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Document 31979H0003
79/3/EEC: Council Recommendation of 19 December 1978 to the Member States regarding methods of evaluating the cost of pollution control to industry
79/3/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 1978, agli Stati membri concernente i metodi di valutazione dei costi delle lotta contro l'inquinamento nell'industria
79/3/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 1978, agli Stati membri concernente i metodi di valutazione dei costi delle lotta contro l'inquinamento nell'industria
GU L 5 del 9.1.1979, p. 28–30
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
In force
79/3/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 1978, agli Stati membri concernente i metodi di valutazione dei costi delle lotta contro l'inquinamento nell'industria
Gazzetta ufficiale n. L 005 del 09/01/1979 pag. 0028 - 0030
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 3 pag. 0163
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 2 pag. 0121
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0121
++++ RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1978 agli Stati membri concernente i metodi di valutazione dei costi della lotta contro l ' inquinamento nell ' industria ( 79/3/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il progetto di raccomandazione presentato dalla Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che , nel programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale adottato il 22 novembre 1973 ( 4 ) , si constata tra l ' altro che se gli Stati membri dovessero impiegare metodi differenti per valutare il costo della lotta contro l ' inquinamento , soprattutto se tale valutazione non venisse effettuata sulla base di misure legislative comparabili e di un ' omogenea definizione dei costi , anche le politiche nazionali risulterebbero diverse , rendendo più difficile attuare una politica comune ; considerando che lo scopo della valutazione dei costi è di determinare la portata dell ' onere che dovrà essere assunto dall ' economia in generale o dai singoli settori dell ' industria , se le autorità prenderanno le misure specifiche per proteggere l ' ambiente , di fornire le indicazioni sui mezzi per ridurre l ' inquinamento con i minori costi e , in determinate condizioni , di favorire la definizione degli obiettivi di qualità e/o delle norme di emissione ; considerando che la valutazione del costo degli impianti esistenti per la lotta contro l ' inquinamento non soltanto fornisce informazioni sui costi delle misure già prese , ma può anche essere utilizzata per agevolare le previsioni concernenti i costi delle misure future ; considerando che è molto utile , per le autorità nazionali e locali e per la presa di decisioni a livello comunitario , disporre di dati comparabili sui costi degli impianti esistenti di lotta contro l ' inquinamento nell ' industria di vari Stati membri ; considerando che , a tale fine , è opportuno che gli Stati membri utilizzino dei metodi di valutazione il più possibile simili , adottando un complesso comune di principi per gli studi futuri sui costi della lotta contro l ' inquinamento nell ' industria , RACCOMANDA agli stati membri , per quanto concerne la valutazione dei costi della lotta contro l ' inquinamento nell ' industria , di applicare i principi , le definizioni e i metodi illustrati in allegato e , ogni qualvolta ciò sia possibile , di comunicare alla Commissione i risultati degli studi effettuati in questo campo . Fatto a Bruxelles , addì 19 dicembre 1978 . Per il Consiglio Il Presidente G . BAUM ( 1 ) GU n . C 10 del 12 . 1 . 1978 , pag . 6 . ( 2 ) GU n . C 131 del 5 . 6 . 1978 , pag . 82 . ( 3 ) GU n . C 283 del 27 . 11 . 1978 , pag . 25 . ( 4 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 3 . ALLEGATO PRINCIPI , DEFINIZIONI E METODI 1 . I costi della lotta contro l ' inquinamento da valutare nelle industrie interessate si riferiscono a misure basate su considerazioni ambientali che contribuiscono a prevenire , eliminare o ridurre i seguenti tipi di inquinamento : a ) inquinamento delle acque , b ) inquinamento atmosferico , c ) inquinamento da rumori o vibrazioni , d ) inquinamento da rifiuti solidi o liquidi . 2 . a ) L ' effettiva raccolta dei dati relativi ai costi dovrebbe essere preceduta , per i settori in cui ciò risultasse opportuno , da uno studio tecnico dell ' industria considerata . Ciò è opportuno più particolarmente per i settori caratterizzati da un gran numero di imprese e da un numero relativamente piccolo di metodi di fabbricazione differenziati . Durante tale fase descrittiva si dovrebbero individuare le varie tecniche di fabbricazione utilizzate nell ' industria , i loro sottoprodotti dannosi per l ' ambiente ed i metodi primari e secondari di lotta contro l ' inquinamento ( compresi i cambiamenti dei metodi di fabbricazione ) impiegati per ridurre tali sottoprodotti . Nei metodi si dovrebbero anche identificare altri fattori che in pratica potrebbero causare considerevoli differenze di costo per metodi di lotta contro l ' inquinamento , peraltro simili . Tra questi fattori potranno figurare , ad esempio , l ' età dell ' impianto o le caratteristiche delle materie prime che esso utilizza . In tal caso , lo stesso metodo , se realizzato con impianti di diverse età o con l ' impiego di materie prime diverse , dovrebbe venir considerato per la raccolta dei dati relativi ai costi alla stregua di più metodi separati . b ) Dallo studio tecnico dovrà risultare un catalogo delle diverse misure tecniche per la lotta contro l ' inquinamento . Per ciascuna di tali misure , purchù esse siano considerate pertinenti dalle autorità competenti per l ' inquinamento di cui trattasi , dovranno essere rilevati i dati relativi al costo . c ) per ciascuna misura inclusa nel catalogo finale , lo studio dovrebbe anche determinare la durata probabile di vita dell ' impianto e dell ' attrezzatura . Esso dovrebbe anche determinare la frequenza di utilizzazione e l ' importanza relativa di ciascun metodo di lotta contro l ' inquinamento nell ' industria . 3 . Per quanto riguarda le misure decise solo in parte per ragioni ambientali , si dovrebbe stabilire con la massima precisione possibile un importo assoluto da attribuire alla lotta contro l ' inquinamento ed indicare i criteri seguiti per ottenere tale importo . Tale importo dovrebbe essere espresso in percentuale del costo complessivo delle misure considerate ( fattore di pertinenza nella lotta contro l ' inquinamento ) . 4 . a ) I dati sui costi delle misure di lotta contro l ' inquinamento dovrebbero essere raccolti in modo da consentire di valutare separatamente , per ogni tecnica di lotta contro l ' inquinamento rilevata nello studio tecnico , le seguenti categorie di costi ( 1 ) : Costi d ' investimento ( indicare separatamente i costi per nuovi investimenti e quelli corrispondenti a sostituzioni ) : i ) spese per la costruzione o l ' acquisizione di impianti ed attrezzature ; ii ) spese per la costruzione o l ' acquisizione di edifici ; iii ) spese per l ' acquisizione di terreni e/o valore di mercato dei terreni già acquisiti ; iv ) spese per migliorie ; v ) spese per mancata produzione nel periodo di transizione . Spese di funzionamento : vi ) spese di manodopera ; vii ) spese di energia ; viii ) spese per materiali diversi dall ' energia ; ix ) spese per servizi ; x ) spese per canoni d ' affitto ; xi ) spese per riparazioni . b ) Se l ' industria non dispone di cifre particolareggiate per ciascuna di queste categorie di costi si dovrebbe procedere ad una loro valutazione . c ) I suddetti dati non dovrebbero contenere l ' imposta sul valore aggiunto per le categorie alle quali essa si applica e dovrebbero essere calcolati come costi lordi , senza deduzione delle eventuali sovvenzioni . Si dovrebbero precisare gli anni cui si riferiscono le categorie da i ) a v ) , mentre le categorie da vi ) a xi ) dovrebbero riferirsi ai costi sostenuti durante il precedente esercizio finanziario . 5 . Tali dati sui costi dovrebbero essere corredati in particolare dalle informazioni seguenti : a ) il valore di mercato di tutti i materiali ricuperati o economizzati grazie all ' utilizzazione dell ' impianto considerato di lotta contro l ' inquinamento , indipendentemente dal fatto che tali materiali siano venduti o utilizzati nell ' impresa e , se del caso , una valutazione finanziaria degli altri fattori che hanno comportato una riduzione dei costi ; b ) i livelli precisi delle emissioni dell ' impianto industriale in questione nel corso di un determinato perido , prima e dopo l ' introduzione della misura di lotta contro l ' inquinamento alla quale si riferiscono i costi e , se possibile , gli effetti dell misure sulla qualità dell ' ambiente ; c ) la capacità annua di produzione ed il volume annuo di produzione del metodo di fabbricazione cui si riferiscono i costi della lotta contro l ' inquinamento . 6 . Dovrebbero essere ottenute anche le seguenti informazioni : a ) l ' importo di tutte le imposte e di tutti i prelievi pagati da un ' impresa per l ' inquinamento indipendentemente dalle misure di lotta contro l ' inquinamento o in sostituzione di tali misure , sia prima che dopo la messa in servizio dell ' impianto considerato di lotta contro l ' inquinamento ( 1 ) ; b ) la natura e l ' importo di qualsiasi aiuto finanziario , sotto forma di sovvenzioni , di agevolazioni fiscali o di prestiti preferenziali , ottenuto dall ' industria in questione per gli impianti considerati di lotta contro l ' inquinamento . 7 . Qualsiasi dato , oltre a quelli summenzionati , che venga considerato auspicabile dovrebbe essere indicato separatamente e non incorporato in una delle predette categorie . RISERVATEZZA 8 . a ) Le informazioni raccolte in applicazione della presente raccomandazione possono essere utilizzate soltanto ai fini della sua applicazione . b ) La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri , i loro funzionari ed altri agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente raccomandazione , le quali siano di natura tale da essere protette dal segreto professionale . c ) Gli obblighi di cui ai punti a ) e b ) non ostano alla pubblicazione di informazioni o inchieste generali in cui non compaiono indicazioni su imprese o associazioni di imprese particolari . ( 1 ) Si la riferimento alle difinizioni del sistema europeo di conti economici integrati ( SEC ) , pubblicate dall ' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nel 1970 .