Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R2330

Regolamento (CEE) n. 2330/79 della Commissione, del 23 ottobre 1979, relativo alla vendita, mediante gara, di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e destinate ad essere esportate e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76

GU L 266 del 24.10.1979, p. 15–18 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2330/oj

31979R2330

Regolamento (CEE) n. 2330/79 della Commissione, del 23 ottobre 1979, relativo alla vendita, mediante gara, di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e destinate ad essere esportate e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76

Gazzetta ufficiale n. L 266 del 24/10/1979 pag. 0015 - 0018
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 26 pag. 0184


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2330/79 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1979

relativo alla vendita , mediante gara , di carni bovine disossate detenute dall ' organismo d ' intervento irlandese e destinate ad essere esportate e recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 1687/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 n relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 3 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 974/71 del Consiglio , del 12 maggio 1971 , relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all ' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione dell monete di taluni Stati membri ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 987/79 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 6 ,

considerando che l ' organismo d ' intervento irlandese dispone di rilevanti scorte di carni disossate d ' intervento ; che occorre evitare di prolungare il magazzinaggio delle carni acquistate prima del 1° gennaio 1979 a causa del suo elevato costo ; che in taluni paesi terzi esistono degli sbocchi per i prodotti in oggetto ;

considerando che sono osservate le condizioni di smercio di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera e ) , del regolamento ( CEE ) n . 98/69 del Consiglio ( 5 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 429/77 ( 6 ) ;

considerando che è opportuno avvalersi della procedura di gara di cui al regolamento ( CEE ) n . 2173/79 della Commissione ( 7 ) per ottenere i migliori prezzi possibili ;

considerando che , tenuto conto del particolare carattere di questa vendita , occorre disporre che i prodotti non possono formare oggetto di restituzioni e che gli eventuali importi compensativi monetari non saranno applicabili ;

considerando che gli accordi esistenti tra la Comunità e la Confederazione elvetica e tra la Comunità e la Repubblica austriaca sull ' applicazione della normativa relativa al transito comunitario rendono possibile il rilascio , in Svizzera e in Austria , di documenti di transito comunitario ; che le carni esportate verso questi paesi o che debbono attraversarli per raggiungere il paese di destinazione debbono essere disciplinate da misure specifiche onde evitare che vengano reimportate sotto forma di prodotti comunitari ;

considerando che le carni così esportate si trovano in una situazione analoga a quella delle carni che hanno beneficiato della restituzione all ' esportazione ; che tali carni non possono essere reimportate nella Comunità alle condizioni stabilite dall ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 754/76 del Consiglio , del 25 marzo 1976 , relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità ( 8 ) ; che occorre quindi prevedere , nel caso di una tale reimportazione , il versamento di un importo eguale a quello del deposito cauzionale , precisando che l ' importo deve essere considerato , in conformità dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 352/78 del Consiglio ( 9 ) , come un deposito cauzionale incamerato ;

considerando che , dal momento che le carni in oggetto sono destinate all ' esportazione , occorre sottoporle al controllo di cui al regolamento ( CEE ) n . 1687/76 della Commissione ( 10 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1887/79 ( 11 ) ;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Si procede alla vendita di carni bovine disossate detenute dall ' organismo d ' intervento irlandese e destinate ad essere esportate . Queste carni sono state immagazzinate prima del 1° gennaio 1979 .

Le carni in oggetto possono essere esportate unicamente verso paesi terzi europei , la Giordania , paesi terzi del bacino del Mediterraneo o del golfo persico , nonchù paesi terzi della penisola arabica e dell ' Africa . Ai sensi del presente regolamento , sono considerate come paesi terzi europei anche le destinazioni di cui all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 192/75 ( 12 ) .

2 . Le qualità e i quantitativi dei prodotti posti in vendita nonchù i luoghi di magazzinaggio sono indicati nell ' allegato I .

3 . La vendita avviene secondo la procedura di gara , in conformità del regolamento ( CEE ) n . 2173/79 , fatte salve le disposizioni del presente regolamento .

4 . In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento ( CEE ) n . 2173/79 , il presente regolamento sostituisce il bando di gara .

5 . In deroga all ' articolo 15 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2173/79 , l ' importo della cauzione è fissato a 100 ECU per 100 chilogrammi .

6 . Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute all ' organismo d ' intervento irlandese , il cui indirizzo è indicato nell ' allegato II , entro e non oltre le ore 12 del 5 novembre 1979 .

Articolo 2

1 . Gli eventuali importi compensativi monetari non si applicano ai prodotti venduti in conformità del presente regolamento .

2 . All ' atto dell ' esportazione dei prodotti venduti in conformità del presente regolamento non viene concessa alcuna restituzione .

Articolo 3

1 . Se il paese di destinazione è la Svizzera o l ' Austria , o se tali paesi sono attraversati per raggiungere il luogo di destinazione , lo svincolo della cauzione di cui all ' articolo 1 , paragrafo 5 , del presente regolamento è subordinato alla prova dell ' importazione del prodotto in un paese terzo , salvo perdita nel corso del trasporto per causa di forza maggiore .

Per la presentazione di detta prova si applicano le disposizioni valide in materia di restituzione all ' esportazione .

2 . Le carni in oggetto sono considerate come aventi soddisfatto le disposizioni dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 754/76 non appena risultano espletate le formalità doganali di esportazione . Qualora si applichino le disposizioni dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento citato , deve essere pagato un importo eguale all ' ammontare del deposito cauzionale di cui all ' articolo 1 , paragrafo 5 , del presente regolamento . Tale importo è considerato come un deposito cauzionale incamerato a norma dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 352/78 .

Articolo 4

Il regolamento ( CEE ) n . 1687/76 è modificato come segue :

Nell ' allegato , parte I « Prodotti destinati ad essere esportati nello stesso stato in cui sono stati ritirati dalle scorte d ' intervento » , sono aggiunti il seguente punto 14 e la seguente nota a piè di pagina ( 13 ) :

14 . Regolamento ( CEE ) n . 2330/79 della Commissione , del 23 ottobre 1979 , relativo alla vendita , mediante gara , di carni bovine disossate detenute dall ' organismo d ' intervento irlandese e destinate ad essere esportate ( 13 ) .

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 23 ottobre 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 123 del 19 . 5 . 1979 , pag . 9 .

( 5 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 2 .

( 6 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 18 .

( 7 ) GU n . L 251 del 5 . 10 . 1979 , pag . 12 .

( 8 ) GU n . L 89 del 2 . 4 . 1976 , pag . 1 .

( 9 ) GU n . L 50 del 22 . 2 . 1978 , pag . 1 .

( 10 ) GU n . L 190 del 14 . 7 . 1976 , pag . 1 .

( 11 ) GU n . L 219 del 29 . 8 . 1979 , pag . 8 .

( 12 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 1 .

( 13 ) GU n . L 266 del 24 . 10 . 1979 , pag . 15 » .

ALLEGATO I

Elenco delle partite di carni bovine disossate e congelate , immagazzinate in Irlanda nei depositi sotto indicati

I quantitativi sono espressi in tonnellate all ' atto dell ' immagazzinamento

Prodotti * Depositi frigoriferi * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * Totale *

Steers/heifers : * * * * * * * * * * * * *

fillets * 62 * 13 * 29 * 95 * 5 * 70 * 1 * - * 6 * 3 * 20 * 304 *

striploins * 153 * 49 * 155 * 342 * 32 * 321 * 15 * 16 * 22 * 17 * 48 * 1 170 *

insides * 294 * 65 * 237 * 631 * 103 * 523 * 17 * 39 * 57 * 23 * 83 * 2 072 *

outsides * 311 * 78 * 229 * 691 * 98 * 485 * 70 * 3 * 41 * 23 * 86 * 2 115 *

knuckles * 119 * 31 * 118 * 251 * 12 * 253 * 1 * 13 * 14 * 9 * 43 * 864 *

rumps * 204 * 53 * 222 * 421 * 29 * 278 * 42 * 42 * 23 * 15 * 46 * 1 375 *

cube rolls * 83 * 19 * 55 * 170 * 10 * 128 * 2 * 7 * 8 * 4 * 25 * 511 *

plates and flanks * 388 * 12 * 155 * 391 * 113 * 524 * - * 52 * 30 * 8 * 115 * 1 788 *

brisket * 77 * 5 * 33 * 96 * 11 * 119 * 3 * 28 * 10 * 10 * 52 * 444 *

forequarters * 351 * 70 * 69 * 110 * 135 * 851 * - * 71 * - * - * 56 * 1 713 *

shins and shanks * 164 * 51 * 112 * 368 * 18 * 337 * 4 * 19 * 19 * 16 * 54 * 1 162 *

Total * 2 206 * 446 * 1 414 * 3 566 * 566 * 3 889 * 155 * 290 * 230 * 128 * 628 * 13 518 *

Depositi frigoriferi

1 . Frigoscandia Cold Store Ltd , Midleton , Co . Cork , Ireland .

2 . Autozero Cold Store Ltd , Bannow Road , Cabra West , Dublin 7 , Ireland .

3 . Waterford Cold Store Ltd , Christendom , Ferrybank , Waterford , Ireland .

4 . Frigoscandia Cold Store Ltd , Belgard Road , Tallaght , Co . Dublin , Ireland .

5 . Tunney Cold Store Ltd , Teehill , Cones , Co . Monaghan , Ireland .

6 . Norish Food City Ltd , Lourgh Egish , Castleblayney , Co . Monaghan , Ireland .

7 . Eirfreeze Cold Store Ltd , Bond Road , Dublin 3 , Ireland .

8 . Eirfreeze Cold Store Ltd , Little Island , Co . Cork , Ireland .

9 . Cahir Cold Store Ltd , Cahir , Co . Tipperary , Ireland .

10 . Slaney Meat Packers Ltd , Bunclody , Co . Wexford , Ireland .

11 . Dublin Meat Packers Ltd , Cloghran , Swords , Co . Dublin , Ireland .

ALLEGATO II

Indirizzi degli organismi d ' intervento

IRELAND Department of Agriculture , Agriculture House ,

Kildare Street ,

Dublin 2 ,

Tel . ( 01 ) 78 90 11 , ext . 2324 , Telex 4280 and 5118 .

Top