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Document 31978R2215

    Regolamento (CEE) n. 2215/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania

    GU L 268 del 27.9.1978, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/2215/oj

    Related international agreement

    31978R2215

    Regolamento (CEE) n. 2215/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania

    Gazzetta ufficiale n. L 268 del 27/09/1978 pag. 0001 - 0001
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 7 pag. 0091
    edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 12 pag. 0091
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 7 pag. 0091
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 10 pag. 0195
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 10 pag. 0195


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2215/78 DEL CONSIGLIO del 26 settembre 1978 relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,

    vista la raccomandazione della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando che è opportuno concludere l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania.

    Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 48 dell'accordo (2).

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1978.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. ERTL (1)GU n. C 133 del 6.6.1977, pag. 52. (2)La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.

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