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Document 31979L0533

    Direttiva 79/533/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote

    GU L 145 del 13.6.1979, p. 20–22 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32009L0058

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/533/oj

    31979L0533

    Direttiva 79/533/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote

    Gazzetta ufficiale n. L 145 del 13/06/1979 pag. 0020 - 0022
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 10 pag. 0007
    edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 8 pag. 0144
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 10 pag. 0007
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 10 pag. 0105
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 10 pag. 0105


    ++++

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 17 maggio 1979

    concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote

    ( 79/533/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

    considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano , tra l ' altro , il dispositivo di rimorchio e la retromarcia ;

    considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , onde permettere segnatamente l ' applicazione , per ogni tipo di trattore , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 74/150/CEE del Consiglio del 4 marzo 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni negli Stati membri relative all ' omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 4 ) ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    1 . Per trattore ( agricolo o forestale ) s ' intende qualsiasi veicolo a motore , a ruote o a cingoli , munito di almeno due assi , la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare , spingere , portare o azionare determinati strumenti , macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell ' attività agricola o forestale . Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori .

    2 . La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1 montati su pneumatici e muniti di due assi , aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h .

    Articolo 2

    Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un trattore per motivi concernenti il dispositivo di rimorchio e la retromarcia se questi corrispondono alle prescrizioni degli allegati .

    Articolo 3

    Gli Stati membri non possono rifiutare l ' immatricolazione o vietare la vendita , la messa in circolazione o l ' uso dei trattori per motivi concernenti il dispositivo di rimorchio e la retromarcia se questi corrispondono alle prescrizioni degli allegati .

    Articolo 4

    Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 74/150/CEE .

    Articolo 5

    1 . Gli Stati membri provvedono a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

    2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1979 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A . GIRAUD

    ( 1 ) GU n . C 268 dell ' 11 . 11 . 1978 , pag . 34 .

    ( 2 ) GU n . C 296 dell ' 11 . 12 . 1978 , pag . 69 .

    ( 3 ) GU n . C 128 del 21 . 5 . 1979 , pag . 17 .

    ( 4 ) GU n . L 84 del 28 . 3 . 1974 , pag . 10 .

    ALLGATO I

    DISPOSITIVO DI RIMORCHIO

    1 . Numero

    Ciascun trattore deve presentare un apposito dispositivo a quale sia possibile fissare un elemento di giunzione , quali una barra od una cavo per rimorchio .

    2 . Disposizione

    Il dispositivo di cui sopra deve essere montato nella parte anteriore del trattore e deve essere munito di un perno di aggancio .

    3 . Forma

    Il dispositivo di cui sopra deve essere a campana . Le dimensioni indicate sono tassative .

    Sedile : vedi G.U .

    Il perno di aggancio deve avere un diametro di 30 + 1,5 mm e deve essere provvisto di un dispositivo che non gli consenta di uscire durante l ' utilizzazione dal suo alloggiamento . Il dispositivo di sicurezza non deve essere distaccabile .

    Lo scarto di cui sopra non deve essere interpretato come una tolleranza di fabbricazione , bensì come una differenza consentita nelle dimensioni nominali di perni di modello diverso .

    ALLEGATO II

    RETROMARCIA

    Ogni trattore deve essere dotato di un dispositivo di retromarcia azionabile dal posto di guida .

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