Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R1557

    Regolamento (CEE) n. 1557/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che prevede misure speciali nel settore del tabacco greggio per le varietà Perustitza ed Erzegovina

    GU L 188 del 26.7.1979, p. 14–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1557/oj

    31979R1557

    Regolamento (CEE) n. 1557/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che prevede misure speciali nel settore del tabacco greggio per le varietà Perustitza ed Erzegovina

    Gazzetta ufficiale n. L 188 del 26/07/1979 pag. 0014 - 0014


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1557/79 DEL CONSIGLIO

    del 24 luglio 1979

    che prevede misure speciali nel settore del tabacco greggio per le varietà Perustitza ed Erzegovina

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 727/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione , in particolare l ' articolo 13 , paragrafo 3 e 4 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

    considerando che dalla relazione della Commissione di cui all ' articolo 13 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 727/70 risulta che i quantitativi di tabacco delle varietà Xanti-Yakà , Perustitza ed Erzegovina del raccolto 1976 , presi in consegna degli organismi d ' intervento , sono largamente superiori ai quantitativi e alla percentuale di produzione fissati dal regolamento ( CEE ) n . 1469/70 ( 4 ) , il cui superamento fa scattare l ' applicazione delle misure previste dall ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 727/70 ; che questa tendenza si è ancora manifestata per il raccolto 1977 ;

    considerando che la politica di prezzi , peraltro estremamente prudente , praticata per quanto riguarda , in particolare , queste varietà a partire dal raccolto 1974 , non ha consentito di capovolgere la situazione nel settore della commercializzazione ; che occorre quindi avvalersi di misure specifiche ; che fra le misure prospettabili , l ' abbassamento del livello del prezzo d ' intervento sembra essere la misura più appropriata per ristabilire un miglior equilibrio tra produzione e domanda e per diminuire le scorte :

    considerando che le difficoltà di commercializzazione registrate per la varietà Xanti-Yakà possono essere considerate diverse da quelle constatate per le varietà Perustitza ed Erzegovina e dovute unicamente ad una situazione eccezionale ; che inoltre questa varietà non ha subito i processi di degradazione qualitativa ai quali sono state esposte le altre due varietà ; che occorre pertanto applicare le misure previste unicamente alle varietà Perustitza ed Erzegovina ;

    considerando che , tenuto conto del programma di ricerca agronomica concernente i tabacchi orientali che sarà attuato a partire dal prossimo raccolto e delle prospettive che ne nascono di miglioramento a medio termine del livello qualitativo della produzione , occorre applicare le misure previste ai prossimi due raccolti ;

    considerando che le misure previste non hanno alcuna incidenza sul livello del premio , consentendo quindi ai produttori di ottenere il prezzo d ' obiettivo per i quantitativi che possono essere smerciati normalmente sul mercato ; che inoltre l ' aumento dei ricavi per ettaro , ottenuto dai produttori grazie all ' intervento e all ' utilizzazione di tecniche colturali finalizzate al massimo rendimento , non dev ' essere considerato come il risultato del normale gioco economico del mercato ; che non è quindi giustificato proporre un programma di aiuti in tale settore ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Per i raccolti 1979 e 1980 , il prezzo d ' intervento del tabacco delle varietà Perustitza ed Erzegovina è ridotto dal 90 all ' 80 % dei corrispondenti prezzi di obiettivo .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 24 luglio 1979 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . GIBBONS

    ( 1 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . C 140 del 5 . 6 . 1979 , pag . 130 .

    ( 3 ) Parere reso il 27 e 28 giugno 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

    ( 4 ) GU n . L 164 del 27 . 7 . 1970 , pag . 35 .

    Top