applicare le nuove condizioni alle imprese che hanno già esercitato la loro attività nel corso della campagna 1978/1979 ; considerando che , a norma dell ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 557/79 , qualsiasi importazione di olio d ' oliva è soggetta alla costituzione di una cauzione , esclusi gli oli di oliva vergini commestibili e gli oli raffinati in piccoli imballaggi ; considerando che in taluni Stati membri si è constatata una corrente di scambi di olio d ' oliva lampanti presentati in piccoli imballaggi e destinati al consumo diretto ; che la normativa in vigore non prevede lo svincolo della cauzione per questi oli ; che è opportuno disporne lo svincolo quando venga apportata la prova che l ' olio in oggetto è stato immesso in consumo allo stato tal quale ; che la presentazione di tale prova consente di svincolare integralmente la cauzione ; che è opportuno prevedere disposizioni particolari in materia di liberazione della cauzione per gli oli importati nei mesi di aprile e maggio 1979 ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CEE ) n . 557/79 è modificato come segue : 1 . L ' articolo 2 è sostituito dal testo seguente : « Ai fini del riconoscimento , ogni impresa deve impegnarsi : a ) ad esercitare la sua attività di confezionamento , salvo casi di forza maggiore , per un periodo di almeno 1,50 giorno per campagna ; b ) a condizionare , durante il periodo di attività di cui alla lettera a ) , un quantitativo globale di almeno 60 tonnellate di olio d ' oliva . Per le imprese che iniziano l ' attività in corso di campagna , le cifre minime di cui alle lettere a ) e b ) sono fissate proporzionalmente al numero di mesi restanti a trascorrere prima della fine della campagna in causa » . 2 . All ' articolo 13 , paragrafo 4 , primi comma , è aggiunta la seguente frase : « Tuttavia , per quanto riguarda l ' olio di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera d ) , messo in libera pratica durante il periodo 1° aprile - 31 maggio 1979 , la cauzione è liberata , salvo casi di forza maggiore , su presentazione , prima del 1° dicembre 1979 , dell esemplare originale del certificato sopra previsto ». 3 . All ' articolo 13 , paragrafo 4 , dopo l ' ultimo comma è aggiunto il comma seguente : « Tuttavia , per quanto concerne l ' olio di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera d ) , la cauzione costituita viene svincolata integralmente » . 4 . All ' articolo 14 , paragrafo 1 , è aggiunto il seguente comma : « oppure d ) quando sia stato dimostrato , con soddisfazione dello Stato membro interessato , che l ' olio della sottovoce 15.07 A I b ) della doganale comune e importato in imballaggi immediati inferiori o eguali a 5 litri è stato immesso in consumo tale e quale sul mercato di detto Stato membro » . 5 . All ' articolo 14 , paragrafo 3 , lettere a ) e c ) sono sostituite dalle lettere a ) , c ) e d ) . 6 . Nell ' allegato , nella parte « Attestazione rilasciata dall ' organismo emittente » le parole ( condizionato / esportato / utilizzato nelle conserve ) sono sostituite dalle parole ( condizionato / esportato / utilizzato nelle conserve ) preso in carico tal quale dal commercio al dettaglio ) » . Articolo 2 Il presente e regolamento entra in vigore il giorno il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica a decorrere dal 1 ° aprile 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 12 novembre 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 . ( 2 ) GU n . L 78 del 30 . 3 . 1979 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 73 del 24 . 3 . 1979 , pag . 13 . ( 4 ) GU n . L 228 dell ' 8 . 9 . 1979 , pag . 39 .