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Document 31979R0296

Regolamento (CEE) n. 296/79 della Commissione, del 15 febbraio 1979, recante diciassettesima modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 relativo alle modalità particolari d' applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

GU L 41 del 16.2.1979, p. 34–35 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/1983; abrog. impl. da 31983R1816

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/296/oj

31979R0296

Regolamento (CEE) n. 296/79 della Commissione, del 15 febbraio 1979, recante diciassettesima modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 relativo alle modalità particolari d' applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

Gazzetta ufficiale n. L 041 del 16/02/1979 pag. 0034 - 0035
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 24 pag. 0090


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 296/79 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1979

recante diciassettesima modifica del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 relativo alle modalità particolari d ' applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune del mercato dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1254/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 2 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2042/75 della Commissione ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3021/78 ( 4 ) , ha previsto in caso di gara indetta in un paese terzo importatore , una durata di validità del titolo di esportazione corrispondente agli obblighi risultanti da tale gara ; che il predetto regolamento ha anche previsto la possibilità di stabilire una durata speciale di validità del titolo di esportazione in caso di operazioni di una certa importanza , abbinando tuttavia questa possibilità all ' impegno di esportare una quantità minima ;

considerando che le possibilità sopra descritte sono state previste per taluni cereali e prodotti di prima trasformazione escluse le semole e i semolini di frumento duro ; che sia la situazione attualmente eccedentaria dell ' Italia in frumento duro che la struttura del mercato mondiale delle semole e dei semolini di frumento duro giustificano l ' applicazione delle possibilità suindicate ai prodotti di frumento duro ; che è pertanto opportuno includere le semole e di semolini di frumento duro nell ' elenco dei prodotti che fruiscono delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento ( CEE ) n . 2042/75 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 2042/75 è modificato come appresso :

1 . L ' articolo 10 è sostituito dal seguente :

« Articolo 10

In caso di esportazione in base a gara indetta in un paese terzo importatore , il titolo di esportazione per il frumento tenero , la segala , l ' orzo , il granoturco , il riso , le farine di frumento e di segala , le semole e i semolini di frumento duro , è valido dalla data del rilascio , a norma dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , fino alla data in cui devono essere adempiuti gli obblighi derivanti dall ' aggiudicazione .

Tuttavia , la durata di validità di tale titolo non può eccedere gli 8 mesi successivi a quello durante il quale il titolo è stato rilasciato a norma dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 . »

2 . L ' articolo 11 , paragrafi 1 e 2 , è sostituito dal seguente :

« 1 . In casi speciali , la durata di validità del titolo di esportazione per il frumento tenero , la segala , l ' orzo , il granoturco , il riso , le farine di frumento e di segala , le semole e i semolini di frumento duro , può eccedere quella di cui all ' articolo 9 , se l ' interessato sta per concludere un ' operazione che richiede una durata superiore .

2 . In tal caso , l ' interessato presenta all ' organismo competente una domanda di titolo di esportazione abbinata ad una domanda di fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all ' esportazione applicabile il giorno della presentazione della domanda per la destinazione prevista ed indica contemporaneamente la quantità minima e massima che prevede di esportatore , oltre al termine minimo necessario per l ' esecuzione dell ' operazione ; tuttavia , la quantità minima non può essere inferiore a 75 000 tonnellate per il frumento tenero , la segala , l ' orzo , il granturco e le farine di frumento e di segala , e a 15 000 tonnellate per le semole e i semolini di frumento duro e il riso . La domanda è accompagnata dalla costituzione di una cauzione speciale , calcolata in base alle quantità massima , alla quale si applicano le disposizioni dell ' articolo 12 , paragrafo 1 , del presente regolamento e dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 193/75 . »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 15 febbraio 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 156 del 14 . 6 . 1978 , pag . 11 .

( 3 ) GU n . L 213 dell ' 11 . 8 . 1975 , pag . 5 .

( 4 ) GU n . L 359 del 22 . 12 . 1978 , pag . 23 .

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