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Document 31979R1028

Regolamento (CEE) n. 1028/79 del Consiglio, dell' 8 maggio 1979, relativo all' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti destinati ai minorati

GU L 134 del 31.5.1979, p. 8–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1984; abrogato da 31983R0918

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1028/oj

31979R1028

Regolamento (CEE) n. 1028/79 del Consiglio, dell' 8 maggio 1979, relativo all' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti destinati ai minorati

Gazzetta ufficiale n. L 134 del 31/05/1979 pag. 0008 - 0012
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0230


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1028/78 DEL CONSIGLIO

dell ' 8 maggio 1979

relativo all ' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti destinati ai minorati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 28 ,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che , allo scopo di facilitare l ' istruzione , l ' occupazione e la promozione sociale dei minorati fisici o mentali , occorre , nella misura del possibile , ammettere in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune gli oggetti a tal fine appositamente ideati ;

considerando che la diciannovesima conferenza generale dell ' UNESCO ha adottato , in data 26 novembre 1976 , un protocollo relativo all ' accordo per l ' importazione di oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale , che prevede la concessione di tali franchigie doganali ;

considerando che il protocollo stesso prevede , all ' allegato E , che per poter beneficiare della franchigia :

- gli oggetti appositamente ideati per la promozione educativa , scientifica o culturale dei ciechi , devono essere importati direttamente da istituti o organismi dediti all ' educazione dei ciechi o alla loro assistenza , autorizzati dalle competenti autorità del paese d ' importazione a ricevere tali oggetti in franchigia ,

- gli oggetti appositamente ideati per l ' istruzione , l ' occupazione e la promozione sociale dei minorati fisici o mentali devono essere importati direttamente da istituiti od organismi dediti all ' istruzione o all ' assistenza di queste personne , autorizzati dalle competenti autorità del paese d ' importazione a ricevere in franchigia tali oggetti ; che inoltre , la concessione della franchigia è subordinata in questo caso alla condizione che non vengano attualmente fabbricati nel paese d ' importazione oggetti equivalenti ;

considerando che , conformemente al punto 14 , lettera a ) , del protocollo medesimo , per paese d ' importazione si intende l ' insieme dei territori degli Stati membri che costituiscono la Comunità economica europea ;

considerando che , nella misura in cui la concessione della franchigia non arreca pregiudizio alla produzione comunitaria , si può prevedere di non subordinare sistematicamente la concessione della franchigia all ' importazione degli oggetti destinati alle persone minorate diverse dai ciechi alla condizione che oggetti equivalenti non siano attualmente fabbricati nella Comunità ; che , in ogni caso , non si deve imporre tale condizione quando gli oggetti di cui trattasi sono inviati a titolo di dono ad un istituto o ad un organismo autorizzato senza alcun intento , commerciale da parte del donatore ;

considerando che , per conseguire pienamente l ' obiettivo perseguito , è opportuno autorizzare gli istituti o gli organismi riconosciuti a dare in locazione , prestare o cedere , senza scopi di lucro , ai ciechi o agli altri minorati di cui essi si occupano , gli oggetti importati in franchigia ; considerando che , per motivi di logica e di chiarezza , è opportuno riunire in uno stesso regolamento tutte le disposizioni applicabili in materia di franchigia all ' importazione degli oggetti destinati tanto ai ciechi quanto agli altri minorati fisici o mentali ; che è necessario pertanto riprendere nel presente regolamento le disposizioni a favore dei ciechi attualmente contenute nel regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , relativo all ' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale ( 4 ) ;

considerando che , per poter accertare sul piano comunitario che siano soddisfare le condizioni richieste per la concessione della franchigia , è opportuno ricorrere ad una procedura comunitaria di consultazione nell ' ambito di un comitato , che consenta una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione ; che occorre altresi garantire un ' applicazione uniforme del presente regolamento e fissarne le modalità d ' applicazione ; che a tal fine è opportuno ricorrere al comitato per le franchigie doganali , istituito dal regolamento ( CEE ) n . 1798/75 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Oggetti destinati ai ciechi

Articolo 1

Gli oggetti appositamente ideati per la promozione educativa , scientifica o culturale dei ciechi , elencati nell ' allegato 1 , sono ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune , indipendentemente dall ' uso cui sono destinati .

Articolo 2

1 . Gli oggetti appositamente ideati per la promozione educativa , scientifica o culturale dei ciechi , elencati nell ' allegato II , sono ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune quando sono destinati ad istituti o organismi dediti all ' istruzione dei ciechi o alla loro assistenza , autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia .

La franchigia di cui al primo comma è applicabile ai pezzi di ricambio , agli elementi o agli accessori specifici , che si adattano agli oggetti considerati , purchù tali pezzi di ricambio , elementi o accessori siano importati contemporaneamente agli oggetti oppure , qualora vengano importati successivamente , siano riconoscibili come destinati ad oggetti ammessi precedentemente in franchigia o che possono beneficiarne .

2 . La franchigia di cui al paragrafo 1 è concessa direttamente dall ' autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situato l ' istituto o l ' organismo destinatario , su richiesta di quest ' ultimo .

TITOLO II

Oggetti destinati agli altri minorati

Articolo 3

1 . Gli oggetti appositamente ideati per l ' istruzione , l ' occupazione e la promozione sociale dei minorati fisici o mentali diversi dai ciechi sono ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune quando :

a ) sono destinati ad istituti od organismi la cui attività principale consiste nell ' istruire o nell ' assistere i minorati e che siano autorizzati dagli Stati membri a ricevere detti oggetti in franchigia

e quando

b ) oggetti equivalenti non sono attualmente fabbricati nella Comunità .

Tuttavia , conformemente alle condizioni fissate dalle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 7 , paragrafo 2 , si può derogare alla condizione di cui alla precedente lettera b ) , purchù la concessione della franchigia non pregiudichi la produzione comunitaria di oggetti equivalenti .

2 . La franchigia di cui al paragrafo 1 è applicabile ai pezzi di ricambio , agli elementi o agli accessori specifici , che si adattano agli oggetti considerati , a condizione che tali pezzi di ricambio , elementi o accessori siano importati contemporaneamente agli oggetti oppure qualora vengano importati successivamente , purchù essi siano riconoscibili come destinati ad oggetti ammessi precedentemente in franchigia o che possono beneficiarne .

3 . Per l ' applicazione del presente articolo :

- l ' equivalenza degli oggetti è valutata raffrontando le caratteristiche tecniche essenziali proprie dell ' oggetto per il quale è richiesta la franchigia con quelle dell ' oggetto corrispondente fabbricato nella Comunità , al fine di determinare se quest ' ultimo possa essere impiegato per gli stessi scopi cui è destinato l ' oggetto per il quale è richiesta la franchigia e fornire prestazioni comparabili ;

- un oggetto è considerato come attualmente fabbricato nella Comunità quando il suo termine di consegna , valutato al momento dell ' ordinazione tenendo conto degli usi commerciali nel settore di produzione in questione , non è sensibilmente maggiore del termine di consegna dell ' oggetto di cui si richiede la franchigia , ovvero quando non lo supera in misura tale da pregiudicare sensibilmente la destinazione o l ' impiego inizialmente previsto per l ' oggetto in questione .

Articolo 4

La franchigia di cui all ' articolo 3 è concessa dall ' autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situato l ' istituto o l ' organismo destinatario , su richiesta di quest ' ultimo .

Salvo in caso di applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , ultimo comma , la concessione della franchigia è subordinata alla condizione che sia stato accertato , in base alle modalità stabilite dalle disposizioni d ' applicazione adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 7 , paragrafo 2 , che non sono attualmente fabbricati nella Comunità oggetti equivalenti a quelli per i quali è richiesta la franchigia .

Articolo 5

La concessione della franchigia agli oggetti destinati a titolo di dono agli istituti od organismi di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera a ) , non è soggetta alle condizioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera b ) , e all ' articolo 4 , secondo comma .

Tuttavia , conformemente alle modalità stabilite dalle disposizioni d ' applicazione adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 7 , paragrafo 2 , deve essere accertato che la donazione degli oggetti in questione non sia collegata ad alcun intento commerciale del donatore .

TITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 6

1 . Gli oggetti che sono stati ammessi in franchigia alle condizioni previste dagli articoli da 2 a 5 possono essere dati in locazione , prestati o ceduti , senza scopo di lucro , dagli istituti o organismi beneficiari , alle persone di cui ai titoli I e II da essi assistite , in esenzione dai dazi doganali relativi agli oggetti medesimi .

2 . Non possono essere effettuati prestiti , locazioni o cessioni a titolo oneroso o gratuito in condizioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 , senza che le autorità competenti ne siano preventivamente informate .

In caso di prestiti , locazioni o cessioni a favore di un istituto od organismo , anch ' esso beneficiario della franchigia in applicazione dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , o dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera a ) , la franchigia è acquisita a condizione che quest ' ultimo impieghi l ' oggetto in questione per scopi che giustifichino la concessione della franchigia . Negli altri casi , la conclusione del prestito , della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preventivo dei dazi doganali al tasso in vigore alla data del prestito , della locazione o della cessione , in base al tipo ed al valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale dalle autorità doganali .

Articolo 7

1 . Il comitato per le franchigie doganali previsto all ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 può esaminare ogni problema relativo all ' applicazione del presente regolamento che venga sollevato dal suo presidente , su iniziativa del medesimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Le disposizioni necessarie per l ' applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 9 , paragrafi 2 e 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 .

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 8 maggio 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . BERNARD-REYMOND

( 1 ) GU n . C 187 del 5 . 8 . 1978 , pag . 2 .

( 2 ) GU n . C 296 dell ' 11 . 12 . 1978 , pag . 57 .

( 3 ) GU n . C 105 del 26 . 4 . 1979 , pag . 38 .

( 4 ) GU n . L 184 del 15 . 7 . 1975 , pag . 1 .

ALLEGATO I

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

ex 49.03 * Album o libri d ' immagini e album da disegno o per pittura , legati alla rustica , incartonati o rilegati , per bambini , in rilievo per ciechi e ambliopi *

49.11 * Immagini , incisioni , fotografie ed altri stampati , ottenuti con qualsiasi procedimento : *

* ex B . altri , in rilievo per ciechi e ambliopi *

ALLEGATO II

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

48.01 * Carta e cartoni , compresa l ' ovatta di cellulosa , in rotoli o in fogli : *

* ex F . altri : *

* - Carta braille *

48.15 * Altra carta e cartoni tagliati per uso determinato : *

* B . altri : *

* - Carta braille *

ex 66.02 * Bastoni ( compresi i bastoni per alpinisti e i bastoni-sedile ) , fruste , frustini e simili : *

* - Bastoni bianchi per ciechi e ambliopi *

84.51 * Macchine da scrivere senza dispositivo di totalizzazione ; macchine per autenticare gli assegni bancari : *

* ex A . Macchine da scrivere : *

* - adattate per essere impiegate dai ciechi e dagli ambliopi *

ex 84.53 * Macchine automatiche per l ' elaborazione e loro unità , lettori magnetici ed ottici , macchine per l ' inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l ' elaborazione di queste informazioni , non nominate nù comprese altrove :

* - Attrezzatura destinata alla produzione meccanizzata di materiale braille e di registrazione par ciechi *

ex 90.13 * Apparecchi e strumenti d ' ottica , non nominati nù compresi in altre voci di questo capitolo ( compresi i proiettori ) ; laser , diversi dai diodi laser : *

* - Teleingranditori per ciechi e ambliopi *

90.19 * Apparecchi di ortopedia ( comprese le cinture medico-chirurgiche ) ; oggetti ed apparecchi per fratiure ( docce , stecche e simili ) ; oggetti ed apparecchi di protesi dentaria , oculistica ed altre ; apparecchi per facilitare l ' audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano , da portare sulla persona o da inserire nell ' organismo per compensare una deficienza o una infermità : *

* ex B . II . altri : *

* - Apparecchi elettronici di orientamento e di rilevazione degli ostacoli per i ciechi e gli ambliopi *

ex 90.21 * Strumenti , apparecchi e modelli progettati per dimostrazione ( nell ' insegnamento , nelle esposizioni , ecc . ) , non suscettibili di altri usi : *

* - Ausili pedagogici e apparecchi appositamente ideati per essere impiegati dai ciechi e dagli ambliopi *

ex 91.01 * Orologi da tasca , da polso e simili ( compresi i contatori di tempo dello stesso tipo ) : *

* - Orologi braille con casse in materiali diversi dai metalli preziosi *

92.11 * Fonografi , apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono , compresi i giradischi , girafilm e girafili , con e senza lettore di suono ; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione : *

* ex A . II . Apparecchi di riproduzione : *

* - Giranastri , giradischi , appositamente ideati per le esigenze dei ciechi e degli ambliopi *

92.12 * Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni ; dischi , cilindri , cere , nastri , film , fili , ecc . , preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi : *

* ex B . II . a ) 2 . altri : *

* - Audiolibri *

* ex B . II . b ) 2 . altri : *

* - Audiolibri *

* - Nastri magnetici e cassette destinate alla fabbricazione di libri in braille e di audiolibri *

97.04 * Oggetti per giuochi di società ( compresi i giuochi meccanici , anche a motore , per pubblici esercizi , i tennis da tavolo , i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco ) ;

* ex B . altri : *

* - Tavole da giuoco e accessori adattati all ' impiego da parte dei ciechi e degli ambliopi *

Diversi * - Macchine per leggere elettroniche per i ciechi e gli ambliopi *

* - Ogni altro oggetto appositamente ideato per la promozione educativa , scientifica o culturale dei ciechi e degli ambliopi

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