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Document 31979R0927
Council Regulation (EEC) No 927/79 of 8 May 1979 on the application of Decision No 2/79 of the ACP-EEC Council of Ministers derogating from the concept of 'originating products' to take account of the special situation of Mauritius with regard to its production of canned tuna
Regolamento (CEE) n. 927/79 del Consiglio, dell' 8 maggio 1979, concernente l' applicazione della decisione n. 2/79 del Consiglio dei ministri ACP-CEE recante deroga alla nozione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione di Maurizio per quanto attiene alla produzione di conserve di tonno
Regolamento (CEE) n. 927/79 del Consiglio, dell' 8 maggio 1979, concernente l' applicazione della decisione n. 2/79 del Consiglio dei ministri ACP-CEE recante deroga alla nozione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione di Maurizio per quanto attiene alla produzione di conserve di tonno
GU L 117 del 12.5.1979, p. 1–1
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 24/11/1979
Regolamento (CEE) n. 927/79 del Consiglio, dell' 8 maggio 1979, concernente l' applicazione della decisione n. 2/79 del Consiglio dei ministri ACP-CEE recante deroga alla nozione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione di Maurizio per quanto attiene alla produzione di conserve di tonno
Gazzetta ufficiale n. L 117 del 12/05/1979 pag. 0001
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 927/79 DEL CONSIGLIO dell ' 8 maggio 1979 concernente l ' applicazione della decisione n . 2/79 del Consiglio dei ministri ACP-CEE recante deroga alla nozione di « prodotti originari » per tener conto della particolare situazione di Maurizio per quanto attiene alla produzione di conserve di tonno IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che il Consiglio dei ministri ACP-CEE , istituito dalla convenzione ACP-CEE di Lomù ( 1 ) , firmata i 28 febbraio 1975 , ha adottato , in applicazione dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , di tale convenzione , la decisione n . 2/79 recante deroga alla nozione di « prodotti originari » per tener conto della particolare situazione di Maurizio per quanto attiene alla produzione di conserve di tonno ; considerando che è necessario , conformemente all ' articolo 74 , paragrafo 3 , della convenzione , adottare le misure richieste per l ' esecuzione di questa decisione , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : articolo 1 la decisione n . 2/79 del Consiglio dei ministri ACP-CEE è applicabile all ' interno della Comunità . Il testo della decisione è allegato al presente regolamento . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile dal 25 novembre 1978 e fino al 24 novembre 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 8 maggio 1979 . Per il Consiglio Il Presidente P . MEHAIGNERIE ( 1 ) GU n . L 25 del 30 . 1 . 1976 , pag . 2 .