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Document 31979D0992

79/992/CEE: Decisione della Commissione, dell'8 novembre 1979, che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: maglie, pullover, slip-over, twinset, giubbotti, giacche e bluse, a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre sintetiche od artificiali della sottovoce ex 60.05 A della tariffa doganale comune (codici Nimexe: 60.05-01, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38), categoria 5, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

GU L 301 del 28.11.1979, p. 21–22 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/992/oj

31979D0992

79/992/CEE: Decisione della Commissione, dell'8 novembre 1979, che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: maglie, pullover, slip-over, twinset, giubbotti, giacche e bluse, a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre sintetiche od artificiali della sottovoce ex 60.05 A della tariffa doganale comune (codici Nimexe: 60.05-01, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38), categoria 5, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 301 del 28/11/1979 pag. 0021 - 0022


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell ' 8 novembre 1979

che autorizza l ' Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : maglie , pullover , slip-over , twinset , giubbotti , giacche e bluse , a maglia non elastica nù gommata , di lana , di cotone o di fibre sintetiche od artificiali della sottovoce ex 60.05 A della tariffa doganale comune ( codici Nimexe : 60.05-01 , 27 , 28 , 29 , 30 , 33 , 36 , 37 , 38 ) , categoria 5 , originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri

( Il testo in lingua inglese è il solo facente fede )

( 79/992/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma ,

visto la domanda a titolo dell ' articolo 115 , primo comma , del trattato che il governo irlandese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 26 ottobre 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : maglie , pullover , slip-over , twinset , giubbotti , giacche e bluse , a maglia non elastica nù gommata , di lana , di cotone o di fibre sintetiche od artificiali della sottovoce ex 60.05 A della tariffa doganale comune ( codici Nimexe : 60.05-01 , 27 , 28 , 29 , 30 , 33 , 36 , 37 , 38 ) , categoria 5 , originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che l ' importazione nella Comunità dei prodotti in causa , originari di Taiwan , è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario ripartito tra gli Stati membri con regolamento ( CEE ) n . 3020/77 della Commissione , del 30 dicembre 1977 ( 1 ) ; confermata con regolamento ( CEE ) n . 255/78 del Consiglio del 7 febbraio 1978 ( 2 ) ;

considerando che non è stato possibile realizzate in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l ' uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà che si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell ' occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette , in aggiunta a quelle già effettuate o previste , possono aggravare dette difficoltà economiche e pregiudicare la scopo perseguito dalle misure commerciali sopra indicate ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l ' applicazione delle misure di protezione a norma dell ' articolo 115 , primo comma , alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ( 1 ) , in particolare dall ' articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato la richiesta , data la sua modesta entità ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L ' Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 22 ottobre 1979 :

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

ex 60.05 A ( codici Nimexe : 60.05-01 , 27 , 28 , 29 , 30 33 , 36 , 37 , 38 ) Categoria 5 * Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento maglie , pullover , slip-over , twinset , giubbotti , giacche e bluse , a maglia non elastica nù gommata , di lana , di cotone o di fibre sintetiche od artificiali *

Articolo 2

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Irlanda nuove possibilità di importazione nei confronti di Taiwan per i prodotti predetti e comunque non oltre il 31 dicembre 1979 .

Articolo 3

L ' Irlanda è destinataria della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , l ' 8 novembre 1979 .

Per la Commissione

Henk VREDELING

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 357 del 31 . 12 . 1977 , pag . 51 .

( 2 ) GU n . L 39 del 9 . 2 . 1978 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 121 del 3 . 6 . 1971 , pag . 26 .

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