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Document 31979R0241
Commission Regulation (EEC) No 241/79 of 8 February 1979 amending Regulation (EEC) No 467/77 on the method and the rate of interest to be used for calculating the costs of financing intervention measures comprising buying in, storage and disposal
Regolamento (CEE) n. 241/79 della Commissione, dell' 8 febbraio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 467/77 che stabilisce il metodo ed il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita
Regolamento (CEE) n. 241/79 della Commissione, dell' 8 febbraio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 467/77 che stabilisce il metodo ed il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita
GU L 34 del 9.2.1979, p. 25–26
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 16/02/1988
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31977R0467 | complemento | articolo 1.2 | 01/01/1979 |
Regolamento (CEE) n. 241/79 della Commissione, dell' 8 febbraio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 467/77 che stabilisce il metodo ed il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita
Gazzetta ufficiale n. L 034 del 09/02/1979 pag. 0025 - 0026
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 24 pag. 0052
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0134
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0134
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 241/79 DELLA COMMISSIONE dell ' 8 febbraio 1979 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 467/77 che stabilisce ed il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti , magazzinaggio e vendita LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 729/70 del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 2 , visto il regolamento ( CEE ) n . 786/69 del Consiglio , del 22 aprile 1969 , relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore dei grassi ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3180/76 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 56 , paragrafo 1 , lettera f ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 787/69 del Consiglio , del 22 aprile 1969 , relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3180/76 in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera h ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 788/69 del Consiglio , del 22 aprile 1969 , relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore delle carni suine ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3180/76 , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera f ) , $visto il regolamento ( CEE ) n . 2334/69 del Consiglio , del 25 novembre 1969 , relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore dello zucchero ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3180/76 , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera h ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 2305/70 del Consiglio , del 10 novembre 1970 , relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore del le carni bovine ( 8 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1174/75 ( 9 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera g ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 2305/70 del Consiglio , del 10 novembre 1970 , relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 10 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3139/76 ( 11 ) , in particolare gli articoli 4 , 5 e 6 , paragrafo 1 , lettera g ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 1697/71 del Consiglio , del 26 luglio 1971 , relativo al finanziamento delle spese di intervento del settore del tabacco greggio ( 12 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 330/74 ( 13 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera h ) , considerando che , a norma dell ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 1883/78 del Consiglio ( 14 ) , qualora i prodotti subiscono un deprezzamento a seguito della giacenza , si deve tener conto dell ' effetto finanziario del deprezzamento all ' entrata all ' intervento ; che in tal modo si modifica la base di calcolo delle spese di finanziamento , che rientrano nelle spese per l ' accertamento delle perdite nette degli organismi d ' intervento ; considerando che per il calcolo del valore medio di una tonnellate di prodotto si deve prendere in considerazione il relativo deprezzamento ; che quindi il regolamento ( CEE ) n . 467/77 della Commissione ( 15 ) deve essere modificato ; che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 All ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 467/77 è aggiunto il comma seguente : « Qualora per un prodotto , a norma dell ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 1883/78 , sia fissato un coefficiente , il valore del prodotto acquistato durante l ' esercizio finanziario è calcolato moltiplicando per tale coefficiente il prezzo di acquisto » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è applicabile dal 1° gennaio 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , l ' 8 febbraio 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 7 . ( 2 ) GU n . L 295 del 30 . 12 . 1972 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 105 del 2 . 5 . 1969 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 359 del 30 . 12 . 1976 , pag . 11 . ( 5 ) GU n . L 105 del 2 . 5 . 1969 , pag . 4 . ( 6 ) GU n . L 105 del 2 . 5 . 1969 , pag . 7 . ( 7 ) GU n . L 298 del 27 . 11 . 1969 , pag . 1 . ( 8 ) GU n . L 249 del 17 . 11 . 1970 , pag . 1 . ( 9 ) GU n . L 117 del 7 . 5 . 1975 , pag . 7 . ( 10 ) GU n . L 249 del 17 . 11 . 1970 , pag . 4 . ( 11 ) GU n . L 354 del 24 . 12 . 1976 , pag . 3 . ( 12 ) GU n . L 175 del 4 . 8 . 1971 , pag . 8 . ( 13 ) GU n . L 37 del 9 . 2 . 1974 , pag . 5 . ( 14 ) GU n . L 216 del 5 . 8 . 1978 , pag . 1 . ( 15 ) GU n . L 62 dell ' 8 . 3 . 1977 , pag . 9 .