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Document 31979R2460

    Regolamento (CEE) n. 2460/79 della Commissione, dell' 8 novembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2104/75 per quanto concerne le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    GU L 280 del 9.11.1979, p. 15–16 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1983; abrog. impl. da 31983R1303

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2460/oj

    31979R2460

    Regolamento (CEE) n. 2460/79 della Commissione, dell' 8 novembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2104/75 per quanto concerne le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 280 del 09/11/1979 pag. 0015 - 0016
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 26 pag. 0204


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2460/79 DELLA COMMISSIONE

    dell ' 8 novembre 1979

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2104/75 per quanto concerne le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 516/77 del Consiglio , del 14 marzo 1977 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1639/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 9 , paragrafo 3 , e l ' articolo 10 , paragrafo 3 , secondo comma ,

    considerando che , a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 3 , terzo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità comuni d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1955/79 ( 4 ) , non è necessario alcun titolo per operazioni i cui quantitativi avrebbero richiesto il rilascio di un titolo per il quale l ' importo della cauzione sarebbe inferiore o uguale a 5 ECU ; che , a norma dell ' articolo 5 , paragrafo 4 , terzo e quarto comma , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , la cauzione non è richiesta se il suo importo per un titolo d ' importazione , di esportazione o di fissazione anticipata è inferiore o uguale rispettivamente a 5 ECU o , a determinate condizioni , a 25 ECU ;

    considerando che , a causa dei diversi importi della cauzione , l ' applicazione delle predette disposizioni ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli si concreta in un ' eccessiva variabilità dei quantitativi di prodotto oggetto della cauzione ;

    considerando che , anche a fini di maggiore semplicità amministrativa , è opportuno che il regolamento ( CEE ) n . 2104/75 della Commissione ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 450/79 ( 6 ) , fissi un quantitativo determinato entro il quale i prodotti in causa possono essere importati senza titolo , nonchù un quantitativo determinato entro il quale un titolo d ' importazione o di fissazione anticipata può essere rilasciato senza cauzione , e disponga inoltre per questi casi la non applicazione dell ' articolo 5 , paragrafo 4 , quarto comma , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 ;

    considerando che , data la natura particolarmente sensibile del mercato dei funghi in conserva e specialmente la perturbazione nella quale detto mercato si trova attualmente , si rende necessario prevedere , per quanto concerne i titoli , un livello di franchigia più basso per questi prodotti ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Nel regolamento ( CEE ) n . 2104/75 è inserito il seguente articolo 14 bis :

    « Articolo 14 bis

    1 . In deroga all ' articolo 4 , paragrafo 3 , terzo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , il titolo d ' importazione non è richiesto per operazioni relative a quantitativi non superiori a 250 kg per i funghi in conserva e non superiori a 500 kg per gli altri prodotti .

    2 . In deroga all ' articolo 5 , paragrafo 4 , terzo comma , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , la cauzione non è richiesta per un titolo d ' importazione o di fissazione anticipata relativo a quantitativi non superiori a 1 000 kg .

    Non si applica il disposto dell ' articolo 5 , paragrafo 4 , quarto comma , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 » .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 1979 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , l ' 8 novembre 1979 .

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    ( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1977 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 192 del 31 . 7 . 1979 , pag . 3 .

    ( 3 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 .

    ( 4 ) GU n . L 226 del 6 . 9 . 1979 , pag . 13 .

    ( 5 ) GU n . L 214 del 12 . 8 . 1975 , pag . 20 .

    ( 6 ) GU n . L 57 dell ' 8 . 3 . 1979 , pag . 13 .

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