This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31979D0703
79/703/EEC: Commission Decision of 25 July 1979 on the implementation of the reform of agricultural structures in France pursuant to Directives 72/159/EEC and 72/160/EEC and Titles III and IV of Directive 75/268/EEC (Only the French text is authentic)
79/703/CEE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1979, per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Francia in conformità delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE, nonché in conformità dei titoli III e IV della direttiva 72/268/CEE (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
79/703/CEE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1979, per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Francia in conformità delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE, nonché in conformità dei titoli III e IV della direttiva 72/268/CEE (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
GU L 207 del 15.8.1979, p. 32–33
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
In force
79/703/CEE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1979, per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Francia in conformità delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE, nonché in conformità dei titoli III e IV della direttiva 72/268/CEE (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 207 del 15/08/1979 pag. 0032 - 0033
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1979 per l ' attuazione della riforma delle strutture agrarie in Francia in conformità delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE , nonchù in conformità dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE ( Il testo in lingua francese è il solo facente fede ) ( 79/703/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio , del 17 aprile 1972 , relativa all ' ammodernamento delle aziende agricole ( 1 ) , in particolare l ' articolo 18 , paragrafo 3 , vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio , del 17 aprile 1977 , concernente l ' incoraggiamento alla cessazione dell ' attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture ( 2 ) , in particolare l ' articolo 9 , paragrafo 3 , vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio , del 28 aprile 1975 , sull ' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ( 3 ) , in particolare l 'articolo 13 , considerando che il governo francese ha comunicato le seguenti disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative : a ) a norma dell ' articolo 18 , paragrafo 3 , della direttiva 72/159/CEE : 1 . in data 23 novembre 1977 : - circolare del 6 ottobre 1977 relativa ad aiuti per gli edifici destinati all ' allevamento di bovini , ovini e caprini , - circolare del 6 ottobre 12977 , relativa ad aiuti per gli edifici destinati all ' allevamento suino , - circolare del 6 ottobre 1977 concernente l ' ammodernamento delle aziende agricole ; 2 . in data 4 dicembre 1978 : - decreto n . 78-1032 del 23 ottobre 1978 che modifica il decreto n . 74-129 del 20 febbraio 1974 sull ' ammodernamento , - disposizioni di applicazione del 23 ottobre 1978 concernenti la contabilità , - disposizioni di applicazione del 23 ottobre 1978 concernenti gli aiuti di avviamento per talune forme di associazione nell ' agricoltura ; 3 . in data 23 agosto 1978 , 23 marzo 1979 e maggio 1979 : - circolare n . 5072 del 28 luglio 1978 che fissa l ' entità degli aiuti per gli edifici destinati all ' allevamento , - decreto del 18 febbraio 1979 concernente gli interessi dei muitui speciali nel settore dell ' allevamento del bestiame , - circolare concernente l ' ammodernamento delle aziende agricole ; b ) a norma dell ' articolo 9 , paragrafo 3 , della direttiva 72/160/CEE : 1 . in data 23 novembre 1977 : - decreto n . 77-1125 del 5 ottobre 1977 che modifica il decreto n . 74-131 del 20 febbraio 1974 relativo alla concessione di una indennità vitalizia per la cessazione dell ' attività ai capi di aziende agricole anziami , - decreto n . 77-1126 del 5 ottobre 1977 che modifica gli articoli 4 e 5 del decreto n . 74-132 del 20 febbraio 1974 relativo alla concessione di un premio di apporto strutturale ai capi di aziende agricole che cessano la loro attività ; 2 . in data 22 gennaio 1979 : - decreto n . 78-1062 del 2 novembre 1978 relativo alla concessione di una indennità per la cessazione dell ' attività ai proprietari di aziende agricole anziani nei dipartimenti della Guadelupa , Guiana , Martinica e Riunione ; considerando che il governo francese ha inoltre presentato una relazione sul finanziamento degli edifici per l ' allevamento contenente i dati del 1978 in confronto ai dati del 1977 ; considerando che , a norma dell 'articolo 18 , paragrafo 3 , della direttiva 72/159/CEE e dell 'articolo 9 , paragrafo 3 , della direttiva 72/160/CEE , la Commissione deve decidere se , sotto il profilo della compatibilità delle predette disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative con le direttive sopra citate e con i titoli III e Iv della direttiva 75/268/CEE e tenuto conto degli obiettivi delle direttive medesime nonchù della coerenza necessaria tra le varie misure , le disposizioni vigenti in Francia , oggetto della decisione della Commissione del 2 marzo 1977 ( 4 ) , soddisfanno tuttora , tenuto conto delle predette disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative , alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità ; considerando che le disposizioni citate al punto a ) 1 hanno previsto aiuti e condizioni per la concessione di determinare sovvenzioni che sostanzialmente non sono conformi alle condizioni delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE ; considerando che le disposizioni di cui al punto a ) 3 , che abrogano o modificano le predette disposizioni , sono conformi alle condizioni , e agli obiettivi delle direttive succitate ; considerando che , stando alla relazione presentata dal governo francese sugli aiuti concessi nel 1978 , l ' applicazione pratica delle disposizioni sopra indicate al punto a ) 1 si è conformata in larga misura alle condizioni delle direttive 72/1549/CEE e 75/268/CEE e che i regimi previsti dalle predette disposizioni , pur essendo incompatibili con le direttive in questione , hanno avuto per altro un effetto assolutamente trascurabile nei confronti del conseguimento degli obiettivi delle direttive ; considerando che , dato il breve periodo di applicazione delle disposizioni citate e alla luce della relazione presentata dal governo francese sulla loro esecuzione , risulta opportuno constatare che le disposizioni in vigore in Francia per l ' attuazione della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE , tenuto conto delle disposizioni di cui sopra ai punti a ) 1 e 3 soddisfanno tuttora alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità ; considerando che le disposizioni di cui al punto a ) 2 sono conformi agli articoli 11 e 12 della direttiva 72/159/CEE ; considerando che le disposizioni di cui al punto b ) sono conformi alle condizioni della direttiva 72/160/CEE ; considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ; considerando che quanto constatato nella presente decisione è conforme al parere del comitato permanente per le strutture agrarie , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 1 . Le disposizioni in vigore in Francia per l ' attuazione della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e Iv della direttiva 75/268/CEE , tenuto conto delle disposizioni esposte nei confronti al punto a ) , soddisfano tuttora alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all ' azione comune di cui all ' articolo 15 della direttiva 72/159/CEE . 2 . Le disposizioni in vigore in Francia per l ' attuazione della direttiva 72/160/CEE , tenuto conto delle disposizioni esposte nei considerando al punto b ) , soddisfano tuttora alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all ' azione comune di cui all 'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE . Articolo 2 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 25 luglio 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 9 . ( 3 ) GU n . L 128 del 19 . 5 . 1975 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 64 del 10 . 3 . 1977 , pag . 15 .